lunedì 24 novembre 2014

Il reato di combustione illecita rifiuti: una analisi critica

Si è molto parlato della introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti anche vegetali. La questione non è nuova e peraltro riguarda tutte le combustione che avvengono in giro per il territorio sia di rifiuti ma anche di materiali vegetali che possono comunque contenere sostanze pericolose e soprattutto possono emettere inquinanti pericolosi come le PM10.
Per chi vuole approfondire ulteriormente questa normativa rinvio al commento sistematico che trovate QUI,  di seguito in questo post una ampia sintesi critica di questa normativa.  


INTRODUZIONE DEL REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI NEL TESTO UNICO AMBIENTALE – PARTE IV
L’articolo 3 della  legge 6/2014 (vedi QUI)  introduce l’articolo 256bis nella parte IV del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) disciplinando il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti.


ESISTEVA IL REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI PRIMA DI QUESTA NUOVA LEGGE
In precedenza per condotte di abbruciamento di rifiuti illecite,  si applicava la fattispecie generale del reato di smaltimento abusivo di rifiuto mediante incenerimento a terra ai sensi dell’articolo 256 del DLgs 15272006 che però era una contravvenzione non un delitto come il nuovo reato. Non solo ma il reato dell’articolo 256 riguardava l’ipotesi di chi volendo fare attività continuativa di gestione rifiuti non richiedeva la autorizzazione, iscrizione, comunicazione. Ora come vedremo con il nuovo delitto (nel caso di rifiuti vegetali derubricato a illecito amministrativo) richiede per realizzare la fattispecie un comportamento anche saltuario di chi quindi non ha come scopo principale una attività ordinaria di smaltimento rifiuti. 
Inoltre in caso di emissioni di fumo atte a offendere, imbrattare o molestare le persone c'è ancora l’art. 674 c.p. (arresto fino a 1 mese o ammenda fino ad euro 200), reato di pericolo non di danno, quindi basta che ci sia la potenziale molestia che sicuramente è automaticamente dimostrata in caso di incendio di rifiuti, rilevabile quindi da ogni squadra di polizia in servizio ordinario e senza nessuna particolare specializzazione.
Aggiungo che su un piano generale esiste tutt’ora il reato ex articolo 423 del Codice Penale secondo il quale: “Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica”. Reato questo che prevede una sanzione più grave di quella del nuovo reato di cui stiamo trattando e che essendo di pericolo  non richiede esplicitamente la dimostrata concreta lesione del bene tutelato, ma che non viene praticamente mai utilizzato per la combustione abusiva di rifiuti da parte della magistratura. Mentre usato l’articolo 434 del Codice Penale [NOTA 1] dalla fattispecie più elastica ma forse anche più difficile da applicare al caso concreto. 


LA FATTISPECIE ASTRATTA DEL NUOVO  REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI (comma 1 articolo 256bis)
La fattispecie riguarda i casi in cui viene appiccato il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato. Quindi basta accendere il fuoco, senza produrre un vero e proprio incendio, per ricadere nella condotta della fattispecie di reato qui descritto, mentre per applicare il sopra esaminato articolo 423 del Codice Penale bisogna causare un vero e proprio incendio.



SOGGETTO ATTIVO DEL REATO
Soggetto attivo è chiunque quindi anche il singolo e anche con un solo atto di abbandono o deposito incontrollato funzionale alla combustione, fatta salva l’aggravante, come vedremo in seguito, della combustione illecita commessa nell’esercizio di impresa o attività organizzata. L’aggravante del reato commesso nell’ambito di impresa, di cui tratteremo in seguito, conferma che il reato “base” (ex comma 1 articolo 256bis) può essere commesso da un privato ed anche con un solo atto di abbandono o deposito incontrollato, sempre se funzionale alla combustione.


Il REATO NON SI APPLICA A CHI BRUCIA RIFIUTI ALL’INTERNO DI UNA DISCARICA
Il fatto tipico non sembra abbracciare la condotta di chi bruci senza avere l’autorizzazione i propri rifiuti regolarmente detenuti: tale ipotesi continuerà a ricadere nella fattispecie contravvenzionale di gestione abusiva di rifiuti tramite incenerimento (articolo 256 DLgs 152/2006). Inoltre non sarebbe penalmente rilevante ai sensi del nuovo reato, ex art. 256 bis, la combustione dei rifiuti conferiti a una discarica, che sia la stessa autorizzata o meno, nel caso non rileva, essendo, per dottrina e giurisprudenza costanti, situazione diversa a quella ricondotta al deposito incontrollato.


IL NUOVO REATO  DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI È DOLOSO
Perché la fattispecie del nuovo reato sia applicabile al caso concreto dovrà provarsi non solo il rapporto causa effetto tra il comportamento dell’autore e la combustione dei rifiuti e la previsione e volontà dell’agente di cagionare detta combustione, ma anche che l’agente era consapevole (o avrebbe potuto esserlo utilizzando la normale diligenza) che detta (modalità di) combustione era illecita; che l’agente sapeva che quei rifiuti erano abbandonati o depositati in maniera incontrollata e, nel caso dell’ultima parte del comma, si dovrà dimostrare anche che egli sapeva che quei rifiuti erano pericolosi.


LE PENE PREVISTE  (comma 1 articolo 256bis)
Salvo che il fatto costituisca più grave  reato [NOTA 2], chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata  è  punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi,si applica la pena della reclusione da tre a  sei  anni. Quindi il reato introdotto è classificato come delitto ai sensi dell’articolo 17 [NOTA 3] del Codice Penale.
Sanzione quindi pesante: superiore, ad esempio, a quella prevista per l’omicidio colposo (punito con la pena minima di 6 mesi di reclusione).


OBBLIGO DI RIPRISTINO  (comma 1 articolo 256bis)
Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.


ESTENSIONE DELLE SANZIONI AD ALTRE FATTISPECIE SE LA CONDOTTA è FINALIZZATA ALLA COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI  (comma 2 articolo 256bis)
Le stesse pene indicati dal 256bis si applicano a colui che tiene le seguenti condotte al fine della successiva combustione illecita:  
1. Violazione divieto di abbandono e i deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati (comma 1 articolo 192 combinato disposto comma 1 articolo 255
2. Violazione divieto immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. (comma 2 articolo 192 combinato disposto comma 1 articolo 255)
3. Violazione divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura (comma 2 articolo 226 combinato disposto comma 1 articolo 255)
4. Violazione obbligo di consegnare a centro di raccolta di auto in demolizione (comma 1 articolo 231 combinato disposto comma 1 articolo 255)
5. Violazione obbligo di consegnare a concessionario o casa di produzione qualora il proprietario intenda cedere il veicolo o rimorchio per acquistarne un altro (comma 2 articolo 231 combinato disposto comma 1 articolo 255)
6. Violazione obbligo di autorizzazione nelle attività di gestione rifiuti se sanzionata penalmente (vedi commi da 1 a 6 dell’articolo 256).


AGGRAVANTE PENA NEL CASO LA COMBUSTIONE ILLECITA SIA COMMESSA NELL’AMBITO DI ESERCIZIO DI IMPRESA  E/O ATTIVITÀ ORGANIZZATA (comma 3 articolo 256bis)
Le pene sopra descritte sono aumentate di un terzo se il delitto di combustione illecita di rifiuti è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è  responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività  si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 [NOTA 4], del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.231 [NOTA 5].
Occorre dire che l’impresa in questo caso può essere sia quella che non ha alcuna autorizzazione o comunicazione o iscrizione ai sensi dei vari obblighi della parte IV del DLgs 15272006 ma anche a quella impresa che pur essendo autorizzata non rispetti le prescrizioni della autorizzazione ad esempio gestendo rifiuti che non potrebbe gestire.


CONFISCA MEZZI PER TRASPORTO RIFIUTI BRUCIATI ILLECITAMENTE (comma 5 articolo 256bis)
I mezzi utilizzati per il trasporto di  rifiuti oggetto del reato di combustione illecita di rifiuti, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati.  


CONFISCA AREA DOVE È AVVENUTA LA COMBUSTIONE ILLECITA (COMMA 5 articolo 256bis)
Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del  concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di  bonifica  e ripristino dello stato dei luoghi.


APPLICAZIONE SANZIONI VIOLAZIONE DIVIETO ABBANDONO PER RIFIUTI VEGETALI  (comma 6 articolo 256bis)
Il comma 6 dell’articolo 256bis afferma che si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 DLgs 152/2006 se le  condotte di cui al comma 1 (appicca il fuoco di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato) hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo  184, comma 2, lettera e) (i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali).
Le sanzioni dell’articolo 255 sono:
1. quelle amministrative pecuniarie relativa alla violazione del divieto di abbandono o deposito  rifiuti ovvero  immissione nelle acque superficiali o sotterranee,
2. fino a quella dell’arresto nei casi di  mancato rispetto della ordinanza del Sindaco di rimozione e avvio al recupero/smaltimento(ex comma 3 articolo 192 DLgs 152/2006)  o dell’obbligo di separare i rifiuti che non potevano essere miscelati (ex comma 3 articolo 187 DLgs 15272006).   


CRITICITÀ  DEL NUOVO APPARATO SANZIONATORIO RISPETTO A QUELLO ESISTENTE
Alla luce di quanto sopra esaminato si sottolineano le seguenti criticità:

1. se deposito/abbandono con la finalità di bruciare rientro nella fattispecie delittuosa del nuovo articolo 256bis, altrimenti resto nella fattispecie contravvenzionale dell’articolo 256. Come dire che la gravità della pena non dipende dalla gravità del danno prodotto ad ambiente e salute ma dalla intenzione di bruciare o meno il rifiuto, come se invece abbandonarlo vicino ad un torrente non sia altrettanto pericoloso!

2. se i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali sono abbandonati o depositati in modo incontrollato per essere bruciati si applica la sanzione amministrativa. Se invece sono smaltiti abusivamente senza incendio si continua ad applicare la sanzione penale ex comma 1 [6] articolo 256 del DLgs 152/2006!

3. essendo non applicabile (ex articolo 185 DLgs 152/2006) la normativa sui rifiuti a paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura, non si capisce perché l’abbruciamento di queste materie non pericolose non costituisca illecito mentre la combustione di rifiuti da giardini, aree verdi ecc. costituisce sempre un illecito amministrativo.

Come ha affermato G. Amendola: “Una delle poche cose certe, a questo punto, è che, a livello letterale, dovremmo punire con la reclusione da 2 a 5 anni il poveraccio che d'inverno dà fuoco a qualche cassetta di legno abbandonata per scaldarsi. E, diciamo la verità, se non usiamo la carbonella, anche il nostro barbecue è a rischio.”


L’ULTIMA NOVITÀ: SANZIONI POSSIBILI ANCHE PER L’ABBRUCIAMENTO DI MATERIALI VEGETALI NON RIFIUTI
Con la lettera b) del comma 8 articolo 14 della legge 116/2014 [NOTA 7] è stato data parzialmente risposta alla criticità numero 3 (vedi paragrafo precedente del presente post)  attraverso la introduzione di un comma 6bis all’articolo 182 del DLgs 152/2006 (principi in materia di smaltimento rifiuti).
Secondo questo nuovo comma i materiali quali: paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei  materiali  come sostanze concimanti o ammendanti, e non  attività di gestione dei rifiuti. Questo non è che la conferma di quanto già previsto, come abbiamo già rilevato sopra, da parte dell’articolo 185 del DLgs 152/2006.  La novità sta che anche questi materiali potranno essere abbruciati a condizione che:
1. non  sia superato il limite dei  tre metri steri per ettaro di accumulo
2. non sia violato il divieto di bruciarli nel caso di periodi di massimo rischio incendi dichiarati dalle Regioni
3. non siano violati i provvedimenti sindacali di divieto di bruciare detti materiali in particolari condizioni meteo e/o ambientali.

Se i materiali vegetali vengono bruciati in violazione di questi limiti/ordini? Sicuramente non si applica l’articolo 256bis e le sanzioni penali in esso previste ma come affermato dal comma 6 dello stesso articolo per i materiali vegetali si applicano quelle previste dall’articolo 255 (abbandono di rifiuti)  e dell’articolo 256 comma 1 (smaltimento senza autorizzazione) se di rifiuti si tratta ovviamente perché se invece i materiali rientrano tra quelli di cui alla lettera f) comma 1 articolo 185, allora non essendo rifiuti non si applicheranno norme del testo unico ambientale ma semmai le norme generali di violazione di ordini della pubblica autorità, si veda larticolo 650 [NOTA 8] del Codice Penale salvo ovviamente che la condotta illecita non comporti altri e più gravi reati ovviamente.


LE REGIONI COSA STANNO FACENDO RISPETTO ALLA NORMATIVA SOPRA DESCRITTA

La Regione Lombardia, ad esempio,  si è in parte adeguata a questa normativa con apposita delibera [NOTA 9] stabilendo che per i materiali vegetali non rifiuti (quelli dell’articolo 185 sopra citati:  paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura) l’abbrucciamento è possibile solo se:

1. si rispetta il limite del cumulo della legge nazionale

2. avviene per soli due giorni all'interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:
2.1. comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
2.2. verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di Arpa all'interno del Servizio meteorologico regionale [NOTA 10];

3.  il Comune tempestivamente inoltri la comunicazione di cui al punto 2. ai soggetti competenti ad effettuare i controlli e al settore monitoraggi ambientali di Arpa Lombardia.

Altre Regioni non si sono adeguate, vedi Puglia e Piemonte, ma vedi anche, tanto per cambiare la Regione Liguria.

La Regione Liguria ha introdotto nella legge quadro in materia di foreste e assetto idrogeologico (legge 4/1999), l’articolo 44 bis che considera utilizzazione agricola il reimpiego, nell'ambito dei successivi cicli colturali, dei residui vegetali in qualità  di ammendanti, ottenuti anche attraverso la trasformazione in sito, secondo le modalità previste dal regolamento di polizia forestale, di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale di  origine naturale non pericoloso. Quindi tali materiali non sono rifiuti e possono essere bruciati all’aperto tranne rispettare le norme generali antincendio. Il riferimento al regolamento di polizia forestale riguarda l’articolo 55 [NOTA 11] dello stesso che stabilisce prescrizioni per l’abbruciamento dei residui vegetali solo a certe distanze dai boschi.
Anche nel caso delle legge ligure non si tengono in considerazione ne le norme generali dell’articolo 256bis del DLgs 152/2006 ne ancor di più il comma 6bis dell’articolo 182 del DLgs 152/2006, quindi la norma ligure andrà adeguata in quanto attualmente è, come la norma pugliese, in contrasto con la legge nazionale e quindi a rischio di incostituzionalità.



[NOTA 1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

[NOTA 2] Esempio incendio doloso (423 codice penale) o il disastro doloso (comma 2 articolo 434 codice penale)

[NOTA 3] Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) la morte;
2) l'ergastolo;
3) la reclusione;
4) la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l'arresto;
2) l'ammenda

[NOTA 4] 2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[NOTA 5]Ove però si ritenesse che l'omessa vigilanza, oltre a fornire un contributo causale alla verificazione del fatto, sia accompagnata sul piano dell'elemento soggettivo dalla rappresentazione e dalla volizione dell'evento dannoso - allora la previsione potrebbe ritenersi inutile, in quanto a configurare la responsabilità dei soggetti in questione sarebbero già sufficienti le previsioni generali del codice penale in tema di concorso di persone nel reato.
Se, invece, si ritenesse che la previsione configura una forma di responsabilità a titolo di colpa (appunto, per omessa vigilanza), allora potrebbe sorgere questione di eventuale compatibilità con il principio di ragionevolezza la mancata previsione, in relazione alla stessa, di un trattamento sanzionatorio meno grave rispetto all’ipotesi dolosa;
” A. Pierobon “Sul decreto legge 10 dicembre 2013, n.136 e sua conversione in legge 6 febbraio 2014, n.6: prime impressioni.” in lexambiente.it del 12/3/2014.



[NOTA 6]1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.


[NOTA 7] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/20/14A06580/sg

[NOTA 8]Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206

[NOTA 9] http://www.ptpl.altervista.org/burl/2014/burl_43_2014_dgr_17102014_2525.pdf

[NOTA 10] al seguente link: http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx  

[NOTA 11] https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:regolamento.consiglio:1999-06-29;1&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art55

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