martedì 10 agosto 2021

Utilizzo Combustibile derivato dai rifiuti esteso a tutti gli impianti di recupero energetico dai rifiuti

La legge che ha convertito il Decreto su governance e accelerazione attuazione Piano Ripresa e Resilienza (PNRR) ha esteso a moltissime ulteriore tipologie di impianti l’uso del Combustibile solido secondario derivato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi (di seguito CSS).

La normativa precedente (Decreto Ministero Ambiente n° 22 del 14/2/2013) prevedeva che il CSS potesse essere utilizzato nei cementifici e centrali termolettriche sopra i 50MW come semplice modifica non sostanziale quindi senza percorsi autorizzativi vincolanti. La Legge di conversione del Decreto Draghi estende questa possibilità anche agli impianti minori soggetti a semplice autorizzazione unica ambientale quindi a tutte le tipologie di impianti di rifiuti per esempio.

Ma prima di tutto vediamo cosa è questo CSS e come diventa “non rifiuto”, per poi analizzare la novità apportata dalla nuova legge.

 

 

QUALI RIFIUTI POSSONO DIVENTARE CSS

Il CSS deve essere prodotto solo dai  rifiuti  urbani  e  i rifiuti speciali purché non pericolosi, sono comunque esclusi i rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato 2 al decreto (per il testo vedi QUI). In particolare i rifiuti contrassegnati con il codice 99 sono esclusi dalla produzione di CSS salvo diversa autorizzazione della autorità competente. Ora il codice 99 fa riferimento ai “rifiuti non altrimenti specificati”. Vista la delicatezza della materia, bruciare ex rifiuti in impianti già di per sé inquinanti, questa deroga andava sicuramente evitata. In altri termini spesso si abusa di questo codice per semplicità o comodità quando non si riesce ad individuare un codice CER, per cui: “La normativa evidenzia invece che mentre le categorie specifiche individuano esattamente un rifiuto con provenienza e caratteristiche univoche, le categorie 99 devono avere solo carattere residuale nella procedura di assegnazione dei codici, ovvero, vanno assegnati “per ultimo e per forza” (QUI)

Per utilizzare il CSS negli impianti abilitati occorre

1. La verifica del produttore

2. La dichiarazione di conformità del produttore secondo un modello allegato al decreto n° 22 del 2013

Per un approfondimento di come detto Decreto del n° 22 del 2013 disciplini l’uso del CSS vedi QUI.

 

 

COME LA NUOVA LEGGE DEL GOVERNO DRAGHI ESTENDE L’USO DEL CSS AD IMPIANTI ULTERIORI OLTRE AI CEMENTIFICI E ALLE CENTRALI TERMOELETTRICHE

Il comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 (QUI) gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 [NOTA 1]), che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono: una modifica sostanziale ai sensi delle procedure di VIA ma anche di AIA (vedi definizione lettera l-bis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 - [NOTA 2] e della disciplina della Autorizzazione Unica Ambientale (vedi definizione ex lettera g) comma 1 articolo 2 DPR 59/2013 - [NOTA 3] ).

Peraltro questo era già previsto dal Decreto 22/2013, occorre ricordare infatti che questo Decreto prevede che i cementifici e le centrali termoelettriche in cui può bruciare il CSS e che siano in possesso di autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente Decreto (29/3/2013), possono utilizzare il CSS previa comunicazione da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima  dell'effettivo utilizzo del CSS. 

 

Intanto qui occorre una precisazione: il Decreto 22/2013, che come già scritto sopra è quello che stabilisce le condizioni per considerare il CSS non rifiuto, comunque prevede che il CSS sia bruciabile solo nei cementifici e centrali termoelettriche sopra i 50 MW (vedi comma 1 articolo 13 Decreto 22/2013) entrambi assoggettati ad AIA. Ora se si fa riferimento anche alla definizione di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale vuol dire che si estende ex lege la possibilità di bruciare il CSS anche negli impianti minori nei quali si svolga una attività di recupero rifiuti, il tutto in palese contrasto con il Decreto 22/2013.

A conferma di questa interpretazione il comma 2 articolo 35 Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 afferma ulteriormente che non l’introduzione del CSS non costituisce variante sostanziale anche ai sensi del comma 19 [NOTA 4] articolo 208 che disciplina le autorizzazioni di impianti di rifiuti anche quelli non soggetti ad AIA.


Sempre il comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 nell’ultimo periodo afferma che non essendo necessaria una nuova autorizzazione nel caso che l’arrivo del CSS non venga considerato modifica o variante sostanziale, è richiesta solo la comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento,   all'autorità competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica.

Intanto mentre il Decreto 22/2013 prevedeva che la comunicazione fosse inviata almeno 60 giorni prima dell’utilizzo del CSS nell’impianto, ora la nuova norma il termine è ridotto a 45 giorni, quindi si riduce il termine per svolgere la verifica da parte dell’autorità competente sempre in contrasto con il Decreto 22/2013.

 

Infine, conclude il comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021, l'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

 

 



[NOTA 1] Operazioni di recupero come utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

[NOTA 2] "modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del   funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, é sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa"

[NOTA 3] "modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica  ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente."

[NOTA 4] "19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di  varianti  sostanziali  in  corso  d'opera  o  di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata." 

 

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