giovedì 3 febbraio 2022

Nuove norme europee per la gestione degli impianti di trattamento rifiuti da navi nei porti

Pubblicate nella Gazzetta della UE (serie C) vari provvedimenti attuativi della direttiva UE (2019/883 QUI) sulla gestione dei rifiuti prodotti da navi nei porti. In particolare si tratta di norme che:

1. definiscono un meccanismo unico per gli Stati membri al fine di selezionare le navi da ispezionare per verificare il rispetto delle norme UE sul conferimento dei rifiuti agli impianti nei porti

2. definiscono criteri uniformi per calcolare la capacità di stoccaggio a bordo delle navi al fine di derogare agli obblighi della direttiva UE 2019/883

3. definiscono i criteri per ridurre o differenziare le tariffe che i gestori delle navi devono pagare per la copertura della gestione degli impianti di rifiuti nei porti

4. definiscono le modalità di comunicazione dei rifiuti pescati accidentalmente dalle navi

 

MECCANISMO UNIONALE PER LE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI DI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/90 (QUI) della Commissione del 22 gennaio 2022 istituisce un meccanismo unico della UE per selezionare le navi da ispezionare relativamente al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti agli impianti nei porti.

Al fine di valutare il rischio che una nave non rispetti gli obblighi stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/883, è opportuno tenere conto di diversi parametri, che congiuntamente forniscono una chiara indicazione del rischio. Tali parametri dovrebbero essere: la non conformità o le indicazioni di non conformità ai requisiti per il conferimento di rifiuti; il periodo di tempo trascorso dall’ultima ispezione; l’esistenza di precedenti segnalazioni di non conformità da parte delle autorità portuali competenti; il porto di scalo precedente e quello successivo; l’esistenza di un’esenzione per la nave in questione e le informazioni contenute in SafeSeaNet ([NOTA 1]) e THETIS-EU (QUI).

 

 

COME CALCOLARE LA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO RIFIUTI SULLE NAVI  

L’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883 prevede una deroga all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo al porto di scalo per le navi che dispongono di sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per tutti i rifiuti che sono stati accumulati e che saranno accumulati durante il viaggio previsto fino al successivo porto di scalo.

Al fine di stabilire condizioni uniformi per l’applicazione delle esenzioni dall’obbligo di conferimento dei rifiuti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 (QUI) della Commissione del 21 gennaio 2022 approva il metodo per determinare la sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b) sopra citato e della esenzione dell’articolo 9 della Direttiva 2019/883.

 

CONDIZIONI PER RIDURRE TARIFFE DI COPERTURA COSTI PER LA GESTIONE IMPIANTI RIFIUTI NEI PORTI

L’articolo 8 Direttiva 2019/883 (QUI) prevede, ai paragrafi 4 e 5, le condizioni generali per la differenziazione e riduzione delle tariffe per la copertura dei costi degli impianti di gestione rifiuti nei porti da parte dei gestori delle navi.

Il Regolamento di Esecuzione UE 2022/91 (QUI)del 21 gennaio 2022 definisce i criteri per applicare le suddette condizioni generali.

 

 

METODOLOGIE SUI DATI DI MONITORAGGIO E IL FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI

Secondo il comma 7 articolo 8 della Direttiva 2019/883 (QUI) gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione. Sulla base di tali dati di monitoraggio, la Commissione pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza biennale. 

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/92 (QUI) della Commissione del 21 gennaio 2022 stabilisce le modalità di applicazione della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati.

Secondo il Regolamento i rifiuti accidentalmente pescati sono comunicati conformemente ai componenti di cui alla tabella 1 dell’allegato.


I rifiuti accidentalmente pescati possono includere attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa, che può essere comunicata separatamente dagli altri rifiuti marini.

La tabella 2 dell’allegato presenta gli elementi obbligatori e facoltativi della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati.

La tabella 3 dell’allegato definisce il formato della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati e il metodo di aggregazione.

Il quantitativo di rifiuti accidentalmente pescati è comunicato in volume e in massa.


 



[NOTA 1] SafeSeaNet è un sistema di monitoraggio e di informazione dedicato al traffico marittimo mercantile, organizzato e gestito a livello europeo dall’EMSA (European Maritime Safety Agency), che ha l’obiettivo di rafforzare la sicurezza della navigazione, la “security” marittima sia a livello navale che portuale, l’efficienza del trasporto marittimo e, in particolare, la protezione dell’ambiente marino.



 

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