Il Governo Draghi annuncia lo sblocco delle zone logistiche semplificate.
Un’altra accelerazione per realizzare interventi in ambito portuale che si va
ad aggiungere alle semplificazioni per i dragaggi e a quelle per la pianificazione
portuale. La tutela dell’ambiente e della sicurezza portuale? Possono aspettare.
In questo post spiego tutte le norme più recenti di semplificazione
delle procedure di autorizzazione delle opere e dei piani portuali in deroga a
norme ambientali e a ruoli delle comunità locali e delle loro rappresentanze
locali e regionali e nella seconda parte esempi di norme dello stato italiano o
documenti di enti pubblici di controllo ufficiali non attuati in materia di
tutela dell’ambiente della salute pubblica della sicurezza contro incidenti in
area portuale.
È la transazione ecologica bellezza!
COSA È LA ZLS
L’istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) nelle
regioni del Nord Italia è resa possibile con la modifica introdotta dalla legge
n. 160 del 27 dicembre 2019, alla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 dei commi
61, 62, 63, 64, e 65 dell’articolo 1, relativi alle modalità di istituzione
della Zona Logistica Semplificata. La modifica normativa intende consentire
alle ZLS di fruire del credito di imposta per gli investimenti
produttivi, nei limiti delle deroghe previste dal Trattato UE per gli aiuti di
Stato all’articolo 107, comma 3, lettera c). Questa modifica sostanzialmente
equipara i benefici e le caratteristiche della Zona Logistica Semplificata
(ZLS) a quanto previsto per la Zona Economica Speciale (ZES), istituita dal
decreto legge n.91 del 20 giugno 2017, convertito con Legge n. 123 del 3 agosto
2017, agli articoli 4 e 5.
A COSA SERVE LA ZLS
Lo spiega bene un documento (QUI)
di Confindustria a ridurre di un terzo i tempi dei procedimenti
amministrativi per ottenere più velocemente:
- Concessioni edilizie;
- Permessi a costruire;
- Concessioni demaniali;
- Autorizzazioni paesaggistiche;
- Autorizzazione unica ambientale;
- Autorizzazione integrata ambientale;
- Valutazione di impatto ambientale;
- Valutazione ambientale strategica.
LE SEMPLIFICAZIONI GIÀ AVVENUTE EVIDENTEMENTE NON
BASTANO ALLA LOBBY PORTUALE
Questa nuove accelerazioni decisionista si aggiunge alle seguenti
semplificazioni già avvenute recentemente:
1. L’articolo
48 della legge 120/2020 modifica l’articolo 5 della
legge 84/1994 introduce un silenzio assenso del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici che prima non c’era e soprattutto si taglia fuori l’organo
istituzionale Regione visto che l’approvazione non c’è più ma resta l’adozione
in Comitato Portuale. Ovviamente nessun riferimento alle linee guida
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulle modalità di approvazione e modifica
dei Piani Regolatori di sistema portuale (QUI).
2. L’articolo
48-quater della legge 120/2020 prevede che qualora in una
Regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in
regioni differenti, la Regione é autorizzata ad istituire una seconda Zona
logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone
portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia
scali in regioni differenti.
3. sui
dragaggi invece si è previsto una normativa favorevole ai porti interni a
siti di bonifica regionale (vedi Spezia) in barba al fatto che un sito di
bonifica regionale o nazionale resta sempre un sito inquinato. Utilizzando
questa normativa si vuole spandere i fanghi di dragaggio al largo del golfo di
Spezia a proposito di “a cosa servono le semplificazioni”.
Ma ai “semplificatori” non basta mai per cui con la legge 108/2021
( QUI)
è stato previsto addirittura un Piano nazionale di dragaggi
“sostenibili” solito aggettivo da operazioni di Greenwashing. Questa norma
prevede addirittura che le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali
del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono dichiarati
interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove
occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del
sistema portuale. Quindi si draga a prescindere dalle destinazioni contenute
nel PRSP del demanio portuale: una follia!
Ma non è ancora sufficiente l’azione di demolizione delle tutele ambientali
perché con l’articolo 4 della legge 156/2021 (QUI) è stato modificato l’articolo 184-quater del
DLgs 152/2006 introducendo un nuovo comma 5-bis con un indirizzo chiaro
"riutilizzo" in ambienti marino costieri significa anche sversare in
mare il materiale escavato. D'altronde il nuovo comma 5-ter diventa norma di
chiusura prevedendo un nuovo decreto che disciplini questo
"riutilizzo"! Ora essendoci già una normativa (articolo 109 dlgs
152/2006 - Decreto 173/2016 di cui ho trattato ampiamente QUI) il nuovo decreto servirà per aprire nuove e
più facile possibilità di dragare senza troppi vincoli, altrimenti una nuova
norma non avrebbe alcun senso.
4. L’articolo
4 della legge 156/2021 (QUI)
modifica l’articolo 5 della legge quadro sui porti (QUI) che
disciplina sia il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) che
il Piano Regolatore DI Sistema Portuale (PRSS).
La cosa che emerge con chiarezza è che le semplificazioni
ulteriori introdotte con questa ennesima riforma della legge quadro sui porti
vanno in direzione multipla:
4.1. aggirare il più possibile la applicazione di procedure
di valutazione ambientale nelle scelte strategiche di pianificazione dell’uso
del demanio portuale, a cominciare dalla Valutazione Ambientale
Strategica;
4.2. accentrare le decisioni sull’approvazione degli
strumenti di programmazione e pianificazione portuale nelle mani delle Autorità
di Sistema Portuale tagliando fuori le Regioni ed in primo luogo i Consigli
Regionali;
4.3. ridurre sempre di più le scelte di pianificazione del
demanio portuale a decisioni “tecniche” attraverso l’ampio uso dell’adeguamento
tecnico funzionale anche in contrasto con le stesse linee guida sui Piani Regolatori
di Sistema Portuale approvate nel 2017 dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici che non casualmente vede applicato ai suoi pareri un assurdo
meccanismo di silenzio assenso
4.4. esclusione dell’interesse paesaggistico attraverso
la equiparazione degli ambiti portuali alle zone omogenee B del Decreto 1444
del 1968.
LE NORME AMBIENTALI RIMOSSO O MAI APPLICATE
Parallelamente a quanto sopra uno si aspetterebbe, nell’epoca
della transizione ecologica, che si accelerassero anche norme fondamentali di
tutela dell’ambiente dall’inquinamento dei porti. Non è così ecco alcuni esempi
significativi:
1. rumore dai porti: il comma
1 articolo 11 legge 447/1995 secondo il quale il Ministro della
Transizione Ecologica deve regolamentare tra l'altro le emissioni acustiche
originate dal traffico marittimo. la norma è stata introdotta nella prima
versione della legge 447/1995 e affermava che entro il 1996 detto
regolamento doveva essere approvato. Poi le solite lobby hanno eliminato il
riferimento temporale per cui questo regolamento ad oggi è rimasto lettera
morta. Morale grazie a questa "NON ACCELERAZIONE” nella approvazione del
regolamento il rumore dai porti vicino a grosse aree urbane (vedi i porti
Liguri) è sostanzialmente fuori controllo e a poco servono le finte fasce di
rispetto come quella realizzata, con inutili milioni di euro pubblici, a
Spezia. A questo possiamo aggiungere
che, grazie proprie a questa lacune normativa, la nuova zoonizzazione acustica
a Spezia porterà le aree residenziali dei quartieri limitrofi al porto in
classe 5 cioè con i limiti più alti come fossero solo aree industriali quando
il porto (intesa come area di movimentazione di navi e container) dovrebbero al
massimo stare in classe 4.
2. la valutazione del danno alla salute pubblica dal rumore portuale: dalla fine di febbraio è in vigore in Italia (ma si poteva applicare già dallo scorso anno in anticipo sulle scadenze formali) l’allegato III alla Direttiva 2002/49/CE è stata recepita in Italia con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 14 gennaio 2022 (QUI). Trattasi dell’allegato che definisce i metodi per determinare gli effetti nocivi del rumore nell’ambiente esterno. Nessuno tra i politici anche spezzini che strombazzano l’arrivo delle semplificazioni nuove per accelerare le opere portuali che chieda una applicazione immediata di questa norma.
3. il rischio incidentale nei
porti di interesse nazionale come quelli Liguri: l’articolo 33 del DLgs 105/2015 (attuazione
Direttiva Seveso III sul rischio incidenti rilevanti) ha abrogato il Decreto
Ministeriale 16 maggio 2001, n.293 che disciplinava il Rapporto di Sicurezza
che la Autorità Portuale doveva presentare e aggiornare per valutare in termini
cumulativi (rispetto a tutte le attività a rischio nei porti) il rischio di
incidente industriale. La questione è tutt’altro che meramente formale non solo
perché nei porti (come quelli di Spezia e Genova ad esempio) sono presenti
industrie e attività di per se soggette alla normativa Seveso, ma anche per la
presenza di sostanze pericolose sulle navi che entrano nei porti italiani potenzialmente
associabili alle numerose collisioni che avvengono nei porti come
dimostrato dagli studi riportati nel capitolo precedente.
Uno studio del sistema Agenzie Regionale Protezione
dell’Ambiente (ARPA) e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (QUI) così
conclude: “Con l'abrogazione del Decreto Ministeriale n°293 del 6 maggio
2001 è venuto meno l'obbligo di redazione del Rapporto Integrato di Sicurezza
Portuale si configura una possibile "vacatio legis" che potrebbe
portare ad una gestione non ottima di un'eventuale emergenza portuale
soprattutto in caso di incidente rilevante proveniente da uno stabilimento
Seveso o dalle sostanze pericolose presenti a qualsiasi titolo in ambito
portuale tra cui si ricordano anche le condotte attualmente escluse dall’ambito
di applicazione della Seveso III.”
Ma questo studio non si limita a criticare passivamente la
abrogazione ma individua un percorso tecnico e amministrativo per colmare la
lacuna legislativa verificatasi.
Lo studio individua gli indirizzi per la redazione di
un Piano di Emergenza Portuale (PEP) valido nel caso o meno di
presenza di aziende Seveso e dovrà comprendere gli aspetti derivanti dallo
stoccaggio, anche temporaneo, ed il trasporto di merci pericolose in ambito
portuale.
Ovviamente nonostante il documento sia del 2016 ci fosse stato in
questi qualcuno di quelli che urla di gioia per le zone logistiche semplificate
che avesse chiesto l’approvazione di un protocollo che recepisca quanto chieste
dalle Arpa e dai Vigili del Fuoco.
4. quanto alla elettrificazione
delle banchine i fondi non sono adeguati (ce ne vorrebbero almeno tre volte
quanto stanziato dal PNRR come affermato da Enel ma anche da altri studi
ufficiali) ma qui nessuno chiede accelerazioni per i nuovi finanziamenti.
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