Nel post che segue
sintetizzo le principali novità della legge 108/2021 (QUI) che ha
convertito il Decreto Legge 77/2021 su Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e procedure di accelerazione e semplificazione soprattutto
per i progetti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito
PNRR) e del Piano Nazionale Integrato Energia Clima (di seguito PNIEC) ma
anche per altri come vedremo. Il fatto che le semplificazioni acceleratorie
riguardano anche altri progetti fuori dai due Piani suddetti conferma che il
modello non è solo strettamente legato ad spendere velocemente i soldi della UE
ma vuole diventare il modello per decidere ogni scelta rilevante sia a livello
nazionale che locale soprattutto, guarda caso, in materia ambientale.
PER UN APPROFONDIMENTO DI TUTTA LA LEGGE VEDI NEL MIO REPORT QUI.
PAESAGGIO
Soprintendenza speciale
Presso il Ministero della
Cultura una Soprintendenza speciale per l’attuazione del PNRR. La struttura
sarà operativa fino al 31 dicembre 2026. Questa super Soprintendenza può
avocare a se tutte le decisioni in materia Paesaggistica non solo per le opere
previste dal PNRR ma anche per quelle che possono riguardare le competenze di
due uffici periferici del Ministero della Cultura. Il tutto rimuovendo completamente
il tema della qualità delle istruttorie che portano ai Parere delle
Soprintendenze.
Parere obbligatorio non
vincolante delle Soprintendenze
Per gli impianti da fonti
rinnovabili (ma tra essi rientrano anche quelli finti come biogas, biometano
etc.) il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di
servizi con parere obbligatorio non vincolante. E’ vero che il Codice
del Paesaggio prevede ipotesi in deroga a tale carattere vincolante del parere
della Soprintendenza o addirittura la non necessità della autorizzazione ma
sempre legandola a parametri di giustificazione specifici contenuti nella
Pianificazione Paesaggistica, ma la nuova norma prevede la esclusione della
vincolatività del Parere della Soprintendenza legandola non a parametri
paesaggistici chiari ma ad una categoria di impianti quelli appunto da fonti
rinnovabili.
Silenzio assenso
Decorso inutilmente il
termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura,
l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Peraltro tale forma di silenzio era già prevista dal comma 9 articolo 146 del
Codice. Detto comma 9 articolo 146 è stato introdotto dal Decreto sblocca
Italia (convertito nella legge 164/2014) La norma precedente ora abrogata
prevedeva che se il Soprintendente non avesse fornito nei termini il proprio
parere si passava attraverso una conferenza dei servizi con la partecipazione
del soprintendente o l’invio di un parere scritto dello stesso. Solo dopo la
conferenza dei servizi se nulla era arrivato dalla Soprintendenza l’autorità
competente rilasciava la autorizzazione paesaggistica. Quindi
una forma indiretta di silenzio assenso era già stata introdotta nel
testo del Codice dei Beni Culturali con la modifica del DLgs 157 del 2006,
ma almeno il silenzio della Soprintendenza veniva verificata in una apposita
riunione pubblica formalmente convocata: la conferenza dei servizi. Con il
Decreto Draghi invece l’autorità competente rilascia l’autorizzazione
paesaggistica senza neppure sollecitare una volta la Soprintendenza.
Fine delle azioni
previste in caso di dissenso del Ministero della Cultura in Conferenza dei Servizi.
Il Ministero della Cultura
attraverso le sue articolazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi sui
progetti localizzati in area assoggettato a vincolo non possono più proporre
opposizione alle conclusioni della Conferenza nel caso in cui si siano espressi
negativamente sul rilascio della autorizzazione paesaggistica. Si ricorda che
ai sensi dell’articolo 14-quinquies la proposta di opposizione sospende
l’efficacia delle conclusioni della Conferenza dei Servizi!
Interventi in materia
forestale e sistemazione idraulica senza autorizzazione paesaggistica
Anche se svolti in area
vincolata non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di
manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica
forestale in aree montane
e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato
dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria
naturalistica.
Sono assoggettati ad
autorizzazione paesaggistica semplificata:
a) interventi selvicolturali
di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
b) ricostituzione e
restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e
sistemazione idraulica;
c) interventi di miglioramento
delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei
boschi
d) i cavi interrati per il
trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione
nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione
locale.
ELETTROSMOG
1. Si
accelerano i tempi per concedere il suolo pubblico alle infrastrutture di
comunicazione elettronica.
2. Si
rende praticamente obbligatoria la Conferenza dei Servizi in una logica
punitiva del dissenso in materia ambientale di salute e sicurezza pubblica in
quanto pur restando la opposizione ex articolo 14-quinquies questa comunque ora
appare comunque assorbita dal termine perentorio gestito dal responsabile del
potere sostitutivo o dal commissario.
3. si deroga a varie norme del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004)
4. Tra
i 12 mesi previsti dalla versione originale dell’articolo 87 del Codice delle
Comunicazioni Elettroniche e i 90 giorni (riducibili ulteriormente come sopra
riportato) forse c’era una via di mezzo che non si vuole perseguire in questa
degenerazione legislativa e amministrativa decisionista.
ENERGIA
Intesa Stato Regioni autorizzazione impianti energetici sopra i 300 MW
La destinazione
urbanistica dell’area interessata dal progetto di centrale è congelata almeno
per quattro anni dall’avvio del procedimento di autorizzazione successivo alla
conclusione del procedimento di VIA.
Misure di
semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano
I sottoprodotti utilizzati
come materie prime per l'alimentazione degli
impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3,
al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 [nota 1],
utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione
del biogas, costituiscono materie
prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai
sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico
2 marzo 2018 [nota2].
Le disposizioni dell'articolo
12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 [nota 3], si
applicano anche a tutte le opere
infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente
di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento
finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti
urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione.
ATTUAZIONE
PNRR E PNIEC
Accentramento funzioni
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Le funzioni di indirizzo,
impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR sono
accentrate in una Cabina di Regia di fatto sotto il controllo della Presidenza
del Consiglio che decide le deleghe ai singoli Ministri .
Superamento del
dissenso per attuare i progetti del PNRR
In caso di dissenso,
diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente,
sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento
rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica
della Cabina di Regia, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove
un meccanismo di superamento del
dissenso non sia già previsto
dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei
ministri, entro i successivi cinque giorni,
di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le
conseguenti determinazioni.
Ove il dissenso, diniego,
opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o
della provincia autonoma di Trento o di
Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 [nota 4],
anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo
di superamento del dissenso non sia già
previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i
successivi cinque giorni, di sottoporre
la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da
assumere, che devono essere definite
entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della
Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano
la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei
pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai
fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto
comma [nota 5],
e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti
in materia.
Modifiche alla disciplina
del Dibattito Pubblico
Il dibattito pubblico ha
una durata massima di 45 giorni (4 mesi era il termine ordinario) e tutti i
termini previsti dal decreto n. 76 del 2018, sono ridotti della metà per le
opere pubbliche strategiche già previste dalla legge di conversione del Decreto
Draghi:
1) Realizzazione asse
ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona
– Brennero (opere di adduzione); 3) Realizzazione della linea ferroviaria
Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione della linea ferroviaria
Battipaglia-Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria
Roma-Pescara; 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 7)
Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera
(Lazio); 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di
Trieste (progetto Adriagateway); 10) Realizzazione della Diga foranea di
Genova.
MARE – PORTUALITÀ
Piano nazionale dei
dragaggi sostenibili
Si prevede di approvare
con apposito decreto ministeriale un Piano nazionale di dragaggi “sostenibili”
solito aggettivo da operazioni di Greenwashing.
Ma soprattutto le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali
del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di
pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra,
variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema
portuale. Quindi si draga a prescindere dalle destinazioni contenute nel PRSP
del demanio portuale? Sembrerebbe di si dalla lettera di questa nuova norma.
Ovviamente si accelera la procedura di autorizzazione finale dei singoli
dragaggi ma senza alcuna risorsa in più per migliorare la istruttoria a
garanzia di prevenzione di incidenti e rilasci.
RIFIUTI
Cessazione qualifica
rifiuto
Se il governo non emana i
criteri per escludere dalla qualifica di rifiuti singole tipologie i criteri
possono essere individuati nei provvedimenti che autorizzano gli impianti che trattano
dette tipologie ma, aggiunge la nuova norma introdotta dall’articolo 34, previo
parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente. Resta comunque la strategia
a ridurre il più possibile la applicazione della normativa sui rifiuti ad una
sempre maggiore quantità di residui da varie attività sulla base di norme
tecniche di difficile interpretazione e applicazione peraltro spesso neppure
ancora emanate, lasciando in mano la questione agli enti autorizzatori (spesso
senza adeguate competenze vedi Province e Comuni) con un parere Ispra e Arpa
che non si capisce bene quale carattere vincolante abbia.
Riduzione termini per
installazione impianti mobili di rifiuti
Per gli impianti mobili di smaltimento o di
recupero per la loro utilizzazione nelle singole campagne di attività
l'interessato, almeno 15 giorni (nella versione precedente del comma erano
60) prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel
cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative
alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La
regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con
provvedi mento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico
sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica
Utilizzo
Combustibile derivato dai rifiuti con modifica non sostanziale
La normativa precedente
prevedeva che il combustibile derivato dai rifiuti CSS potesse essere
utilizzato nei cementifici e centrali termolettriche sopra i 50MW come semplice
modifica non sostanziale quindi senza percorsi autorizzativi vincolanti. La
Legge di conversione del Decreto Draghi estende questa possibilità anche agli
impianti minori soggetti a semplice autorizzazione unica ambientale quindi a
tutte le tipologie di impianti di rifiuti per esempio.
Bonifiche a stralcio
Qualora gli obiettivi
individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano
raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, é possibile
procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248
limitatamente alle predette matrici ambientali,
anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate,
fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su
tutte le matrici interessate da
contaminazione. In tal caso é necessario dimostrare e garantire nel tempo che
le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro
completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una
modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della
qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni
d'uso. Le garanzie finanziarie sono comunque prestate per l'intero intervento e
sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.
Nuove tipologie di impianti nei siti di bonifica compresi quelli termoelettrici
Tra le opere che possono
essere realizzate nei siti di bonifica sono altresì comprese le opere per la
realizzazione di impianti per la produzione
energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli
impianti termoelettrici, fatti salvi i
casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante
o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali
rispetto all'assetto esistente.
Approvazione bonifica
assorbe la VIA nei siti di bonifica industriali
Nei siti inquinati
nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale ai
progetti di risanamento, se prevedono la realizzazione di opere sottoposte a
procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica
comprende anche tale valutazione. Francamente mi pare una forzatura fare
assorbire la VIA da una autorizzazione ad uno specifico progetto di bonifica in
quanto se è vero che la Direttiva UE prevede un possibile integrazione della
VIA nelle procedure autorizzatorie la istruttoria della prima ha una sua
specificità che non viene assolutamente chiarita da questa norma per cui
occorrerà la solita interpretazione della nuova norma con la vigente normativa
e giurisprudenza in materia di VIA.
SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA
Semplificazioni in materia di economia montana e forestale
Le attività di
manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica
forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana,
sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio
1904 n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie", e dall'autorizzazione per il
vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani", e successive norme regionali di recepimento.
Potenziamento ruolo
Commissari nelle misure contro il dissesto idrogeologico
I commissari straordinari per
le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi
di difesa del suolo, comunque denominati esercitano le competenze sugli
interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente
dalla fonte di finanziamento; detti interventi costituiscono interventi di
preminente interesse nazionale.
Se i cronoprogrammi sugli
interventi, approvati dal MITE, non vengono rispettati è il Presidente del
Consiglio dei ministri a rimuovere il commissario e nominarne uno nuovo. I
termini di legge per espropriare ai fini di contrasto al dissesto idrogeologico
sono ridotti della metà.
Autorizzazione unica per la realizzazione di
interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche
La costruzione di
strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di
modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime
strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse a
tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili
all'attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a
un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma
competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma.
L'autorizzazione unica è
rilasciata all'esito di un procedimento unico, il rilascio della quale costituisce
titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e
sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato fatta salva la
autorizzazione paesaggistica se necessaria.
VIA VAS
Commissione
tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC (Normativa Nazionale)
Per lo svolgimento delle
procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis [nota 6] Parte II al DLgs
152/2006, é istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
Tra i progetti di cui al
citato allegato I-bis ci sono:
a) Infrastrutture per il phase out della generazione
elettrica alimentata a carbone;
b) Riconversione e/o dismissione delle centrali
alimentate a carbone;
c) Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso
gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente
funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del
sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone;
d) Produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi,
biogas, biometano, residui e rifiuti;
e) Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e
biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading
del biogas e la produzione di BioLNG da biometano);
f) Riqualificazione energetica profonda di zone
industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;
g) Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione
di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 ([7]),
nonché impianti di liquefazione di GNL,
finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti
fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti.
Le opere di cui all’all’allegato I-bis e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
Nella trattazione dei
procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
ordina VIA e VAS e la nuova Commissione Tecnica PNRR-PNIEC danno precedenza ai
progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a
quindici unità di personale.
Modifiche
semplificatorie alla disciplina della VIA
Le modifiche del nuovo Decreto Legge convertito
nella Legge 108/2021 che tendono sempre di più a trasformare la VIA in una mera
autorizzazione formale e non di una valutazione ponderata sulla compatibilità
di un progetto con un determinato sito. In particolare e giusto per fare una
prima sintesi (per gli approfondimenti invio al Report complessivo linkato all’inizio
di questo post) le più significative modifiche del nuovo Decreto Legge sono le
seguenti:
1. la
previsione, nella procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, di una sorta
di concertazione tra Autorità Competente alla VIA con il proponente il progetto
al fine di ottenere la esclusione della applicazione della VIA ordinaria
2. la
previsione una volta esclusa la applicazione della VIA ordinaria per cui il
proponente propone le condizioni ambientali per evitare impatti significativi
dal progetto
3. si
dimezza (da 210 a 130 giorni) il termine per la durata del procedimento di VIA
per progetti rientranti nel Piano Nazionale Rinascita e Relisienza (PNRR),
quindi confermando una visione che sottovaluta l’importanza della istruttoria
fondamentale in una procedura di Valutazione che è altra cosa da una mera
autorizzazione
4. si
da la decisione dei provvedimenti di VIA al Direttore Generale del Ministero
Transizione Ecologica (MITE). In questo modo trasformando la VIA in
un’autorizzazione basta su parametri istruttori
prevalentemente tecnici dove il contributo del pubblico, la specificità del
sito, le alternative prese in considerazione a partire dalla opzione zero,
gli aspetti socio economici e conflittuali conteranno sempre di meno,
trasformando la VIA in un atto di compatibilità ex ante di un progetto a
prescindere dai suddetti parametri tipici della discrezionalità amministrativa.
5. La
Fase Preliminare per definire i contenuti della documentazione da presentare in
sede di procedimento di Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) da
strumento utile per prevenire i conflitti viene trasformata in una sorte di
dichiarazione preventiva favorevole al progetto sottoposto successivamente al
procedimento di PAUR
6. si
riducono a soli 30 giorni i tempi per presentare le osservazioni da parte del
pubblico (prima erano 45) all’interno del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA
7. Per la
VIA Ordinaria statale il termine per le osservazioni resta di 60 giorni ma per
i progetti che rientrano nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza invece il
termine è di 30 giorni!
8. riduzione
a 15 giorni i termini per le osservazioni del pubblico nel caso di integrazioni
ai progetti rientranti nel PNRR e nel PNIEC, 30 per gli altri.
9. Riduzione
a soli 15 giorni il tempo per presentare osservazioni da parte del pubblico in
caso di richiesta di integrazioni nel procedimento di PAUR. Praticamente un
tempo talmente stretto che renderà difficile per comitati e associazioni
elaborare osservazioni puntuali visto che spesso le integrazioni richieste
(soprattutto quelle da presentare entro 180 giorni) sono caratterizzate da
studi e modifiche progettuali complesse da analizzare.
Quindi ancora una volta si considera la
partecipazione del pubblico un vincolo per lo svolgimento della procedura di
VIA e non una potenzialità riconosciuta dalla stessa Direttiva quadro ma anche
dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia.
Esclusione impianti mobili
gestione rifiuti dalla VIA
Sono esclusi dalla VIA gli
impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle
operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia
una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di
trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia
una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di
attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi
al giorno.
L’esclusione per intere
categorie di opere come in questo caso appare in contrasto con il paragrafo 4
articolo 2 della Direttiva 2011/92/UE che recita: “…gli Stati membri, in
casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico
dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali
disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che
siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva.”.
[1]
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16A0483200100010110001&dgu=2016-06-29&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-29&art.codiceRedazionale=16A04832&art.num=1&art.tiposerie=SG
[3]
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
[4]
a) supporta la Cabina di regia e il
Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni; b) elabora periodici rapporti informativi
alla Cabina di
regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR
comunicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; c) individua e segnala al Presidente del
Consiglio dei ministri le azioni utili
al superamento delle criticità
segnalate dai Ministri competenti per materia;
d) acquisisce dal Servizio
centrale per il PNRR di cui all'articolo
6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun
progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto della tempistica programmata
ed a eventuali criticità rilevate nella
fase di attuazione degli interventi; e)
ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al
Presidente del Consiglio dei ministri
i casi da valutare ai fini dell'eventuale
esercizio dei poteri
sostitutivi di cui all'articolo
12; f) istruisce i procedimenti
relativi all'adozione di
decisioni finalizzate al superamento del dissenso di
cui all'articolo 13 e
all'articolo 44.
[5]
Le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
[6] Opere, impianti e infrastrutture necessarie al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Piano Nazionale Integrato
Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE)
2018/1999 come modificato dal Regolamento (UE) 2021/1119
[7] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;257#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%2016%20dicembre%202016%2C%20n.%20257%20-,di%20una%20infrastruttura%20per%20i%20combustibili%20alternativi.%20%2817G00005%29
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