mercoledì 18 agosto 2021

Regolamento che per la gestione dei Fondi UE fissa disposizioni comuni contro l’effetto serra

Il Regolamento (UE) 2021/1060 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura.

In particolare l’articolo 6 del nuovo Regolamento definisce obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima.

 

Secondo detto articolo 6 gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell’allegato I. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono rispettivamente al 30 % e al 37 % del contributo dell’Unione alle spese sostenute per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati per il bilancio dell’Unione.

L’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima a livello di ciascuno Stato membro è stabilito come percentuale della dotazione complessiva nazionale a titolo del FESR e del Fondo di coesione e incluso nei programmi a seguito delle tipologie di intervento e della ripartizione finanziaria indicativa di cui all’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii) [NOTA 1]. Come previsto all’articolo 11, paragrafo 1 [NOTA 2 ], l’obiettivo preliminare relativo al contributo all’azione per il clima è stabilito nell’accordo di partenariato.

Lo Stato membro e la Commissione sorvegliano periodicamente il rispetto degli obiettivi relativi al contributo all’azione per il clima, sulla base delle spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all’autorità di gestione, ripartite per tipologia di intervento in conformità dell’articolo 42 (trasmissione dati), e sulla base dei dati presentati dallo Stato membro. Qualora a seguito della sorveglianza emergano progressi insufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima, lo Stato membro e la Commissione concordano misure correttive nella riunione annuale di riesame.

Qualora non vi siano progressi sufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima a livello nazionale entro il 31 dicembre 2024, lo Stato membro ne tiene conto nell’ambito del proprio riesame intermedio a norma dell’articolo 18, paragrafo 1 [NOTA 3].

          

    

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E AL FONDO DI COESIONE 

Il Regolamento (UE) 2021/1058 (QUI)del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021:

1. definisce gli obiettivi specifici e l’ambito d’intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 [NOTA 4];

2. definisce anche gli obiettivi specifici e l’ambito d’intervento del Fondo di coesione per quanto riguarda l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060.


L’articolo 3 del nuovo Regolamento prevede come obiettivi specifici dei due Fondi anche quello di un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2).

             

 

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[NOTA 1] le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;


[NOTA 2] contenuti dell’accordo di partenariato


[NOTA 3] Riesame intermedio e importo di flessibilità


[NOTA 4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A231%3AFULL&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.231.01.0159.01.ITA

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