Approvato il Decreto Ministero Ambiente che disciplina le
tipologie di interventi che si possono realizzare nei siti di bonifica di
interesse nazionale stabilendo a seconda delle categorie di interventi
individuate procedure semplificate.
L’articolo 242-ter del DLgs 152/2006 elenca
una serie di interventi che possono essere realizzati nei siti oggetto di
bonifica anche di interesse nazionale a
condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e
tecniche che non
pregiudichino né interferiscano con
l'esecuzione e il completamento
della bonifica, né determinino rischi per la salute dei
lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
Per
attuare quanto sopra il comma 3 dell’articolo 242-ter prevede che il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree,
provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della
preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente (Ministero Ambiente)
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del Dlgs 152/2006, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure
per la predetta
valutazione nonché le modalità di controllo.
Il
Decreto Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetica n° 45 del 26 gennaio
2023 (QUI) ha approvato la disciplina per le categorie di interventi che
non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per
la predetta valutazione e le modalità di controllo. L'allegato al presente
regolamento, che ne costituisce parte integrante, reca i
requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli interventi e le opere
che non necessitano di detta valutazione preventiva.
Il nuovo Decreto stabilisce le condizioni procedurali per la realizzazione
di detti interventi ed opere distinguendo:
a) interventi e opere che per
loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo
abilitativo, disciplinati dall'articolo 4;
b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione
tecnica asseverata, disciplinati dall'articolo 5;
c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di
attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione,
disciplinati dall'articolo 6;
d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione
tecnica asseverata, previa acquisizione
del quadro ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 7, che rispettano
i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al nuovo Decreto;
e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati
dalle disposizioni del Capo III del nuovo Decreto.
PARERE SEZIONE CONSULTIVA CONSIGLIO DI STATO SUL NUOVO DECRETO (QUI)
Il Parere finale esprime criticità, relativamente al trattamento degli interventi diretti all’installazione di FER.
Secondo il Parere manca una chiara e distinta presa in considerazione e disciplina agevolativa (in termini di semplificazione) dell’installazione di questi impianti, che rimangano indistinti nel novero generale degli interventi e opere disciplinati dal decreto in esame, ma non assurgono, come pure sarebbe stato raccomandabile, a una loro autonoma rilevanza (rilevanza che tali impianti rivestono per i noti motivi già illustrati nel parere interlocutorio e resi ancor più urgenti dalle gravi contingenze sopravvenute negli ultimi mesi).
Gli impianti fotovoltaici sino a 10 MW rientrano tra quelli di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 del nuovo Decreto, ossia tra gli interventi e le opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, ma solo a condizione che rispettino i requisiti costruttivi e le condizioni ambientali di cui all’allegato allo schema di regolamento. È vero che, quale ulteriore misura di incentivazione, è stato previsto che per tali impianti non si applica la limitazione spaziale di cui al punto 2 dell’allegato al nuovo Decreto (Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15% della parte del lotto (intero sito) non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500 m2); ma è altrettanto vero che questa incentivazione appare parziale e insufficiente [si veda in proposito l’osservazione n. 39 al nuovo Decreto presentata dall’Unione Energie per la Mobilità (UNEM) : “Le eccezioni di cui all’allegato (opere lineari, impianti fotovoltaici sino a 10 MW e unità sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse previste dal PNRR) dovrebbero avere un percorso facilitato per cui se ne propone l’inserimento all’art. 4 (in subordine si propone la relazione asseverazione escludendo i requisiti tecnico-costruttivi”, osservazione respinta con la motivazione, non del tutto persuasiva, che “Le opere lineari, impianti fotovoltaici sino a 10 MW e unità sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse previste dal PNRR sono interventi potenzialmente pregiudizievoli per la bonifica in corso o futura e per questo devono essere valutati caso per caso dal MiTE”].
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