Quello che lascia
perplessi è che venga derogata, secondo le modalità che descriverò nel seguito
del post, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA)
in modo generalizzato anche per progetti (come, ad esempio i Parchi Eolici ma
non solo) che possono avere rilevanti impatti soprattutto se localizzati in
zone protette. Peraltro il Regolamento richiama una definizione generale di
fonti rinnovabili per la quale occorre fare riferimento alla Direttiva
quadro 2018/2001 (QUI) secondo
la quale per fonti rinnovabili si intendono: “
Il Regolamento è
immediatamente in vigore e costituisce un indirizzo applicativo per gli Stati Membri
che potranno quindi avere anche il via libera dalla UE per derogare
ulteriormente alle norme ambientali al fine di realizzare i progetti in
questione come avviene da tempo nel nostro Paese, vedi QUI.
A QUALI PROCEDURE NAZIONALI SI APPLICA IL REGOLAMENTO E FINO A QUANDO RESTA IN VIGORE
Il Regolamento si applica
a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata
della sua applicazione (18 mesi dalla pubblicazione nella GUCE: 29-12-2022) e
lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più
brevi di quelli previsti dallo stesso.
Gli Stati membri possono
applicare il presente regolamento anche alle procedure autorizzative in corso
che non hanno dato luogo a una decisione finale prima del 30 dicembre
2022, a condizione che ciò abbrevi la procedura autorizzativa e che siano preservati
i diritti giuridici preesistenti di terzi.
PROCEDURE ACCELERATE IN CASO
REVISIONE DELLA POTENZA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
RINNOVABILE
1. Se
la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura
autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti, comprese le
autorizzazioni all'ammodernamento delle opere necessarie per la loro
connessione alla rete, non è superiore a sei mesi, comprese le VIA
necessarie a norma della legislazione pertinente.
2. Se
la revisione della potenza non determina un aumento della capacità
dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al
15 % e lasciando la necessità di valutare gli eventuali effetti ambientali
in applicazione del paragrafo 3, le connessioni alla rete di trasmissione
o di distribuzione sono autorizzate entro tre mesi dalla presentazione
della domanda all'ente competente, a meno che non sussistano problemi
giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del
sistema.
3. Se
la revisione della potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica
rinnovabile o l'ammodernamento di una relativa infrastruttura di rete
necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico è
subordinata all'obbligo di determinare se il progetto esige una procedura di
valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una VIA a norma
dell'articolo 4 della Direttiva 2011/92/UE (QUI), tale
determinazione preliminare e/o valutazione ambientale si limita agli effetti
significativi potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al
progetto iniziale.
4. Se la revisione della potenza degli
impianti solari non comporta l'uso di spazio supplementare e rispetta le misure
di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto iniziale, il
progetto è esonerato dall'obbligo, se del caso, di essere oggetto di una
determinazione se il progetto richiede una VIA a norma
dell'articolo 4 della Direttiva 2011/92/UE.
ACCELERAZIONE
DELLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER I PROGETTI DI ENERGIA RINNOVABILE E LA
RELATIVA INFRASTRUTTURA DI RETE NECESSARIA PER INTEGRARE LE ENERGIE RINNOVABILI
NEL SISTEMA
Gli Stati membri possono
esentare i progetti di energia rinnovabile, nonché i progetti di stoccaggio
dell'energia e i progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia
rinnovabile nel sistema elettrico dalla VIA di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE e dalle valutazioni di
protezione delle specie (VINCA) di cui all'articolo 12,
paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE (QUI) e all'articolo 5
della direttiva 2009/147/CE (QUI), a
condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie
rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a
integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, se gli Stati membri
hanno stabilito zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete, e che la
zona sia stata oggetto di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai
sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L'autorità competente
provvede affinché, sulla base dei dati esistenti, siano applicate misure di
mitigazione adeguate e proporzionate per garantire la conformità
all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e
all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE (uccelli selvatici). Qualora
tali misure non siano disponibili, l'autorità competente provvede affinché
l'operatore corrisponda una compensazione pecuniaria per i programmi di
protezione delle specie al fine di garantire o migliorare lo stato di
conservazione delle specie interessate.
ANALISI CRITICA
DELLA DEROGA ALLA PROCEDURA DI VIA
Questa disposizione pur
essendo transitoria e dettata da obiettivi di interesse generale quali la
fuoriuscita dalle fonti fossili o comunque una drastica riduzione del loro
utilizzo, nel momento in cui esclude la VIA per progetti ubicati in zone dedicate alle
rinnovabili in base ai piani nazionali o regionali che abbiano avuto una VAS,
appare in contrasto con l’articolo 11 della Direttiva 2001/42 sulla VAS che, in
modo netto e non interpretabile,
statuisce: “Articolo 11 Relazione con le altre disposizioni della normativa
comunitaria 1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente
direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e
qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.”
Peraltro, una cosa è prevedere nella pianificazione dei criteri di localizzazione per individuare delle aree dove possono essere collocate potenzialmente impianti da FER altra cosa è valutare i progetti specifici in relazione a siti specifici che è poi lo scopo della VIA distinta dalla VAS.
Non solo ma secondo il paragrafo
2 articolo 2 della Direttiva 2011/92 la VIA può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per rispettare gli obiettivi della presente direttiva. Anche qui si parla di integrazioni con procedure autorizzatorie di progetti e non di piani e programmi.
Senza considerare che secondo la stessa Direttiva 2011/92 sulla VIA (paragrafo 4 articolo 2) la non applicazione della VIA, a progetti che rientrano nelle categorie di opere degli allegati a detta Direttiva, deve essere fatta caso per caso e non per intere categorie di opere come di fatto avviene con la norma introdotta con questo nuovo Regolamento della UE.
Comunicazione (QUI) della
Commissione, che ha per oggetto: “documento di orientamento C/2019/8014
relativo all’applicazione delle esenzioni ai sensi della direttiva sulla
valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2014/52/UE) — articolo 1,
paragrafo 3, e articolo 2, paragrafi 4 e 5”.
il documento della UE
relativamente al significato di casi eccezionali che possono portare, secondo
la norma della Direttiva sopra citata, ad escludere la applicazione della VIA:
“Dalla formulazione della direttiva 2014/52/UE si evince chiaramente che
l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, non è giustificata per il solo
motivo che si possa dimostrare che un caso è eccezionale. Sarebbe irragionevole
applicare l’esenzione a un caso in cui i fattori che lo rendono eccezionale non
pregiudicano la piena osservanza della direttiva. In altri termini, l’esenzione
deve essere associata all’impossibilità di soddisfare tutte le prescrizioni
della direttiva senza compromettere lo scopo del progetto.”
N.B. il Regolamento della UE ha puntato tutto sulle deroghe e le accelerazioni procedimentali dimenticandosi perfino di quanto il Parlamento sempre della UE aveva introdotto, come emendamenti, proposta di regolamento (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 (QUI) che ha introdotto Dispositivo per la ripresa e la resilienza da cui i vari PNRR degli Stati Membri, tra i quali si lega la complessità e la durata della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti con la mancanza di personale sufficiente delle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni.
PROPOSTE DI RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO NEL
RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA PROCEDURA DI VIA
Comunque, anche volendo
accettare la nuova norma di esclusione della VIA introdotta dal Regolamento UE
qui esaminato occorre comunque ricordare che il paragrafo 4
dell’articolo 2 della Direttiva 2011/92 chiede che in caso di
applicazione della esenzione siano rispettati gli obiettivi minimi della
procedura di VIA ed in particolare si dovrebbe prevedere da parte dello
Stato membro un'altra forma semplificata di valutazione.
Il rispetto di detti
obiettivi minimi della procedura di VIA può essere salvaguardato in sede di
attuazione nazionale della deroga introdotta dal Regolamento UE con quanto
affermato dalle nuove linee Guida sulla VIA approvate il 9 luglio 2019 dal
Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.
Secondo dette linee guida
per le opere previste in piani e programmi sottoposti a VAS, ovvero per le
quali piani e programmi sottoposti a VAS definiscono il quadro di riferimento,
i progetti da sottoporre a VIA dovranno considerare:
• le condizioni e le
prescrizioni definite nei provvedimenti conclusivi della VAS;
• gli esiti delle analisi
di coerenza con la programmazione e pianificazione e congruenza con la
vincolistica svolta nel Rapporto Ambientale;
• le alternative valutate
nella VAS;
• gli esiti delle analisi
degli effetti ambientali determinati dai piani e programmi sottoposti a VAS
nelle aree di studio, con particolare riferimento alla mitigazione, al
monitoraggio, al controllo degli effetti ambientali negativi significativi per
il progetto in valutazione.
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