La Corte Costituzionale
con sentenza n° 144 del 8 luglio 2021 (QUI) ha giudicato la legittimità costituzionale delle
seguenti norme regionali:
1. la prima che relativamente alla realizzazione di
campeggi temporanei o mobili prevede che il Comune li possa assentire su aree
pubbliche o private per finalità sociali, ricreative, culturali e sportive. La norma
regionale esclude tali campeggi dal vincolo di insediamento in aree
specificamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in
conformità alle vigenti disposizioni in materia paesaggistica.
2. la seconda sottrae alla autorizzazione paesaggistica
in particolare interventi di manutenzione o sostituzione di elementi amovibili
situati in strutture ricettive all'aria aperta, purché eseguiti nel rispetto
delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture
esistenti.
3. la terza attribuisce alla Giunta regionale il potere
di adottare un regolamento di attuazione, ove, in particolare, sono definiti,
tra l'altro, i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi dei
campeggi temporanei o mobili di cui al punto 1 e delle aree adibite a garden
sharing (QUI).
Vediamo il contenuto della sentenza...
RELATIVAMENTE ALLA PRIMA NORMA REGIONALE CONTESTATA
La sentenza in esame
riafferma l’indirizzo della Corte Costituzionale secondo cui il potere di
intervento delle Regioni in materia di "governo del territorio" non si
estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti
mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall'art. 146 del
d.lgs. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato
in materia di ambiente». Infatti, «spetta alla legislazione statale determinare
presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle
eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della
diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente» (sentenza
n. 246 del 2017; da ultimo, nello stesso senso, sentenza n. 74 del 2021).
Aggiunge, confermando
indirizzi giurisprudenziali precedenti, che “la Regione non sarebbe
competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire
nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando
essi fossero già desumibili dall'applicazione in concreto della disciplina
statale” (sentenza n. 139 del 2013), sicché: “neppure è dirimente
l'asserita coincidenza, evidenziata dalla resistente, delle disposizioni
impugnate con quanto stabilito negli allegati A (Interventi ed opere in aree
vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) e B (Elenco di interventi
di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato) del d.P.R.
13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi
esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata), in quanto la semplice novazione della fonte
normativa costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione
regionale” (sentenza n. 178 del 2018).
Conclude sul punto la
sentenza in esame che ne consegue che la norma impugnata, provvedendo
direttamente ad escludere dall'autorizzazione paesaggistica l'insediamento dei
campeggi temporanei o mobili, ha con ciò stesso invaso la competenza statale in
tema di tutela dell'ambiente, alla quale tale regolamentazione è invece
affidata.
RELATIVAMENTE ALLA SECONDA
NORMA REGIONALE CONTESTATA
La sentenza della Corte
Costituzionale dichiara la cessazione della materia del contendere
considerando che nelle more del giudizio di costituzionalità è intervenuta
modifica della norma regionale per cui per gli interventi in questione (vedi
sopra punto 2): “resta salvo il rispetto delle disposizioni di tutela
del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale”;
anche perché, aggiunge la sentenza, non emerge che la norma impugnata abbia
avuto applicazione nel breve periodo di tempo in cui essa ha avuto vigore.
RELATIVAMENTE ALLA TERZA
NORMA IMPUGNATA
Secondo la sentenza della
Corte Costituzionale la norma regionale che prevede il regolamento (vedi sopra
punto 3) non porterà alcuna deroga alla disciplina del paesaggio in
quanto fa riferimento a requisiti urbanistici e tecnico edilizi, quindi ne
conferma la costituzionalità.
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