È
stata presentata una Proposta di Direttiva (QUI) che supererà, una volta pubblicata, la vecchia Direttiva
2008/99/CE (QUI) che ad oggi disciplinava la tutela penale dell’ambiente.
La
proposta nasce da una analisi delle criticità emerse nella applicazione della
Direttiva del 2008 soprattutto:
1. sulla insufficienza del quadro sanzionatorio in quanto troppo
basse le pene anche in relazione alle persone giuridiche;
2. una inadeguata definizione di illecito penale e di vittima del
reato ambientale;
3. nonché in termini di risorse e di formazione del personale
giudiziario a livello di stati membri;
4. lacune nelle tipologie delle fattispecie penali da perseguire, in questo interessante nella proposta di Direttiva è la individuazione di reati anche in relazione alle violazioni, per esempio, della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale e gli scarichi dalle navi;
5. le criticità da 1 a 3 hanno comportato un basso numeri di indagati e
condannati per crimini ambientali nella UE;
7. mancanza di coordinamento tra le attività di contrasto amministrative e penali e quelle sanzionatorie
Il
sopra elencato punto 7 conferma quanto sostengo da tempo del legame tra
inefficienza illegittimità e opacità nella gestione dei procedimenti
amministrativi di valutazioni e autorizzazioni che produce spesso presupposto o
addirittura rimozione/sanatoria di illegalità penali, il tutto connesso con una
carenza dei controlli da parte degli enti preposti spesso limitati nelle loro
azioni da appunto mancanza di risorse e professionalità oltre che una
legislazione nazionale permissiva di cui il nostro Paese è un esempio concreto
purtroppo.
Alcuni esempi recenti e non trattati nel mio blog:
1. Stravolgimento della indipendenza del sistema pubblico dei
controlli ambientali: QUI e QUI.
2. Confusione tra poteri autorizzativi e di controllo delle Arpa: QUI.
3. Scudo penale per gli inquinatori con la scusa degli interessi
strategici nazionali sic! QUI.
Torniamo
alla Proposta di Direttiva per illustrare di seguito come affronta tutte le 6
criticità sopra elencate ed altre più specifiche…
LA DIRETTIVA DEL 2008
La
tutela penale dell’ambiente fino ad ora era disciplinata dalla Direttiva 2008/99/CE. L’allegato A di questa Direttiva
contiene l’elenco delle norme comunitarie (praticamente tutte le più rilevanti)
in materia ambientale, la cui violazione costituisce illecito ai fini della
Direttiva stessa.
L’elenco
riprendeva, ampliandolo in alcune fattispecie, l’elenco dei comportamenti da
sanzionare penalmente della Decisione quadro 2003/80 relativa alla protezione
dell’ambiente attraverso il diritto penale, Decisione peraltro annullata dalla
sentenza della Corte di Giustizia 13/9/2005 causa C 176/03 (QUI).
La Direttiva del 2008, relativamente alla responsabilità delle persone giuridiche, riprendeva quanto già previsto dalla Decisione 2003/80 (QUI). La Direttiva non prevedeva invece l’elenco, indicato dalla Decisione, delle tipologie di sanzioni da applicare alle persone giuridiche responsabili delle violazioni rientranti nelle fattispecie sopra elencate. L’articolo 7 della Direttiva del 2008 si limitava prevedere che le persone giuridiche responsabili siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
LE CRITICITÀ EMERSE DALLA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/99/CENel
suo documento di lavoro del 2020 di valutazione degli effetti della Direttiva
del 2008 (QUI), la Commissione ha concluso che la stessa non aveva prodotto gli
effetti attesi visto che negli ultimi 10 anni il numero di casi di criminalità
ambientale indagati con successo e i cui autori sono stati condannati è rimasto
molto basso. Inoltre, i livelli di sanzioni imposte sono stati troppo bassi per
risultare dissuasivi e la cooperazione transfrontaliera non è stata attuata in
modo sistematico.
1. Migliorare l'efficacia delle indagini e dell'azione penale
aggiornando l'ambito di applicazione della direttiva.
2. migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali
chiarendo o eliminando i termini vaghi utilizzati nelle definizioni di reato
ambientale.
3. garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e
proporzionati per la criminalità ambientale.
4. promuovere le indagini e l'azione penale transfrontaliere.
5. Migliorare il processo decisionale informato in materia di
criminalità ambientale tramite una migliore raccolta e diffusione dei dati
statistici.
6. Migliorare l'efficacia operativa delle catene nazionali di
contrasto per promuovere indagini, azioni penali e sanzioni.
BASE GIURIDICA DELLA NUOVA DIRETTIVA
La
base giuridica per la proposta di direttiva è l'articolo 83, paragrafo 2,
del TFUE (QUI). L'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE stabilisce la
competenza dell'UE a fissare norme minime relative alla definizione dei reati e
delle sanzioni nei settori dell'UE che sono stati oggetto di misure di
armonizzazione, se ciò è necessario per un'applicazione efficace delle norme.
DEFINIZIONE DI ILLECITO PENALE AI FINI DELLA NUOVA DIRETTIVA
Viene
meglio definito ciò che si intende per illecito ai fini della nuova Direttiva:
1. violazione della legislazione UE in materia ambientale violando
gli obiettivi del TFUE
2. violazione di una legge o atto amministrativo di uno stato membro
attuativo della legislazione UE in materia ambientale
3. sussiste illiceità anche quando l'azione è compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione.
DEFINIZIONE DI PUBBLICO INTERESSATO
Viene
introdotta la definizione di pubblico interessato che prima non era presenta
nella Direttiva del 2008.
DEFINIZIONE DI VITTIMA DEI REATI AMBIENTALI TRATTATI
DALLA NUOVA DIRETTIVA
Viene
introdotta la nuova definizione di vittima, nella Direttiva del 2008
inesistente, Si riprende la definizione di vittima della Direttiva
2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (QUI) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI (QUI). Nella Direttiva 2012/29/UE per vittima si intende:
a) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o
emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;
AMPLIAMENTO FATTISPECIE DI REATO
AMBIENTALE SECONDO LA NUOVA DIRETTIVA
Ad
esempio:
1. la realizzazione di progetti sottoponibili a VIA ai sensi
della Direttiva 2011/92/UE senza
autorizzazione o valutazione del loro impatto ambientale, che provochi o possa
provocare danni rilevanti ai fattori ambientali tutelati da detta
Direttiva sulla VIA a cominciare dalla salute umana.
3. gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2005/35/CE (QUI) relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche
penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta
direttiva: acque interne compresi i porti, acque territoriali di stati membri,
zona economica esclusiva e in alto mare.
4. la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione,
l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di gas fluorurati a effetto
serra, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento
(CE) n. 517/2014 (QUI), o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da
tali gas.
N.B. In particolare:
1. per tutte le fattispecie di reato elencate dall’articolo 3 della
nuova Direttiva gli Stati membri assicurano che anche le azioni costituiscano
reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il
tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, qualora posto in
essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.
SANZIONI DEFINITE ANCHE LA DURATA DELLA PENA
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone.
Per alcune tipologie di reati elencate nell’articolo 3 si prevede una pena massimo da 4 a 6 anni a seconda del tipo di reato.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure supplementari, che comprendono:
a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;
b) sanzioni pecuniarie;
c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti
pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per
commettere il reato;
e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle
attività che hanno portato alla commissione del reato;
f) divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche;
g) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della
decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure
applicate.
SPECIFICAZIONI DELLE SANZIONI PENALI A CARICO DELLE
PERSONE GIURIDICHE
a) sanzioni pecuniarie penali e non penali;
b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;
c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici,
comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
e) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività
commerciale;
f) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle
attività che hanno portato alla commissione del reato;
g) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
h) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
i) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per
commettere il reato;
j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza
per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;
k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla
condanna o delle sanzioni o misure applicate.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona;
b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti
irreversibili o duraturi a un ecosistema;
c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione
criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (QUI);
d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;
e) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico
nell'esercizio delle sue funzioni;
f) l'autore del reato ha commesso in precedenza violazioni analoghe
del diritto ambientale;
g) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici
finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente
o indirettamente;
h) la condotta dell'autore del reato comporta una responsabilità per
i danni ambientali, ma l'autore non rispetta l'obbligo di adottare misure di
riparazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE (QUI);
i) l'autore del reato non fornisce l'assistenza prescritta dalla
legge alle autorità di ispezione e ad altre autorità di contrasto;
j) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli
doganali o le attività di indagine, o minaccia o interferisce con i testimoni o
i denuncianti.
CIRCOSTANZE ATTENUANTI
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le
seguenti circostanze siano considerate circostanze attenuanti con riferimento
ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:
a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato
precedente;
b) l'autore del reato fornisce alle autorità amministrative o
giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi
e che sono loro utili per: i) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del
reato; ii) acquisire elementi di prova.
CONGELAMENTO E CONFISCA
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del
caso, le loro autorità competenti possano congelare o confiscare, in conformità
della Direttiva 2014/42/UE (QUI), i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire
alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali
utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.
TERMINI DI PRESCRIZIONE PER I REATI
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un
termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare
l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in
merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di
tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare
tali reati efficacemente.
Vengono
definite tempistiche diverse per la durata delle indagini dalla commissione del
reato a seconda del tipo di illecito elencato nell’articolo 3 della nuova
Direttiva.
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO REATI AMBIENTALI O CHE
PRESTANO ASSISTENZA NELLE INDAGINI
Gli
Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a
norma della Direttiva (UE) 2019/1937 (QUI) sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli
articoli 3 e 4 della presente direttiva.
Gli
Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i
reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono
elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale
o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e
l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.
Si
veda il DLgs 24/2023 (NewsAmbiente Marzo 2023 QUI)
DIRITTO DEL PUBBLICO INTERESSATO DI PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO
Gli
Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento
giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati
diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli
articoli 3 e 4 della nuova Direttiva, ad esempio in qualità di parte civile.
RISORSE
Gli
Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano,
perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di
personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche
adeguate all'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione
della presente direttiva.
FORMAZIONE
Fatta
salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del
potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili
della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia,
personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei
procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una
formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e
adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti.
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