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domenica 13 ottobre 2024

Autonomia Differenziata: come funziona e le criticità principali

Con la legge 86/2024 QUI (di seguito LA LEGGE) si è data attuazione a quanto previsto dall’articolo 116 della Costituzione (QUI) sul c.d. regionalismo differenziato e/o autonomia differenziata. 

Il post vuola analizzare i contenuti principali della LEGGE come le sue criticità utilizzando sia i ricorsi che varie Regioni hanno depositato alla Corte Costituzionale ma anche documenti ufficiali di Banca d'Italia e Commissione UE nonchè studi autorevoli di centri specializzati sulla gestione della spesa pubblica.

martedì 30 maggio 2017

Cosa deve fare un Sindaco per tutelare ambiente e salute...

Siamo, almeno in molti Comuni, in periodo di campagna elettorale. I Candidati, per esempio a Spezia, ma non solo, si dilettano nel proporre impegni e progetti  tutti fondati su parole d’ordine quali: economia circolare, sviluppo sostenibile, green economy.
Concetti sicuramente interessanti ma spesso e volentieri molto astratti. Sulla fattibilità dei progetti che stanno dietro a queste parole d’ordine come dire vedremo quando i Sindaci vincitore si metteranno all’opera. Ma va anche detto che molti di questi progetti sono legati a finanziamenti esterni ai Comuni, sono legati alla capacità di coinvolgere altre Istituzioni (Regioni, Province, Città Metropolitane, Ministeri, istituzioni UE etc.).
Ma intanto sarebbe interessante che i candidati  non si dimenticassero due questioni molto concrete:  
1. il Sindaco ha a disposizione strumenti di amministrazione attiva per tutelare ambiente e salute che spesso e volentieri vengono rimossi come posso testimoniare dalle numerose vertenze ambientali sui territori della Liguria e della Toscana che seguo da anni a fianco di comitati di cittadini attivi
2. il modello di governo delle politiche ambientali per fare uscire la tutela dell’ambiente e della prevenzione sanitaria dal ghetto dove quasi sempre viene lasciata all’interno delle Amministrazioni Comunali. 

Con questo post voglio affrontare proprio queste due questioni
1. gli strumenti di amministrazione attiva del Sindaco in materia ambientale
2. il modello di governo delle politiche ambientali

Intanto però un premessa di cultura politica e istituzionale generale sulle politiche ambientali…  

venerdì 22 luglio 2016

Corte Costituzionale su Città Metropolitane e Province: Si a funzioni senza risorse adeguate

La sentenza n. 159 /2016 [1]  si è pronunciata sul ricorso da parte delle Regioni Campania, Lombardia, Puglia e Veneto contro la legge 23 dicembre 2014,n.190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di stabilità 2015).
In particolare il ricorso verteva sulla questione di legittimità costituzionale dei seguenti commi della suddetta legge che si presenta come attuativa della legge quadro n. 56/2014 analizzata in questo post (vedi QUI) e nella relazione ad esso allegata tenuta alla Conferenza organizzata dal Movimento5stelle Liguria lo scorso 14 luglio..... 

lunedì 18 luglio 2016

La Città Metropolitana: limiti e potenzialità della legge 56/2014

Con legge n. 56/2014 (vedi QUI) sono state disciplinate e istituite le Città Metropolitane (previste peraltro anche da leggi precedenti ma mai attuate). In particolare in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate da questa legge (comma 5 articolo 1).
La Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 2015 ha respinto il ricorso di varie Regioni che contestavano vari profili di incostituzionalità della legge 56/2014. Nel corso della relazione analizzerò, anche criticamente, i motivi di questa sentenza in rapporto alle varie problematiche delle Città Metropolitane.
Una cosa è certa per ora, anche alla luce della lettera della legge 56/2014, la nuova Città Metropolitana assomiglia molto alla vecchia Provincia con in più due difetti rilevanti:
1. non è sostanzialmente elettiva
2. le poche nuove funzioni (rispetto a quelle della Provincia) non sono ben definite nei contenuti, ben regolamentate nelle procedure di approvazione, ben finanziate.

la Città Metropolitana rischia di diventare una nuova forma di centralismo in una logica liberista  e solo sviluppista che non valorizza ne la specificità dei territori ne la partecipazione delle comunità locali. Spazzando via un dibattito che dall’Europa, ma non solo, ha prodotto indirizzi, principi  e buone pratiche che invece mettono al centro l’autonomia e la partecipazione dei territori.  
Di più: se si volesse passare all’elezione diretta del sindaco metropolitano occorrerebbe lo smembramento del comune capoluogo, una vecchia e sbagliata idea dei primi anni Novanta. Perché indebolire la città centrale per costruire una città metropolitana già debole?
Non solo ma ulteriori limiti della riforma delle Città Metropolitane:
1.la definizione dell’ambito territoriale di competenza soprapposto a quello della vecchia Provincia limitando le potenzialità di ente di programmazione dello sviluppo dell’area vasta intesa non solo come perimetro burocratico amministrativo
2. la mancata definizione di contenuti e delle modalità di approvazione, in chiave di partecipazione dei cittadini e di concertazioni con i Comuni, del Piano Strategico
3.  l’assenza di reali poteri della Conferenza dei Sindaci unico organo, previsto dalla legge 56/2014, che prevede un completo coinvolgimento di tutti i Comuni rientranti nella circoscrizione metropolitana

Per la versione completa della relazione vedi QUI.