L’articolo 27 del
Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 (QUI) ha
introdotto l’articolo 3-septies al DLgs 152/2006 (testo unico ambientale).
Secondo questo nuovo
articolo le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le
città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle
presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano,
possono inviare al Ministero della transizione
ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.
Uno strumento positivo, come spiegherò nelle note che seguono, anche se...
questa possibilità poteva essere data pure ai cittadini organizzati in comitati. Appare quindi uno strumento limitato rispetto, ad esempio, alla Petizione al Parlamento Europeo che può essere presentata da chiunque.
COME FUNZIONA L’INTERPELLO AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
La risposta alle istanze
deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione.
Le indicazioni fornite
nelle risposte alle istanze costituiscono criteri interpretativi per
l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in
materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte
dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri
dell'istante.
Resta salvo l'obbligo di
ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente
normativa.
Nel caso in cui l'istanza
sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe
tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica
risposta.
Il Ministero della
transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del DLgs 152/2006 [NOTA 1] e al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195 [QUI], pubblica senza indugio le risposte fornite alle
istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di
cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33
[QUI], previo oscuramento dei dati comunque coperti da
riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La presentazione delle
istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e
non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
[NOTA 1] Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di
partecipazione a scopo
collaborativo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=
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