Raccomandazione del Consiglio Ministri UE del 8 dicembre 2022 (QUI) su un approccio coordinato a livello dell'Unione per rafforzare
la resilienza delle infrastrutture critiche.
Le
infrastrutture critiche sono quelle che forniscono servizi essenziali in detto
mercato, in particolare in settori chiave quali l’energia, le infrastrutture
digitali, i trasporti e lo spazio, nonché le infrastrutture critiche di
significativa rilevanza transfrontaliera, la cui perturbazione potrebbe avere
un significativo impatto su altri Stati membri.
La
protezione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell’energia (si
pensi ad esempio a centrali termoelettriche e nucleari e rigassificatori) e dei
trasporti è attualmente disciplinata dalla Direttiva 2008/114/CE del
Consiglio (QUI), recepita in Italia dal DLgs 61/2011 (QUI). Invece,
la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, con particolare
riguardo per le minacce di natura informatica, è assicurata dalla Direttiva
(UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI).
L’IMPORTANZA DELLA RACCOMANDAZIONE IN RELAZIONE ALLA TRASPARENZA
SULLE INFORMAZIONI PUBBLICABILI
Faccio
rilevare come le infrastrutture critiche in Italia sotto il profilo delle informazioni
al pubblico relativamente al completo
recepimento della normativa europea, presentino gravi criticità come ho spiegato
QUI per il
caso del rigassificatore di Panigaglia nel Comune di Portovenere (SP).
La
Raccomandazione sottolinea tre aspetti critici:
1.
la sottovalutazione dei gestori di infrastrutture critiche nella predisposizione
di verifiche adeguate sulla sicurezza degli impianti rispetto ad attacchi
terroristici (vedi il caso Panigaglia QUI);
2.
la necessità di aumentare gli investimenti negli approcci preventivi e nella preparazione della popolazione;
3. la necessità di aumentare il sostegno relativo allo sviluppo di capacità nell’ambito della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile.
LE AZIONI PRINCIPALI PER GLI STATI MEMBRI NELLA RACCOMANDAZIONE
1. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione un
approccio multirischio nell’aggiornare le loro valutazioni dei rischi o le loro
analisi equivalenti esistenti, in linea con la natura evolutiva delle attuali
minacce alle loro infrastrutture critiche, in particolare in determinati
settori chiave e, ove possibile, in tutti i settori contemplati dal nuovo
imminente quadro giuridico applicabile ai soggetti critici.
2. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e sostenere gli operatori
delle infrastrutture critiche almeno nel settore dell’energia affinché
effettuino prove di stress, seguendo principi concordati a livello dell’Unione,
ove ciò sia vantaggioso. Le prove di stress dovrebbero valutare la resilienza
delle infrastrutture critiche alle minacce antagoniste di origine umana.
Pertanto, gli Stati membri dovrebbero mirare a individuare le pertinenti
infrastrutture critiche da sottoporre alle prove e a consultare i pertinenti
operatori delle infrastrutture critiche quanto prima e comunque entro la fine
del primo trimestre del 2023.
Inoltre,
gli Stati membri dovrebbero sostenere gli operatori delle infrastrutture
critiche affinché effettuino tali prove il prima possibile e mirino a
completarle entro la fine del 2023, conformemente al diritto nazionale. Il
Consiglio intende valutare lo stato dei lavori sulle prove di stress entro la
fine di aprile 2023.
3. Gli Stati membri sono incoraggiati a stanziare risorse
finanziarie sufficienti per rafforzare le capacità delle rispettive autorità
nazionali competenti e a sostenerle, al fine di essere in grado di migliorare
la resilienza delle infrastrutture critiche.
4. Gli Stati membri sono invitati a sfruttare, conformemente ai
requisiti applicabili, le potenziali opportunità di finanziamento a livello
dell’Unione e nazionale per rafforzare la resilienza delle infrastrutture
critiche nell’Unione, nonché a incoraggiare gli operatori delle infrastrutture
critiche a sfruttare tali opportunità di finanziamento, ivi comprese ad esempio
le reti transeuropee, contro l’intera gamma di minacce significative.
In
particolare, si vedano i programmi finanziati dal Fondo Sicurezza interna
istituito dal Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e
del Consiglio (QUI), dal Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal Regolamento
(UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI), dall’UCPM e dal piano REPowerEU della Commissione. Gli Stati
membri sono inoltre incoraggiati a utilizzare al meglio i risultati dei
progetti pertinenti nell’ambito dei programmi di ricerca, come Orizzonte
Europa, istituito dal Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del
Consiglio (QUI).
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