Il Consiglio di Stato
(QUI) ha
ribaltato la sentenza del TAR Liguria che sosteneva la incompatibilità del sito
del progetto di biodigestore nel Comune di Vezzano Ligure con la pianificazione
vigente sia provinciale (di area nella dizione della legge ligure) che di
ambito (secondo l’approvato piano del 2018), piani che indicavano come sito per
il biodigestore quello di Boscalino nel Comune di Arcola.
Il Consiglio di Stato
quindi con la sua sentenza ha di fatto ma soprattutto di diritto dato il via
libera alla realizzazione del mega-biodigestore a Saliceti nel Comune di
Vezzano Ligure.
Su questa sentenza mi
sento di svolgere le seguenti riflessioni sia generali che più strettamente giuridiche
LA PRIMA
RIGUARDA IL CENTRO SINISTRA
Se Iren che controlla la
società Recos che vuole realizzare il biodigestore a Vezzano Ligure si può permettere
di decidere di spostare il sito e cambiare un progetto previsti da un Piano Provinciale
e di Ambito è prima di tutto grazie alle enorme responsabilità del centro
sinistra che ha ridotto una azienda che era un gioiello (Acam) sull’orlo del
fallimento costringendo la città a farla assorbire da una società sicuramente più
efficiente ma talmente importante dal renderla incontrollabile da parte della
piccola politica spezzina. Per non parlare del fatto che nel periodo del governo Conte 2 e poi Draghi nonostante varie sollecitazioni dal territorio i Ministri competenti non hanno neppure provato con serietà a sollevare contestazioni al modo di procedere della Regione Liguria, arrampicandosi sugli specchi delle interpretazioni di norme che peraltro riconoscono tale potere ai Ministri (QUI e QUI).
LA SECONDA RIGUARDA
IL CENTRO DESTRA, A CUI RIVOLGO QUESTA DOMANDA CHI HA INQUINATO IL PROCESSO DI
DECISIONE DEL PROGETTO DI BIODIGESTORE PER LA PROVINCIA SPEZZINA?
Ho letto una dichiarazione,
come al solito per niente equilibrata il personaggio d’altronde ormai lo
conosciamo, del Sindaco di Spezia secondo cui: “chi ha fatto i
ricorsi contro l’autorizzazione al progetto di biodigestore ha favorito l’inquinamento”.
Voglio ricordare al
Sindaco smemorato che quelli che non volevano il progetto a Vezzano Ligure sono
la sua coalizione a cominciare dall’Assessore Regionale all’Ambiente come
dimostrano questi passaggi inoppugnabili:
L’Assessore Giampedrone
insieme con il Presidente della Provincia spezzina dichiara in data 3
luglio 2018 (QUI):“Il Piano
attualmente in approvazione prevede la realizzazione dell’impianto a Boscalino,
Comune di Arcola, al confine con quello della Spezia, che già ospita la
raccolta del verde ed è luogo di trasferenza della frazione umida. Tale sito
era individuato anche nel Project Financing del 2016 ed è sede di quello che fu
l’inceneritore dei rifiuti negli anni settanta.”
Il 9 agosto
2018 l’Assessore Regionale Giampedrone dichiara (QUI): ”il parere
Vas (Valutazione ambientale strategica) n.100, assunto con Dgr n.1168 del 2017
sul Piano d’Area di La Spezia, non ha affatto “bocciato” la localizzazione di
Boscalino per il biodigestore, ma si è limitato a manifestare alcuni dubbi in
merito alla coesistenza del sito di Boscalino per gli anni 2018/2020 con una
stazione di trasferimento in concomitanza con i lavori di realizzazione
dell’impianto di digestione anaerobica, considerate le dimensioni limitate
dell’area in questione. La Provincia della Spezia, con la revisione del proprio
Piano ai fini di conformarsi al parere Vas, ha specificato le motivazioni che
hanno condotto all’indicazione di tale sito”
Poi la svolta dettata non da nuove analisi e
valutazioni ambientali ma guarda caso coincidente con una lettera di Recos in
data febbraio 2019 che si riproduce di seguito
Nella lettera di Recos come si può leggere sopra si prevedono compensazioni economiche ai Comuni interessati dal potenziale impatto del biodigestore. Si afferma anche che Recos sta valutando due siti quello di Boscalino e quello di Saliceti.
A questo punto uno si aspetta che le istituzioni competenti (Provincia e Regione in primo luogo quali autorità preposte alla pianificazione della gestione dei rifiuti urbani) prendano posizione e ricordino ai signori della Recos:
1. il sito del
biodigestore è Boscalino come previsto dal Piano di Area spezzino e di Ambito
Regionale approvati lo scorso Agosto 2018;
2. le compensazioni
per i territori con presenza di impianti inquinanti sono disciplinate dalla
legge e non possono essere decise come elargizioni patrimoniali da chi gli
impianti li vuole realizzare (QUI).
Niente di tutto questo. L’Assessore all’Ambiente della Regione Liguria, pochi giorni dopo l’uscita di Recos precisamente, 18 marzo 2019, dichiara (QUI) : "Saliceti o Boscalino? Aspettiamo progetti". Non solo ma sulla Nazione del 19 marzo 2019 dichiara: “saranno i tecnici a decidere”.
Quindi con due battute sui
mass media locali l’Assessore ha cancellato la pianificazione decisa
formalmente a livello istituzionale da una assemblea elettiva, nell'agosto del 2018, e allo stesso tempo
rimuove il ruolo della politica nella vicenda.
L’assessore nella
dichiarazione del 19 marzo 2019 cerca di dare una giustificazione allo
stravolgimento istituzionale sopra descritto, non senza affermare una nuova
bugia : “non abbiamo ancora deciso quale
delle due aree (Boscalino o Saliceti ndr) verrà scelta” . Dimenticando che
il Piano approvato nell’agosto 2018 la scelta la aveva fatta eccome!
La giustificazione di questo stravolgimento, secondo l’Assessore, è che: “ci sono da trattare 60000 tonnellate/anno di
rifiuti organici,perché il fabbisogno è aumentato e verrà
trattato materiale anche fuori Provincia”. Ma questa cifra era già presente nel piano dell’agosto 2018 come scenario massimo di espanzione del rifiuto organico trattabile nel nuovo impianto previsto a Boscalino.
A quel punto per tentare di recuperare di fronte a queste contraddizioni si annuncia una Inchiesta Pubblica interna però al procedimento di PAUR che riguarda esplicitamente il sito di Saliceti (come si evince dall’oggetto del procedimento pubblicato sull’apposita sezione procedimenti di VIA in corso della Regione Liguria)
In quella Inchiesta è vero che si prende in considerazione il sito di Boscalino come alternativa ipotetica ma senza potere discutere (si vedano i verbali delle udienze) del Piano e della VAS dell’agosto del 2018 che aveva approvato il sito di Boscalino. Non solo ma la delibera (delibera n° 331 del 18 aprile 2019 QUI) istitutiva della Inchiesta Pubblica ha come oggetto proprio il progetto di Recos su Saliceti. Non solo ma prima dell’inizio della Inchiesta la Regione produce un documento (QUI) dove si afferma:
1. Il
sito di Saliceti, per il progetto di biodigestore, è coerente con la
pianificazione vigente provinciale e regionale
2. Il sito di
Saliceti è stato valutato all’interno del procedimento che ha portato al Piano
di Area Provinciale in quanto coerente con i siti individuati nel vecchio Piano
Provinciale del 2003
3. Sarà la VIA a
decidere la compatibilità del progetto di biodigestore con il sito di Saliceti
Quindi si mette in discussione il Piano con una dichiarazione pubblica e un documento tecnico (forse prodotto dagli uffici della Regione informalmente) e non con una procedura a norma di legge.
Morale i veri inquinatori sono coloro che hanno inquinato prima di tutto il percorso di approvazione del biodigestore spezzino facendo mille giravolte e soprattutto subendo la pressione di Recos che ha valutato la non convenienza economica del sito di Boscalino, esigenza che nulla ha a che fare con la chiusura del ciclo dei rifiuti. È questo che ha creato il clima che poi ha portato ai ricorsi perché con questo comportamento Regione e Provincia spezzina si sono dimostrati totalmente inaffidabili verso le comunità interessate.
LA TERZA: DAVVERO IL SITO DI SALICETI ERA NEL PIANO COME QUELLO DI BOSCALINO ? COMUNQUE È SU QUESTO CHE SI È PRONUNCIATO IL CONSIGLIO DI STATO?
Premesso che abbiamo
dimostrato che questo non è vero ribadendo sul punto quanto segue
Si veda lo stralcio della
parte di Piano che riguarda il sito del Biodigestore spezzino con le relative
quantità potenziale di rifiuto organico da trattare.
D’altronde se il sito di Saliceti ci fosse stato nella pianificazione vigente perché la Regione lo ha inserito poi nel nuovo Piano Regionale visto che comunque i Piani Provinciali e di Ambito era e sono vigenti?
Comunque anche se tutto
questo non fosse fondato (e a mio avviso lo è) chi sostiene che abbiamo perso
in Consiglio di Stato perché in realtà il sito di Saliceti c’era nella
pianificazione vigente non ha letto la sentenza dei giudici di Palazzo Spada la
quale afferma cito dalla sentenza: “Il d. lgs. 152/2006 in materia di
gestione dei rifiuti prevede competenze distinte per lo Stato, le Regioni, le
Province ed i Comuni e le elenca in dettaglio rispettivamente negli artt. da
195 a 198. In nessuna di queste norme si prevede però una competenza a
localizzare i singoli impianti di smaltimento ovvero trattamento dei rifiuti
stessi, intesa come potere di indicare in positivo e in via imperativa dove un
dato impianto debba essere localizzato.”
Questa affermazione a mio
avviso è ancora più grave della sconfitta specifica sul progetto di
biodigestore perché se venisse ripresa in futuro renderebbe sostanzialmente
inutile la pianificazione pubblica lasciando in mano ad una dialettica tecnocratica
tra autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni e proponenti che di fatto
taglia fuori non solo le comunità e gli enti che le rappresentano ma anche la logica di ambito visto che la
pianificazione non ha più alcun valore.
Il Consiglio di Stato
confonde zone idonee e non idonee con i siti (decisi dalla pianificazione
provinciale) dove realizzare gli impianti sulla base dei criteri zonali decise
dalla pianificazione regionale, distinzione chiarite da giurisprudenza dello
stesso Consiglio di Stato precedente (QUI) nonché della
Corte Costituzionale (QUI). In
particolare, proprio la sentenza della Corte Costituzionale n°
272 del 21 dicembre 2020, relativamente al contenuto necessario della
Pianificazione pubblica nelle sue articolazioni regionale-provinciale e di
ambito, afferma: “Entro quest'ultimo si colloca proprio la specificazione
dei «criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti» (art.
199, comma 3, lettera l, del cod. ambiente)".
Come si vede la Corte distingue tra criteri di
localizzazione e luoghi e tipologie di impianti, distinzione che sta anche
nella legge e non casualmente a mio avviso a conferma dell’errore in cui a mio
avviso è caduto il Consiglio di Stato. In realtà zone e luoghi sono definizione
ben distinte la seconda è chiaro che rientra in quella di sito specifico,
semmai se la tesi della sentenza del Consiglio di Stato può avere un fondamento
è che si inserisce in una normativa confusa che andrebbe sicuramente rivista a
prescindere da come la si pensi sul ruolo della pianificazione pubblica in
materia di localizzazione degli impianti di rifiuti.
D'altronde se la pianificazione no decide alcun sito specifico ma solo generiche zone idone e non indonee a installare impianti rifiuti perchè il testo unico ambientale ma anche la vigente legge regionale prevede tre livelli di pianificazione:
a) regionale (criteri di localizzazione);
b) provinciale (indiduazione siti o luoghi dove collocare gli impianti sulla base non casualmente di uno strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica come il piano territoriale di coordinamento)
c) di ambito (in Liguria regionale) per coordinare la gestione degli impianti secondo i principi di prossimità ed efficienza di gestione.
Ma al di là della mia interpretazione letterale della legge vigente, peraltro suffragata da giurisprudenza precedente citata, nel caso del biodigestore spezzino la pianificazione pubblica vigente, mai contestata da nessuna parte in giudizio, aveva indicato un sito specifico sulla base di un project financing presentato dalla stessa società che poi ha deciso per propri interessi personali di cambiare sito e progetto. Altro che semplici zone e qui è incredibile che il Consiglio di Stato abbia rimosso un problemino non da poco: l’assegnazione del progetto sul vecchio sito di Boscalino è avvenuto su un progetto che in realtà non è lo stesso approvato per Saliceti, rimuovendo quindi il dato per cui sul nuovo progetto e nuovo sito potevano partecipare altri interlocutori a cui è stata impedita questa partecipazione. La cosa assume aspetti ancora più gravi visto che questi impianti hanno notevoli incentivi pubblici senza i quali non starebbero sul mercato! Oppure i progetti finanziati dallo stato possono essere fatti e rifatti a uso ed interesse solo di chi li propone?
Aggiungo che il Consiglio di Stato nella sentenza che stiamo esaminando in palese contraddizione con quello che ha affermato (i piani pubblici non individuano siti specifici) ha rimosso bellamente che invece nel nuovo Piano Regionale si individuava proprio come sito specifico quello di Saliceti. A proposito di coerenza logica della sentenza del Consiglio di Stato!LA QUARTA: SUL
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI BIODIGESTORE DA PARTE DEI FONDI DEL PNRR
Qui siamo su un terreno dove
la Regione Liguria, in primo luogo, ha tentato di usare impropriamente questi
finanziamenti per influire sulla sentenza del Consiglio di Stato. Infatti, l’oggetto
dell’appello deciso dai giudici di Palazzo Spada era sulla coerenza della
autorizzazione al progetto di biodigestore nel sito di Saliceti con la pianificazione
vigente. Il fatto che il progetto fosse finanziabile con i fondi del PNRR nulla
riguardava con l’oggetto dell’appello. Nonostante ciò la Regione Liguria dopo
Recos (gruppo Iren) ha depositato, pochi giorni prima della udienza al
Consiglio di Stato, il Decreto ministeriale 198/2022 (QUI) che
finanzia il progetto di biodigestore proposto in località Saliceti (Comune di
Vezzano Ligure). Ne ho trattato
diffusamente QUI.
Un Decreto e una relativa
procedura di finanziamento che prevede come criterio escludente proprio la
coerenza del progetto con la pianificazione pubblica, coerenza che al momento
del deposito non esisteva visto che era ancora pienamente in vigore la sentenza
del TAR Liguria.
Non solo ma la Regione
Liguria sul punto ha fatto anche di peggio inserendo il sito di Saliceti nel
nuovo Piano Regionale (QUI)
addirittura citando il Decreto di autorizzazione del Progetto che nel frattempo
era stato annullato appunto da detta sentenza! A quale reato si potrebbe pensare per un comportamento simile lascio a chi legge la risposta!
In realtà poi visto che il Consiglio di Stato ha affermato che comunque i Piani non devono individuare siti specifici per gli impianti di rifiuti ha reso inutile questo maldestro tentativo della Regione ne depositare il decreto di finanziamento del Ministero ma questo è avvenuto dopo resta agli atti un comportamento istituzionale della Regione dove si è dichiarato il falso e soprattutto del Ministero che ha finanziato un progetto in palese contrasto con uno dei criteri escludenti fissati dallo stesso Dicastero.
Nessuno venga fuori con la stupidaggine che sto facendo illazioni. Quali illazioni io ho descritto fatti e atti ufficiali, semmai chi pone dubbi su quello che scrivo dove porsi questa domanda: è corretto sotto il profilo istituzionale presentare una richiesta di finanziamento per un progetto la cui autorizzazione è stata annullata, al momento della presentazione della richiesta, da una sentenza di un organo della Repubblica Italiana? Questa è una illazione? Non credo proprio.
Il problema vero è che in questo Paese c'è chi si può permettere scorrettezze istituzionali e chi invece contestandole viene accusato di fare illazioni.
BUONA GIUSTIZIA A TUTTI... FORSE!
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