Si è molto parlato della introduzione
del reato di combustione illecita di rifiuti anche vegetali. La questione non è
nuova e peraltro riguarda tutte le combustione che avvengono in giro per il
territorio sia di rifiuti ma anche di materiali vegetali che possono comunque
contenere sostanze pericolose e soprattutto possono emettere inquinanti
pericolosi come le PM10.
Per chi vuole approfondire
ulteriormente questa normativa rinvio al commento sistematico che trovate QUI, di seguito in questo post una ampia sintesi critica di questa normativa.
INTRODUZIONE DEL REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI
NEL TESTO UNICO AMBIENTALE – PARTE IV
L’articolo 3 della legge 6/2014 (vedi QUI) introduce l’articolo 256bis nella parte IV del DLgs 152/2006 (Testo
Unico Ambientale) disciplinando il nuovo reato di combustione illecita di
rifiuti.
ESISTEVA IL REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI PRIMA
DI QUESTA NUOVA LEGGE
In precedenza per condotte di abbruciamento di rifiuti illecite, si applicava la fattispecie generale
del reato di smaltimento abusivo di rifiuto mediante incenerimento a terra ai
sensi dell’articolo 256 del DLgs 15272006 che però era una contravvenzione non
un delitto come il nuovo reato. Non solo ma il reato dell’articolo 256
riguardava l’ipotesi di chi volendo fare attività continuativa di gestione
rifiuti non richiedeva la autorizzazione, iscrizione, comunicazione. Ora come
vedremo con il nuovo delitto (nel caso di rifiuti vegetali derubricato a
illecito amministrativo) richiede per realizzare la fattispecie un
comportamento anche saltuario di chi quindi non ha come scopo principale una
attività ordinaria di smaltimento rifiuti.
Inoltre in caso di emissioni di fumo atte a offendere, imbrattare o molestare le persone c'è ancora l’art. 674 c.p. (arresto fino a 1 mese o ammenda fino ad euro 200), reato di pericolo non di danno, quindi basta che ci sia la potenziale molestia che sicuramente è automaticamente dimostrata in caso di incendio di rifiuti, rilevabile quindi da ogni squadra di polizia in servizio ordinario e senza nessuna particolare specializzazione. Aggiungo che su un piano generale esiste tutt’ora il reato ex articolo 423 del Codice Penale secondo il quale: “Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa
propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica”. Reato
questo che prevede una sanzione più grave di quella del nuovo reato di cui
stiamo trattando e che essendo di pericolo
non richiede esplicitamente la dimostrata concreta lesione del bene
tutelato, ma che non viene praticamente mai utilizzato per la combustione
abusiva di rifiuti da parte della magistratura. Mentre usato l’articolo 434 del Codice Penale [NOTA 1] dalla fattispecie più elastica ma forse anche più difficile da applicare al
caso concreto.
LA FATTISPECIE ASTRATTA DEL NUOVO REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI
(comma 1 articolo 256bis)
La fattispecie riguarda i casi in cui
viene appiccato il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo
incontrollato. Quindi basta accendere il fuoco, senza produrre un vero e
proprio incendio, per ricadere nella condotta della fattispecie di reato qui
descritto, mentre per applicare il sopra esaminato articolo 423 del Codice
Penale bisogna causare un vero e proprio incendio.
SOGGETTO ATTIVO DEL REATO
Soggetto attivo è chiunque quindi anche il singolo e anche con un solo atto di abbandono o deposito incontrollato funzionale alla combustione, fatta salva l’aggravante, come vedremo in seguito, della combustione illecita commessa nell’esercizio di impresa o attività organizzata. L’aggravante del reato commesso nell’ambito di impresa, di cui tratteremo in seguito, conferma che il reato “base” (ex comma 1 articolo 256bis) può essere commesso da un privato ed anche con un solo atto di abbandono o deposito incontrollato, sempre se funzionale alla combustione.
Il fatto tipico non sembra abbracciare la condotta di chi bruci senza avere l’autorizzazione i propri rifiuti regolarmente detenuti: tale ipotesi continuerà a ricadere nella fattispecie contravvenzionale di gestione abusiva di rifiuti tramite incenerimento (articolo 256 DLgs 152/2006). Inoltre non sarebbe penalmente rilevante ai sensi del nuovo reato, ex art. 256 bis, la combustione dei rifiuti conferiti a una discarica, che sia la stessa autorizzata o meno, nel caso non rileva, essendo, per dottrina e giurisprudenza costanti, situazione diversa a quella ricondotta al deposito incontrollato.
IL NUOVO REATO DI
COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI È DOLOSO
Perché la fattispecie del nuovo reato
sia applicabile al caso concreto dovrà provarsi non solo il rapporto causa
effetto tra il comportamento dell’autore e la combustione dei rifiuti e la
previsione e volontà dell’agente di cagionare detta combustione, ma anche che
l’agente era consapevole (o avrebbe potuto esserlo utilizzando la normale
diligenza) che detta (modalità di) combustione era illecita; che l’agente
sapeva che quei rifiuti erano abbandonati o depositati in maniera incontrollata
e, nel caso dell’ultima parte del comma, si dovrà dimostrare anche che egli
sapeva che quei rifiuti erano pericolosi.
LE PENE PREVISTE (comma
1 articolo 256bis)
Salvo che il fatto costituisca più
grave reato [NOTA 2],
chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in
maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi,si applica
la pena della reclusione da tre a
sei anni. Quindi il reato
introdotto è classificato come delitto ai sensi dell’articolo 17 [NOTA 3] del
Codice Penale.
Sanzione quindi pesante: superiore, ad esempio, a quella prevista per l’omicidio colposo (punito con la pena minima di 6 mesi di reclusione).
OBBLIGO DI RIPRISTINO (comma 1 articolo 256bis)
Il responsabile è tenuto al ripristino dello
stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di
regresso, delle spese per la bonifica.
ESTENSIONE DELLE SANZIONI AD ALTRE FATTISPECIE SE LA
CONDOTTA è FINALIZZATA ALLA COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI (comma 2 articolo 256bis)
Le stesse pene indicati dal 256bis si
applicano a colui che tiene le seguenti condotte al fine della successiva
combustione illecita:
1. Violazione divieto di abbandono e i
deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati (comma 1
articolo 192 combinato disposto comma 1 articolo 255
2. Violazione divieto immissione di
rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali
e sotterranee. (comma 2 articolo 192 combinato disposto comma 1 articolo 255)
3. Violazione divieto di immettere nel
normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di
qualsiasi natura (comma 2 articolo 226 combinato disposto comma 1 articolo 255)
4. Violazione obbligo di
consegnare a centro di raccolta di auto in demolizione (comma 1 articolo 231
combinato disposto comma 1 articolo 255)
5. Violazione obbligo di consegnare a
concessionario o casa di produzione qualora il proprietario intenda cedere il
veicolo o rimorchio per acquistarne un altro (comma 2 articolo 231 combinato
disposto comma 1 articolo 255)
6. Violazione obbligo di autorizzazione
nelle attività di gestione rifiuti se sanzionata penalmente (vedi commi da 1 a
6 dell’articolo 256).
AGGRAVANTE PENA NEL CASO LA COMBUSTIONE ILLECITA SIA
COMMESSA NELL’AMBITO DI ESERCIZIO DI IMPRESA
E/O ATTIVITÀ ORGANIZZATA (comma 3 articolo 256bis)
Le pene sopra descritte sono aumentate di un terzo se il delitto di
combustione illecita di rifiuti è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa
o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile
dell'attività comunque organizzata è
responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato
degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o
all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili
dell'attività si applicano altresì le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 [NOTA 4],
del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n.231 [NOTA 5].
Occorre dire che l’impresa in questo caso può essere sia quella che non ha alcuna
autorizzazione o comunicazione o iscrizione ai sensi dei vari obblighi della
parte IV del DLgs 15272006 ma anche a quella impresa che pur essendo
autorizzata non rispetti le prescrizioni della autorizzazione ad esempio
gestendo rifiuti che non potrebbe gestire.
CONFISCA MEZZI PER TRASPORTO RIFIUTI BRUCIATI ILLECITAMENTE
(comma 5 articolo 256bis)
I mezzi utilizzati per il trasporto di
rifiuti oggetto del reato di combustione illecita di rifiuti, inceneriti
in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati.
CONFISCA AREA DOVE È AVVENUTA LA COMBUSTIONE ILLECITA (COMMA
5 articolo 256bis)
Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca
dell'area sulla
quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli
obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
APPLICAZIONE SANZIONI VIOLAZIONE DIVIETO ABBANDONO PER
RIFIUTI VEGETALI (comma 6 articolo
256bis)
Il comma 6 dell’articolo 256bis afferma
che si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 DLgs 152/2006 se le condotte di cui al comma 1 (appicca il fuoco
di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato) hanno a oggetto i
rifiuti di cui all'articolo 184, comma
2, lettera e) (i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali).
Le sanzioni dell’articolo 255 sono:
1. quelle amministrative pecuniarie
relativa alla violazione del divieto di abbandono o deposito rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o
sotterranee,
2. fino a quella dell’arresto nei casi
di mancato rispetto della ordinanza del
Sindaco di rimozione e avvio al recupero/smaltimento(ex comma 3 articolo 192
DLgs 152/2006) o dell’obbligo di
separare i rifiuti che non potevano essere miscelati (ex comma 3 articolo 187
DLgs 15272006).
CRITICITÀ DEL NUOVO
APPARATO SANZIONATORIO RISPETTO A QUELLO ESISTENTE
Alla luce di quanto sopra esaminato si
sottolineano le seguenti criticità:
1. se deposito/abbandono con la finalità
di bruciare rientro nella fattispecie delittuosa del nuovo articolo 256bis,
altrimenti resto nella fattispecie contravvenzionale dell’articolo 256. Come
dire che la gravità della pena non dipende dalla gravità del danno prodotto ad
ambiente e salute ma dalla intenzione di bruciare o meno il rifiuto, come se
invece abbandonarlo vicino ad un torrente non sia altrettanto pericoloso!
2. se i rifiuti vegetali provenienti da
aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali sono abbandonati o
depositati in modo incontrollato per essere bruciati si applica la sanzione
amministrativa. Se invece sono smaltiti abusivamente senza incendio si continua
ad applicare la sanzione penale ex comma 1 [6] articolo 256 del DLgs 152/2006!
3. essendo non applicabile (ex articolo
185 DLgs 152/2006) la normativa sui rifiuti a paglia, sfalci e potature, nonché altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in
agricoltura, nella selvicoltura, non si capisce perché l’abbruciamento di queste materie
non pericolose non costituisca illecito
mentre la combustione di rifiuti da giardini, aree verdi ecc. costituisce
sempre un illecito amministrativo.
Come ha affermato G. Amendola: “Una delle poche cose certe, a questo punto,
è che, a livello letterale, dovremmo punire con la reclusione da 2 a 5 anni il
poveraccio che d'inverno dà fuoco a qualche cassetta di legno abbandonata per
scaldarsi. E, diciamo la verità, se non usiamo la carbonella, anche il nostro
barbecue è a rischio.”
L’ULTIMA NOVITÀ: SANZIONI POSSIBILI ANCHE PER L’ABBRUCIAMENTO
DI MATERIALI VEGETALI NON RIFIUTI
Con la lettera b) del comma 8 articolo
14 della legge 116/2014 [NOTA 7] è stato data parzialmente risposta alla criticità numero 3 (vedi
paragrafo precedente del presente post) attraverso la introduzione di un comma 6bis
all’articolo 182 del DLgs 152/2006 (principi in materia di smaltimento rifiuti).
Secondo questo nuovo comma i materiali
quali: paglia,
sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura costituiscono normali pratiche agricole
consentite per il reimpiego dei
materiali come sostanze
concimanti o ammendanti, e non attività
di gestione dei rifiuti. Questo non è che la conferma di quanto già previsto,
come abbiamo già rilevato sopra, da parte dell’articolo 185 del DLgs 152/2006. La novità sta che anche questi materiali
potranno essere abbruciati a condizione che:
1. non sia superato il limite dei tre metri steri per ettaro di accumulo
2. non sia violato il divieto di bruciarli nel caso di
periodi di massimo rischio incendi dichiarati dalle Regioni
3. non siano violati i provvedimenti sindacali di divieto di bruciare
detti materiali in particolari
condizioni meteo e/o ambientali.
Se i
materiali vegetali vengono bruciati in violazione di questi limiti/ordini?
Sicuramente non si applica l’articolo 256bis e le sanzioni penali in esso
previste ma come affermato dal comma 6 dello stesso articolo per i materiali
vegetali si applicano quelle previste dall’articolo 255 (abbandono di
rifiuti) e dell’articolo 256 comma 1
(smaltimento senza autorizzazione) se di rifiuti si tratta ovviamente perché se
invece i materiali rientrano tra quelli di cui alla lettera f) comma 1 articolo
185, allora non essendo rifiuti non si applicheranno norme del testo unico
ambientale ma semmai le norme generali di violazione di ordini della pubblica
autorità, si veda l’articolo 650 [NOTA 8] del Codice Penale salvo ovviamente che la
condotta illecita non comporti altri e più gravi reati ovviamente.
LE REGIONI COSA STANNO FACENDO RISPETTO ALLA NORMATIVA SOPRA
DESCRITTA
La Regione Lombardia, ad esempio, si è in
parte adeguata a questa normativa con apposita delibera [NOTA 9] stabilendo che per i materiali vegetali non rifiuti (quelli dell’articolo
185 sopra citati: paglia, sfalci e potature,
nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati
in agricoltura, nella selvicoltura) l’abbrucciamento è possibile solo se:
1. si rispetta il limite
del cumulo della legge nazionale
2. avviene per soli due
giorni all'interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle
zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte
ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti,
previa:
2.1.
comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento
di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di
quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di
ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
2.2.
verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la
combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti
in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di Arpa all'interno del
Servizio meteorologico regionale [NOTA 10];
3. il Comune tempestivamente inoltri la comunicazione di cui al
punto 2. ai soggetti competenti ad effettuare i controlli e al settore
monitoraggi ambientali di Arpa Lombardia.
Altre Regioni non si sono adeguate, vedi
Puglia e Piemonte, ma vedi anche, tanto per cambiare la Regione Liguria.
La Regione Liguria ha
introdotto nella legge quadro in materia di foreste e assetto idrogeologico
(legge 4/1999), l’articolo 44 bis che considera utilizzazione agricola
il reimpiego, nell'ambito dei successivi cicli colturali, dei residui vegetali in
qualità di ammendanti, ottenuti anche
attraverso la trasformazione in sito, secondo le modalità previste dal regolamento
di polizia forestale, di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale
agricolo o forestale di origine naturale
non pericoloso. Quindi tali materiali non sono rifiuti e possono essere
bruciati all’aperto tranne rispettare le norme generali antincendio. Il
riferimento al regolamento di polizia forestale riguarda l’articolo 55 [NOTA 11] dello stesso che stabilisce prescrizioni per l’abbruciamento dei
residui vegetali solo a certe distanze dai boschi.
Anche nel caso delle legge ligure non si tengono in
considerazione ne le norme generali dell’articolo 256bis del DLgs 152/2006 ne
ancor di più il comma 6bis dell’articolo 182 del DLgs 152/2006, quindi la norma
ligure andrà adeguata in quanto attualmente è, come la norma pugliese, in
contrasto con la legge nazionale e quindi a rischio di incostituzionalità.
[NOTA 1] “Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.”
[NOTA 2] Esempio incendio doloso (423 codice penale) o il disastro doloso (comma 2 articolo 434 codice penale)
[NOTA 3] Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) la morte;
2) l'ergastolo;
3) la reclusione;
4) la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l'arresto;
2) l'ammenda
[NOTA 4] 2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
[NOTA 5] “Ove però si ritenesse che l'omessa vigilanza, oltre a fornire un contributo causale alla verificazione del fatto, sia accompagnata sul piano dell'elemento soggettivo dalla rappresentazione e dalla volizione dell'evento dannoso - allora la previsione potrebbe ritenersi inutile, in quanto a configurare la responsabilità dei soggetti in questione sarebbero già sufficienti le previsioni generali del codice penale in tema di concorso di persone nel reato.
Se, invece, si ritenesse che la previsione configura una forma di responsabilità a titolo di colpa (appunto, per omessa vigilanza), allora potrebbe sorgere questione di eventuale compatibilità con il principio di ragionevolezza la mancata previsione, in relazione alla stessa, di un trattamento sanzionatorio meno grave rispetto all’ipotesi dolosa;” A. Pierobon “Sul decreto legge 10 dicembre 2013, n.136 e sua conversione in legge 6 febbraio 2014, n.6: prime impressioni.” in lexambiente.it del 12/3/2014.
[NOTA 6] “1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”
[NOTA 7] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/20/14A06580/sg
[NOTA 8] “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”
[NOTA 9] http://www.ptpl.altervista.org/burl/2014/burl_43_2014_dgr_17102014_2525.pdf
[NOTA 10] al seguente link: http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx
[NOTA 11] https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:regolamento.consiglio:1999-06-29;1&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art55
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