lunedì 3 novembre 2014

Il Combustibile da rifiuti non è più rifiuto: la disciplina e i rischi

Il Decreto Ministeriale n.22 del 2013, in attuazione di norme precedenti, disciplina criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario ( di seguito CSS) cessano  di essere qualificate come rifiuto

Il rifiuto una volta che è stato verificato che non è più rifiuto ma appunto CSS può essere bruciato solo nei cementifici e nelle centrali termolettriche, quindi ad esempio anche la centrale Enel della Spezia.  
Vediamo come.....  
  

Per una analisi approfondita della tematica vedi QUI


QUALI RIFIUTI POSSONO DIVENTARE CSS
Il CSS deve essere prodotto solo dai  rifiuti  urbani  e  i rifiuti speciali purché non pericolosi, sono comunque esclusi i rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato 2 al decreto (per il testo vedi QUI).  In particolare i rifiuti contrassegnati con il codice 99  sono esclusi dalla produzione di CSS salvo diversa autorizzazione della autorità competente. Ora il codice 99 fa riferimento ai “rifiuti non altrimenti specificati”. Vista la delicatezza della materia, bruciare ex rifiuti in impianti già di per se inquinanti,  questa deroga andava sicuramente evitata.  Insomma Spesso si abusa di questo codice per semplicità o comodità quando non si riesce ad individuare un codice CER,  per cui:  “La normativa evidenzia invece che mentre le categorie specifiche individuano esattamente un rifiuto con provenienza e caratteristiche univoche, le categorie 99 devono avere solo carattere residuale nella procedura di assegnazione dei codici, ovvero, vanno assegnati “per ultimo e per forza[1]



I PASSAGGI AMMINISTRATIVI PER  L’UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE
Per utilizzare il CSS nei cementifici e nelle centrali termoelettriche occorre
1.       La verifica del produttore
2.      La dichiarazione di conformità del produttore secondo un modello allegato al Decreto


Verifica del produttore del CSS del rispetto delle norme del decreto
1. verifica che il CSS sia prodotto in impianti autorizzati
2. verifica che il CSS sia  prodotto solo dai  rifiuti  urbani  e  i rifiuti speciali purché non pericolosi,  sono comunque esclusi i rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato 2;
3. verifica rispetto delle condizioni previste la produzione del CSS. Secondo processi e  tecniche elencate,  in modo esemplificativo, nell'Allegato 3 al Decreto.
4. verifica rispetto condizioni di classificazione sottolotti di CSS): 
5.  verifica della adozione di un sistema di gestione ambientale da parte del produttore
6.  presentazione  dati identificativi dell'utilizzatore del CSS-Combustibile;
7. verifica rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative all'immissione sul mercato e  alla  commercializzazione dei prodotti.



DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE  PRESSO IL PRODUTTORE  E UTILIZZATORE
Una volta prodotto il CSS non può restare per più di 6 mesi, dalla data di emissione della dichiarazione di  conformità del produttore,  depositato presso il produttore altrimenti ritorna ad essere rifiuto.
Inoltre il deposito presso produttore e utilizzatore devono essere gestiti in modo da:
a) evitare spandimenti  accidentali  e  contaminazione  di  aria, acqua, suolo;
b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive;
c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni  diffuse  e la diffusione di odori.

I contenitori destinati al trasporto del CSS-Combustibile  non possono essere utilizzati per  il   deposito ed il trasporto contemporaneo del CSS-Combustibile e di  altri oggetti  o  sostanze, compresi rifiuti. I contenitori devono essere sottoposti  ad operazioni di pulizia, laddove siano stati precedentemente utilizzati per il trasporto di altri oggetti o sostanze, compresi  rifiuti,  che possono alterare le proprietà chimico-fisiche del CSS-Combustibile.



PER  LE AIA ESISTENTI NON OCCORRE DOMANDA DI NUOVA AIA NEL CASO DI UTILIZZO DEL CSS NELL’IMPIANTO AUTORIZZATO
I cementifici e le centrali termoelettriche in cui può bruciare il CSS e che siano   in possesso di autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA),  rilasciata prima della data di entrata in  vigore  del  presente Decreto (29/3/2013), possono utilizzare  il  CSS  previa  comunicazione  da  trasmettere  da  parte   dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima  dell'effettivo utilizzo del CSS.
In sostanza in questo caso l’utilizzo dl CSS  viene considerato come una modifica non sostanziale dell’AIA esistente quindi senza necessità di presentare nuova domanda di AIA.

Peraltro la semplice comunicazione nell’articolo 29 nonies  del DLgs 152/2006 , era prevista solo nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità  della gestione dell'impianto, che è ben altra cosa che bruciare un combustibile derivato dai rifiuti in termini di impatto ambientale e sanitario potenziali.



L’USO DEL CSS è INCENTIVATO DAL DECRETO SUGLI INCENTIVI AGLI IMPIANTI CHE UTILIZZANO FONTI RINNOVABILI
Si tratta del Decreto 6/7/2012 [2] che al paragrafo 5 allegato 2 prevede che: “la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51% [3] della produzione netta immessa in rete per tutta la durata di diritto, nei seguenti casi, tra gli altri,  :
1. energia da Combustibile solido secondario prodotto da rifiuti urbani  ed il CDR di cui alla norma Uni 9903-1:2004, qualificato come RDF di qualità normale, che viene considerato rientrante nei Css (ai fini degli incentivi).
2. Combustibile solido secondario prodotto da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata e da rifiuti urbani ed il Cdr di cui alla norma Uni 9903-1:2004 qualificato come RDF di qualità normale, che viene considerato rientrante nei Css (ai fini degli incentivi).



IL CSS DIVENTA COMBUSTIBILI ANCHE AI SENSI DELLA PARTE V DEL DLGS 152/2006: EMISSIONI NELL’ARIA
Il Decreto Ministero Ambiente 20/3/2013 [4] ha inserito nell’elenco dei combustibili utilizzabili negli impianti industriali (disciplinati dal titolo I parte V DLgs152/2006) diversi dagli impianti termici civili: il combustibile solido secondario (CSS).
Si stanno preparando ad usare il CSS anche in impianti diversi da cementifici e centrali termoelettriche.



LA PROMOZIONE  DEL CSS  E QUELLA DEGLI INCENERITORI È IN CONTRASTO CON I PRINCIPI UE SULLA GERARCHIA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
I principi in materia di gerarchia nella gestione dei rifiuti confermati dalla Direttiva 2008/98/CE  confermano la priorità alle operazioni di prevenzione e recupero per materia e solo alla fine recupero di energia e smaltimento che risultano quindi i meno prioritari e confermano un indirizzo che vede l’incenerimento dei rifiuti, compresi i materiali che da essi derivano (come nel caso del CSS), come ultima ratio messa sullo stesso piano dello smaltimento, infatti nella definizione di smaltimento rientra anche l’operazione che ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. A conferma di ciò si veda l’articolo 12 della Direttiva dove si conferma che lo smaltimento avviene solo dopo il recupero e alternativamente a questo ultimo
Senza tenere conto dei principi di gerarchia sopra esaminati di derivazione comunitaria ma anche  del nuovo articolo 179 del DLgs 152/2006  che riproduce in generale quanto previsto sul punto dalla Direttiva 2008/98/CE. In particolare si ribadisce, e non poteva essere così per coerenza con la normativa e gli indirizzi applicativi della UE, che le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia




[3] Cioè viene incentivato a titolo forfettario come "rinnovabile" il 51% della produzione netta immessa in rete, salva la possibilità in alternativa di ricorrere a procedure di computo analitiche (F. Petrucci rete ambiente.it/news del 12/7/2012.
[4] “Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS). (13A02815) (GU Serie Generale n.77 del 2-4-2013)  in particolare viene modificato la sezione 1 della parte 1 all’allegato x introducendo il punto 10. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-02&atto.codiceRedazionale=13A02815&elenco30giorni=false

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