mercoledì 9 febbraio 2022

Consiglio di Stato la individuazione delle aree idonee o non idonee per gli impianti di rifiuti è contenuto necessario dei Piani Regionali

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 7011 del 19 ottobre 2021 è intervenuto sull’appello contro una sentenza del TAR che statuiva sulla legittimità del diniego di autorizzazione unica ex art. 208 T.U. Ambiente per la realizzazione di un impianto di “gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi”. 

Al di là della specificità dell’oggetto della sentenza è interessante la parte finale delle motivazioni con le quali il Consiglio di Stato ha deciso la controversia. In questa parte della sentenza, riprendendo gli indirizzi della giurisprudenza della Corte Costituzionale, si chiarisce: 

1. quali sono le parti della Pianificazione da considerare contenuto necessarie e quindi vincolanti anche per le successive autorizzazioni dei singoli impianti

2. la necessità che i criteri per individuare le aree idonee e quelle non idonee per la realizzazione di impianti di rifiuti siano decise dagli strumenti di pianificazioni regionali e di ambito e non da strumenti pianificatori o legislativi esterni a detti Piani di settore.


Vediamo in particolare su questi due punti cosa ha affermato la sentenza…



RELATIVAMENTE AI CONTENUTI NECESSARI DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE

Il Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata ricorda che l’art. 199, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina i piani regionali di gestione dei rifiuti, attribuendo loro un contenuto in parte eventuale, in parte necessario.

Il Consiglio di Stato per chiarire il contenuto necessario dei Piani Regionali Rifiuti richiama la sentenza della Corte Costituzionale n° 272 del 21 dicembre 2020 (già analizzata QUI)

La Corte Costituzionale, relativamente al contenuto necessario della Pianificazione Regionale, afferma: “Entro quest'ultimo si colloca proprio la specificazione dei «criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti» (art. 199, comma 3, lettera l, del cod. ambiente)".

È perciò il suddetto piano la sede che il legislatore competente ha scelto, al fine di ponderare i complessi interessi coinvolti dalla decisione, all’esito di un procedimento amministrativo aperto alla partecipazione del pubblico, e nel quale sono sentiti gli enti locali e le Autorità d'ambito.”



RELATIVAMENTE ALLA NECESSITÀ CHE SIA IL PIANO IL LUOGO DOVE DEFINIRE CRITERI E QUINDI LE AREE IDONE O NON IDONEE A LOCALIZZARE GLI IMPIANTI DI RIFIUTI 

Il comma 1 dell’articolo 199 DLgs 152/2006 recita: “1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito ed in conformità   ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m) ( ), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si é fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate."

Il Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata richiama la già citata sentenza della Corte Costituzionale 272/2020 di interpretazione dell’articolo 199 comma 1 sopra riportato secondo la quale: “Sul punto, l'art. 199, comma 1, del cod. ambiente è infatti esplicito nel prevedere che «[l]'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo». L'attività di pianificazione è per propria natura devoluta a realizzare una trama unitaria nell'assetto del territorio, ove confluiscono i più vari, e talvolta divergenti, interessi che la legge persegue. Sempre più presente nell'ordinamento, e tipica dell’attività amministrativa, è perciò l'esigenza di raggiungere un punto di sintesi, adottando scelte non frazionate, ma sensibili al contesto di pianificazione al quale vengono a sovrapporsi. L'art. 199, comma 5, del cod. ambiente, stabilendo che «il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente» persegue proprio tale scopo”, con la conseguente illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedano divieti di localizzazione insensibili “alla concomitante pianificazione regionale, oltre che frutto di una scelta lontana da ogni concreto apprezzamento in ordine alla conformazione del territorio [...]”. 

Peraltro il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n°289/2019 (QUI) che ha considerato costituzionale una legge regionale che nelle more di aggiornamento del Piano regionale rifiuti e comunque non oltre 24 messi dalla approvazione della legge regionale stessa: “nelle aree individuate come: A - sistemi a dominante naturalistica - tra i sistemi territoriali di sviluppo del Piano territoriale regionale (PTR), non è consentita la realizzazione di nuovi impianti che prevedano il trattamento anaerobico, nonché in tutto o in parte, il trattamento di rifiuti speciali, ove il Comune interessato, previa delibera del Consiglio comunale, comunichi la propria motivata contrarietà durante le procedure autorizzative o di approvazione dei progetti. Nelle medesime aree l'autorizzazione regionale è comunque rilasciata per impianti previsti in conformità alle norme vigenti e riguardanti:

a) il trattamento dei rifiuti da attività agricole e agro - industriali, codici CER con primi numeri 02 01, esclusi quelli contenenti sostanze pericolose;

b) il trattamento dei rifiuti da demolizione e costruzione, nonché da attività di scavo, codici CER con primi numeri 17, esclusi quelli provenienti da siti contaminati o contenenti sostanze pericolose;

c) lo smantellamento dei veicoli fuori uso codici CER con primi numeri 16 01”.

In questo caso è stata dichiarata la costituzionalità, interpreta il Consiglio di Stato nella sentenza in esame, per due ragioni: 

1. perché quanto previsto dalla legge regionale ha carattere transitorio 

2. perchè la norma regionale non reca una diretta individuazione di aree non idonee né fissa, di per sé, “un criterio generale di localizzazione, compito che spetterà invece ai successivi atti regionali e in particolare al piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani (da qui: PRGRU). Si tratta, pertanto, di prescrizioni tese a valere soltanto nelle more dell'aggiornamento dei criteri regionali e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di censura.”.



CONCLUSIONI 

La sentenza del Consiglio di Stato qui esaminata sintetizzando afferma questi principi generali:

1. i criteri per la localizzazione di aree idonee o non idonee per la autorizzazione e successiva autorizzazione di impianti di rifiuti sono definiti nei piani regionali e (per quanto riguarda i siti) nei piani provinciali e di ambito 

2. detti criteri sono contenuto necessario dei Piani regionali e quindi sono vincolanti ai fini della autorizzazione degli impianti nei singoli siti

3. se le aree idonee o non idonee per i siti di impianti di rifiuti possono essere definiti solo dai Piani e non da una legge regionale ancora di più detti criteri di localizzazione non sono possono modificati dagli atti di autorizzazione dei singoli impianti 

4. se i siti degli impianti di rifiuti sono individuati dalle Province (comma 1 lettera d) articolo 197 DLgs 152/2006 - QUI) sulla base dei criteri stabiliti nel Piano Regionale (lettera d) comma 3 articolo 199 DLgs 152/2006) non possono essere autorizzati impianti in siti diversi dalla pianificazione provinciale e di ambito.



 

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