La legge che ha convertito
il Decreto su governance e accelerazione attuazione Piano Ripresa e Resilienza
(PNRR) ha esteso a moltissime ulteriore tipologie di impianti l’uso del Combustibile
solido secondario derivato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi (di
seguito CSS).
La normativa precedente (Decreto Ministero Ambiente n° 22 del 14/2/2013) prevedeva che il CSS potesse essere utilizzato nei cementifici e centrali termolettriche sopra i 50MW come semplice modifica non sostanziale quindi senza percorsi autorizzativi vincolanti. La Legge di conversione del Decreto Draghi estende questa possibilità anche agli impianti minori soggetti a semplice autorizzazione unica ambientale quindi a tutte le tipologie di impianti di rifiuti per esempio.
Ma prima di tutto vediamo cosa è questo CSS e come diventa “non rifiuto”, per poi analizzare la novità apportata dalla nuova legge.
QUALI RIFIUTI
POSSONO DIVENTARE CSS
Il CSS deve essere
prodotto solo dai rifiuti urbani e i rifiuti speciali
purché non pericolosi, sono comunque esclusi i rifiuti non pericolosi elencati
nell’allegato 2 al decreto (per il testo vedi QUI). In particolare i rifiuti contrassegnati con il
codice 99 sono esclusi dalla produzione di CSS salvo diversa
autorizzazione della autorità competente. Ora il codice 99 fa riferimento ai
“rifiuti non altrimenti specificati”. Vista la delicatezza della materia,
bruciare ex rifiuti in impianti già di per sé inquinanti, questa
deroga andava sicuramente evitata. In altri termini spesso si abusa di questo
codice per semplicità o comodità quando non si riesce ad individuare un codice
CER, per cui: “La normativa evidenzia invece che mentre le
categorie specifiche individuano esattamente un rifiuto con provenienza e
caratteristiche univoche, le categorie 99 devono avere solo carattere residuale
nella procedura di assegnazione dei codici, ovvero, vanno assegnati “per ultimo
e per forza” (QUI)
Per utilizzare il CSS
negli impianti abilitati occorre
1. La verifica del
produttore
2. La dichiarazione
di conformità del produttore secondo un modello allegato al decreto n° 22 del 2013
Per un approfondimento di
come detto Decreto del n° 22 del 2013 disciplini l’uso del CSS vedi QUI.
COME LA NUOVA LEGGE DEL GOVERNO DRAGHI ESTENDE L’USO DEL
CSS AD IMPIANTI ULTERIORI OLTRE AI CEMENTIFICI E ALLE CENTRALI TERMOELETTRICHE
Il comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 (QUI) gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 [NOTA 1]), che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono: una modifica sostanziale ai sensi delle procedure di VIA ma anche di AIA (vedi definizione lettera l-bis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 - [NOTA 2] e della disciplina della Autorizzazione Unica Ambientale (vedi definizione ex lettera g) comma 1 articolo 2 DPR 59/2013 - [NOTA 3] ).
Peraltro questo era già previsto dal Decreto 22/2013, occorre ricordare infatti che questo Decreto prevede che i cementifici e le centrali termoelettriche in cui può bruciare il CSS e che siano in possesso di autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente Decreto (29/3/2013), possono utilizzare il CSS previa comunicazione da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS.
Intanto qui occorre una precisazione: il
Decreto 22/2013, che come già scritto sopra è quello che stabilisce le
condizioni per considerare il CSS non rifiuto, comunque prevede che il CSS sia
bruciabile solo nei cementifici e centrali termoelettriche sopra i 50 MW (vedi
comma 1 articolo 13 Decreto 22/2013) entrambi assoggettati ad AIA. Ora se si fa
riferimento anche alla definizione di modifica sostanziale della Autorizzazione
Unica Ambientale vuol dire che si estende ex lege la possibilità di bruciare il
CSS anche negli impianti minori nei quali si svolga una attività di recupero
rifiuti, il tutto in palese contrasto con il Decreto 22/2013.
A conferma di questa interpretazione il comma
2 articolo 35 Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021
afferma ulteriormente che non l’introduzione del CSS non costituisce variante
sostanziale anche ai sensi del comma 19 [NOTA 4] articolo 208 che disciplina le autorizzazioni di impianti di rifiuti anche
quelli non soggetti ad AIA.
Sempre il comma 2 articolo 35 del Decreto
Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 nell’ultimo periodo
afferma che non essendo necessaria una nuova autorizzazione nel caso che
l’arrivo del CSS non venga considerato modifica o variante sostanziale, è
richiesta solo la comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi,
unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva
dell'intervento, all'autorità
competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque
giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio
della modifica.
Intanto mentre il Decreto 22/2013 prevedeva
che la comunicazione fosse inviata almeno 60 giorni prima dell’utilizzo del CSS
nell’impianto, ora la nuova norma il termine è ridotto a 45 giorni, quindi si
riduce il termine per svolgere la verifica da parte dell’autorità competente
sempre in contrasto con il Decreto 22/2013.
Infine, conclude il comma 2 articolo 35 del
Decreto Legge 77/2021, l'autorità competente, se rileva che la modifica
comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo
autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina
al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica
comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
[NOTA 1] Operazioni di recupero come utilizzazione
principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
[NOTA 2] "modifica sostanziale di un progetto, opera o di un
impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento
ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del
progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e
significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con
riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per
ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, é
sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del
valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
della soglia stessa"
[NOTA 3] "modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica
considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano
gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale
compresi nell'autorizzazione unica
ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi
sull'ambiente."
[NOTA 4] "19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di
varianti sostanziali in
corso d'opera o di
esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono
piu' conformi all'autorizzazione rilasciata."
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