La
Commissione UE ha avanzato una proposta (QUI) di
Direttiva di modifica della vigente Direttiva 2010/75/UE (QUI)
relativa alle emissioni industriali ("direttiva Emissioni
industriali" o "IED")
La
Direttiva 2010/75/UE, in particolare, ha al centro la disciplina di tutte le categorie
di impianti e attività assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale
(di seguito AIA)
Si
veda QUI, il
Parere del Comitato Regioni della UE sulla proposta di modifica della Direttiva
2010/75
La proposta di Direttiva (QUI) contiene in sintesi le seguenti novità poi descritte nel post che segue:
1. Tutte le autorizzazioni rilasciate (quindi anche l’AIA) devono
essere non solo pubblicata senza limiti di accesso per il pubblico ma devono
contenere una sintesi in modo da favorirne la comprensione ad un pubblico non
esperto.
2. Si lega esplicitamente la presenza di rischio sanitario anche
solo potenziale alla sospensione dell’esercizio dell’ìmpianto fino a che non
sono approntate misure di soluzione di detto rischio
3. Si obbliga gli stati membri ad imporre all’interno delle
autorizzazioni (AIA compresa) misure di efficientamento energetico per ridurre
emissioni di gas serra.
4. si prevedono nuovi principi da attuare nelle autorizzazioni quali
il ciclo di vita della produzione e il sistema di gestione ambientale
5. il concetto di norma di qualità ambientale (che permette di
applicare limiti di emissione più bassi di quelli di legge) viene rivisto stabilendo
che le misure supplementari sono finalizzate a ridurre il contributo
specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in
questione.
6. la necessità di rispettare la norma di qualità ambientale è una delle
condizioni per rivedere l’AIA.
7. si prevede che i cittadini possono agire davanti alla giustizia
nazionale a prescindere dal ruolo che hanno svolto durante la fase
partecipativa delle procedure decisionali, quindi anche se non hanno partecipato
per niente.
8. si prevede che i gestori di alcune tipologie di impianti tra le
più inquinanti (energetici e chimici ad es.) debbano entro il 2030 presentare
un piano di trasformazione degli stessi al fine di contribuire alla nascita di
un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il
2050.
9. vengono previste specifiche condizioni di autorizzazione degli
allevamenti di bovini, suini e pollame.
LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ INTERESSATE DALLA DIRETTIVA
QUADRO ORA OGGETTO DI MODIFICA
La
Direttiva 2010/75 disciplina l'impatto ambientale di circa 52 000 installazioni
industriali e aziende zootecniche europee su larga scala e ad alto rischio di
inquinamento ("installazioni agroindustriali") in modo integrato,
settore per settore. Riguarda tutti gli inquinanti potenzialmente emessi dalle
installazioni agroindustriali che incidono sulla salute umana e sull'ambiente.
Le installazioni disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali rappresentano circa il 20 % delle emissioni inquinanti complessive (in massa) dell'UE nell'aria, circa il 20 % delle emissioni inquinanti nell'acqua e circa il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra.
Le
attività disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali comprendono le
centrali elettriche, le raffinerie, il trattamento e l'incenerimento dei
rifiuti, la produzione di metalli, cemento, vetro, prodotti chimici, pasta di
legno e carta, alimenti e bevande e l'allevamento intensivo di suini e pollame.
Un'installazione
disciplinata dalla direttiva Emissioni industriali può svolgere diverse
attività contemplate da tale direttiva, ad esempio la produzione di cemento e
il coincenerimento dei rifiuti.
OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA
2010/75/UE
1. migliorare l'efficacia della direttiva Emissioni industriali
nell'impedire o, quando impossibile, ridurre al minimo l'emissione di
inquinanti alla fonte da parte delle installazioni agroindustriali, come
dimostrato dalle costanti o crescenti tendenze alla diminuzione dei livelli di
emissione, al fine di evitare o ridurre gli impatti negativi sulla salute e
sull'ambiente, tenendo conto dello stato dell'ambiente nella zona interessata
da tali emissioni;
2. garantire l'accesso dei privati e della società civile
all'informazione, la partecipazione al processo decisionale e l'accesso alla
giustizia (compresa la possibilità di un ricorso effettivo) per quanto riguarda
l'autorizzazione, il funzionamento e il controllo delle installazioni
regolamentate, con un conseguente aumento dell'azione della società civile;
3. chiarire e semplificare la normativa e ridurre gli oneri
amministrativi, promuovendo nel contempo
la coerenza dell'attuazione da parte degli Stati membri;
4. promuovere l'adozione di tecnologie e tecniche innovative
durante la trasformazione industriale in corso, rivedendo quanto prima i
documenti di riferimento sulle BAT (BREF), quando sia dimostrata la
disponibilità di tecniche innovative più efficienti, e garantendo
autorizzazioni a sostegno degli apripista;
5. sostenere la transizione verso l'uso di sostanze chimiche
più sicure e meno tossiche, una migliore efficienza delle risorse (energia,
acqua e prevenzione dei rifiuti) e una maggiore circolarità;
6. sostenere la decarbonizzazione promuovendo sinergie nel
ricorso a tecniche di prevenzione o riduzione dell'inquinamento e delle
emissioni di carbonio e nei relativi investimenti, come dimostrato
dall'allineamento delle tendenze in termini di intensità delle emissioni;
7. affrontare gli effetti nocivi sulla salute e sull'ambiente
derivanti dalle attività agroindustriali attualmente non disciplinate dalla
direttiva Emissioni industriali, come dimostrato dalle tendenze alla
diminuzione dell'intensità delle emissioni.
LE PRINCIPALI MODIFICHE AL TESTO DELLA DIRETTIVA
2010/75:
Vengono introdotte nuove definizioni
a)
suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la
riproduzione o l'ingrasso (Direttiva 2008/120 - QUI);
b)
bovini», gli animali domestici della specie Bos taurus;
c)
unità di bestiame adulto» o «UBA», l'equivalente pascolo di una vacca da latte
adulta che produce 3 000 kg di latte all'anno, senza somministrazione
di ulteriori alimenti concentrati; serve a esprimere le dimensioni delle aziende
che allevano diverse categorie di animali, applicando la tabella di
conversione, con riferimento alla produzione effettiva nell'anno civile, di cui
all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 (QUI).
Pubblicazione della autorizzazione rilasciata (quindi anche l’AIA)
Viene introdotto un nuovo paragrafo all’articolo 5 della Direttiva 2010/75 secondo il quale: Gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni rilasciate in applicazione del presente articolo siano messe a disposizione su Internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. Una sintesi di ciascuna autorizzazione è messa a disposizione del pubblico alle stesse condizioni. La sintesi contiene come minimo:
a) un riepilogo delle principali condizioni di autorizzazione;
b) i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale;
c) eventuali deroghe accordate conformemente all'articolo 15, paragrafo 4;
d) le conclusioni sulle BAT applicabili;
e) le disposizioni di riesame e aggiornamento dell'autorizzazione.
Violazioni delle autorizzazioni
Viene
modificato l’articolo 8 della Direttiva 2010/75 prevedendo
che gli Stati membri adottano misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche, quindi una politica amministrativa che miri a prevenire le violazioni.
Inoltre viene aggiunto il seguente passaggio: “Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione continui a mettere in pericolo la salute umana o provocare ripercussioni serie sull'ambiente e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.”
Viene
modificato l’articolo 9 della Direttiva 2010/75 abrogando questo paragrafo: “Per
le attività assoggettate alla direttiva 2003/87/CE (scambio quote di emissione
gas serra), gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di
efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che
emettono biossido di carbonio sul sito.”
Principi da far rispettare al gestore dell’impianto da autorizzare
Vengono
introdotti all’articolo 11 della Direttiva 2010/75 oltre a quelli della versione vigente anche i
seguenti principi:
f bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente,
anche attraverso il riutilizzo;
f
ter) si tiene conto, se del caso, delle prestazioni ambientali della
catena di approvvigionamento nel loro complesso lungo l'intero ciclo di vita;
f
quater) è attuato il sistema di gestione ambientale di cui al nuovo
articolo 14-bis introdotto dalla nuova Direttiva. Secondo il nuovo articolo
14-bis “Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del
presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare
un sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme
alle disposizioni incluse nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli
aspetti da trattare”.
Condizioni di autorizzazione
Viene
modificato l’articolo 14 della Direttiva 2010/75 prevedendo tra le condizioni
di autorizzazione anche:
-
valori limite di prestazione ambientale: vedi nuova definizione di livelli di
prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti», la gamma di livelli
di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in
condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una
combinazione di tecniche emergenti;
-
disposizioni adeguate per il sistema di gestione ambientale di cui
all'articolo 14 bis
- informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis. Dette informazioni sono rese disponibili al pubblico;
- condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.
Valori limiti emissioni e parametri da rispettare nella
autorizzazione: scarichi indiretti
Viene
modificato il paragrafo dell’articolo 15 della Direttiva 2010/75 relativo agli scarichi indiretti nelle
acque.
La
nuova versione prevede che:
Per
quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua,
l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori
dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che il
gestore garantisca il rispetto di tutte le disposizioni seguenti:
a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento
dell'impianto di trattamento delle acque reflue;
b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del
personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle
acque reflue;
c) l'impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e
attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;
d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione,
scaricate infine nell'acqua, non è aumentato rispetto alla situazione in cui le
emissioni dell'installazione interessata erano conformi ai valori limite di
emissione fissati per gli scarichi diretti, fatte salve le misure più rigorose
imposte in applicazione dell'articolo 18 (norma di qualità ambientale).
L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.
Se
le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il
rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d), il
gestore presenta una valutazione aggiornata.
Valori limiti emissioni e parametri da rispettare nella autorizzazione e BAT
Viene
modificato il paragrafo 3 dell’articolo 15 della Direttiva 2010/75:
L'autorità
competente fissa i valori limite di emissione più rigorosi possibile
compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT
nell'installazione, e garantisce che, in condizioni di esercizio normali, le
emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili
(BAT-AEL) stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT. I valori
limite di emissione si basano su una valutazione del gestore che analizza se
sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma
BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni raggiungibili dall'installazione
grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.
I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:
a) sono
espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse
condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili; o
b) sono
diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo
e condizioni di riferimento.
Quando
i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b),
l'autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle
emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio
normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili.
L'autorità competente fissa valori limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BA
Le deroghe non sono ammesse se compromettono le norme di qualità ambientale.
Valutazione della conformità ai valori di emissione
Viene
introdotto un articolo 15-bis alla Direttiva 2010/75 secondo il quale ai fini della valutazione della conformità ai valori limite di emissione le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione.
La Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione che stabilisca il metodo di misurazione per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua.
Nuova disciplina di norma di qualità ambientale
Viene sostituito l’articolo 18 della Direttiva 2010/75 sulla norma di qualità ambientale precisando meglio il rapporto di questa con la specificità del sito in cui è collocato l’impianto da autorizzare.
Secondo la nuova versione: “Qualora
una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle
ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione
contiene misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico
dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione. Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più
rigorose a norma del primo comma, il gestore è tenuto a controllare
regolarmente la concentrazione degli inquinanti pertinenti nell'ambiente
ricettore risultante dal funzionamento delle installazioni interessate e i
risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente. Se i metodi
di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione sono stabiliti in
altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi sono utilizzati per il
controllo di cui al presente paragrafo."
Condizioni per il riesame e aggiornamento della autorizzazione e norma di qualità ambientale
Viene
modificato in parte l’articolo 21 della Direttiva 2010/75 affermando tra le
condizioni per avviare la revisione:
Accesso alla giustizia contro il rilascio della autorizzazione
Viene precisato all’articolo 25 della Direttiva 2010/75 che la legittimazione nella procedura di ricorso può non essere
subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase
partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente
onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del
caso, provvedimenti ingiuntivi.
Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra
All’interno del nuovo Capo II-bis particolarmente interessante è il nuovo articolo 27-quinquies: Gli
Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel
proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis,
un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività
elencate ai punti 1 (attività energetiche), 2 (produzione e trasformazione
metalli), 3 (industria dei prodotti minerari), 4 (industria chimica), 6.1 bis e
6.1 ter dell'allegato I (attività assoggettate ad AIA). Il piano di
trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione
dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di
un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il
2050, utilizzando il formato approvato con atto di esecuzione da parte della
Commissione.
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO
DI POLLAME, SUINI E BOVINI
Viene introdotto un nuovo capo VI-bis che si applica a tutte le attività elencate nel nuovo allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato. In particolare nell’allegato I-bis rientrano:
1. Allevamento di bovini, suini o pollame in installazioni con 150
o più unità di bestiame adulto (UBA).
2. Allevamento di una combinazione dei seguenti animali: bovini,
suini, pollame in installazioni con 150 o più UBA.
L'equivalente approssimativo in UBA si basa su tassi di
conversione stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE)
n. 808/2014 della Commissione.
Secondo il nuovo articolo 70-ter se due o più installazioni sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, le installazioni in questione sono considerate come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis.
Il
nuovo articolo 70-quater prevede che gli Stati membri adottano le misure
necessarie per garantire che nessuna installazione rientrante nell'ambito di
applicazione del presente capo sia gestita senza autorizzazione e che il suo
funzionamento sia conforme alle norme operative di cui all'articolo
70 decies
Gli
Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di
cui all'articolo 6 requisiti per talune categorie di installazioni che
rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.
Gli
Stati membri precisano la procedura per il rilascio di un'autorizzazione per le
installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali
procedure comprendono quantomeno le informazioni che devono indicate nelle
domande di autorizzazione e cioè:
a) l'installazione
e le sue attività;
b) i
tipi di animali;
c) la
capacità dell'installazione;
d) le
fonti di emissione dell'installazione;
e) il
tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto
ambientale.
Le domande comprendono anche una sintesi non tecnica delle
informazioni di cui al paragrafo 2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore
comunichi senza indugio all'autorità competente le eventuali modifiche
sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente capo e che possono produrre
conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e
aggiorna l'autorizzazione.
Secondo il nuovo articolo 70-decies la Commissione stabilisce norme operative contenenti requisiti
coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate
nell'allegato I bis, tra cui:
a) i
valori limite di emissione;
b) i
requisiti in materia di controllo;
c) le
pratiche di spargimento sul suolo;
d) le
pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
e) i
valori limite di prestazione ambientale;
f) altre
misure conformi all'allegato III (Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili).
Le
norme operative tengono conto, tra l'altro, della natura, del tipo, delle
dimensioni e della densità delle installazioni e delle specificità dei sistemi
di allevamento dei bovini a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo
stagionalmente al chiuso.
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