Sentenza Corte di Giustizia del 20 aprile 2023 (QUI) che ha esaminato una serie di domande pregiudiziali (QUI) poste da un
TAR italiano relativamente ad una controversia tra un Comune e l’Autorità per
la Concorrenza italiana sulla possibilità di prorogare automaticamente le
concessioni demaniali marittime senza procedure di evidenza pubblica.
La Corte di Giustizia così si è pronunciata sulle varie questioni pregiudiziali poste dal giudice italiano in riferimento alla applicabilità della Direttiva 2006/123 (QUI) relativa ai servizi nel mercato interno:
Come si vedrà le questioni pregiudiziali poste al giudice europeo riguardano il livello di applicabilità dei paragrafi 1 e 2 articolo 12 della Direttiva 2006/123 che recitano:
"1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami."
SULLA PRIMA QUESTIONE RELATIVA ALLA VALIDITÀ DELLA
DIRETTIVA 2006/123 RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO
Con
la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la Direttiva 2006/123 sia valida alla luce dell’articolo 94 CE, dal momento che
tale direttiva di armonizzazione non è stata adottata dal Consiglio
all’unanimità.
La
Corte risponde che dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento
idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2006/123 alla luce
dell’articolo 94 Trattato istitutivo della Comunità Europea - CE (QUI).
SULLE QUESTIONI SECONDA E QUARTA SULL’EFFETTO
DIRETTO DELL’ARTICOLO 12, PARAGRAFI 1 E 2, DELLA DIRETTIVA 2006/123
Su
dette questioni la Corte risponde dichiarando che l’articolo 12, paragrafi 1 e
2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo,
per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e
trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare
automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono
enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere
considerati disposizioni produttive di effetti diretti.
SULLA QUINTA QUESTIONE E SULLA SECONDA PARTE DELL’OTTAVA
QUESTIONE
Con
la quinta questione e con la seconda parte dell’ottava questione, il giudice
del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 288, terzo comma, Trattato di funzionamento della UE - TFUE (QUI) debba
essere interpretato nel senso che la valutazione dell’effetto diretto connesso
all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali
contrarie incombono esclusivamente ai giudici nazionali o anche alle autorità
amministrative, comprese quelle comunali.
La Corte di Giustizia risponde alla quinta questione e alla seconda parte
dell’ottava questione dichiarando che l’articolo 288, terzo comma TFUE deve
essere interpretato nel senso che la valutazione dell’effetto diretto connesso
all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali
contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative,
comprese quelle comunali.
SULLA SESTA QUESTIONE
Con
la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 debba essere
interpretato nel senso che esso si applica unicamente alle concessioni di
occupazione del demanio marittimo che presentino un interesse transfrontaliero
certo.
La Corte di Giustizia risponde affermando che l’articolo 12, paragrafi 1 e 2,
di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non si applica
unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano
un interesse transfrontaliero certo.
SULLA PRIMA PARTE DELL’OTTAVA QUESTIONE
Con
la prima parte dell’ottava questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 debba essere
interpretato nel senso che esso osta a che la scarsità delle risorse naturali e
delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e
astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su
un’analisi del territorio costiero del comune in questione, oppure se tale
valutazione debba essere effettuata esclusivamente sulla base dell’uno o
dell’altro di detti approcci.
Secondo
la Corte di Giustizia occorre rispondere alla prima parte dell’ottava questione
dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve
essere interpretato nel senso che esso non osta a che la scarsità delle risorse
naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio
generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato
su un’analisi del territorio costiero del comune in questione.
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