giovedì 21 aprile 2022

Consiglio di Stato: efficacia della pianificazione comunale nella localizzazione delle antenne di telefonia mobile

Importante sentenza del Consiglio di Stato (n° 2976 del 20/4/2022 - QUI) che dimostra come una corretta pianificazione pubblica garantisca contro il proliferare indiscriminato delle antenne di telefonia mobile. La sentenza conferma che la pianificazione regionale e quella comunale attuativa della prima restano indispensabili per tutelare i cittadini da antenna selvaggia tanto più con l’arrivo del 5G che aumenterà il numero di antenne sui territori.

Per questo il tentativo di abolire la pianificazione comunale insieme con quello di innalzare i limiti di campo elettromagnetico fino a oltre 60 volt/metro (attualemte è 6) deve essere fermato. Tentativo portato avanti con emendamenti al ddl concorrenza da parte di deputati di Italia Viva e del PD, vedi QUI.

Ma vediamo la sentenza cosa dice sul ruolo della pianificazione pubblica regionale e comunale e quindi sui limiti alla localizzazione delle antenne di telefonia mobile compreso la possibilità di favorire la coabitazione sugli stessi tralicci di più gestori e relativi impianti (la c.d. coubicazione).  

 

 

OGGETTO DELLA SENTENZA

La sentenza si pronuncia sul ricorso di WIND TRE S.p.A. con il quale la società impugnava innanzi al TAR Umbria, con richiesta di sospensiva, il diniego opposto dall’Amministrazione comunale all’istanza di autorizzazione all’installazione di un impianto di telecomunicazioni presentata ex art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito Codice), motivato sul presupposto che il sito individuato non rientrava fra quelli indicati come idonei dal Piano comunale per la tutela della salute e protezione dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico approvato con apposita delibera consiliare mentre detti siti erano elencati nell’art. 4 delle Norme tecniche di attuazione (N.T.A) del piano stesso.

Inoltre la società impugnava, oltre il suddetto diniego, anche “per quanto occorrer possa” le Linee Guida regionali approvate con d.G.R. n. 228/2015 “nella parte in cui dovessero essere interpretate nel senso di imporre ai Gestori di telefonia la coubicazione obbligatoria degli impianti”.


 

 

I MOTIVI DI RIGETTO DEL RICORSO DI WIND TRE SpA

I motivi del rigetto del ricorso costituiscono, al di la del caso specifico,

 

Il “Piano comunale non stabilisce divieti generalizzati ma individua siti disponibili mentre per gli ulteriori siti avvia un confronto con i gestori di telefonia mobile

L’articolo 4 delle norme attuative del piano comunale antenne, oggetto del ricorso,

il Comune individua i siti ritenuti idonei “in sede di prima applicazione” prevedendo la possibilità di installare “ulteriori antenne” su “palo portantenne esistente” nel rispetto dei prescritti limiti di emissione e di distanza.

La medesima norma prevede, inoltre, che “l’individuazione dei siti idonei per impianti di telefonia, radiodiffusione e elettrodotti” sarebbe stata effettuata con “cadenza biennale sulla base di quanto presentato dai gestori entro il 31 dicembre dell’anno precedente” tenuto quindi di valutazioni tecnico scientifiche ed analisi urbanistiche e territoriali.

Quindi, conclude il Consiglio di Stato, trova smentita l’affermata adozione di un generalizzato divieto di installazione da parte dell’Amministrazione che, invece, in conformità al contesto normativo sopra richiamato, contempla un sistema flessibile che procede ad una preventiva individuazione deli siti disponibili operante unicamente in sede di prima applicazione prevedendo, per il prosieguo, che l’individuazione di ulteriori siti avvenga instaurando una dialettica fra Amministrazione e gestori.

 

 

L’indicazione di cositing rientra nella pianificazione regionale e comunale

Relativamente all’art. 4 delle NTA che secondo WIND TRE  imporrebbe “un vero e proprio obbligo di cositing”, il Consiglio di Stato ricorda che l’Amministrazione Comunale ha assicurato il contraddittorio procedimentale mediante comunicazione del preavviso di diniego della autorizzazione alla stazione radio base ex art. 10 bis della L. n. 241/1990. WINDTRE aveva presto riscontro della comunicazione  presentando osservazioni senza, tuttavia, rappresentare l’impossibilità di utilizzare alcuno dei siti esistenti in cositing.

Inoltre il Consiglio di Stato rileva quanto evidenziato dall’Amministrazione, la d.G.R. n. 228/2015, al paragrafo 1.DCriteri di posizionamento delle antenne e relativi supporti” impone di “privilegiare i siti già occupati da altri impianti tecnologici secondo un criterio di addensamento e concentrazione in coabitazione con altri servizi, qualora ciò sia compatibile dal punto di vista delle interferenze reciproche”.

Conclude sul punto il Consiglio di Stato che, coerentemente al suddetto criterio, l’art. 4 delle NTA prevede che “in ambito extraurbano sarà possibile installare ulteriori antenne da parte dello stesso, o di altro gestore sul palo portantenne esistente”.

 

 

Il sistema della pianificazione per i siti di antenne per telefonia mobile ha i caratteri della flessibilità ma al contempo garantisce la tutela dell’ambiente e del territorio del Comune interessato

Il Consiglio di Stato ricostruisce la normativa regionale che disciplina le infrastrutture per le telecomunicazioni sia con riferimento alla pianificazione regionale che definisce linee guida operative e criteri di localizzazione che devono essere attuati dai Comuni con i loro piani di localizzazione delle singole stazioni radio base.

Questi piani pubblici si coordinano con i piani di rete e programmi di sviluppo presentati dai Gestori, ivi compresi i relativi aggiornamenti, anche ai fini dell’adeguamento del piano/regolamento comunale con riferimento anche alle  previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti radioelettrici, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti.

Conclude il Consiglio di Stato affermando che il sistema suddetto prevede, pertanto, un modello procedimentale caratterizzato da una interlocuzione fra Amministrazione e gestori che smentisce il carattere arbitrario e lesivo delle prerogative degli operatori attribuitole dall’Appellante WIND TRE nel caso oggetto della sentenza.

Tutto questo comprova la flessibilità della pianificazione locale e l’attenzione posta dalla normativa alle esigenze degli operatori smentendo, sotto un ulteriore profilo, l’affermata esistenza di un divieto generalizzato alla localizzazione degli impianti al di fuori dei siti inizialmente individuati.

 

 

Nel rigettare la domanda di autorizzazione di una antenna in contrasto con il Piano il Comune può anche motivare il rigetto con l’avvenuta apertura di una fase di verifica del Piano Comunale e relative norme attuative vista la presentazione del Piano di rete del gestore

Il Consiglio di Stato fa riferimento anche alla nota del Comune impugnata da WINDTRE insieme con il diniego di autorizzazione della antenna dove si afferma: “l’avvio delle attività istruttorie finalizzate all’adeguamento” degli “strumenti di regolamentazione della materia di sviluppo e localizzazione degli impianti radioelettrici” in esito alla presentazione da parte della stessa del Piano di rete previsto dalla già illustrata normativa regionale.

Secondo il Consiglio di Stato la richiesta del Comune non integra un gravoso adempimento suscettibile di frustrare il perseguimento degli obiettivi di celerità e semplificazione della disciplina di settore, né impone, in quanto atto endoprocedimentale meramente interlocutorio, alcun arresto procedimentale essendo, al contrario, motivata con l’esigenza di pervenire alla definizione del procedimento in corso.

 

 

Ammissibile che nella istruttoria per autorizzare l’antenna il Comune chieda al gestore i dati sui siti esistenti

Secondo WIND TRE la richiesta di produzione della documentazione di cui al paragrafo A e B della D.G.R. n.229/2015 (dati inerenti i siti e le postazioni esistenti), costituirebbe una inutile duplicazione di dati già nella disponibilità dell’Amministrazione. In altri termini secondo WIN TRE  il “censimento” degli impianti previsto dalla normativa regionale (art. 13 della L.R. n. 31/2013) costituirebbe una duplicazione del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINDI) disciplinato dal D.M. 11 maggio 2016 (QUI), attuativo dell’art. 4 del D. Lgs. n. 33/2016 (QUI), per consentire una “mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale”.

Il motivo sollevato da WIND TRE secondo il Consiglio di Stato  è infondato l’art. 2, comma 1, del D.M. 16 maggio 2016, stabilisce che nel SINFI “sono contenute e rese accessibili tutte le informazioni relative alle infrastrutture come definite dall'art. 1, comma 2, lettere c) e d) presenti sul territorio nazionale, che a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasmesse ed archiviate a qualsiasi titolo e scopo dai detentori o dai titolari delle informazioni” prevedendo, al successivo comma 2, che “tutte le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni e gli operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche, relativamente alle reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche di propria competenza contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento del SINFI secondo i criteri, le modalità e le tempistiche indicate dal presente decreto e dall'allegato A che ne costituisce parte integrante”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del medesimo decreto, “le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni sono responsabili dell'invio, della validazione, della correttezza e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni comunicati al SINFI” secondo le modalità specificate nell’allegato A.

L’art. 4 del citato Allegato stabilisce che il SINFI viene alimentato con i dati in possesso dei “soggetti detentori delle informazioni”, fra i quali sono annoverate ai sensi dell’art. 1, lett. g) del D.M. “tutte le amministrazioni pubbliche”, e che queste ultime “hanno l'obbligo di fornire dette informazioni, costantemente aggiornate”.

 

P.S. 

PER UNA ANALISI DI COME DEVONO ESSERE ELABORATI I PIANI ANTENNE VEDI QUI

 

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