mercoledì 1 febbraio 2023

Consiglio di Stato sul biodigestore di Vezzano Ligure: la storia e qualche presunte verità da sfatare

Il Consiglio di Stato (QUI) ha ribaltato la sentenza del TAR Liguria che sosteneva la incompatibilità del sito del progetto di biodigestore nel Comune di Vezzano Ligure con la pianificazione vigente sia provinciale (di area nella dizione della legge ligure) che di ambito (secondo l’approvato piano del 2018), piani che indicavano come sito per il biodigestore quello di Boscalino nel Comune di Arcola.

Il Consiglio di Stato quindi con la sua sentenza ha di fatto ma soprattutto di diritto dato il via libera alla realizzazione del mega-biodigestore a Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure.

Su questa sentenza mi sento di svolgere le seguenti riflessioni sia generali che più strettamente giuridiche

 



LA PRIMA RIGUARDA IL CENTRO SINISTRA

Se Iren che controlla la società Recos che vuole realizzare il biodigestore a Vezzano Ligure si può permettere di decidere di spostare il sito e cambiare un progetto previsti da un Piano Provinciale e di Ambito è prima di tutto grazie alle enorme responsabilità del centro sinistra che ha ridotto una azienda che era un gioiello (Acam) sull’orlo del fallimento costringendo la città a farla assorbire da una società sicuramente più efficiente ma talmente importante dal renderla incontrollabile da parte della piccola politica spezzina. Per non parlare del fatto che nel periodo del governo Conte 2 e poi Draghi nonostante varie sollecitazioni dal territorio i Ministri competenti non hanno neppure provato con serietà a sollevare contestazioni al modo di procedere della Regione Liguria, arrampicandosi sugli specchi delle interpretazioni di norme che peraltro riconoscono tale potere ai Ministri (QUI e QUI).

 

 

LA SECONDA RIGUARDA IL CENTRO DESTRA, A CUI RIVOLGO QUESTA DOMANDA CHI HA INQUINATO IL PROCESSO DI DECISIONE DEL PROGETTO DI BIODIGESTORE PER LA PROVINCIA SPEZZINA?

Ho letto una dichiarazione, come al solito per niente equilibrata il personaggio d’altronde ormai lo conosciamo, del Sindaco di Spezia secondo cui: “chi ha fatto i ricorsi contro l’autorizzazione al progetto di biodigestore ha favorito l’inquinamento.

Voglio ricordare al Sindaco smemorato che quelli che non volevano il progetto a Vezzano Ligure sono la sua coalizione a cominciare dall’Assessore Regionale all’Ambiente come dimostrano questi passaggi inoppugnabili:

L’Assessore Giampedrone insieme con il Presidente della Provincia spezzina dichiara in data 3 luglio 2018 (QUI):“Il Piano attualmente in approvazione prevede la realizzazione dell’impianto a Boscalino, Comune di Arcola, al confine con quello della Spezia, che già ospita la raccolta del verde ed è luogo di trasferenza della frazione umida. Tale sito era individuato anche nel Project Financing del 2016 ed è sede di quello che fu l’inceneritore dei rifiuti negli anni settanta.”

Il 9 agosto 2018 l’Assessore Regionale Giampedrone dichiara (QUI): ”il parere Vas (Valutazione ambientale strategica) n.100, assunto con Dgr n.1168 del 2017 sul Piano d’Area di La Spezia, non ha affatto “bocciato” la localizzazione di Boscalino per il biodigestore, ma si è limitato a manifestare alcuni dubbi in merito alla coesistenza del sito di Boscalino per gli anni 2018/2020 con una stazione di trasferimento in concomitanza con i lavori di realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica, considerate le dimensioni limitate dell’area in questione. La Provincia della Spezia, con la revisione del proprio Piano ai fini di conformarsi al parere Vas, ha specificato le motivazioni che hanno condotto all’indicazione di tale sito

 

Poi la svolta dettata non da nuove analisi e valutazioni ambientali ma guarda caso coincidente con una lettera di Recos in data febbraio 2019 che si riproduce di seguito



Nella lettera di Recos come si può leggere sopra si prevedono compensazioni economiche ai Comuni interessati dal potenziale impatto del biodigestore. Si afferma anche che Recos sta valutando due siti quello di Boscalino e quello di Saliceti.

A questo punto uno si aspetta che le istituzioni competenti (Provincia e Regione in primo luogo quali autorità preposte alla pianificazione della gestione dei rifiuti urbani) prendano posizione e ricordino ai signori della Recos:

1. il sito del biodigestore è Boscalino come previsto dal Piano di Area spezzino e di Ambito Regionale approvati lo scorso Agosto 2018;

2. le compensazioni per i territori con presenza di impianti inquinanti sono disciplinate dalla legge e non possono essere decise come elargizioni patrimoniali da chi gli impianti li vuole realizzare (QUI).

Niente di tutto questo. L’Assessore all’Ambiente della Regione Liguria, pochi giorni dopo l’uscita di Recos precisamente, 18 marzo 2019, dichiara (QUI) : "Saliceti o Boscalino? Aspettiamo progetti". Non solo ma sulla Nazione del 19 marzo 2019 dichiara: “saranno i tecnici a decidere”.

Quindi con due battute sui mass media locali l’Assessore ha cancellato la pianificazione decisa formalmente a livello istituzionale da una assemblea elettiva, nell'agosto del 2018, e allo stesso tempo rimuove il ruolo della politica nella vicenda.

L’assessore nella dichiarazione del 19 marzo 2019 cerca di dare una giustificazione allo stravolgimento istituzionale sopra descritto, non senza affermare una nuova bugia : “non abbiamo ancora deciso quale delle due aree (Boscalino o Saliceti ndr) verrà scelta” . Dimenticando che il Piano approvato nell’agosto 2018 la scelta la aveva fatta eccome!
La giustificazione di questo stravolgimento, secondo l’Assessore, è che: “ci sono da trattare 60000 tonnellate/anno di rifiuti organici,perché il fabbisogno è aumentato e verrà trattato materiale anche fuori Provincia”. Ma questa cifra era già presente nel piano dell’agosto 2018 come scenario massimo di espanzione del rifiuto organico trattabile nel nuovo impianto previsto a Boscalino.

A quel punto per tentare di recuperare di fronte a queste contraddizioni si annuncia una Inchiesta Pubblica interna però al procedimento di PAUR che riguarda esplicitamente il sito di Saliceti (come si evince dall’oggetto del procedimento pubblicato sull’apposita sezione procedimenti di VIA in corso della Regione Liguria)

In quella Inchiesta è vero che si prende in considerazione il sito di Boscalino come alternativa ipotetica ma senza potere discutere (si vedano i verbali delle udienze) del Piano e della VAS dell’agosto del 2018 che aveva approvato il sito di Boscalino. Non solo ma la delibera (delibera n° 331 del 18 aprile 2019 QUI) istitutiva della Inchiesta Pubblica ha come oggetto proprio il progetto di Recos su Saliceti. Non solo ma prima dell’inizio della Inchiesta la Regione produce un documento (QUI) dove si afferma:

1. Il sito di Saliceti, per il progetto di biodigestore, è coerente con la pianificazione vigente provinciale e regionale

2. Il sito di Saliceti è stato valutato all’interno del procedimento che ha portato al Piano di Area Provinciale in quanto coerente con i siti individuati nel vecchio Piano Provinciale del 2003

3. Sarà la VIA a decidere la compatibilità del progetto di biodigestore con il sito di Saliceti

Quindi si mette in discussione il Piano con una dichiarazione pubblica e un documento tecnico (forse prodotto dagli uffici della Regione informalmente) e non con una procedura a norma di legge.

Morale i veri inquinatori sono coloro che hanno inquinato prima di tutto il percorso di approvazione del biodigestore spezzino facendo mille giravolte e soprattutto subendo la pressione di Recos che ha valutato la non convenienza economica del sito di Boscalino, esigenza che nulla ha a che fare con la chiusura del ciclo dei rifiuti. È questo che ha creato il clima che poi ha portato ai ricorsi perché con questo comportamento Regione e Provincia spezzina si sono dimostrati totalmente inaffidabili verso le comunità interessate.

 

 

 

LA TERZA: DAVVERO IL SITO DI SALICETI ERA NEL PIANO COME QUELLO DI BOSCALINO ? COMUNQUE È SU QUESTO CHE SI È PRONUNCIATO IL CONSIGLIO DI STATO?

 

Premesso che abbiamo dimostrato che questo non è vero ribadendo sul punto quanto segue

Si veda lo stralcio della parte di Piano che riguarda il sito del Biodigestore spezzino con le relative quantità potenziale di rifiuto organico da trattare. 

Risulta con chiarezza come non si faccia riferimento a nessun altro sito. Peraltro in coerenza con le precisazioni, apportate dalla delibera del Consiglio Provinciale che approvò il piano, al Parere Motivato n° 100 del  18/12/2017 che ha concluso la procedura regionale di VAS del Piano di Area per la gestione dei rifiuti della Provincia spezzina. In particolare in quella delibera del 6 agosto alle  pagine 5 e 6 si afferma: “Recos. SpA ha proposto il sito di Boscalino per realizzare un impianto adeguato alle produzioni attese dai Comuni della provincia della Spezia e del flusso previsto dall’area del Tigullio… Recos Spa ha presentato un progetto preliminare dal quale si evince la adeguatezza del sito di Boscalino per la realizzazione dell’impianto proposto… la verifica suggerita da Arpal risulta positivamente risolta dall’esame dei documenti di progetto, documenti che non erano nella disponibilità dell’Arpal in quanto non inclusi tra quelle trasmessi per la VAS”. 

D’altronde se il sito di Saliceti ci fosse stato nella pianificazione vigente perché la Regione lo ha inserito poi nel nuovo Piano Regionale visto che comunque i Piani Provinciali e di Ambito era e sono vigenti?

 

Comunque anche se tutto questo non fosse fondato (e a mio avviso lo è) chi sostiene che abbiamo perso in Consiglio di Stato perché in realtà il sito di Saliceti c’era nella pianificazione vigente non ha letto la sentenza dei giudici di Palazzo Spada la quale afferma cito dalla sentenza: “Il d. lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti prevede competenze distinte per lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni e le elenca in dettaglio rispettivamente negli artt. da 195 a 198. In nessuna di queste norme si prevede però una competenza a localizzare i singoli impianti di smaltimento ovvero trattamento dei rifiuti stessi, intesa come potere di indicare in positivo e in via imperativa dove un dato impianto debba essere localizzato.”

Questa affermazione a mio avviso è ancora più grave della sconfitta specifica sul progetto di biodigestore perché se venisse ripresa in futuro renderebbe sostanzialmente inutile la pianificazione pubblica lasciando in mano ad una dialettica tecnocratica tra autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni e proponenti che di fatto taglia fuori non solo le comunità e gli enti che le rappresentano ma anche la logica di ambito visto che la pianificazione non ha più alcun valore.

Il Consiglio di Stato confonde zone idonee e non idonee con i siti (decisi dalla pianificazione provinciale) dove realizzare gli impianti sulla base dei criteri zonali decise dalla pianificazione regionale, distinzione chiarite da giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato precedente (QUI) nonché della Corte Costituzionale (QUI). In particolare, proprio la sentenza della Corte Costituzionale n° 272 del 21 dicembre 2020, relativamente al contenuto necessario della Pianificazione pubblica nelle sue articolazioni regionale-provinciale e di ambito, afferma: “Entro quest'ultimo si colloca proprio la specificazione dei «criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti» (art. 199, comma 3, lettera l, del cod. ambiente)".

Come si vede la Corte distingue tra criteri di localizzazione e luoghi e tipologie di impianti, distinzione che sta anche nella legge e non casualmente a mio avviso a conferma dell’errore in cui a mio avviso è caduto il Consiglio di Stato. In realtà zone e luoghi sono definizione ben distinte la seconda è chiaro che rientra in quella di sito specifico, semmai se la tesi della sentenza del Consiglio di Stato può avere un fondamento è che si inserisce in una normativa confusa che andrebbe sicuramente rivista a prescindere da come la si pensi sul ruolo della pianificazione pubblica in materia di localizzazione degli impianti di rifiuti.

D'altronde se la pianificazione no decide alcun sito specifico ma solo generiche zone idone e non indonee a installare impianti rifiuti perchè il testo unico ambientale ma anche la vigente legge regionale prevede tre livelli di pianificazione: 

a) regionale (criteri di localizzazione); 

b) provinciale (indiduazione siti o luoghi dove collocare gli impianti sulla base non casualmente di uno strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica come il piano territoriale di coordinamento) 

c) di ambito (in Liguria regionale) per coordinare la gestione degli impianti secondo i principi di prossimità ed efficienza di gestione. 


Ma al di là della mia interpretazione letterale della legge vigente, peraltro suffragata da giurisprudenza precedente citata, nel caso del biodigestore spezzino la pianificazione pubblica vigente, mai contestata da nessuna parte in giudizio, aveva indicato un sito specifico sulla base di un project financing presentato dalla stessa società che poi ha deciso per propri interessi personali di cambiare sito e progetto. Altro che semplici zone e qui è incredibile che il Consiglio di Stato abbia rimosso un problemino non da poco: l’assegnazione del progetto sul vecchio sito di Boscalino è avvenuto su un progetto che in realtà non è lo stesso approvato per Saliceti, rimuovendo quindi il dato per cui sul nuovo progetto  e nuovo sito potevano partecipare altri interlocutori a cui è stata impedita questa partecipazione. La cosa assume aspetti ancora più gravi visto che questi impianti hanno notevoli incentivi pubblici senza i quali non starebbero sul mercato! Oppure i progetti finanziati dallo stato possono essere fatti e rifatti a uso ed interesse solo di chi li propone?

Aggiungo che il Consiglio di Stato nella sentenza che stiamo esaminando in palese contraddizione con quello che ha affermato (i piani pubblici non individuano siti specifici) ha rimosso bellamente che invece nel nuovo Piano Regionale si individuava proprio come sito specifico quello di Saliceti. A proposito di coerenza logica della sentenza del Consiglio di Stato!


LA QUARTA: SUL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI BIODIGESTORE DA PARTE DEI FONDI DEL PNRR

Qui siamo su un terreno dove la Regione Liguria, in primo luogo, ha tentato di usare impropriamente questi finanziamenti per influire sulla sentenza del Consiglio di Stato. Infatti, l’oggetto dell’appello deciso dai giudici di Palazzo Spada era sulla coerenza della autorizzazione al progetto di biodigestore nel sito di Saliceti con la pianificazione vigente. Il fatto che il progetto fosse finanziabile con i fondi del PNRR nulla riguardava con l’oggetto dell’appello. Nonostante ciò la Regione Liguria dopo Recos (gruppo Iren) ha depositato, pochi giorni prima della udienza al Consiglio di Stato, il Decreto ministeriale 198/2022 (QUI) che finanzia il progetto di biodigestore proposto in località Saliceti (Comune di Vezzano Ligure). Ne ho trattato diffusamente QUI.

Un Decreto e una relativa procedura di finanziamento che prevede come criterio escludente proprio la coerenza del progetto con la pianificazione pubblica, coerenza che al momento del deposito non esisteva visto che era ancora pienamente in vigore la sentenza del TAR Liguria.  

Non solo ma la Regione Liguria sul punto ha fatto anche di peggio inserendo il sito di Saliceti nel nuovo Piano Regionale (QUI) addirittura citando il Decreto di autorizzazione del Progetto che nel frattempo era stato annullato appunto da detta sentenza! A quale reato si potrebbe pensare per un comportamento simile lascio a chi legge la risposta! 

In realtà poi visto che il Consiglio di Stato ha affermato che comunque i Piani non devono individuare siti specifici per gli impianti di rifiuti ha reso inutile questo maldestro tentativo della Regione ne depositare il decreto di finanziamento del Ministero ma questo è avvenuto dopo resta agli atti un comportamento istituzionale della Regione dove si è dichiarato il falso e soprattutto del Ministero che ha finanziato un progetto in palese contrasto con uno dei criteri escludenti fissati dallo stesso Dicastero. 

Nessuno venga fuori con la stupidaggine che sto facendo illazioni. Quali illazioni io ho descritto fatti e atti ufficiali, semmai chi pone dubbi su quello che scrivo dove porsi questa domanda: è corretto sotto il profilo istituzionale presentare una richiesta di finanziamento per un progetto la cui autorizzazione è stata annullata, al momento della presentazione della richiesta, da una sentenza di un organo della Repubblica Italiana? Questa è una illazione? Non credo proprio. 

Il problema vero è che in questo Paese c'è chi si può permettere scorrettezze istituzionali e chi invece contestandole viene accusato di fare illazioni. 

BUONA GIUSTIZIA A TUTTI... FORSE!



 






 

 


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