Con
Legge 9 marzo 2022 n° 22 (QUI)si è data
attuazione in Italia alla Convenzione del Consiglio
d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali ratificata con legge
6/2022 (QUI) è stato
introdotto nel libro secondo del Codice Penale il Titolo VIII-bis dei delitti contro il patrimonio culturale, in
particolare:
I NUOVI REATI
1. furto
dei beni culturali,
2. appropriazione
indebita di beni culturali,
3. ricettazione
di beni culturali,
4. impiego
di beni culturali provenienti da delitto,
5. riciclaggio
beni culturali,
6. autoriciclaggio
di beni culturali,
7. falsificazione
in scrittura privata relativa a beni culturali,
8. violazioni
in materia di alienazione di beni culturali,
9. importazione
illecita di beni culturali,
10. uscita
o importazione illecita di beni culturali,
11. distruzione,
dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni
culturali o paesaggistici,
12. devastazione
e saccheggio di beni culturali e Paesaggistici,
13. contraffazione
di opere d’arte,
14. possesso
ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature
per la rilevazione dei metalli.
RELATIVAMENTE
AL DELITTO DI DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO,
IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI:
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui é punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
RELATIVAMENTE
AL DELITTO DI DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI PAESAGGISTICI
Chiunque,
fuori dei casi previsti dall'articolo 285 [NOTA 1],
commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali
o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura é punito con la
reclusione da dieci a sedici anni.
SEQUESTRO
STRUMENTI PER COMMETTERE I REATI SUDDETTI IN AREA PROTETTA
L’articolo 4 della legge 22/2022 modifica l’articolo 30 della legge quadro sulle aree protette prevedendo che in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del nuovo titolo VIII-bis del libro secondo codice penale (sopra elencati) o dell'articolo 733-bis del codice penale (distruzione o deterioramento di sito Habitat - [NOTA 2]), il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque é tenuto al risarcimento del danno.
NUOVI
DELITTI E AREE PROTETTE
Oltre ad avere introdotto nel libro secondo del Codice Penale il Titolo VIII-bis dei delitti contro il patrimonio culturale, la nuova legge all’articolo 4 ha modificato l’articolo 30 della legge quadro sulle aree protette prevedendo che in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del nuovo titolo VIII-bis del libro secondo codice penale (sopra elencati) o dell'articolo 733-bis del codice penale (distruzione o deterioramento di sito Habitat - [NOTA 3]), il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque é tenuto al risarcimento del danno.
ABROGAZIONI
L’articolo
5 della legge 22/2022 abroga i seguenti articoli del Codice del Paesaggio in
materia di sanzioni penali:
articolo
170: uso illecito di beni culturali
articolo
173: violazioni in materia di alienazioni di beni culturali
articolo
174: uscita o esportazione illecite di beni culturali
articolo
176: Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
articolo
177: collaborazione per il recupero di beni culturali
articolo
178: contraffazione di opere d’arte
articolo
179: casi di non punibilità relativamente all’illecito di cui all’articolo 178.
[NOTA 1] Reato
generale di devastazione saccheggio e strage
[NOTA 2] Chiunque,
fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto
o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito
con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro
[NOTA 3] Chiunque,
fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto
o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito
con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro
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