lunedì 13 febbraio 2023

La Commissione UE su attuazione Direttiva Seveso: pessimi risultati per Italia

Dalle conclusioni della Relazione (QUI) emerge che nel corso del periodo 2005-2015 si sono verificati ogni anno nell'UE, in media, meno di 25 incidenti rilevanti, con un impatto sempre più contenuto.

Vediamo di seguito nel post come dalla Relazione emergano sia il numero di stabilimenti a cui si applica la Direttiva Seveso III (Direttiva 2012/18/UE QUI) e lo stato di attuazione della stessa da parte degli Stato membri relativamente a:

1. sperimentazione piani emergenza esterni che riguardano la popolazione residente nella zona, 

2. la gestione delle informazioni al pubblico,

3. lo svolgimento delle ispezioni 

4. come migliorare le comunicazioni sugli impianti classificati Seveso III da parte degli Stati membri.

 

L’Italia risulta indietro rispetto agli altri Stati membri in particolare su:

1. Piani emergenza esterni non sperimentati: la peggiore a parte due Stati che non hanno dato informazioni

2. Informazioni al pubblico non messe regolarmente a disposizione per singolo impianto: la peggiore nettamente con il 70%

 

 

STABILIMENTI SEVESO NELLA UE

Si osserva un lento ma costante aumento del numero degli stabilimenti contemplati dalla direttiva. Tale andamento deve essere contestualizzato alla luce dei tre allargamenti dell'UE avvenuti in questo periodo (2004, 2007 e 2013) e dell'aumento del numero di sostanze pericolose che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III per effetto della revisione della direttiva Seveso II nel 2012. I dati sugli stabilimenti di soglia inferiore sono stati comunicati solo a partire dal periodo di riferimento 2009-2011.




 

SPERIMENTAZIONE E RIESAME DEI PIANI DI EMERGENZA ESTERNI

Nel periodo di riferimento 2015-2018 si osserva un lieve miglioramento rispetto ai periodi precedenti. In effetti nel periodo di riferimento 2006-2008 è stato riesaminato e sperimentato il 60 % dei PEE; nel periodo 2009-2011 tale percentuale è salita al 73 %, raggiungendo il 75 % alla fine del 2014. Nel periodo di riferimento 2015-2018 è stato sperimentato il 77 % dei PEE su un totale di 5 090 stabilimenti di soglia superiore.


N.B.
gli Stati membri che non compaiono nella figura hanno segnalato di avere sperimentato tutti i PEE nel corso del periodo 2015-2018. La Grecia e la Repubblica ceca hanno segnalato di avere sperimentato soltanto una parte di tutti i PEE, senza tuttavia indicare il numero di PEE non sperimentati; per tale ragione sono rappresentati in grigio nella figura.

Come si vede dal grafico l’Italia è al terzultimo posto con ben il 63% di piani di emergenza non sperimentati e quindi non revisionati.

 


 

INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 della Direttiva Seveso III, gli Stati membri devono provvedere affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico.

Gli Stati membri che non compaiono nella figura sopra riportata hanno segnalato di avere tenuto costantemente a disposizione le informazioni di cui all'allegato V per tutti gli stabilimenti presenti sul loro territorio.

Come su vede dalla figura anche per questo obbligo l’Italia spicca per il suo mancato rispetto in modo maggiore di tutti gli altri stati.

 


 

ISPEZIONI

Meglio per l’Italia invece per la ispezione sistematica degli impianti Seveso come risulta da questo grafico riportato di seguito:





MIGLIORARE E RAZIONALIZZARE LA COMUNICAZIONE DEI DATI

1. In primo luogo la Commissione intende migliorare la banca dati sugli incidenti industriali rilevanti (eMARS20 - QUI), che attualmente contiene informazioni limitate sulle più vaste conseguenze socioeconomiche a più lungo termine (ad esempio perdita o danneggiamento di beni, danni ambientali a lungo termine, perdita di posti di lavoro, perdita di immagine, impatto a lungo termine sulle zone limitrofe) in quanto le informazioni comunicate riguardano solitamente gli impatti immediati (ad esempio infortuni e decessi). È necessaria una valutazione più dettagliata dell'impatto socioeconomico e ambientale degli incidenti per attenuare con maggiore efficacia le conseguenze a lungo termine degli incidenti industriali rilevanti.

2. In secondo luogo la Commissione intende migliorare la segnalazione dei "quasi incidenti", ossia incidenti che non hanno comportato danni materiali o lesioni fisiche ma durante i quali avrebbero potuto facilmente verificarsi danni a cose o persone. Si tratta pertanto di una preziosa fonte di informazioni per condividere gli insegnamenti tratti in tutta l'UE.

3. In terzo luogo è probabile che la segnalazione degli incidenti industriali rilevanti degli ultimi anni sia incompleta, per via dei tempi necessari per il completamento delle indagini giudiziarie e data la difficoltà di assicurare la notifica in due fasi nell'ambito del sistema di segnalazione attuale. In futuro il sistema di segnalazione dovrebbe essere migliorato per agevolare la notifica in due fasi con FASE 1: una breve relazione preliminare trasmessa poco dopo il verificarsi dell'incidente 

FASE 2: una relazione completa da presentare una volta concluse tutte le indagini pertinenti.

4. le due Direzioni generali della Commissione competenti in materia svilupperanno sinergie tra la direttiva Seveso III e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, al fine di migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta in caso di incidenti industriali rilevanti. Tra l'altro saranno svolte a breve alcune attività per consentire l'integrazione del sistema elettronico di recupero delle informazioni sugli "impianti Seveso" (eSPIRS) nel sistema globale di allarme e coordinamento delle catastrofi (Global Disaster Alert and Coordination System - QUI), affinché i gestori e le autorità competenti degli Stati membri siano avvisati in caso di eventi suscettibili di provocare incidenti industriali rilevanti. La Commissione (DG Ambiente e Centro comune di ricerca) e l'Agenzia europea dell'ambiente avvieranno inoltre i lavori per migliorare e razionalizzare gli obblighi di segnalazione riguardo agli stabilimenti e agli incidenti rilevanti. Inoltre l'ufficio per i rischi di incidenti rilevanti del Centro comune di ricerca continuerà a fornire agli Stati membri sostegno scientifico e tecnico, soprattutto nel quadro del gruppo di lavoro tecnico in materia di ispezioni e del suo programma di visite congiunte reciproche.

 



 








 


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