Sentenza n° 1508 del 25/2/2026 (QUI) del Consiglio di Stato che chiarisce l’importanza del ruolo dei piani comunali sulla localizzazione delle antenne di telefonia mobile che altre sentenze ma soprattutto ma la tracimante normativa derogatoria dei governi nazionali hanno cercato di neutralizzare a cominciare da quello in carica.
La sentenza è chiara i piani antenne se ben costruiti (come
da sempre affermo vedi QUI
e soprattutto QUI)
possono comportare il diniego di localizzazione di una antenna se il sito individuato è in contrasto con le zonizzazioni
del piano.
Vediamo, al di là del caso specifico, quali principi
affermati dalla sentenza ..
IL PIANO ANTENNE È UN PIANO DI VALENZA URBANISTICA:
CARATTERI DEI CONTENUTI DEL PIANO PER ESSERE LEGITTIMO
La sentenza chiarisce cosa deve contenere un piano
antenne che costituisce un “atto complesso”, in quanto composto dalla
deliberazione consiliare di approvazione, da norme tecniche e da numerosi
allegati, fra cui la cartografia che individua in concreto le porzioni del
territorio comunale in cui l’installazione delle stazioni radio base (SRB) è
ammessa o vietata. Tale struttura è infatti tipica degli strumenti urbanistici
e pianificatori degli enti pubblici.
La sentenza, quindi, considera legittimo un piano che
zonizza il territorio comunale suddividendolo con estrema chiarezza cartografica:
a) zone rosse l’insediamento di nuove SRB è vietato;
b) zone azzurre e magenta esso è soggetto a limitazioni;
c) zone bianche l’insediamento è condizionato;
d) zone verdi insediamento generalmente consentito;
e) zone gialle è parzialmente limitato.
Grazie a tale chiara distinzione in zone è agevole dimostrare se l’antenna rispetto o meno le NTA del Piano
ESSENDO UN PIANO URBANISTICO IL PIANO ANTENNE DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A VAS
Afferma la sentenza del Consiglio di Stato: “la
ricostruzione condivisa dal TAR e riportata a pagina 2 della relazione comunale
del 5 dicembre 2023, secondo cui “nello specifico delle aree ad insediamento
vietato e nel merito delle zone ‘di crinale’ interdetta dal POST di Noli a
qualsiasi nuova installazione occorre evidenziare che le c.d. aree ad
insediamento vietato sono state stabilite sulla base di prescrizioni imposte
dalla Soprintendenza in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS e con
trasposizione cartografica delle aree ritenute sensibili dalla stessa
Soprintendenza”.
Questo passaggio della sentenza è coerente con quanto previsto dalla lettera a) comma 2 articolo 6 del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale che disciplina i principi della VAS anche per le Regioni ed enti locali) per il quale sono assoggettati a procedura di VAS, tra gli altri, i piani per il settore delle telecomunicazioni.
Il comma 2 suddetto afferma poi che tutte le tipologie di piani elencati alla lettera a) sono assoggettati a procedura di VAS senza quindi preliminare verifica di assoggettabilità, tranne quanto disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 6.
Il comma 3 fa riferimento a quei piani che pur rientrando nei settori elencati nel comma 2 riguardano aree di territori limitate (piccole aree) e/o modifiche di piani minori che non stravolgono in modo significativo il piano esistente (ad es. una variante generale ad un piano urbanistico comunale andrebbe sottoposto a VAS ordinaria non rientrando nella clausola di esclusione del comma 3). Ora è indiscutibile che il Piano Antenne riguardi (o meglio analizza sotto il profilo delle potenziali localizzazioni) potenzialmente tutto il territorio comunale e non un area singola e piccola, quindi ci vuole la VAS ordinaria.
I SITI SENSIBILI DOVE REGOLAMENTARE LA LOCALIZZAZIONE
DELLE ANTENNE NON DEVONO ESSERE SOLO PUNTUALI
La posizione del gestore nella causa oggetto della
sentenza
Nel caso esaminato dalla sentenza secondo il Gestore che
ha impugnato il piano: il Comune avrebbe introdotto divieti basati su zone
territoriali, in contrasto con la disposizione che consentirebbe ai Comuni di
intervenire solo su “siti sensibili” specificamente individuati. Secondo il
gestore il concetto di “sito” avrebbe natura puntuale (es. ospedale, scuola,
asilo nido, area gioco) e non potrebbe estendersi a intere porzioni del
territorio. L’evoluzione normativa confermerebbe — secondo l’appellante — tale
interpretazione restrittiva.
Per cui il gestore conclude sul punto che già in primo
grado il TAR avrebbe rimosso il comma 6 articolo 8 della legge 36/2001 errando
nel distinguere tra “sito” e “zona”, attribuendo all’aggettivo “sensibile”
un’estensione impropria.
La nozione di sito deriverebbe, sempre secondo il gestore,
dalla disciplina degli “agenti fisici” del d.lgs. n. 81/2008 (disciplina sulla
sicurezza nel lavoro QUI),
ove la sensibilità è connessa alla presenza di persone vulnerabili (bambini,
anziani, soggetti fragili). Le SRB dovrebbero pertanto essere evitate solo nei
siti in cui tali categorie sono presenti. Le aree di pregio storico‑paesaggistico
costituirebbero, per il gestore, un diverso tipo di limite, soggetto a
specifiche regole di tutela, ma non tali da consentire divieti generalizzati o
zonizzazioni ampie.
Il gestore sostiene, inoltre, che ogni limite applicabile
(siti sensibili o aree di pregio) debba rispettare due controlimiti:
- quello sostanziale, consistente nell’individuazione di
una soluzione alternativa idonea a garantire la medesima copertura;
- quello procedimentale, consistente nell’obbligo di
motivazione e previa consultazione degli operatori. Ne deriverebbe, a suo
avviso, che nel caso specifico le aree di crinale (tutelabili sotto il profilo
paesaggistico) non potrebbero essere qualificate come “siti sensibili” ai sensi
della legge n. 36/2001 e non potrebbero fungere da base per l’introduzione di
divieti territoriali.
La posizione del Consiglio di Stato che rigetta la
tesi del gestore
Secondo il Consiglio di Stato il requisito essenziale
affinché un’Amministrazione possa vietare l’installazione di impianti in
determinate porzioni del territorio comunale è che tale interdizione risponda a
specifiche esigenze di interesse pubblico e, comunque, che i criteri localizzativi
non si traducano in limitazioni tali da compromettere la copertura del
servizio.
Il divieto deve quindi essere compatibile con un
equilibrato contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e
quello, parimenti rilevante, alla piena ed efficiente copertura della rete
(Cons. Stato, sez. VI, n. 1200/2024 QUI; n. 5104/2024 QUI).
Nel caso di specie, il Comune — mediante il proprio Piano
di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni ( acronimo POST) — ha
esercitato la potestà regolamentare allo scopo di salvaguardare la salubrità e
la sicurezza degli ambienti di vita, proteggendo la popolazione
dall’esposizione ai campi elettromagnetici e tutelando, nel contempo, gli
aspetti ambientali e urbanistici di propria competenza.
Insomma, per il Consiglio di Stato non è detto che il sito sensibile sui cui fondare i divieti dipende la sua estensione dal confronto tra interessi urbanistici ambientali e di salute pubblica e la copertura della rete. Una volta garantita quest’ultima non è detto che il sito sensibile sia puntuale.
Tutto questo dimostra la dubbia legittimità, come avevo sostenuto
sul mio blog QUI,
del DLgs 48/2024 (QUI) che ha ridotto il potere di
pianificazione dei Comuni riducendo la collocazione delle antenne di telefonia
mobile ed altri impianti assimilabili ad una questione puntuale e non di aree
che possa contenere situazioni di sensibilità (scuole, ospedali, parchi, situazioni
specifiche di problematiche sanitarie anche individuali). Per una ana
L’articolo 1 del DLgs 48/2024 al comma 6 modifica
l’articolo 8 del Codice di Comunicazioni elettroniche. In particolare,
viene introdotto il comma 2-bis a detto articolo 8 del Codice prevedendo
che: “2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle
reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti
dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di
qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari
aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le
specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio
storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai
campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire
comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con
provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.”
In realtà la legge 36/2001 all’articolo 8 fa
riferimento alla possibilità che i piani antenne dei Comuni
assicurino “il corretto insediamento urbanistico e territoriali
degli impianti al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici”. Il DLgs 48/2024 modificando il Codice vieta ai
piani antenne dei Comuni di limitare la collocazione di antenne a particolari
aree del territorio. Quindi secondo le modifiche di detto Dlgs 48/2024 i piani
antenne dei Comuni dovrebbero limitarsi a recepire automaticamente le aree già
vincolate per legge come quello disciplinate dal Codice del Paesaggio o della
normativa sulla biodiversità.
Come abbiamo visto sopra la sentenza del Consiglio di Stato non
condivide questa interpretazione restrittiva di detto Dlgs 48/2024.
LE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE SONO COMUNQUE SOGGETTE AD
UNA VALUTAZIONE DI UNA COMPATIBILITÀ TERRITORIALE ED URBANISTICA ANCHE SE
VENGONO CLASSIFICATE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (EX COMMA 7 ARTICOLO 16
DPR 380/2001)
Il gestore contesta la decisione in primo grado del Tar
perché avrebbe sbagliato a ritenere legittimo il diniego del Comune in quanto
il POST avrebbe semplicemente recepito la disciplina del PTCP (che nelle aree
ANI‑MA vieta nuove costruzioni, attrezzature e impianti, salvo quelli agricoli
non impattanti sul paesaggio). Secondo il gestore le SRB non sarebbero “nuove
costruzioni”, né potrebbero essere assoggettate alla disciplina edilizio‑urbanistica
ordinaria, poiché la normativa speciale del Codice delle comunicazioni
elettroniche le qualificherebbe diversamente (attività di preminente interesse
generale aventi carattere di pubblica utilità).
Il Consiglio di Stato in contrasto con quanto ha affermato il gestore, nella sentenza sostiene che le argomentazioni che affidano alla mancanza di volumetria,
cubatura o consistenza immobiliare delle stazioni radio base il potere di
sottrarle a ogni forma di regolazione urbanistica e paesaggistica sono prive di
pregio. Tali rilievi, volti a sostenere una presunta “deregolamentazione
totale”, si pongono in contraddizione con lo stesso art. 8, comma 6, della
legge n. 36/2001 il quale presuppone, invece, un vaglio urbanistico‑territoriale
sulla corretta localizzazione degli impianti (permette infatti agli enti locali
di adottare regolamenti per “assicurare il corretto insediamento urbanistico
e territoriale degli impianti”).
Secondo la sentenza l'immunità urbanistica invocata dal gestore non esiste,
mentre è evidente che la loro consistenza fisica e l’impatto visivo rendono
necessario un vero esame amministrativo. È proprio per questo che non può
mancare l’eventuale valutazione paesaggistica e ambientale. Se gli impianti
fossero, come sostenuto dall’appellante, non rilevanti sotto il profilo
urbanistico, tali procedimenti non avrebbero ragion d’essere. L’assimilazione
delle SRB alle opere di urbanizzazione primaria ha valore solo sul piano della
compatibilità urbanistica astratta, non già come automatica autorizzazione
all’installazione indiscriminata. Un traliccio metallico di 18 metri
costituisce un manufatto evidente, rilevante anche ai sensi dell’art. 873 c.c.,
e richiede una valutazione concreta di insediabilità e compatibilità con il
territorio.
LE SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DELLE ANTENNE NON SUPERANO I
VINCOLI DELLA TUTELA PAESAGGISTICA
In coerenza con questo sopra riportato la sentenza
conferma che il principio del favor verso lo sviluppo delle
reti elettroniche non consente deroghe all’esigenza di tutela paesaggistica, e
il procedimento autorizzatorio per le SRB deve conformarsi alle previsioni del
PTCP (Cons. Stato, sez. VI, n. 7700/2024; id., n. 1820/2025).
IL DINIEGO DEL COMUNE ERA INEVITABILE PERCHÉ VINCOLATO
DAL DIVIETO DEL PIANO
Secondo il gestore il Comune non avrebbe risposto alle
osservazioni presentate da Iliad ai sensi dell’art. 10-bis della legge n.
241/1990; il provvedimento finale si limiterebbe a reiterare il precedente
parere negativo, senza affrontare le questioni sollevate
Invece secondo la sentenza del Consiglio di Stato il
Comune, esaminati gli atti tecnici prodotti da Iliad, li ha confrontati con il
quadro pianificatorio vigente, giungendo alla conclusione del loro contrasto
con il POST. Le osservazioni presentate da Iliad avevano natura non tecnica, ma
esclusivamente giuridica; ciò impediva all’Amministrazione di svolgere una
diversa istruttoria utile a superare la non conformità pianificatoria. In ogni
caso, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, essendo
vincolato alla disciplina del POST (art. 21-octies della legge n. 241/1990). La
censura è pertanto infondata.
I PIANI COMUNALI HANNO LA FINALITA' DI DISCIPLINARE LA
LOCALIZZAZIONE DEI SINGOLI IMPIANTI IN FUNZIONE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
ANCHE SE QUESTO Può LIMITARELA CONCORRENZA TRA GESTORI
Il gestore (nel caso qui esaminato Iliad), in quanto
operatore entrante (remedy taker) in esecuzione della Decisione della
Commissione europea sul merger Wind/H3G (QUI),
sostiene che avrebbe obblighi di implementazione di rete entro termini
definiti. Il diniego del Comune ostacolerebbe tali obblighi, violerebbe il
principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3, TUE, introdurrebbe
barriere all’ingresso in favore degli operatori storici e produrrebbe effetti
anticoncorrenziali incompatibili con la normativa nazionale e sovranazionale.
Secondo il Consiglio di Stato nella sentenza qui
esaminata è infondata la denuncia di violazione del diritto della concorrenza.
L’Amministrazione ha esercitato le proprie prerogative istituzionali, valutando
la compatibilità dell’impianto con la disciplina urbanistica e paesaggistica.
Non è stato dimostrato che il diniego — fondato su ragioni paesaggistico‑ambientali
— abbia prodotto un effetto anticoncorrenziale concreto o abbia ostacolato
l’ingresso di Iliad nel mercato. Il Piano comunale non impedisce l’accesso di
nuovi operatori, ma disciplina la localizzazione degli impianti in funzione
della tutela del territorio. Le affermazioni dell’appellante risultano, sul
punto, meramente assertive.
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