In sintesi la nuova norma prevede il rilascio di nuovo concessioni di coltivazioni di idrocarburi in deroga ai limiti di aree coltivabili esterne ma vicine ad aree marine protette nonché a distanze dalla linea di costa, limiti che erano previsti dal testo unico ambientale (DLgs 152/2006).
Si eliminano così i divieti di ricerca e prospezione in quelle aree fino ad ora stabiliti.
Il tutto condito con un dimezzamento dei tempi di valutazione dei progetti di queste nuove concessioni.
Ma vediamo più in particolare cosa afferma l’articolo 16 della legge 34/2022 e come viene modificato dalla nuova legge 6/2023.
L’articolo
16 della legge 34/2022 prevede che al fine di contribuire al rafforzamento
della sicurezza degli
approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e,
contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, (tra cui il
metano, rispettando l'impegno volontario
dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nella 27° Conferenza delle
Parti della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici COP 27),
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE QUI) o le società da esso controllate avvia, su
direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale
dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.
Il
Gruppo GESTORE SERVIZI ENERGETICI invita i titolari di concessioni di
coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale
e nella piattaforma continentale, a manifestare
interesse ad aderire alle procedure di cui sopra,
comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in
essere, per gli anni dal 2022 al 2031,
nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle
produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono
titolari, delle tempistiche massime di
entrata in erogazione, del profilo
atteso di produzione e dei
relativi investimenti necessari. Tutto questo si applica alle concessioni i cui
impianti di coltivazione ricadono in
tutto o in parte in aree considerate idonee nell'ambito del Piano per la
transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con Decreto del
Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021 (QUI), anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle
attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli
costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da
accordi internazionali.
ESTENSIONE AREE DI ESTRAZIONE DI GAS NAZIONALE
Viene inoltre estesa, da parte del nuovo Decreto Legge 176/2022, l’area di estrazione del gas per cui la disposizione di cui sopra si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.
L'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9 stabiliva che “1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi é vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po”.
In deroga a tale divieto con la nuova legge é consentita la coltivazione delle concessioni di cui sopra per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il
45° parallelo passa poco sopra Ferrara: l’intenzione è di preservare la zona
della laguna di Venezia per evitare di compromettere quell’area estremamente
delicata. L’unica estrazione che sarà possibile sopra al 45° parallelo sarà
quella del giacimento al largo di Goro, in provincia di Ferrara, che è
considerato uno dei più promettenti perché potrebbe garantire 900 milioni di
metri cubi di gas (QUI).
La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse del GSE.
NUOVE CONCESSIONI E DEROGHE A NORME AMBIENTALI
Il comma 17 articolo 6 DLgs 152/2006 derogato prevede ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare:
1. Nelle aree di cui all’articolo 4 legge 9/1991 già citate in
precedenza
2. nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa
lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle
suddette aree marine e costiere protette.
Rispetto a questo quadro di divieti con la nuova legge viene introdotto all’articolo 16 della legge 34/2022 un nuovo comma 2-bis secondo il quale al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui sopra descritte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui sopra.
Inoltre,
detto comma 17 articolo 6 del DLgs 152/2006 fa riferimento alle seguenti norme
ora derogate dal nuovo articolo 4 del Decreto Legge 176/2022:
1. I vincoli autorizzatori di cui all’articolo 6 della legge 9/1991
relativamente alla durata e alla estensione dell’area concessionata (QUI), peraltro in questo articolo 6 ora derogato dal nuovo decreto
legge si afferma all’ultimo comma: “Sono sospesi i permessi di ricerca nelle
zone dichiarate parco nazionale o riserva marina.”, inoltre nel comma 11 di
detto articolo 6 (quindi anch’esso derogato dal nuovo decreto legge) è previsto
che “ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio
di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico
monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di
pubbliche amministrazioni o di
associazioni di cittadini ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (QUI).
2. le disposizioni dell’articolo 9 della legge 9/1991 che disciplina
le concessioni per estrazione idrocarburi (QUI).
DURATA PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE OPERE E COMPETENZA
ALLA VIA
I
procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla
realizzazione dei piani di interventi di cui sopra si concludono entro il
termine di TRE mesi (prima erano 6) dalla data di avvio dei procedimenti
medesimi.
Le
procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma
2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (QUI).
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