venerdì 11 febbraio 2022

Incostituzionale la sostituzione della autorizzazione della Soprintendenza con controlli a campione

La Corte Costituzionale con sentenza n° 262 del 30 dicembre 2021 (QUI) è intervenuta nel giudizio di costituzionalità di una norma della Provincia autonoma di Trento che prevedeva una procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte degli esercizi pubblici, prevedendo sino al 31 dicembre 2021 l'esonero dalle autorizzazioni richieste dagli artt. 21 e 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio -QUI), ovvero la sostituzione del procedimento di autorizzazione con un procedimento di controllo successivo, effettuato a campione.

Vediamo come si è pronunciata la Corte e con quali motivazioni…

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di questa norma provinciale sulla base delle seguenti considerazioni conclusive

Le disposizioni impugnate si ingeriscano in un ambito di competenza riservato esclusivamente allo Stato, trattandosi, nella specie, di parametri interposti espressivi di norme di grande riforma economico-sociale.

Dall'art. 21 cod. beni culturali - che al comma 4 prevede che, anche fuori dalle ipotesi espressamente previste dai commi precedenti di interventi soggetti ad autorizzazione, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione della soprintendenza - è, infatti, enucleabile il principio di grande riforma economico-sociale secondo cui ogni intervento su beni culturali deve essere autorizzato, in quanto qualunque tipologia di manufatto è potenzialmente suscettibile di incidere sul significato e la portata culturale del bene interessato.

Sotto questo profilo, le norme provinciali impugnate prefigurano, invece, un meccanismo di semplificazione della gestione dei beni culturali, connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, significativamente difforme, non solo sotto il profilo dell'estensione temporale delle deroghe, da quello statale.

Se, infatti, per le opere contemplate dal comma 6 dell'art. 43 della legge prov. Trento n. 3 del 2020, le disposizioni impugnate prevedono l'esenzione dalle «autorizzazioni della soprintendenza per i beni culturali di cui agli articoli 21 e 106, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004» sino al 31 dicembre 2021, a fronte della data del 31 ottobre 2020 fissata dall'art. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, nel comma 9 dello stesso art. 43, i procedimenti di autorizzazione preventiva previsti dalla disciplina statale, per lo stesso periodo di tempo, risultano addirittura sostituiti con procedimenti di controllo successivo, effettuati a campione.

La Provincia autonoma di Trento, estendendo con le norme impugnate il termine previsto dall'art. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e regolamentando autonomamente la materia, ha, pertanto, violato una norma fondamentale di grande riforma economico-sociale della legislazione statale, eccedendo così il limite posto in materia di «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare» dall'art. 8, numero 3), dello stesso statuto, determinando così il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. secondo il quale rientrano nella competenza di legislazione esclusiva dello Stato le materie relative a tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.


 

 

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