venerdì 3 febbraio 2023

La Revisione della Direttiva emissioni industriali e AIA: estensione agli allevamenti intensivi

La Commissione UE ha avanzato una proposta (QUI) di Direttiva di modifica della vigente Direttiva 2010/75/UE (QUI) relativa alle emissioni industriali ("direttiva Emissioni industriali" o "IED") 

La Direttiva 2010/75/UE, in particolare, ha al centro la disciplina di tutte le categorie di impianti e attività assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA)

Si veda QUI, il Parere del Comitato Regioni della UE sulla proposta di modifica della Direttiva 2010/75

La proposta di Direttiva (QUI) contiene in sintesi le seguenti novità poi descritte nel post che segue: 

1. Tutte le autorizzazioni rilasciate (quindi anche l’AIA) devono essere non solo pubblicata senza limiti di accesso per il pubblico ma devono contenere una sintesi in modo da favorirne la comprensione ad un pubblico non esperto.

2. Si lega esplicitamente la presenza di rischio sanitario anche solo potenziale alla sospensione dell’esercizio dell’ìmpianto fino a che non sono approntate misure di soluzione di detto rischio

3. Si obbliga gli stati membri ad imporre all’interno delle autorizzazioni (AIA compresa) misure di efficientamento energetico per ridurre emissioni di gas serra.

4. si prevedono nuovi principi da attuare nelle autorizzazioni quali il ciclo di vita della produzione e il sistema di gestione ambientale

5. il concetto di norma di qualità ambientale (che permette di applicare limiti di emissione più bassi di quelli di legge) viene rivisto stabilendo che le misure supplementari sono finalizzate a ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione.

6. la necessità di rispettare la norma di qualità ambientale è una delle condizioni per rivedere l’AIA.

7. si prevede che i cittadini possono agire davanti alla giustizia nazionale a prescindere dal ruolo che hanno svolto durante la fase partecipativa delle procedure decisionali, quindi anche se non hanno partecipato per niente.

8. si prevede che i gestori di alcune tipologie di impianti tra le più inquinanti (energetici e chimici ad es.) debbano entro il 2030 presentare un piano di trasformazione degli stessi al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050.

9. vengono previste specifiche condizioni di autorizzazione degli allevamenti di bovini, suini e pollame.

 

 

LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ INTERESSATE DALLA DIRETTIVA QUADRO ORA OGGETTO DI MODIFICA

La Direttiva 2010/75  disciplina l'impatto ambientale di circa 52 000 installazioni industriali e aziende zootecniche europee su larga scala e ad alto rischio di inquinamento ("installazioni agroindustriali") in modo integrato, settore per settore. Riguarda tutti gli inquinanti potenzialmente emessi dalle installazioni agroindustriali che incidono sulla salute umana e sull'ambiente.

Le installazioni disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali rappresentano circa il 20 % delle emissioni inquinanti complessive (in massa) dell'UE nell'aria, circa il 20 % delle emissioni inquinanti nell'acqua e circa il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra.

Le attività disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali comprendono le centrali elettriche, le raffinerie, il trattamento e l'incenerimento dei rifiuti, la produzione di metalli, cemento, vetro, prodotti chimici, pasta di legno e carta, alimenti e bevande e l'allevamento intensivo di suini e pollame.

Un'installazione disciplinata dalla direttiva Emissioni industriali può svolgere diverse attività contemplate da tale direttiva, ad esempio la produzione di cemento e il coincenerimento dei rifiuti.

 


 

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE

1. migliorare l'efficacia della direttiva Emissioni industriali nell'impedire o, quando impossibile, ridurre al minimo l'emissione di inquinanti alla fonte da parte delle installazioni agroindustriali, come dimostrato dalle costanti o crescenti tendenze alla diminuzione dei livelli di emissione, al fine di evitare o ridurre gli impatti negativi sulla salute e sull'ambiente, tenendo conto dello stato dell'ambiente nella zona interessata da tali emissioni;

2. garantire l'accesso dei privati e della società civile all'informazione, la partecipazione al processo decisionale e l'accesso alla giustizia (compresa la possibilità di un ricorso effettivo) per quanto riguarda l'autorizzazione, il funzionamento e il controllo delle installazioni regolamentate, con un conseguente aumento dell'azione della società civile;

3. chiarire e semplificare la normativa e ridurre gli oneri amministrativi, promuovendo nel  contempo la coerenza dell'attuazione da parte degli Stati membri;

4. promuovere l'adozione di tecnologie e tecniche innovative durante la trasformazione industriale in corso, rivedendo quanto prima i documenti di riferimento sulle BAT (BREF), quando sia dimostrata la disponibilità di tecniche innovative più efficienti, e garantendo autorizzazioni a sostegno degli apripista;

5. sostenere la transizione verso l'uso di sostanze chimiche più sicure e meno tossiche, una migliore efficienza delle risorse (energia, acqua e prevenzione dei rifiuti) e una maggiore circolarità;

6. sostenere la decarbonizzazione promuovendo sinergie nel ricorso a tecniche di prevenzione o riduzione dell'inquinamento e delle emissioni di carbonio e nei relativi investimenti, come dimostrato dall'allineamento delle tendenze in termini di intensità delle emissioni;

7. affrontare gli effetti nocivi sulla salute e sull'ambiente derivanti dalle attività agroindustriali attualmente non disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali, come dimostrato dalle tendenze alla diminuzione dell'intensità delle emissioni.


 

 

LE PRINCIPALI MODIFICHE AL TESTO DELLA DIRETTIVA 2010/75:

 

Vengono introdotte nuove definizioni

a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso (Direttiva 2008/120 - QUI);

b) bovini», gli animali domestici della specie Bos taurus;

c) unità di bestiame adulto» o «UBA», l'equivalente pascolo di una vacca da latte adulta che produce 3 000 kg di latte all'anno, senza somministrazione di ulteriori alimenti concentrati; serve a esprimere le dimensioni delle aziende che allevano diverse categorie di animali, applicando la tabella di conversione, con riferimento alla produzione effettiva nell'anno civile, di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 (QUI). 

 

Pubblicazione della autorizzazione rilasciata (quindi anche l’AIA)

Viene introdotto un nuovo paragrafo all’articolo 5 della Direttiva 2010/75 secondo il quale: Gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni rilasciate in applicazione del presente articolo siano messe a disposizione su Internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. Una sintesi di ciascuna autorizzazione è messa a disposizione del pubblico alle stesse condizioni. La sintesi contiene come minimo:

a) un riepilogo delle principali condizioni di autorizzazione; 

b) i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale; 

c) eventuali deroghe accordate conformemente all'articolo 15, paragrafo 4; 

d) le conclusioni sulle BAT applicabili; 

e) le disposizioni di riesame e aggiornamento dell'autorizzazione.

 

Violazioni delle autorizzazioni

Viene modificato l’articolo 8 della Direttiva 2010/75 prevedendo 

che gli Stati membri adottano misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche, quindi una politica amministrativa che miri a prevenire le violazioni.

Inoltre viene aggiunto il seguente passaggio: “Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione continui a mettere in pericolo la salute umana o provocare ripercussioni serie sull'ambiente e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.

 

Prescrizioni per la limitazione dei gas serra nella autorizzazione

Viene modificato l’articolo 9 della Direttiva 2010/75 abrogando questo paragrafo: “Per le attività assoggettate alla direttiva 2003/87/CE (scambio quote di emissione gas serra), gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.”

 

Principi da far rispettare al gestore dell’impianto da autorizzare

Vengono introdotti all’articolo 11 della Direttiva 2010/75 oltre a quelli della versione vigente anche i seguenti principi:
f bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo;

f ter) si tiene conto, se del caso, delle prestazioni ambientali della catena di approvvigionamento nel loro complesso lungo l'intero ciclo di vita;

f quater) è attuato il sistema di gestione ambientale di cui al nuovo articolo 14-bis introdotto dalla nuova Direttiva. Secondo il nuovo articolo 14-bis “Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle disposizioni incluse nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare”.

 

Condizioni di autorizzazione

Viene modificato l’articolo 14 della Direttiva 2010/75 prevedendo tra le condizioni di autorizzazione anche:

- valori limite di prestazione ambientale: vedi nuova definizione di livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti», la gamma di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti;

- disposizioni adeguate per il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis

- opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;

- informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis. Dette informazioni sono rese disponibili al pubblico;

- condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.

 

Valori limiti emissioni e parametri da rispettare nella autorizzazione: scarichi indiretti

Viene modificato il paragrafo dell’articolo 15 della Direttiva 2010/75 relativo agli scarichi indiretti nelle acque.

La nuova versione prevede che:

Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che il gestore garantisca il rispetto di tutte le disposizioni seguenti:

a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue;

b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;

c) l'impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell'acqua, non è aumentato rispetto alla situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata erano conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18 (norma di qualità ambientale).

L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.

Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d), il gestore presenta una valutazione aggiornata.

 

Valori limiti emissioni e parametri da rispettare nella autorizzazione e BAT

Viene modificato il paragrafo 3 dell’articolo 15 della Direttiva 2010/75:

L'autorità competente fissa i valori limite di emissione più rigorosi possibile compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell'installazione, e garantisce che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni raggiungibili dall'installazione grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:

a) sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; o

b) sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento.

Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l'autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

L'autorità competente fissa valori limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BA

Le deroghe non sono ammesse se compromettono le norme di qualità ambientale.

 

Valutazione della conformità ai valori di emissione

Viene introdotto un articolo 15-bis alla Direttiva 2010/75 secondo il quale ai fini della valutazione della conformità ai valori limite di emissione le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione.

La Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione che stabilisca il metodo di misurazione per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua.

 



Nuova disciplina di norma di qualità ambientale

Viene sostituito l’articolo 18 della Direttiva 2010/75 sulla norma di qualità ambientale precisando meglio il rapporto di questa con la specificità del sito in cui è collocato l’impianto da autorizzare.

Secondo la nuova versione:
Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione. Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, il gestore è tenuto a controllare regolarmente la concentrazione degli inquinanti pertinenti nell'ambiente ricettore risultante dal funzionamento delle installazioni interessate e i risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente. Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi sono utilizzati per il controllo di cui al presente paragrafo."

 

Condizioni per il riesame e aggiornamento della autorizzazione e norma di qualità ambientale

Viene modificato in parte l’articolo 21 della Direttiva 2010/75 affermando tra le condizioni per avviare la revisione: ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale di cui all'articolo 18, anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione”.

 

Accesso alla giustizia contro il rilascio della autorizzazione

Viene precisato all’articolo 25 della Direttiva 2010/75 che la legittimazione nella procedura di ricorso può non essere subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.
La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.


Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra

All’interno del nuovo Capo II-bis particolarmente interessante è il nuovo articolo 27-quinquies:
Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate ai punti 1 (attività energetiche), 2 (produzione e trasformazione metalli), 3 (industria dei prodotti minerari), 4 (industria chimica), 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I (attività assoggettate ad AIA). Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato approvato con atto di esecuzione da parte della Commissione.

 



DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME, SUINI E BOVINI

Viene introdotto un nuovo capo VI-bis che si applica a tutte le attività elencate nel nuovo allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato. In particolare nell’allegato I-bis rientrano:

1. Allevamento di bovini, suini o pollame in installazioni con 150 o più unità di bestiame adulto (UBA).

2. Allevamento di una combinazione dei seguenti animali: bovini, suini, pollame in installazioni con 150 o più UBA.

L'equivalente approssimativo in UBA si basa su tassi di conversione stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.

Secondo il nuovo articolo 70-ter se due o più installazioni sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, le installazioni in questione sono considerate come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis.

Il nuovo articolo 70-quater prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo sia gestita senza autorizzazione e che il suo funzionamento sia conforme alle norme operative di cui all'articolo 70 decies (norme operative contenenti requisiti coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis).

Gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 requisiti per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

Gli Stati membri precisano la procedura per il rilascio di un'autorizzazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali procedure comprendono quantomeno le informazioni che devono indicate nelle domande di autorizzazione e cioè:

a) l'installazione e le sue attività;

b) i tipi di animali;

c) la capacità dell'installazione;

d) le fonti di emissione dell'installazione;

e) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale.

Le domande comprendono anche una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi senza indugio all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione.

 

Secondo il nuovo articolo 70-decies la Commissione stabilisce norme operative contenenti requisiti coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis, tra cui:

a) i valori limite di emissione;

b) i requisiti in materia di controllo;

c) le pratiche di spargimento sul suolo;

d) le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

e) i valori limite di prestazione ambientale;

f) altre misure conformi all'allegato III (Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili).

Le norme operative tengono conto, tra l'altro, della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità delle installazioni e delle specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso.



 

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