Il Consiglio di Stato con sentenza n° 10318 del 23 novembre 2022 (QUI) ha respinto l’appello di un gestore di telefonia mobile contro la sentenza di primo grado che aveva confermato la legittimità del diniego del Comune di localizzazione di una antenna in quanto in contrasto con i criteri “preferenziali” di siti indicati dal Piano Comunale Antenne.
La sentenza è particolarmente
rilevante perché conferma quanto da tempo scrivo su questo blog sulla
importanza di Piani antenne elaborati correttamente sotto il profilo tecnico
come strumento principale per permettere ai Comuni di controllare il
proliferare di questi impianti sul loro territorio.
Su questo tema avevo già trattato QUI e più recentemente QUI quindi ora mi limito a riportare quanto affermato dal Consiglio di Stato in questa nuova sentenza, non tanto con riferimento al caso in essa trattato, ma proprio al contenuto che il piano antenne deve avere per superare i rischi di contestazione sulla sua legittimità da parte dei gestori e allo stesso tempo a come un Comune debba gestire i rapporti con i gestori una volta che ha a disposizione un Piano adeguato.
I
MOTIVI CHE FONDANO LA LEGITTIMITÀ DI UN PIANO ANTENNE
Secondo il Consiglio di
Stato nella sentenza qui esaminata il piano in questione è legittimo e quindi è
legittimo il diniego espresso contro l’antenna proposta in contrasto con il
piano per i seguenti motivi:
1. i siti
preferenziali sono stati individuati all’esito di apposita istruttoria tecnica
nella quale era stata verificata anche l’idoneità di tali siti a garantire la
copertura di rete;
2. la
norma del Piano contestata dal gestore individua tali siti non come esclusivi
bensì come “preferenziali” e, pertanto, non preclude la possibilità di una
localizzazione alternativa una volta dimostrata l’impossibilità di usufruire
delle ubicazioni preferenziali individuate, da verificare in sede di specifica
istruttoria con il gestore richiedente;
3. è onere del gestore indicare le specifiche ragioni
per cui si sarebbe dovuto optare per un’area diversa da quella indicata dal
Comune, visto che il Comune aveva già verificato sul piano tecnico l’idoneità
di tali siti a garantire la copertura di rete;
4. se è
vero che la legge impone tempi certi per la conclusione dei procedimenti di
autorizzazione è altrettanto certo che è la legge a stabilire il significato da
attribuire al trascorrere del tempo (ad esempio: l’eventuale formazione del
silenzio assenso che però nella specie non si è verificato);
5. nella
specie non si può affermare l’esistenza del diritto a presentare istanze extra
piano perché non risulta che il Comune abbia deliberatamente ignorato la
primitiva richiesta dell’appellante;
6. il Piano di localizzazione è stato redatto con il supporto di una società specializzata nel quale i nuovi siti erano stati individuati in forza di dettagliati approfondimenti tecnici e all’esito della valutazione dei contributi partecipativi degli operatori. Sul punto si veda anche Consiglio di Stato sentenza n°5591 del 5/7/2022 (QUI): "La scelta di delocalizzare i sistemi tecnologici radianti al di fuori del centro abitato..., concentrandoli sui predetti tre siti, appare correttamente ispirata al principio di precauzione e contempera in modo ragionevole le esigenze di adeguata diffusione del segnale con quelle di ordinata collocazione sul territorio. L’opzione pianificatoria è stata istruita mediante l’acquisizione di uno studio affidato al Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Gestionale e Meccanica dell’Università di Udine (il quale ha effettuato apposite simulazioni di propagazione del segnale radioelettrico e verifiche di potenziale copertura delle trasmissioni dai diversi siti contemplati), e di una relazione tecnica elaborata da una società specializzata (Tecnomedia)." ;
7. la
norma tecnica e il relativo Piano sono perfettamente conformi all’art. 8,
comma 6, della legge n. 36/2001 (QUI),
che assegna ai Comuni la potestà pianificatoria territoriale in materia di
stazioni radio base, consentendo loro di individuare i criteri di insediamento
e quindi di rigettare le istanze che non siano con essi coerenti;
8. il Comune
può privilegiare siti già edificati di sua proprietà anche perché questo non
confligge con la qualificazione degli impianti di telefonia mobile come opere
di urbanizzazione primaria nel momento in cui è stato verificato che quei siti
sono idonei ad assolvere la funzione di assicurare l’uniformità dell’erogazione
del servizio (insieme alla protezione della popolazione dai rischi dei campi
elettromagnetici);
9. l’individuazione dei siti prioritari è stata operata sulla base di una scelta motivata e supportata da ragioni tecniche e scientifiche, dando conto delle ragioni della preferenza, e in modo da non impedire l’erogazione del servizio e al fine di assicurare il corretto insediamento degli impianti;
10. lo strumento
tecnico che supporta l’individuazione dei criteri urbanistici di insediamento
degli impianti è il prodotto di un’istruttoria cui hanno avuto modo di
partecipare anche i gestori;
11. esso
consente una localizzazione alternativa, in modo da garantire comunque la
copertura di rete;
12. nel Piano
comunale non sono rinvenibili limiti di localizzazione generici ovvero di
carattere assoluto, volti ad impedire la localizzazione delle antenne in ampie
zone del territorio comunale: i siti prioritari consentono di coprire detto
territorio adeguatamente e in ogni caso rimane salva la possibilità di
insediare i nuovi impianti in aree differenti, a condizione di dimostrare
l’impossibilità di usufruire di quelli fissati in via preferenziale.
IL MECCANISMO
DEL SILENZIO ASSENSO RIGUARDA LE PROCEDURE AUTORIZZATORIE DELLE SINGOLE ANTENNE
NON LA PROCEDURA DEL PIANO COMUNALE ANTENNE
Afferma la sentenza del
Consiglio di Stato qui esaminata: l’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003 (ora vedi articolo 44 QUI),
nel testo ratione temporis vigente, prevede il meccanismo del
silenzio assenso a fronte della presentazione delle istanze di autorizzazione e
delle denunce di attività nonché di quelle relative alla modifica delle
caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, disponendo che le
stesse si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione
del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di una
amministrazione a tutela di ambiente e salute, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo
competente ad effettuare i controlli (ARPA), di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Tale
specifica disposizione non può essere invocata per la diversa fattispecie in
questione, relativa alla presentazione da parte dei gestori delle proposte di
sviluppo della rete su richiesta del Comune, considerato che, nel caso in
esame, la proposta dei piani di sviluppo da parte dei gestori si inserisce in
un diverso procedimento di natura pianificatoria - avviato su iniziativa
comunale al fine di svolgere apposita istruttoria volta all’aggiornamento del
piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile e similari, tenendo
conto dei diversi interessi coinvolti e delle complessive esigenze
rappresentate da tutti i gestori, in un’ottica partecipativa - in relazione al
quale, in assenza di specifica ed espressa disciplina che disponga in tal
senso, non può essere invocata una approvazione per silentium,
tenuto conto, inoltre, che alla proposta di sviluppo della rete da parte del
gestore non è allegata tutta la documentazione che l’Amministrazione è, invece,
tenuta ad esaminare ai fini della valutazione della specifica istanza di
autorizzazione del singolo impianto ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003.
L’art.
87, comma 9, si riferisce espressamente ed unicamente alle istanze di
autorizzazione di singoli impianti, e non ai piani di localizzazione.
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