Approvato in via
definitiva e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE il Regolamento
(UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021
(QUI) istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e
graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e
l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell’Unione.
1. Stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, in vista dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo di Parigi (QUI), e cioè: “mantenere l’aumento della temperatura media globale
ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali, e proseguire
l’azione volta a limitare l’aumento di temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli
pre-industriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i
rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici”.
3. stabilisce anche l’obiettivo vincolante per l’Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.
EMISSIONI OGGETTO DEL REGOLAMENTO
I gas a effetto serra da
prendere in considerazione sono i seguenti: Biossido di carbonio (CO2) metano
(CH4) ossido di azoto (N2O) esafluoruro di zolfo (SF6) trifluoruro di azoto
(NF3) idrofluorocarburi (HFC): — HFC-23 CHF3 — HFC-32 CH2F2 — HFC-41 CH3F —
HFC-125 CHF2CF3 — HFC-134 CHF2CHF2 — HFC-134a CH2FCF3 — HFC-143 CH2FCHF2 —
HFC-143a CH3CF3 — HFC-152 CH2FCH2F — HFC-152a CH3CHF2 — HFC-161 CH3CH2F —
HFC-227ea CF3CHFCF3 — HFC-236cb CF3CF2CH2F — HFC-236ea CF3CHFCHF2 — HFC-236fa
CF3CH2CF3 — HFC-245fa CHF2CH2CF3 — HFC-245ca CH2FCF2CHF2 — HFC-365mfc
CH3CF2CH2CF3 — HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 o (C5H2F10) perfluorocarburi (PFC):
— PFC-14, perfluorometano, CF4 — PFC-116, perfluoroetano, C2F6 — PFC-218,
perfluoropropano, C3F8 — PFC-318, perfluorociclobutano, c-C4F8 —
perfluorociclobutano, c-C3F6 — PFC-3-1-10, perfluorobutano, C4F10 — PFC-4-1-12,
perfluoropentano, C5F12 — PFC-5-1-14, perfluoroesano, C6F14 — PFC-9-1-18,
C10F18 .
Poi però al secondo e
terzo capoverso dell’articolo 4 il nuovo Regolamento aggiunge: “Nell'attuare il traguardo di cui al primo comma, le
istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a
riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli
assorbimenti dai pozzi naturali. Al fine di
garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai
fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione
dell'Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al
traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni
di tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di potenziare
il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l'obiettivo del
conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l'Unione punta ad
aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel
2030.”
Si ricorda che per pozzo si
intende, ai sensi del Regolamento UE n° 841 del 2018 (QUI), qualsiasi processo,
attività o meccanismo che assorbe dall’atmosfera un gas a effetto serra, un
aerosol o un precursore di un gas a effetto serra. In altri termini per raggiungere l’obiettivo
del 55% di riduzione nette di gas serra si terrà conto anche dei meccanismi di
assorbimenti dei terreni forestali. Questo aspetto nella prima versione del
nuovo Regolamento non c’era quindi la riduzione del 55% riguardava le emissioni
reali da attività antropica.
REVISIONE
PIANI NAZIONALI INTEGRATI ENERGIA E CLIMA
Secondo il nuovo
Regolamento entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta la coerenza delle misure nazionali
considerate, sulla base dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima,
delle strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni intermedie biennali
presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il
conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica. Se la Commissione
rileva che a livello dei singoli Stati membri i piani nazionali non
garantiscono il raggiungimento degli obiettivi del nuovo Regolamento può
formulare Raccomandazioni che vengono rese pubbliche.
Lo Stato
membro interessato, entro sei mesi dal ricevimento delle raccomandazioni,
notifica alla Commissione in che modo intende tenere in debita considerazione
le raccomandazioni, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e
tra gli Stati membri. Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito alle raccomandazioni o a una parte considerevole delle stesse, fornisce le sue motivazioni alla Commissione
RINVIO A DATA
INDEFINITA DELLA SOPPRESSIONE DEGLI INCENTIVI AI COMBUSTIBILI FOSSILI
Il nuovo regolamento (articolo 13) modifica il Regolamento 2018/1999 (articolo 17) affermando che “La Commissione, assistita dal comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa una metodologia con cui riferire in merito alla graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, conformemente all'articolo 25, lettera d)". la lettera d) articolo 25 recita: "Nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti: … d) obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili;”.
Insomma la soppressione
degli incentivi ai combustibili fossi viene rinviata temporalmente in modo
indefinito in quanto "graduale eliminazione" è termine politichese che non fissa alcun percorso temporale chiaro ma lascia tutto in mano alle mediazioni politiche che sono quelle che ad oggi hanno rinviato una rigorosa politica di lotta preventiva alle emissioni di gas serra.
[4] “Nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti: … d) obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili;”
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