venerdì 4 aprile 2025

Tutto quello che non è stato detto sulla mancata nuova gara sul biodigestore spezzino

Sul fatto che la Provincia di Spezia abbia fornito una interpretazione non corretta sulla sentenza del TAR lazio (QUI) relativa alla gara per il biodigestore da realizzare a Vezzano Ligure, ho già scritto ieri sul mio profilo fb.
In sostanza come ormai è noto la sentenza non annulla la Delibera della Autorità Anticorruzione (Anac) respingendo la richiesta della Provincia ma aggiunge il tribunale che la delibera è solo un invito ma non vincola la Provincia.

Resta il fatto che la Delibera di Anac è ancora efficace e in questa delibera si dice esplicitamente che la Provincia ha violato la legge non solo nazionale ma anche comunitaria.

Nelle varie interpretazioni e commenti che ho letto, pur nel rispetto delle opinioni di tutti, non sono state analizzati importantissimi aspetti e conseguenze politiche amministrative nonché giudiziarie che derivano e potrebbero derivare dalla sentenza. Spiccano invece i silenzi della opposizione politica tutta!

Vediamo di seguito quali sono questi aspetti e conseguenze…

 


1. L'Autorità anticorruzione dichiara che la Provincia per il nuovo progetto di biodigestore da localizzare a Saliceti (Vezzano Ligure) doveva fare una nuova gara europea viste le dimensioni dell'investimento in quanto il caso in esame non rientrava nella norma del codice degli appalti che concede di modificare una concessione assegnata senza nuova gara. Riporto di seguito il passaggio fondamentale della delibera di Anac:



2. La Provincia spezzina la nuova gara non l'ha fatta violando la normativa sugli appalti pubblici e direi coscientemente perché non potevano non sapere quello che poi ha ribadito Anac con la propria delibera. D’altronde le modalità con cui è stata gestita la procedura di autorizzazione del biodigestore sono state caratterizzate da un’ampia opacità amministrativa (QUI)

 

3. L'Autorità Anticorruzione è quella preposta a vigilare sul rispetto della normativa europea e può applicare sanzioni a chi la viola proporzionate al valore della gara, non lo dico io lo dicono i regolamenti sui poteri di Anac

Il Regolamento sull’esercizio dei poteri di vigilanza di Anac del 2018 citato nelle premesse della delibera Anac in oggetto è stato superato dal nuovo regolamento del 2023 con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023.  Ancora prima era già stato superato dal regolamento del 2019 (QUI e QUI) quindi non più applicabile al caso in esame visto che all’articolo 22 di detto regolamento del 2019 si afferma: “Il presente Regolamento si applica ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia ancora stata effettuata la contestazione dell’addebito alla data della sua entrata in vigore”.

Però l’articolo 22 del Regolamento del 2023 (QUI) recita: “Il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, adottato con delibera n. 920/2019 e modificato con delibera n. 95/2023, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi con riguardo alle condotte concernenti le procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rilevanti ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità.”

Se come risulta dall’articolo 22 del Regolamento del 2023 al caso in esame è applicabile il regolamento del 2019 questo ultimo dal punto di vista della quantificazione della sanzione per mancato adeguamento della stazione appaltante alle decisioni del Consiglio di Anac, l’articolo 21 del regolamento del 2019 afferma che: "1. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato dall’Autorità secondo i criteri di cui all’art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare: “c) valore dell’appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono".

È indiscutibile che quindi la sanzione sia significativa se commisurata al valore dell’appalto anche se sussiste un margine di discrezionalità di Anac che non può comunque rimuovere in modo palesemente contraddittorio il suddetto criterio di quantificazione.

 


4. Il progetto di biodigestore è finanziato dai fondi del PNRR. Ebbene si è finanziato con soldi pubblici un progetto che ha violato palesemente la normativa comunitaria sugli appalti pubblici come formalizzato dalla Autorità Anticorruzione.

Nelle premesse del Decreto n° 198 del 2/12/2022 che assegna i finanziamenti del PNRR al progetto di biodigestore in questione viene citato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 settembre 2021 n° 396: “Definizione delle procedure di evidenza pubblica da avviarsi per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti.”.

In particolare, al comma 13 del Decreto n° 198 del 2/12/2022 si afferma: “ 13. Le erogazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale nei seguenti casi: perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro dieci giorni dalla richiesta; … Il Ministero della transizione ecologica si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse di cui al punto 1 incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti".

 


5.  Contrasto dell’aggiornamento del piano regionale rifiuti del 2022 con il mancato rispetto dell’obbligo di nuova gara dopo la modifica del contratto di assegnazione.

Il Piano Regionale Rifiuti aggiornato il 19 luglio 2022 conferma come l’inserimento del sito di Saliceti come compatibile con la realizzazione del biodigestore non ha minimamente tenuto conto che la modifica del contratto di assegnazione della gara è avvenuto senza nuova gara come richiede la Delibera Anac.  a pagina 229 del Piano Regionale (QUI) allegato alla DCR che lo ha approvato si legge testualmente: “Per l’impianto di biodigestione di Saliceti è stata presentata specifica richiesta di finanziamento a valere sull’investimento 1.1.b della M2C1 del PNRR.”

 

 

 

CONCLUSIONI, PER ORA...

A prescindere se davvero la delibera di Anac sia di mero indirizzo da quello che si legge nel testo emergono come abbiamo visto dei potenziali gravi illeciti che potrebbero essere oggetto di indagini di autorità con più poteri, vediamo quali:

1. Violazione dell’obbligo di gara cambiando le dimensioni quantitative e finanziarie del progetto potrebbe realizzare una turbativa d’asta. Cosa è la turbativa d’asta: La turbativa d'asta è un reato che riguarda qualsiasi interferenza illecita nell'ambito delle aste pubbliche o private, condotta con l'intento di alterarne il normale svolgimento (articolo 353 Codice Penale).

Cosa ne potrebbe pensare di tutto questo la Procura della Repubblica territorialmente competente?

 

2. Il progetto finanziato con soldi pubblici ha violato la legge sugli appalti ma anche i decreti sui criteri di utilizzo delle risorse del PNRR senza che il Ministero abbia avviato alcuna verifica di revoca di detti finanziamenti.

Cosa ne potrebbe pensare di tutto questo la Procura della Corte dei Conti territorialmente competente?

 

3. Anac in base ai suoi regolamenti di fronte ad una palese violazione delle norme sugli appalti, da essa stessa riconosciuta, dovrebbe applicare le sanzioni previste dai regolamenti proporzionate al valore degli appalti per non parlare del danno erariale pontenzialmente imputabile a chi è responsabile nel non avere indetto la nuova gara.

Cosa ne potrebbe pensare di tutto questo la Procura della Corte dei Conti?

 

4. Il codice nazionale sugli appalti attua Direttive Comunitarie, non solo il PNRR deriva da finanziamenti comunitari e come abbiamo visto il progetto di biodigestore è stato finanziato violando i criteri di assegnazione vista la mancata gara. La Procura Europea (ex Regolamento 2017/1939 QUI) si occupa di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione tra i quali quelli elencati dall’articolo 3 (QUI) della Direttiva 2017/1371 come quelli in materia di appalti e di appropriazione illecita di fonti della UE.

Cosa potrebbe pensarne la Procura della UE (QUI) di tutto questo?


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