Il
Decreto Ministeriale n.22 del 2013, in attuazione di norme precedenti,
disciplina criteri specifici da rispettare affinché determinate
tipologie di combustibile solido secondario ( di seguito CSS) cessano di essere qualificate come rifiuto
Il
rifiuto una volta che è stato verificato che non è più rifiuto ma appunto CSS
può essere bruciato solo nei cementifici e nelle centrali termolettriche,
quindi ad esempio anche la centrale Enel della Spezia.
Vediamo come.....
Per una analisi approfondita della tematica vedi QUI.
QUALI RIFIUTI POSSONO
DIVENTARE CSS
Il CSS deve
essere prodotto solo dai rifiuti urbani
e i rifiuti speciali purché non
pericolosi, sono comunque esclusi i rifiuti non pericolosi elencati
nell’allegato 2 al decreto (per il testo vedi QUI). In particolare
i rifiuti contrassegnati con il codice 99
sono esclusi dalla produzione di CSS salvo diversa autorizzazione della
autorità competente. Ora il codice 99 fa riferimento ai “rifiuti non altrimenti
specificati”. Vista la delicatezza della materia, bruciare ex rifiuti in
impianti già di per se inquinanti,
questa deroga andava sicuramente evitata. Insomma Spesso si abusa di
questo codice per semplicità o comodità quando non si riesce ad individuare un
codice CER, per cui: “La
normativa evidenzia invece che mentre le categorie specifiche individuano
esattamente un rifiuto con provenienza e caratteristiche univoche, le categorie
99 devono avere solo carattere residuale nella procedura di assegnazione dei
codici, ovvero, vanno assegnati “per ultimo e per forza”[1]
I PASSAGGI AMMINISTRATIVI PER L’UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE
Per utilizzare il CSS nei cementifici e
nelle centrali termoelettriche occorre
1.
La verifica del produttore
2.
La dichiarazione di conformità del
produttore secondo un modello allegato al Decreto
Verifica del produttore del CSS del rispetto delle
norme del decreto
1. verifica che
il CSS sia prodotto in impianti autorizzati
2. verifica che
il CSS sia prodotto solo dai rifiuti
urbani e i rifiuti speciali purché non pericolosi,
sono comunque esclusi i rifiuti non
pericolosi elencati nell’allegato 2;
3. verifica rispetto
delle condizioni previste la produzione del CSS. Secondo processi e tecniche elencate, in modo esemplificativo, nell'Allegato 3 al Decreto.
4. verifica rispetto condizioni di classificazione
sottolotti di CSS):
5. verifica della adozione di un sistema di
gestione ambientale da parte del produttore
6.
presentazione dati identificativi
dell'utilizzatore del CSS-Combustibile;
7. verifica rispetto delle disposizioni nazionali e
comunitarie relative all'immissione sul mercato e alla
commercializzazione dei prodotti.
DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DEL
CSS-COMBUSTIBILE PRESSO IL PRODUTTORE E UTILIZZATORE
Una volta prodotto il CSS non può
restare per più di 6 mesi, dalla data di emissione della dichiarazione di conformità del produttore, depositato presso il produttore altrimenti
ritorna ad essere rifiuto.
Inoltre il deposito presso produttore e
utilizzatore devono essere gestiti in modo da:
a) evitare spandimenti accidentali
e contaminazione di
aria, acqua, suolo;
b) evitare fenomeni di autocombustione
o di formazione di miscele esplosive;
c) prevenire e minimizzare la
formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
I contenitori destinati al trasporto
del CSS-Combustibile non possono essere
utilizzati per il deposito ed il trasporto contemporaneo del
CSS-Combustibile e di altri oggetti o
sostanze, compresi rifiuti. I contenitori devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, laddove siano stati
precedentemente utilizzati per il trasporto di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti,
che possono alterare le proprietà chimico-fisiche del CSS-Combustibile.
PER LE AIA
ESISTENTI NON OCCORRE DOMANDA DI NUOVA AIA NEL CASO DI UTILIZZO DEL CSS
NELL’IMPIANTO AUTORIZZATO
I cementifici e le centrali
termoelettriche in cui può bruciare il CSS e che siano in
possesso di autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), rilasciata prima della data di entrata in vigore
del presente Decreto (29/3/2013),
possono utilizzare il CSS previa
comunicazione da trasmettere
da parte dell'utilizzatore all'autorità competente
almeno sessanta giorni prima
dell'effettivo utilizzo del CSS.
In sostanza in questo caso l’utilizzo
dl CSS viene considerato come una
modifica non sostanziale dell’AIA esistente quindi senza necessità di presentare
nuova domanda di AIA.
Peraltro la semplice comunicazione
nell’articolo 29 nonies del DLgs
152/2006 , era prevista solo nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarità della gestione dell'impianto,
che è ben altra cosa che bruciare un combustibile derivato dai rifiuti in
termini di impatto ambientale e sanitario potenziali.
L’USO DEL CSS è
INCENTIVATO DAL DECRETO SUGLI INCENTIVI AGLI IMPIANTI CHE UTILIZZANO FONTI
RINNOVABILI
Si tratta del
Decreto 6/7/2012 [2] che al paragrafo 5 allegato 2 prevede che: “la quota di produzione di energia
elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai
meccanismi incentivanti è pari al 51% [3] della
produzione netta immessa in rete per tutta la durata di diritto, nei seguenti
casi, tra gli altri, :
1. energia da Combustibile solido secondario prodotto da rifiuti urbani ed il CDR di cui alla norma Uni 9903-1:2004, qualificato come RDF di qualità normale, che viene considerato rientrante nei Css (ai fini degli incentivi).
2. Combustibile solido
secondario prodotto da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta
differenziata e da rifiuti urbani ed il Cdr di cui alla norma Uni 9903-1:2004
qualificato come RDF di qualità normale, che viene considerato rientrante nei Css (ai fini degli incentivi).
IL CSS DIVENTA COMBUSTIBILI ANCHE AI SENSI DELLA
PARTE V DEL DLGS 152/2006: EMISSIONI NELL’ARIA
Il Decreto Ministero Ambiente 20/3/2013
[4] ha inserito nell’elenco dei combustibili utilizzabili negli impianti
industriali (disciplinati dal titolo I parte V DLgs152/2006) diversi dagli
impianti termici civili: il combustibile solido secondario (CSS).
Si stanno
preparando ad usare il CSS anche in impianti diversi da cementifici e centrali
termoelettriche.
LA PROMOZIONE DEL CSS
E QUELLA DEGLI INCENERITORI È IN CONTRASTO CON I PRINCIPI UE SULLA
GERARCHIA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
I principi in
materia di gerarchia nella gestione dei rifiuti confermati dalla Direttiva
2008/98/CE confermano la priorità alle operazioni di prevenzione e
recupero per materia e solo alla fine recupero di energia e smaltimento che
risultano quindi i meno prioritari e confermano un indirizzo che vede
l’incenerimento dei rifiuti, compresi i materiali che da essi derivano (come
nel caso del CSS), come ultima ratio messa sullo stesso piano dello
smaltimento, infatti nella definizione di smaltimento rientra anche
l’operazione che ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di
energia. A conferma di ciò si veda l’articolo 12 della Direttiva dove si
conferma che lo smaltimento avviene solo dopo il recupero e alternativamente a
questo ultimo
Senza tenere
conto dei principi di gerarchia sopra esaminati di derivazione comunitaria ma
anche del nuovo articolo 179 del DLgs 152/2006 che riproduce in generale quanto previsto sul
punto dalla Direttiva 2008/98/CE. In particolare si ribadisce, e non poteva
essere così per coerenza con la normativa e gli indirizzi applicativi della UE,
che le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il
riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono
adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia
[3]
Cioè viene incentivato a titolo forfettario come "rinnovabile" il 51%
della produzione netta immessa in rete, salva la possibilità in alternativa di
ricorrere a procedure di computo analitiche (F. Petrucci rete ambiente.it/news
del 12/7/2012.
[4] “Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in
materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS). (13A02815)” (GU
Serie Generale n.77 del 2-4-2013) in
particolare viene modificato la sezione 1 della parte 1 all’allegato x
introducendo il punto 10. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-02&atto.codiceRedazionale=13A02815&elenco30giorni=false
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