venerdì 12 maggio 2023

Tutela penale ambiente in arrivo nuova Direttiva della UE

È stata presentata una Proposta di Direttiva (QUI) che supererà, una volta pubblicata, la vecchia Direttiva 2008/99/CE (QUI) che ad oggi disciplinava la tutela penale dell’ambiente.

La proposta nasce da una analisi delle criticità emerse nella applicazione della Direttiva del 2008 soprattutto:

1. sulla insufficienza del quadro sanzionatorio in quanto troppo basse le pene anche in relazione alle persone giuridiche;

2. una inadeguata definizione di illecito penale e di vittima del reato ambientale;

3. nonché in termini di risorse e di formazione del personale giudiziario a livello di stati membri;

4. lacune nelle tipologie delle fattispecie penali da perseguire, in questo interessante nella proposta di Direttiva è la individuazione di reati anche in relazione alle violazioni, per esempio, della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale e gli scarichi dalle navi;

5. le criticità da 1 a 3 hanno comportato un basso numeri di indagati e condannati per crimini ambientali nella UE;

6. mancanza di strategie nazionali globali per combattere la criminalità ambientale;

7. mancanza di coordinamento tra le attività di contrasto amministrative e penali e quelle sanzionatorie

 

Il sopra elencato punto 7 conferma quanto sostengo da tempo del legame tra inefficienza illegittimità e opacità nella gestione dei procedimenti amministrativi di valutazioni e autorizzazioni che produce spesso presupposto o addirittura rimozione/sanatoria di illegalità penali, il tutto connesso con una carenza dei controlli da parte degli enti preposti spesso limitati nelle loro azioni da appunto mancanza di risorse e professionalità oltre che una legislazione nazionale permissiva di cui il nostro Paese è un esempio concreto purtroppo.

Alcuni esempi recenti e non trattati nel mio blog:

1. Stravolgimento della indipendenza del sistema pubblico dei controlli ambientali: QUI e QUI.  

2. Confusione tra poteri autorizzativi e di controllo delle Arpa: QUI.

3. Scudo penale per gli inquinatori con la scusa degli interessi strategici nazionali sic! QUI.

 

Torniamo alla Proposta di Direttiva per illustrare di seguito come affronta tutte le 6 criticità sopra elencate ed altre più specifiche…

 

 

LA DIRETTIVA DEL 2008

La tutela penale dell’ambiente fino ad ora era disciplinata dalla Direttiva 2008/99/CE. L’allegato A di questa Direttiva contiene l’elenco delle norme comunitarie (praticamente tutte le più rilevanti) in materia ambientale, la cui violazione costituisce illecito ai fini della Direttiva stessa.

L’elenco riprendeva, ampliandolo in alcune fattispecie, l’elenco dei comportamenti da sanzionare penalmente della Decisione quadro 2003/80 relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, Decisione peraltro annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia 13/9/2005 causa C 176/03 (QUI).

La vecchia Direttiva del 2008 prevedeva che gli Stati membri dovevano provvedere a rendere punibili penalmente anche il favoreggiamento e l’istigazione a commettere intenzionalmente le attività in precedenza elencate.
La Direttiva del 2008, relativamente alla responsabilità delle persone giuridiche, riprendeva quanto già previsto dalla Decisione 2003/80 (QUI). La Direttiva non prevedeva invece l’elenco, indicato dalla Decisione, delle tipologie di sanzioni da applicare alle persone giuridiche responsabili delle violazioni rientranti nelle fattispecie sopra elencate. L’articolo 7 della Direttiva del 2008 si limitava prevedere che le persone giuridiche responsabili siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

 
 
 
LE CRITICITÀ EMERSE DALLA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE

Nel suo documento di lavoro del 2020 di valutazione degli effetti della Direttiva del 2008 (QUI), la Commissione ha concluso che la stessa non aveva prodotto gli effetti attesi visto che negli ultimi 10 anni il numero di casi di criminalità ambientale indagati con successo e i cui autori sono stati condannati è rimasto molto basso. Inoltre, i livelli di sanzioni imposte sono stati troppo bassi per risultare dissuasivi e la cooperazione transfrontaliera non è stata attuata in modo sistematico.

Dalla valutazione sono emerse notevoli lacune nell'attività di contrasto in tutti gli Stati membri e a tutti i livelli della catena di contrasto (polizia, procure e organi giurisdizionali penali). Sono state inoltre individuate carenze negli Stati membri in termini di risorse, conoscenze specializzate, sensibilizzazione, definizione delle priorità, cooperazione e condivisione delle informazioni, unitamente alla mancanza di strategie nazionali globali per combattere la criminalità ambientale che coinvolgano tutti i livelli della catena di contrasto e un approccio multidisciplinare. Inoltre, la mancanza di coordinamento tra le attività di contrasto amministrative e penali e quelle sanzionatorie spesso ostacola l'efficacia.


 

 

GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA DIRETTIVA

1. Migliorare l'efficacia delle indagini e dell'azione penale aggiornando l'ambito di applicazione della direttiva. 

2. migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali chiarendo o eliminando i termini vaghi utilizzati nelle definizioni di reato ambientale.

3. garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati per la criminalità ambientale.

4. promuovere le indagini e l'azione penale transfrontaliere.

5. Migliorare il processo decisionale informato in materia di criminalità ambientale tramite una migliore raccolta e diffusione dei dati statistici.

6. Migliorare l'efficacia operativa delle catene nazionali di contrasto per promuovere indagini, azioni penali e sanzioni.

 

 

 

BASE GIURIDICA DELLA NUOVA DIRETTIVA

La base giuridica per la proposta di direttiva è l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE (QUI). L'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE stabilisce la competenza dell'UE a fissare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nei settori dell'UE che sono stati oggetto di misure di armonizzazione, se ciò è necessario per un'applicazione efficace delle norme.

 

 

 

DEFINIZIONE DI ILLECITO PENALE AI FINI DELLA NUOVA DIRETTIVA

Viene meglio definito ciò che si intende per illecito ai fini della nuova Direttiva:

1. violazione della legislazione UE in materia ambientale violando gli obiettivi del TFUE

2. violazione di una legge o atto amministrativo di uno stato membro attuativo della legislazione UE in materia ambientale

3. sussiste illiceità anche quando l'azione è compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione.

 

 

 

DEFINIZIONE DI PUBBLICO INTERESSATO

Viene introdotta la definizione di pubblico interessato che prima non era presenta nella Direttiva del 2008. Per pubblico interessato si intendono le persone che sono o potrebbero essere colpite dai reati indicati dagli articoli 3 o 4 della nuova Direttiva. In particolare, sono pubblico interessato le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così come le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse.

 

 

 

DEFINIZIONE DI VITTIMA DEI REATI AMBIENTALI TRATTATI DALLA NUOVA DIRETTIVA

Viene introdotta la nuova definizione di vittima, nella Direttiva del 2008 inesistente, Si riprende la definizione di vittima della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (QUI) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI (QUI). Nella Direttiva 2012/29/UE per vittima si intende:
a) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;

b) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

 

 

 

AMPLIAMENTO FATTISPECIE DI REATO AMBIENTALE SECONDO LA NUOVA DIRETTIVA

I reati trattati dalla nuova Direttiva sono ampliati notevolmente rispetto alla Direttiva del 2008

Ad esempio:

1. la realizzazione di progetti sottoponibili a VIA ai sensi della Direttiva 2011/92/UE senza autorizzazione o valutazione del loro impatto ambientale, che provochi o possa provocare danni rilevanti ai fattori ambientali tutelati da detta Direttiva sulla VIA a cominciare dalla salute umana.

2. il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1257/2013 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio che non rispettano l’obbligo di riciclare le navi in impianti rientranti nell’elenco europeo come previsto dall’articolo 6 di detto Regolamento

3. gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2005/35/CE (QUI) relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva: acque interne compresi i porti, acque territoriali di stati membri, zona economica esclusiva e in alto mare.

4. la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di gas fluorurati a effetto serra, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 517/2014 (QUI), o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali gas.

 

N.B. In particolare:

1. per tutte le fattispecie di reato elencate dall’articolo 3 della nuova Direttiva gli Stati membri assicurano che anche le azioni costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza.

2. gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati indicati dall’articolo 3 della nuova Direttiva

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.

 

 

 

SANZIONI DEFINITE ANCHE LA DURATA DELLA PENA

A differenza della Direttiva del 2008 la nuova Direttiva stabilisce che:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone.

Per alcune tipologie di reati elencate nell’articolo 3 si prevede una pena massimo da 4 a 6 anni a seconda del tipo di reato.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure supplementari, che comprendono:

a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

b) sanzioni pecuniarie;

c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato;

e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;

f) divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche;

g) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

 


 

SPECIFICAZIONI DELLE SANZIONI PENALI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano:

a) sanzioni pecuniarie penali e non penali;

b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

e) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;

f) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;

g) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

h) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

i) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato;

j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;

k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati ex articolo 3 siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 3 o al 5 % (a seconda del tipo di reato) del fatturato mondiale totale della persona giuridica/impresa nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

 

 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:

a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona;

b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;

c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (QUI);

d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;

e) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

f) l'autore del reato ha commesso in precedenza violazioni analoghe del diritto ambientale;

g) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente;

h) la condotta dell'autore del reato comporta una responsabilità per i danni ambientali, ma l'autore non rispetta l'obbligo di adottare misure di riparazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE (QUI);

i) l'autore del reato non fornisce l'assistenza prescritta dalla legge alle autorità di ispezione e ad altre autorità di contrasto;

j) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, o minaccia o interferisce con i testimoni o i denuncianti.

 


 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze siano considerate circostanze attenuanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:

a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente;

b) l'autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per: i) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato; ii) acquisire elementi di prova.

 


 

CONGELAMENTO E CONFISCA

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti possano congelare o confiscare, in conformità della Direttiva 2014/42/UE (QUI), i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

 


 

TERMINI DI PRESCRIZIONE PER I REATI

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.

Vengono definite tempistiche diverse per la durata delle indagini dalla commissione del reato a seconda del tipo di illecito elencato nell’articolo 3 della nuova Direttiva.

 

 

PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO REATI AMBIENTALI O CHE PRESTANO ASSISTENZA NELLE INDAGINI

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della Direttiva (UE) 2019/1937 (QUI) sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

Si veda il DLgs 24/2023 (NewsAmbiente Marzo 2023 QUI)

 



DIRITTO DEL PUBBLICO INTERESSATO DI PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4 della nuova Direttiva, ad esempio in qualità di parte civile.


 

 

RISORSE

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate all'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

 

 


FORMAZIONE

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti.

 

 

 

 

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