domenica 1 marzo 2026

Il Consiglio di Stato riconosce efficacia dei Piani antenne dei Comuni

Sentenza n° 1508 del 25/2/2026 (QUI) del Consiglio di Stato che chiarisce l’importanza del ruolo dei piani comunali sulla localizzazione delle antenne di telefonia mobile che altre sentenze ma soprattutto ma la tracimante normativa derogatoria dei governi nazionali hanno cercato di neutralizzare a cominciare da quello in carica.

La sentenza è chiara i piani antenne se ben costruiti (come da sempre affermo vedi QUI e soprattutto QUI) possono comportare il diniego di localizzazione di una antenna se  il sito individuato è in contrasto con le zonizzazioni del piano.


Vediamo, al di là del caso specifico, quali principi affermati dalla sentenza .. 

 

IL PIANO ANTENNE È UN PIANO DI VALENZA URBANISTICA: CARATTERI DEI CONTENUTI DEL PIANO PER ESSERE LEGITTIMO

La sentenza chiarisce cosa deve contenere un piano antenne che costituisce un “atto complesso”, in quanto composto dalla deliberazione consiliare di approvazione, da norme tecniche e da numerosi allegati, fra cui la cartografia che individua in concreto le porzioni del territorio comunale in cui l’installazione delle stazioni radio base (SRB) è ammessa o vietata. Tale struttura è infatti tipica degli strumenti urbanistici e pianificatori degli enti pubblici.

La sentenza, quindi, considera legittimo un piano che zonizza il territorio comunale suddividendolo con estrema chiarezza cartografica:

a) zone rosse l’insediamento di nuove SRB è vietato;

b) zone azzurre e magenta esso è soggetto a limitazioni;

c) zone bianche l’insediamento è condizionato;

d) zone verdi insediamento generalmente consentito;

e) zone gialle è parzialmente limitato.

Grazie a tale chiara distinzione in zone è agevole dimostrare se l’antenna rispetto o meno le NTA del Piano

 


 

ESSENDO UN PIANO URBANISTICO IL PIANO ANTENNE DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A VAS

Afferma la sentenza del Consiglio di Stato: “la ricostruzione condivisa dal TAR e riportata a pagina 2 della relazione comunale del 5 dicembre 2023, secondo cui “nello specifico delle aree ad insediamento vietato e nel merito delle zone ‘di crinale’ interdetta dal POST di Noli a qualsiasi nuova installazione occorre evidenziare che le c.d. aree ad insediamento vietato sono state stabilite sulla base di prescrizioni imposte dalla Soprintendenza in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS e con trasposizione cartografica delle aree ritenute sensibili dalla stessa Soprintendenza”.

Questo passaggio della sentenza è coerente con quanto previsto dalla lettera a) comma 2 articolo 6 del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale che disciplina i principi della VAS anche per le Regioni ed enti locali) per il quale sono assoggettati a procedura di VAS, tra gli altri, i piani per il settore delle telecomunicazioni. 

Il comma 2 suddetto afferma poi che tutte le tipologie di piani elencati alla lettera a) sono assoggettati a procedura di VAS senza quindi preliminare verifica di assoggettabilità, tranne quanto disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 6. 

Il comma 3 fa riferimento a quei piani che pur rientrando nei settori elencati nel comma 2 riguardano aree di territori limitate (piccole aree) e/o modifiche di piani minori che non stravolgono in modo significativo il piano esistente (ad es. una variante generale ad un piano urbanistico comunale andrebbe sottoposto a VAS ordinaria non rientrando nella clausola di esclusione del comma 3).  Ora è indiscutibile che il Piano Antenne riguardi (o meglio analizza sotto il profilo delle potenziali localizzazioni) potenzialmente tutto il territorio comunale e non un area singola e piccola, quindi ci vuole la VAS ordinaria.

 

 


I SITI SENSIBILI DOVE REGOLAMENTARE LA LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE NON DEVONO ESSERE SOLO PUNTUALI


La posizione del gestore nella causa oggetto della sentenza

Nel caso esaminato dalla sentenza secondo il Gestore che ha impugnato il piano: il Comune avrebbe introdotto divieti basati su zone territoriali, in contrasto con la disposizione che consentirebbe ai Comuni di intervenire solo su “siti sensibili” specificamente individuati. Secondo il gestore il concetto di “sito” avrebbe natura puntuale (es. ospedale, scuola, asilo nido, area gioco) e non potrebbe estendersi a intere porzioni del territorio. L’evoluzione normativa confermerebbe — secondo l’appellante — tale interpretazione restrittiva.

Per cui il gestore conclude sul punto che già in primo grado il TAR avrebbe rimosso il comma 6 articolo 8 della legge 36/2001 errando nel distinguere tra “sito” e “zona”, attribuendo all’aggettivo “sensibile” un’estensione impropria.

La nozione di sito deriverebbe, sempre secondo il gestore, dalla disciplina degli “agenti fisici” del d.lgs. n. 81/2008 (disciplina sulla sicurezza nel lavoro QUI), ove la sensibilità è connessa alla presenza di persone vulnerabili (bambini, anziani, soggetti fragili). Le SRB dovrebbero pertanto essere evitate solo nei siti in cui tali categorie sono presenti. Le aree di pregio storico‑paesaggistico costituirebbero, per il gestore, un diverso tipo di limite, soggetto a specifiche regole di tutela, ma non tali da consentire divieti generalizzati o zonizzazioni ampie.

Il gestore sostiene, inoltre, che ogni limite applicabile (siti sensibili o aree di pregio) debba rispettare due controlimiti:

- quello sostanziale, consistente nell’individuazione di una soluzione alternativa idonea a garantire la medesima copertura;

- quello procedimentale, consistente nell’obbligo di motivazione e previa consultazione degli operatori. Ne deriverebbe, a suo avviso, che nel caso specifico le aree di crinale (tutelabili sotto il profilo paesaggistico) non potrebbero essere qualificate come “siti sensibili” ai sensi della legge n. 36/2001 e non potrebbero fungere da base per l’introduzione di divieti territoriali.

 

La posizione del Consiglio di Stato che rigetta la tesi del gestore

Secondo il Consiglio di Stato il requisito essenziale affinché un’Amministrazione possa vietare l’installazione di impianti in determinate porzioni del territorio comunale è che tale interdizione risponda a specifiche esigenze di interesse pubblico e, comunque, che i criteri localizzativi non si traducano in limitazioni tali da compromettere la copertura del servizio.

Il divieto deve quindi essere compatibile con un equilibrato contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e quello, parimenti rilevante, alla piena ed efficiente copertura della rete (Cons. Stato, sez. VI, n. 1200/2024 QUI; n. 5104/2024 QUI).

Nel caso di specie, il Comune — mediante il proprio Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni ( acronimo POST) — ha esercitato la potestà regolamentare allo scopo di salvaguardare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di vita, proteggendo la popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici e tutelando, nel contempo, gli aspetti ambientali e urbanistici di propria competenza.

Insomma, per il Consiglio di Stato non è detto che il sito sensibile sui cui fondare i divieti dipende la sua estensione dal confronto tra interessi urbanistici ambientali e di salute pubblica e la copertura della rete. Una volta garantita quest’ultima non è detto che il sito sensibile sia puntuale.

 

Tutto questo dimostra la dubbia legittimità, come avevo sostenuto sul mio blog QUI, del DLgs 48/2024 (QUI) che ha ridotto il potere di pianificazione dei Comuni riducendo la collocazione delle antenne di telefonia mobile ed altri impianti assimilabili ad una questione puntuale e non di aree che possa contenere situazioni di sensibilità (scuole, ospedali, parchi, situazioni specifiche di problematiche sanitarie anche individuali). Per una ana

Larticolo 1 del DLgs 48/2024 al comma 6 modifica l’articolo 8 del Codice di Comunicazioni elettroniche. In particolare, viene introdotto il comma 2-bis a detto articolo 8 del Codice prevedendo che: “2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.”

 

In realtà la legge 36/2001 all’articolo 8 fa riferimento alla possibilità che i piani antenne dei Comuni assicurino il corretto insediamento urbanistico e territoriali degli impianti al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Il DLgs 48/2024 modificando il Codice vieta ai piani antenne dei Comuni di limitare la collocazione di antenne a particolari aree del territorio. Quindi secondo le modifiche di detto Dlgs 48/2024 i piani antenne dei Comuni dovrebbero limitarsi a recepire automaticamente le aree già vincolate per legge come quello disciplinate dal Codice del Paesaggio o della normativa sulla biodiversità.

Come abbiamo visto sopra la sentenza del Consiglio di Stato non condivide questa interpretazione restrittiva di detto Dlgs 48/2024.

 


 

LE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE SONO COMUNQUE SOGGETTE AD UNA VALUTAZIONE DI UNA COMPATIBILITÀ TERRITORIALE ED URBANISTICA ANCHE SE VENGONO CLASSIFICATE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (EX COMMA 7 ARTICOLO 16 DPR 380/2001)

Il gestore contesta la decisione in primo grado del Tar perché avrebbe sbagliato a ritenere legittimo il diniego del Comune in quanto il POST avrebbe semplicemente recepito la disciplina del PTCP (che nelle aree ANI‑MA vieta nuove costruzioni, attrezzature e impianti, salvo quelli agricoli non impattanti sul paesaggio). Secondo il gestore le SRB non sarebbero “nuove costruzioni”, né potrebbero essere assoggettate alla disciplina edilizio‑urbanistica ordinaria, poiché la normativa speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche le qualificherebbe diversamente (attività di preminente interesse generale aventi carattere di pubblica utilità).


Il Consiglio di Stato in contrasto con quanto ha affermato il gestore, nella sentenza sostiene che le argomentazioni che affidano alla mancanza di volumetria, cubatura o consistenza immobiliare delle stazioni radio base il potere di sottrarle a ogni forma di regolazione urbanistica e paesaggistica sono prive di pregio. Tali rilievi, volti a sostenere una presunta “deregolamentazione totale”, si pongono in contraddizione con lo stesso art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 il quale presuppone, invece, un vaglio urbanistico‑territoriale sulla corretta localizzazione degli impianti (permette infatti agli enti locali di adottare regolamenti per “assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti”).

Secondo la sentenza l'immunità urbanistica invocata dal gestore non esiste, mentre è evidente che la loro consistenza fisica e l’impatto visivo rendono necessario un vero esame amministrativo. È proprio per questo che non può mancare l’eventuale valutazione paesaggistica e ambientale. Se gli impianti fossero, come sostenuto dall’appellante, non rilevanti sotto il profilo urbanistico, tali procedimenti non avrebbero ragion d’essere. L’assimilazione delle SRB alle opere di urbanizzazione primaria ha valore solo sul piano della compatibilità urbanistica astratta, non già come automatica autorizzazione all’installazione indiscriminata. Un traliccio metallico di 18 metri costituisce un manufatto evidente, rilevante anche ai sensi dell’art. 873 c.c., e richiede una valutazione concreta di insediabilità e compatibilità con il territorio. 

 


 

LE SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DELLE ANTENNE NON SUPERANO I VINCOLI DELLA TUTELA PAESAGGISTICA

In coerenza con questo sopra riportato la sentenza conferma che il principio del favor verso lo sviluppo delle reti elettroniche non consente deroghe all’esigenza di tutela paesaggistica, e il procedimento autorizzatorio per le SRB deve conformarsi alle previsioni del PTCP (Cons. Stato, sez. VI, n. 7700/2024; id., n. 1820/2025).


 

 

IL DINIEGO DEL COMUNE ERA INEVITABILE PERCHÉ VINCOLATO DAL DIVIETO DEL PIANO

Secondo il gestore il Comune non avrebbe risposto alle osservazioni presentate da Iliad ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; il provvedimento finale si limiterebbe a reiterare il precedente parere negativo, senza affrontare le questioni sollevate 

Invece secondo la sentenza del Consiglio di Stato il Comune, esaminati gli atti tecnici prodotti da Iliad, li ha confrontati con il quadro pianificatorio vigente, giungendo alla conclusione del loro contrasto con il POST. Le osservazioni presentate da Iliad avevano natura non tecnica, ma esclusivamente giuridica; ciò impediva all’Amministrazione di svolgere una diversa istruttoria utile a superare la non conformità pianificatoria. In ogni caso, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, essendo vincolato alla disciplina del POST (art. 21-octies della legge n. 241/1990). La censura è pertanto infondata.

 


 

I PIANI COMUNALI HANNO LA FINALITA' DI DISCIPLINARE LA LOCALIZZAZIONE DEI SINGOLI IMPIANTI IN FUNZIONE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO ANCHE SE QUESTO Può LIMITARELA CONCORRENZA TRA GESTORI

Il gestore (nel caso qui esaminato Iliad), in quanto operatore entrante (remedy taker) in esecuzione della Decisione della Commissione europea sul merger Wind/H3G (QUI), sostiene che avrebbe obblighi di implementazione di rete entro termini definiti. Il diniego del Comune ostacolerebbe tali obblighi, violerebbe il principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3, TUE, introdurrebbe barriere all’ingresso in favore degli operatori storici e produrrebbe effetti anticoncorrenziali incompatibili con la normativa nazionale e sovranazionale.

Secondo il Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata è infondata la denuncia di violazione del diritto della concorrenza. L’Amministrazione ha esercitato le proprie prerogative istituzionali, valutando la compatibilità dell’impianto con la disciplina urbanistica e paesaggistica. Non è stato dimostrato che il diniego — fondato su ragioni paesaggistico‑ambientali — abbia prodotto un effetto anticoncorrenziale concreto o abbia ostacolato l’ingresso di Iliad nel mercato. Il Piano comunale non impedisce l’accesso di nuovi operatori, ma disciplina la localizzazione degli impianti in funzione della tutela del territorio. Le affermazioni dell’appellante risultano, sul punto, meramente assertive.

 

 



Nessun commento:

Posta un commento