lunedì 9 agosto 2021

Approvato e pubblicato il nuovo Regolamento UE sulla neutralità climatica: i limiti.

Approvato in via definitiva e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 (QUI) istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell’Unione.

Il regolamento:

1. Stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, in vista dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo di Parigi (QUI), e cioè: mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali, e proseguire l’azione volta a limitare l’aumento di temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli pre-industriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici”.

2. istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell’obiettivo globale di adattamento di cui all’articolo 7 dell’accordo di Parigi che elenca le azioni di adattamento delle Parti firmatarie ai mutamenti climatici.

3. stabilisce anche l’obiettivo vincolante per l’Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.

 

 

EMISSIONI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra elencati nell’allegato V, parte 2, del Regolamento (UE) 2018/1999 (QUI) e cioè:

I gas a effetto serra da prendere in considerazione sono i seguenti: Biossido di carbonio (CO2) metano (CH4) ossido di azoto (N2O) esafluoruro di zolfo (SF6) trifluoruro di azoto (NF3) idrofluorocarburi (HFC): — HFC-23 CHF3 — HFC-32 CH2F2 — HFC-41 CH3F — HFC-125 CHF2CF3 — HFC-134 CHF2CHF2 — HFC-134a CH2FCF3 — HFC-143 CH2FCHF2 — HFC-143a CH3CF3 — HFC-152 CH2FCH2F — HFC-152a CH3CHF2 — HFC-161 CH3CH2F — HFC-227ea CF3CHFCF3 — HFC-236cb CF3CF2CH2F — HFC-236ea CF3CHFCHF2 — HFC-236fa CF3CH2CF3 — HFC-245fa CHF2CH2CF3 — HFC-245ca CH2FCF2CHF2 — HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 — HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 o (C5H2F10) perfluorocarburi (PFC): — PFC-14, perfluorometano, CF4 — PFC-116, perfluoroetano, C2F6 — PFC-218, perfluoropropano, C3F8 — PFC-318, perfluorociclobutano, c-C4F8 — perfluorociclobutano, c-C3F6 — PFC-3-1-10, perfluorobutano, C4F10 — PFC-4-1-12, perfluoropentano, C5F12 — PFC-5-1-14, perfluoroesano, C6F14 — PFC-9-1-18, C10F18 .

 

 

 

LIMITI DEL NUOVO REGOLAMENTO

Al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, il traguardo vincolante dell’Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030mentre in precedenza era del 40%.

Poi però al secondo e terzo capoverso dell’articolo 4 il nuovo Regolamento aggiunge: Nell'attuare il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli assorbimenti dai pozzi naturali. Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell'Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l'obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l'Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030.”

Si ricorda che per pozzo si intende, ai sensi del Regolamento UE n° 841 del 2018 (QUI), qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra.  In altri termini per raggiungere l’obiettivo del 55% di riduzione nette di gas serra si terrà conto anche dei meccanismi di assorbimenti dei terreni forestali. Questo aspetto nella prima versione del nuovo Regolamento non c’era quindi la riduzione del 55% riguardava le emissioni reali da attività antropica.

 

 

 

REVISIONE PIANI NAZIONALI INTEGRATI ENERGIA E CLIMA

Secondo il nuovo Regolamento entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima, delle strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica. Se la Commissione rileva che a livello dei singoli Stati membri i piani nazionali non garantiscono il raggiungimento degli obiettivi del nuovo Regolamento può formulare Raccomandazioni che vengono rese pubbliche.

Lo Stato membro interessato, entro sei mesi dal ricevimento delle raccomandazioni, notifica alla Commissione in che modo intende tenere in debita considerazione le raccomandazioni, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri. Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito alle raccomandazioni o a una parte considerevole delle stesse, fornisce le sue motivazioni alla Commissione

 

 

 

RINVIO A DATA INDEFINITA DELLA SOPPRESSIONE DEGLI INCENTIVI AI COMBUSTIBILI FOSSILI

Il nuovo regolamento (articolo 13) modifica il Regolamento 2018/1999 (articolo 17) affermando che “La Commissione, assistita dal comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa una metodologia con cui riferire in merito alla graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, conformemente all'articolo 25, lettera d)". la lettera d) articolo 25 recita: "Nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti: … d) obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili;”.

Insomma la soppressione degli incentivi ai combustibili fossi viene rinviata temporalmente in modo indefinito in quanto "graduale eliminazione" è termine politichese che non fissa alcun percorso temporale chiaro ma lascia tutto in mano alle mediazioni politiche che sono quelle che ad oggi hanno rinviato una rigorosa politica di lotta preventiva alle emissioni di gas serra. 

 


 

 



[4]Nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti: … d) obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili;”

 

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