Importante
sentenza del Consiglio di Stato (n° 2976 del 20/4/2022 - QUI) che
dimostra come una corretta pianificazione pubblica garantisca contro il
proliferare indiscriminato delle antenne di telefonia mobile. La sentenza
conferma che la pianificazione regionale e quella comunale attuativa della
prima restano indispensabili per tutelare i cittadini da antenna selvaggia
tanto più con l’arrivo del 5G che aumenterà il numero di antenne sui territori.
Per
questo il tentativo di abolire la pianificazione comunale insieme con quello di
innalzare i limiti di campo elettromagnetico fino a oltre 60 volt/metro (attualemte
è 6) deve essere fermato. Tentativo portato avanti con emendamenti al ddl
concorrenza da parte di deputati di Italia Viva e del PD, vedi QUI.
Ma
vediamo la sentenza cosa dice sul ruolo della pianificazione pubblica regionale
e comunale e quindi sui limiti alla localizzazione delle antenne di telefonia
mobile compreso la possibilità di favorire la coabitazione sugli stessi
tralicci di più gestori e relativi impianti (la c.d. coubicazione).
OGGETTO DELLA SENTENZA
La sentenza si pronuncia sul ricorso di WIND
TRE S.p.A. con il quale la società impugnava innanzi al TAR Umbria, con
richiesta di sospensiva, il diniego opposto dall’Amministrazione comunale all’istanza
di autorizzazione all’installazione di un impianto di telecomunicazioni
presentata ex art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle
comunicazioni elettroniche, di seguito Codice), motivato sul presupposto
che il sito individuato non rientrava fra quelli indicati come idonei dal Piano
comunale per la tutela della salute e protezione dell’ambiente dall’inquinamento
elettromagnetico approvato con apposita delibera consiliare mentre detti
siti erano elencati nell’art. 4 delle Norme tecniche di attuazione (N.T.A) del
piano stesso.
Inoltre la società impugnava, oltre il suddetto diniego, anche “per quanto occorrer possa” le Linee Guida regionali
approvate con d.G.R. n. 228/2015 “nella parte in cui dovessero essere
interpretate nel senso di imporre ai Gestori di telefonia la coubicazione
obbligatoria degli impianti”.
I MOTIVI DI RIGETTO DEL
RICORSO DI WIND TRE SpA
I motivi del rigetto del ricorso
costituiscono, al di la del caso specifico,
Il “Piano comunale non stabilisce divieti generalizzati ma individua siti
disponibili mentre per gli ulteriori siti avvia un confronto con i gestori di
telefonia mobile
L’articolo 4 delle norme attuative del piano comunale antenne, oggetto del ricorso,
il
Comune individua i siti ritenuti idonei “in sede di prima applicazione”
prevedendo la possibilità di installare “ulteriori antenne” su “palo
portantenne esistente” nel rispetto dei prescritti limiti di emissione e di
distanza.
La
medesima norma prevede, inoltre, che “l’individuazione dei siti idonei per
impianti di telefonia, radiodiffusione e elettrodotti” sarebbe stata
effettuata con “cadenza biennale sulla base di quanto presentato dai gestori
entro il 31 dicembre dell’anno precedente” tenuto quindi di valutazioni
tecnico scientifiche ed analisi urbanistiche e territoriali.
Quindi,
conclude il Consiglio di Stato, trova smentita l’affermata adozione di un
generalizzato divieto di installazione da parte dell’Amministrazione che,
invece, in conformità al contesto normativo sopra richiamato, contempla un
sistema flessibile che procede ad una preventiva individuazione deli siti
disponibili operante unicamente in sede di prima applicazione prevedendo, per
il prosieguo, che l’individuazione di ulteriori siti avvenga instaurando una
dialettica fra Amministrazione e gestori.
L’indicazione di cositing
rientra nella pianificazione regionale e comunale
Relativamente all’art.
4 delle NTA che secondo WIND TRE imporrebbe “un vero e proprio obbligo di
cositing”, il Consiglio di Stato ricorda che l’Amministrazione Comunale ha
assicurato il contraddittorio procedimentale mediante comunicazione del
preavviso di diniego della autorizzazione alla stazione radio base ex art.
10 bis della L. n. 241/1990. WINDTRE aveva presto riscontro
della comunicazione presentando osservazioni
senza, tuttavia, rappresentare l’impossibilità di utilizzare alcuno dei siti
esistenti in cositing.
Inoltre il Consiglio
di Stato rileva quanto evidenziato dall’Amministrazione, la d.G.R. n. 228/2015,
al paragrafo 1.D “Criteri di posizionamento delle antenne e relativi
supporti” impone di “privilegiare i siti già occupati da altri impianti
tecnologici secondo un criterio di addensamento e concentrazione in coabitazione
con altri servizi, qualora ciò sia compatibile dal punto di vista delle
interferenze reciproche”.
Conclude sul punto il
Consiglio di Stato che, coerentemente al suddetto criterio, l’art. 4 delle NTA
prevede che “in ambito extraurbano sarà possibile installare ulteriori
antenne da parte dello stesso, o di altro gestore sul palo portantenne
esistente”.
Il sistema
della pianificazione per i siti di antenne per telefonia mobile ha i caratteri
della flessibilità ma al contempo garantisce la tutela dell’ambiente e del
territorio del Comune interessato
Il Consiglio di Stato
ricostruisce la normativa regionale che disciplina le infrastrutture per le
telecomunicazioni sia con riferimento alla pianificazione regionale che
definisce linee guida operative e criteri di localizzazione che devono essere
attuati dai Comuni con i loro piani di localizzazione delle singole stazioni
radio base.
Questi piani pubblici
si coordinano con i piani di rete e programmi di sviluppo presentati dai
Gestori, ivi compresi i relativi aggiornamenti, anche ai fini dell’adeguamento
del piano/regolamento comunale con riferimento anche alle previsioni di aree
per nuove localizzazioni di impianti radioelettrici, nonché le proposte di
modifica di quelli esistenti.
Conclude il Consiglio
di Stato affermando che il sistema suddetto prevede, pertanto, un modello
procedimentale caratterizzato da una interlocuzione fra Amministrazione e
gestori che smentisce il carattere arbitrario e lesivo delle prerogative degli
operatori attribuitole dall’Appellante WIND TRE nel caso oggetto della sentenza.
Tutto questo comprova la
flessibilità della pianificazione locale e l’attenzione posta dalla normativa
alle esigenze degli operatori smentendo, sotto un ulteriore profilo,
l’affermata esistenza di un divieto generalizzato alla localizzazione degli
impianti al di fuori dei siti inizialmente individuati.
Nel rigettare la
domanda di autorizzazione di una antenna in contrasto con il Piano il Comune
può anche motivare il rigetto con l’avvenuta apertura di una fase di verifica del
Piano Comunale e relative norme attuative vista la presentazione del Piano di
rete del gestore
Il
Consiglio di Stato fa riferimento anche alla nota del Comune impugnata da
WINDTRE insieme con il diniego di autorizzazione della antenna dove si afferma:
“l’avvio delle attività istruttorie finalizzate all’adeguamento” degli “strumenti
di regolamentazione della materia di sviluppo e localizzazione degli impianti
radioelettrici” in esito alla presentazione da parte della stessa del Piano
di rete previsto dalla già illustrata normativa regionale.
Secondo
il Consiglio di Stato la richiesta del Comune non integra un gravoso
adempimento suscettibile di frustrare il perseguimento degli obiettivi di
celerità e semplificazione della disciplina di settore, né impone, in quanto
atto endoprocedimentale meramente interlocutorio, alcun arresto procedimentale
essendo, al contrario, motivata con l’esigenza di pervenire alla definizione
del procedimento in corso.
Ammissibile che nella
istruttoria per autorizzare l’antenna il Comune chieda al gestore i dati sui
siti esistenti
Secondo
WIND TRE la richiesta di produzione della documentazione di cui al paragrafo A
e B della D.G.R. n.229/2015 (dati inerenti i siti e le postazioni esistenti),
costituirebbe una inutile duplicazione di dati già nella disponibilità
dell’Amministrazione. In altri termini secondo WIN TRE il “censimento” degli impianti
previsto dalla normativa regionale (art. 13 della L.R. n. 31/2013)
costituirebbe una duplicazione del Sistema Informativo Nazionale
Federato delle Infrastrutture (SINDI) disciplinato dal D.M. 11 maggio
2016 (QUI), attuativo dell’art. 4 del D. Lgs. n. 33/2016 (QUI), per consentire una “mappatura
delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra
infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio
nazionale”.
Il motivo sollevato da
WIND TRE secondo il Consiglio di Stato è
infondato l’art. 2, comma 1, del D.M. 16 maggio 2016, stabilisce che nel SINFI
“sono contenute e rese accessibili tutte le informazioni relative alle
infrastrutture come definite dall'art. 1, comma 2, lettere c) e d) presenti sul
territorio nazionale, che a far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono trasmesse ed archiviate a qualsiasi titolo e scopo dai detentori
o dai titolari delle informazioni” prevedendo, al successivo comma 2, che “tutte
le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni e gli
operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche, relativamente alle reti
pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche di propria competenza
contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento del SINFI secondo i criteri,
le modalità e le tempistiche indicate dal presente decreto e dall'allegato A
che ne costituisce parte integrante”.
Ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del medesimo decreto, “le amministrazioni pubbliche titolari e
detentrici delle informazioni sono responsabili dell'invio, della validazione,
della correttezza e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni comunicati
al SINFI” secondo le modalità specificate nell’allegato A.
L’art. 4 del citato
Allegato stabilisce che il SINFI viene alimentato con i dati in possesso dei “soggetti
detentori delle informazioni”, fra i quali sono annoverate ai sensi dell’art.
1, lett. g) del D.M. “tutte le amministrazioni pubbliche”, e che queste
ultime “hanno l'obbligo di fornire dette informazioni, costantemente
aggiornate”.
P.S.
PER UNA ANALISI DI COME DEVONO ESSERE ELABORATI I PIANI ANTENNE VEDI QUI.
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