martedì 3 gennaio 2023

Nuovo Regolamento UE impianti da fonti rinnovabili senza Valutazione di Impatto Ambientale

Nuovo Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 (QUI) stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione.

Quello che lascia perplessi è che venga derogata, secondo le modalità che descriverò nel seguito del post, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) in modo generalizzato anche per progetti (come, ad esempio i Parchi Eolici ma non solo) che possono avere rilevanti impatti soprattutto se localizzati in zone protette. Peraltro il Regolamento richiama una definizione generale di fonti rinnovabili per la quale occorre fare riferimento alla Direttiva quadro 2018/2001 (QUI) secondo la quale per fonti rinnovabili si intendono: “energia da fonti rinnovabili» oppure «energia rinnovabile»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;”.

Il Regolamento è immediatamente in vigore e costituisce un indirizzo applicativo per gli Stati Membri che potranno quindi avere anche il via libera dalla UE per derogare ulteriormente alle norme ambientali al fine di realizzare i progetti in questione come avviene da tempo nel nostro Paese, vedi QUI.

 

 

A QUALI PROCEDURE NAZIONALI SI APPLICA IL REGOLAMENTO E FINO A QUANDO RESTA IN VIGORE

Il Regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione (18 mesi dalla pubblicazione nella GUCE: 29-12-2022) e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli previsti dallo stesso.

Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento anche alle procedure autorizzative in corso che non hanno dato luogo a una decisione finale prima del 30 dicembre 2022, a condizione che ciò abbrevi la procedura autorizzativa e che siano preservati i diritti giuridici preesistenti di terzi.

La procedura autorizzativa disciplinata dal Regolamento comprende tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore, gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché le opere necessarie per la loro connessione alla rete, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e le valutazioni di impatto ambientale, ove necessarie



PROCEDURE ACCELERATE IN CASO REVISIONE DELLA POTENZA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE

1. Se la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti, comprese le autorizzazioni all'ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, non è superiore a sei mesi, comprese le VIA necessarie a norma della legislazione pertinente.

2. Se la revisione della potenza non determina un aumento della capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15 % e lasciando la necessità di valutare gli eventuali effetti ambientali in applicazione del paragrafo 3, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate entro tre mesi dalla presentazione della domanda all'ente competente, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.

3. Se la revisione della potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile o l'ammodernamento di una relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto esige una procedura di valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una VIA a norma dell'articolo 4 della Direttiva 2011/92/UE (QUI), tale determinazione preliminare e/o valutazione ambientale si limita agli effetti significativi potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.

4. Se la revisione della potenza degli impianti solari non comporta l'uso di spazio supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto iniziale, il progetto è esonerato dall'obbligo, se del caso, di essere oggetto di una determinazione se il progetto richiede una VIA a norma dell'articolo 4 della Direttiva 2011/92/UE.

 

 

ACCELERAZIONE DELLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER I PROGETTI DI ENERGIA RINNOVABILE E LA RELATIVA INFRASTRUTTURA DI RETE NECESSARIA PER INTEGRARE LE ENERGIE RINNOVABILI NEL SISTEMA

Gli Stati membri possono esentare i progetti di energia rinnovabile, nonché i progetti di stoccaggio dell'energia e i progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico dalla VIA di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE e dalle valutazioni di protezione delle specie (VINCA) di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE (QUI) e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE (QUI), a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, se gli Stati membri hanno stabilito zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete, e che la zona sia stata oggetto di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'autorità competente provvede affinché, sulla base dei dati esistenti, siano applicate misure di mitigazione adeguate e proporzionate per garantire la conformità all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE (uccelli selvatici). Qualora tali misure non siano disponibili, l'autorità competente provvede affinché l'operatore corrisponda una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie al fine di garantire o migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate.

 

 

ANALISI CRITICA DELLA DEROGA ALLA PROCEDURA DI VIA

Questa disposizione pur essendo transitoria e dettata da obiettivi di interesse generale quali la fuoriuscita dalle fonti fossili o comunque una drastica riduzione del loro utilizzo, nel momento in cui esclude la VIA  per progetti ubicati in zone dedicate alle rinnovabili in base ai piani nazionali o regionali che abbiano avuto una VAS, appare in contrasto con l’articolo 11 della Direttiva 2001/42 sulla VAS che, in modo netto  e non interpretabile, statuisce: “Articolo 11 Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria 1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.”

Peraltro, una cosa è prevedere nella pianificazione dei criteri di localizzazione per individuare delle aree dove possono essere collocate potenzialmente impianti da FER altra cosa è valutare i progetti specifici in relazione a siti specifici che è poi lo scopo della VIA distinta dalla VAS.

Non solo ma secondo il paragrafo 2 articolo 2 della Direttiva 2011/92 la VIA può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per rispettare gli obiettivi della presente direttiva. Anche qui si parla di integrazioni con procedure autorizzatorie di progetti e non di piani e programmi.

Senza considerare che secondo la stessa Direttiva 2011/92 sulla VIA (paragrafo 4 articolo 2) la non applicazione della VIA, a progetti che rientrano nelle categorie di opere degli allegati a detta Direttiva, deve essere fatta caso per caso e non per intere categorie di opere come di fatto avviene con la norma introdotta con questo nuovo Regolamento della UE.

Comunicazione (QUIdella Commissione, che ha per oggetto: “documento di orientamento C/2019/8014 relativo all’applicazione delle esenzioni ai sensi della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2014/52/UE) — articolo 1, paragrafo 3, e articolo 2, paragrafi 4 e 5”.

il documento della UE relativamente al significato di casi eccezionali che possono portare, secondo la norma della Direttiva sopra citata, ad escludere la applicazione della VIA: “Dalla formulazione della direttiva 2014/52/UE si evince chiaramente che l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, non è giustificata per il solo motivo che si possa dimostrare che un caso è eccezionale. Sarebbe irragionevole applicare l’esenzione a un caso in cui i fattori che lo rendono eccezionale non pregiudicano la piena osservanza della direttiva. In altri termini, l’esenzione deve essere associata all’impossibilità di soddisfare tutte le prescrizioni della direttiva senza compromettere lo scopo del progetto.”

N.B. il Regolamento della UE ha puntato tutto sulle deroghe e le accelerazioni procedimentali dimenticandosi perfino di quanto il Parlamento sempre della UE aveva introdotto, come emendamenti, proposta di regolamento (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 (QUI) che ha introdotto Dispositivo per la ripresa e la resilienza da cui i vari PNRR degli Stati Membri, tra i quali si lega la complessità e la durata della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti con la mancanza di personale sufficiente delle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni.



PROPOSTE DI RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA PROCEDURA DI VIA  

Comunque, anche volendo accettare la nuova norma di esclusione della VIA introdotta dal Regolamento UE qui esaminato occorre comunque ricordare che il paragrafo 4 dell’articolo 2 della Direttiva 2011/92 chiede che in caso di applicazione della esenzione siano rispettati gli obiettivi minimi della procedura di VIA ed in particolare si dovrebbe prevedere da parte dello Stato membro un'altra forma semplificata di valutazione.

Il rispetto di detti obiettivi minimi della procedura di VIA può essere salvaguardato in sede di attuazione nazionale della deroga introdotta dal Regolamento UE con quanto affermato dalle nuove linee Guida sulla VIA approvate il 9 luglio 2019 dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

Secondo dette linee guida per le opere previste in piani e programmi sottoposti a VAS, ovvero per le quali piani e programmi sottoposti a VAS definiscono il quadro di riferimento, i progetti da sottoporre a VIA dovranno considerare:

le condizioni e le prescrizioni definite nei provvedimenti conclusivi della VAS;

gli esiti delle analisi di coerenza con la programmazione e pianificazione e congruenza con la vincolistica svolta nel Rapporto Ambientale;

le alternative valutate nella VAS;

gli esiti delle analisi degli effetti ambientali determinati dai piani e programmi sottoposti a VAS nelle aree di studio, con particolare riferimento alla mitigazione, al monitoraggio, al controllo degli effetti ambientali negativi significativi per il progetto in valutazione.

 

 



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