giovedì 26 marzo 2026

Inchiesta sulle ZLS: l’attacco della lobby portuale all’ambiente e ai territori.

Le Zone logistiche semplificate (di seguito ZLS) stanno invadendo i territori delle nostre Regioni grazie ad una normativa che permette la perimetrazione di queste zone ben oltre le stesse aree di interesse portuale.

Le ZLS nascono per estendere, le agevolazioni e semplificazione per insediare attività e imprese nelle Zone Economiche Speciali ZES alle aree portuali del centro nord quindi anche a quella spezzina e genovese. Ma la possibilità di estendere il perimetro delle ZLS si è ampliata progressivamente come ho spiegato QUI.

Le ragioni di questa espansione nascono proprio dalle finalità delle ZLS come ben definite dalla normativa di riferimento e dal Regolamento nazionale approvato con DPCM 4 marzo 2024 n° 40: semplificare le autorizzazioni, derogare alle norme ambientali, limitare il ruolo degli enti locali nella pianificazione dei loro territori.

Per una analisi della evoluzione storica della normativa sulle ZLS fino al DPCM 40/2024 vedi QUI nella prima parte.

 

Il post che segue è diviso in tre parti:

PARTE 1: una sintesi delle semplificazioni e deroghe previste dal regolamento nazionale ex DPCM 40/2024.

PARTE 2: una sintesi della normativa e dei parametri ambientali per lo sviluppo sostenibile non presa in considerazione da parte dei Piani di sviluppo strategico delle ZLS ad oggi istituite nel nostro Paese

PARTE 3: una analisi dei singoli Piani di sviluppo strategico delle ZLS nelle varie Regioni mettendone in rilievo le principali criticità: ambientali, urbanistiche, partecipative delle comunità locali, ma anche le potenzialità positive quando sussistono.

 

Quello che segue non è un attacco alle ZLS in quanto tali ma all’uso che ne viene fatto dalla lobby portuale in accordo con una classe politica e burocratica di posteggiatori che hanno rinunciato a pianificare il territorio con una corretta ponderazione degli interessi in esso presenti come afferma l’articolo 41 della Costituzione.

venerdì 20 marzo 2026

Analisi della legislazione sulla elettrificazione delle banchine portuali

Il post che segue analizza tutta la normativa in materia di elettrificazione delle banchine portuali (COLD IRONING) comprensiva del nuovo regolamento ministeriale in corso di pubblicazione.

Prima una sintesi di quanto espresso nell'insieme del post seguita da una PREMESSA sulle criticità gestionale e tecniche fino ad ora emerse, anche da documenti ufficiali, della attuazione dei progetti cold ironing nel nostro Paese:

 

PARTE I: La normativa europea sulla elettrificazione delle banchine portuali che vincolano gli stati membri a rispettare l'obbligo di alimentazione elettrica per le navi (portacontainer e passeggeri) nei porti entro il 1/1/2030. Dal 2035 a tutti gli altri porti della UE non facenti parte della rete Ten-T UE.

PARTE II: La legge 214/2023 che ha modificato l’articolo 34-bis della legge 8/2020 fornendo una definizione di cold ironing e dei gestori degli impianti per l’elettrificazione delle banchine.

PARTE III: la legge 214/2023 che prevede le agevolazioni (definite con provvedimenti di ARERA) previste sulle componenti tariffarie al fine di favorire l’utilizzo degli impianti di cold ironing da parte degli operatori marittimi. Agevolazioni da trasferire agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing.

PARTE IV: La legge 79/2022 che disciplina le procedure semplificate per autorizzare gli impianti per il cold ironing.

PARTE V: Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per il testo in attesa di pubblicazione: QUI) che disciplina:

1. Modalità di affidamento della gestione degli impianti di cold ironing

2. Requisiti dei gestori) degli impianti di cold ironing

3. Obblighi dei gestori

4. Monitoraggi sul funzionamento efficiente e trasparente del servizio.

martedì 3 marzo 2026

La nuova legge sul clima approvata dal Parlamento UE: criticità

Lo scorso 9 febbraio il Parlamento UE ha approvato in via definitiva (il testo QUI), con 413 voti favorevoli, 226 contrari e 12 astensioni, delle modifiche alla legge sul clima dell’UE (Regolamento UE 2021/1119 (QUI). Sul Regolamento 2021/1119 ho trattato nel mio blog quando venne pubblicato (QUI).

Una volta che il Consiglio dei ministri UE avrà formalmente approvato il testo, questo entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Di seguito prima una sintesi delle novità principali del nuovo Regolamento comunitario per poi descriverle più approfonditamente:

domenica 1 marzo 2026

Il Consiglio di Stato riconosce efficacia dei Piani antenne dei Comuni

Sentenza n° 1508 del 25/2/2026 (QUI) del Consiglio di Stato che chiarisce l’importanza del ruolo dei piani comunali sulla localizzazione delle antenne di telefonia mobile che altre sentenze ma soprattutto ma la tracimante normativa derogatoria dei governi nazionali hanno cercato di neutralizzare a cominciare da quello in carica.

La sentenza è chiara i piani antenne se ben costruiti (come da sempre affermo vedi QUI e soprattutto QUI) possono comportare il diniego di localizzazione di una antenna se  il sito individuato è in contrasto con le zonizzazioni del piano.


Vediamo, al di là del caso specifico, quali principi affermati dalla sentenza .. 

Rapporto sulle norme e sentenze in materia energetica pubblicate tra il 2025 e il 2026

L’evoluzione ma anche involuzione in termini ambientali e geopolitici della normativa nazionale ed europea in materia energetica è uno degli elementi per capire le criticità della situazione internazionale come pure la difficoltà ad attuare gli obiettivi che la UE si è data sulla neutralità climatica come dimostra la recente riforma europea della legga sul clima su cui tornerò prossimamente in questo blog.

Lo speciale che pubblico oggi nella apposita sezione del blog (QUI) riguarda la normativa e le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia in materia di energia.

Significativi sono in particolare..