Il TAR Campania sezione Napoli con sentenza n°
2358 dello scorso 6 aprile (QUI) decide
su un ricorso contro la avvenuta VIA positiva e relativa autorizzazione assunte poi nel Provvedimento autorizzatorio
unico regionale (PAUR) ex articolo 27-bis del DLgs 152/2006, per la
realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano ottenuto
dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti e produzione di
compost mediante trattamento biologico.
La sentenza chiarisce il ruolo dei diversi
strumenti di pianificazione settoriali in materia di rifiuti per la
individuazione dei siti di localizzazione degli impianti di rifiuti come il
biodigestore in questione.
Gli strumenti di pianificazione come è noto sono:
Il Piano Regionale dei rifiuti
In particolare ricorda la sentenza del TAR:
- l’art. 196 del DLgs 152/2006 attribuisce alla
competenza delle Regioni, tra l’altro, “la predisposizione, l'adozione e
l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei
piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199”;
- a sua volta, l’art. 199, comma 3, lett. l) stabilisce che “I piani regionali
di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: l) i criteri per l'individuazione delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento
dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento dei rifiuti”
Il Piano Provinciale
La sentenza del TAR ricorda l’art. 197, comma
1, lett. d) del DLgs. n. 152/2006 (QUI),
secondo cui, in attuazione dell'articolo 19 del Testo Unico degli enti locali,
alle Province competono l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano
territoriale di coordinamento e delle previsioni contenute nel Piano Regionale
di Gestione dei Rifiuti di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h),
nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i Comuni, “delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non
idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei
rifiuti”.
I motivi del ricorso
Nel caso specifico il Piano Regionale aveva
individuato le zone non idonee e secondo i ricorrenti il sito dove era stato
autorizzato il biodigestore rientrava in una di queste zone da cui veniva
sollevata la illegittimità della autorizzazione che non aveva tenuto conto dei
criteri di localizzazione del Piano Regionale Rifiuti
La sentenza del TAR Campania respinge il ricorso
con le seguenti motivazioni
Intanto il TAR ribadisce, alla luce della sopradescritta normativa, come sia palese che l’individuazione dei luoghi e degli impianti idonei agli stessi sia competenza esclusiva delle province mentre il Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi … debba prevedere esclusivamente i criteri per l’individuazione delle aree non idonee e dei luoghi adatti allo smaltimento. Aggiunge quindi il TAR che viene dunque completamente confermata la competenza esclusiva, da parte delle province, nell’esercizio concreto dell’individuazione sia delle aree non adatte ad ospitare impianti di trattamento e smaltimento che delle aree dove preferibilmente tali impianti dovrebbero essere localizzati.
Da tali previsioni può trarsi il convincimento, conclude sul punto il TAR, che
il Piano Regionale non presenta immediata efficacia precettiva ma si limita a
fissare “criteri” la cui concreta attuazione è demandata alle singole
amministrazioni provinciali, ai fini della individuazione delle diverse zone
idonee o non idonee alla locazione di impianti di recupero e smaltimento di
rifiuti.
Nel caso specifico però
come abbiamo visto la Provincia non aveva individuato un sito preciso ma l’autorizzazione
si era basata solo sui criteri di localizzazione della Regione. Per questo motivo il TAR ha respinto il
ricorso contro l’autorizzazione del biodigestore perché
vista: “la competenza attuativa provinciale in ordine alla concreta localizzazione
delle aree inidonee all’insediamento degli impianti de quibus… in assenza di
tale disciplina di dettaglio, non è predicabile l’esistenza di un vincolo
assoluto”.
CONCLUSIONI
In altri termini la sentenza afferma che una volta che
la pianificazione provinciale ha individuato un sito preciso questo resta
vincolante per il futuro procedimento di valutazione e autorizzazione (il c.d. PAUR)
, non solo ma il TAR aggiunge che questo vincolo resta anche se una legge
regionale abroghi nel frattempo il potere pianificatorio delle Provincia, questo ultimo potere infatti è riconosciuto
dalla legge nazionale vale a dire il sopra citato lettera d) comma 1 articolo
197 del DLgs 152/2006 che prevale su quella regionale essendo la materia
ambiente di competenza esclusiva dello stato.
Una sentenza che parla anche al caso del biodigestore di Saliceti (Comune Vezzano Ligure) dove la sentenza del TAR Liguria sul progetto spezzino ha affermato lo stesso principio: una volta che il Piano Provinciale ha individuato un sito questo diventa vincolante per la futura autorizzazione dell'impianto.
Non solo ma la sentenza del TAR Campania guarda criticamente anche al tentativo della Regione Liguria di eliminare il ruolo delle Provincie nella localizzazione degli impianti di rifiuti, portato avanti con un disegno di legge regionale di iniziativa della Giunta del Presidente Toti.
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