mercoledì 9 febbraio 2022

Consiglio di Stato: biodigestori devono essere lontani dai siti sensibili nel rispetto dei criteri di localizzazione dei Piani Regionali

Il Consiglio di Stato (con sentenza 5857 del 12/8/2021 QUI) è intervenuto su un appello che chiedeva l’annullamento di una sentenza del TAR che confermava la VIA negativa e il rigetto della istanza di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ad un progetto di impianto di produzione biometano e compost di qualità da FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani), nella zona industriale del Comune interessato.

 

Il diniego di VIA positiva e di rilascio dell’AIA si era fondato, anche sulla base dei parere di Arpa e ASL territorialmente competenti, sul dato che l’impianto proposto dista circa 1.300 metri da centri abitati, mentre il piano gestione rifiuti urbani vigente dispone una distanza minima di 2.000 metri. Inoltre venne sollevata anche la questione che nell’area interessata dal nuovo impianto era, secondo le previsioni del Piano Regionale Rifiuti, in realizzazione un altro impianto pubblico diverso da quello proposto dalla società appellante.


Il TAR ha confermato il diniego di VIA positiva e del rilascio dell’AIA affermando che , pur non essendo di ostacolo alla costruzione dell’impianto la previsione della realizzazione di un’analoga struttura pubblica, lo stesso sarebbe stato costruito ad una distanza minima inferiore a 2.500 metri da siti sensibili presenti nel Comune di Surbo (la Scuola Materna di Via Lecce, l’Asilo Nido di Via B. Croce, il Centro Poliambulatorio Territoriale di Via F. Cosma oltre i Campi Sportivi esistenti). 

Né la distanza minima, secondo il Tar, poteva essere derogata, in quanto tale ipotesi sarebbe stata prevista solo per i “centri abitati” e non anche per gli altri due punti di riferimento del Piano Regionale, le case sparse e i siti sensibili.

 

La sentenza viene appellata dalla ditta che voleva realizzare il progetto di biodigestore e il Consiglio di Stato respinge l’appello con le seguenti motivazioni.

Il Consiglio di Stato rileva prima di tutto che il Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani prevede quali elementi escludenti la realizzazione di tale tipologia di impianti:

1. una distanza inferiore a 2000 in dai centri abitati,

2. inferiore a 300 m da case sparse,

3. inferiore a 2500 m da luoghi sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo).

Il Piano Regionale Rifiuti poi aggiunge che individuata una macroarea potenzialmente idonea, la scelta dell’ubicazione finale dell’impianto deve essere definita in sede di rilascio dell'autorizzazione e potrà comunque avvenire ad una distanza di tutela dai vicini centri inferiore a quella indicata, sulla base delle risultanze derivanti da uno studio di approfondimento sull’impatto odorigeno.

In base alla istruttoria svolta da Arpa e ASL gli approfondimenti su monitoraggio e misure di mitigazione delle emissioni odorigene non hanno dimostrato di poter tutelare soprattutto i siti c.d. sensibili per i quali quindi non scatta la deroga prevista dal Piano Regionale di poter realizzare il biodigestore anche al di sotto delle distanze in precedenza riportate.

Afferma in conclusione la sentenza del Consiglio di Stato: “non può neppure ritenersi per implicito che la deroga si riferisca anche ai siti sensibili, laddove gli stessi possono essere ubicati all’interno dei centri abitati. Le finalità sono infatti diverse ed attengono alla presenza negli stessi siti di soggetti potenzialmente fragili che richiedono una maggiore tutela e protezione.”

 

In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, la tutela della salute pubblica è prioritaria rispetto alle deroghe previste dal Piano se queste deroghe non sono fondate su istruttorie adeguate che ne dimostrino la praticabilità in termini preventivi.

Quindi il Consiglio di Stato conferma quanto affermato dalla Provincia nel suo diniego alla realizzazione del biogestore nel sito proposto per cui  “la Provincia non ha potuto che prendere atto della mancanza della distanza minima dell’impianto dai siti sensibili ubicati nel Comune di Sorbo (inferiore a 2500 mt) e di conseguenza, anche sulla base del parere comunale, richiamando i principi di prevenzione e di precauzione di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 152/2006, ha adottato il provvedimento di rigetto.”


 

CONCLUSIONI 

Al di là del caso specifico trattato nella sentenza il principio significativo che emerge, generalizzabile per casi simili, è che le prescrizioni del Piano sono vincolanti in fase di autorizzazione del singolo impianto salvo che con apposite istruttorie si dimostri la non esistenza di un rischio per la salute pubblica ma più in generale per l’ambiente (per sito sensibile si può intendere anche aree protette o siti tutelati dalla direttiva sulla biodiversità) e sempre che le deroghe siano previste nel Piano stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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