mercoledì 26 novembre 2014

Saliceti: Acam ricorre al TAR contro la salute dei cittadini

Acam ha deciso di impugnare l’ultima determina della Provincia che impone ulteriori obblighi all’impianto di Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure ( a proposito il Sindaco?  Dorme!  vedi QUI).  Le motivazioni del ricorso appaiono risibili, ma, anche fossero fondate, il punto  che continua ad essere evaso è: l’intollerabilità, per i residenti, delle emissioni odorigene di questo impianto e questo a prescindere sul rispetto dei limiti di emissione e sul metodo del loro campionamento.
Vediamo perché……..  


LA SCIENZA UFFICIALE E ISTITUZIONALE SUL RISCHIO SANITARIO DA EMISSIONI ODORIGENE
Secondo la pubblicistica scientifica (cito solo in modo emblematico il Manuale Apat QUI  e i documenti  dell’Arpat Toscana (vedi QUI):  la percezione del disagio è esclusivamente di natura personale e può anche diventare una componente di sofferenza psicologica. Il tempestivo intervento è quindi da auspicare per contenere questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva e contendo così il problema all'origine.” 
Uno studio recentissimo commissionato dalla Regione Veneto e Provincia di Rovigo (luglio 2014, vedi  QUI) ha dimostrato che la percezione dell’odore da parte degli esseri umani avviene a soglie di concentrazione nettamente più basse di quelle previste dai limiti delle autorizzazioni alle emissioni.
Non solo ma l’odore può considerarsi molesto già al limite tra 5 e 10 Unità Odometriche/m3. Ricordo che il limite applicato fino ad ora dalla autorizzazione della Provincia all’impianto di saliceti è attualmente di 200 U.O./m3!



LA GIURISPRUDENZA E LA RECENTE NORMATIVA DEFINISCE LA SOGLIA DI IMPATTO SANITARIO DELL’ODORE
La   giurisprudenza amministrativa  e ordinaria più volta hanno avuto occasione di ribadire che per dimostrare la pericolosità delle emissioni odorigene sono sufficienti: "le dichiarazioni di testi, specie se ...... consistano nei riferimenti a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti".

Aggiungo, sempre per chiarire il quadro generale in cui si muove questa vicenda, che per la normativa Austriaca e Svizzera vengono considerati odori sgradevoli quegli odori fortemente percepibili per più  del 3% del tempo nel corso dell’anno nel primo caso (industrie), o più del 8% (piccole aziende) nel secondo caso.
Ora è gli atti delle denunce reiterate dei cittadini che nel caso dell’impianto di Saliceti le emissioni sgradevoli abbiamo ampiamente superato entrambe le suddette percentuali

Secondo la normativa della Regione Lombardia (vedi  QUI)in materia di tutela dalle emissioni odorigene (sui tornerò dopo in questo post): "siamo di fronte ad una non accettabilità del disturbo olfattivo in presenza di un superamento di un valore medio di 15 ore di disturbo olfattivo /mese per tempo di monitoraggio di un trimestre". Aggiunge la delibera della Regione Lombardia (citata da Acam a suo favore sic!): “Pertanto, a seconda della zona in cui l’impianto viene a trovarsi, una data intensità del disturbo può limitare o meno l’utilizzo dell’area interessata. Infatti in una zona residenziale dove vi sono delle attività antropiche per periodi prolungati, la sola percezione dell’odore può limitare fortemente la fruibilità degli spazi”.  Questo ultimo è sicuramente il caso di Saliceti e delle numerose abitazioni a poche decine, max centinaia, di metri dall’impianto.



PER LA RECENTE GIURISPRUDENZA NON È SUFFICIENTE RISPETTARE I LIMITI DI LEGGE PER TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI
Il ricorso di Acam sembra fondarsi principalmente sui limiti di emissioni odorigene e sul modo di rilevarli.  
Il Consiglio di Stato ha con la sentenza n. 4588 del 10/9/2014 (vedi QUIaffermato il principio che a prescindere dal rispetto dei limiti inquinanti previsti dalla normativa sulle emissioni atmosferiche, se, sulla base di adeguata documentazione scientifica, si dimostra persistere un probabile rischio sanitario per i cittadini residenti, l’autorità competente può negare l’autorizzazione o revocarla in fase di revisione/adeguamento.

In particolare la  Cassazione (sentenza sezione III penale, n. 37037 del 29 maggio 2012) ha chiarito che la  intollerabilità delle emissioni odorigene è sufficientemente dimostrata dai seguenti elementi fattuali:
a) il rispetto dei valori limiti fissati per le emissioni inquinanti in atmosfera e la presenza dell’autorizzazione richiesta dal D.P.R. n. 203 del 1988 (disciplina applicabile ratione temporis) risultano pacifici, ma devono essere ritenuti irrilevanti;
b) l’odore deve essere  riconosciuto distintamente da una pluralità di soggetti
c) il giudizio sull’esistenza e sulla tollerabilità delle emissione stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti. 



LE MEDIE PER FARE I CAMPIONAMENTI DELLE EMISSIONI ODORIGENE
Acam sostiene che per garantire emissioni a norma, basti una media sotto la soglia stabilita nella autorizzazione di tutti i punti di campionamento.  La nuova determina della Provincia dello scorso 19/11 (vedi QUIribadisce invece che: “il rispetto delle prescrizioni contenute nella DD 12/2009 e relative ai limiti di emissioni odorigene (200 UO/m3) deve intendersi riferito ad ognuno dei punti di rilievo”.  

Intanto per fare una media ci vogliono i dati singoli completi.  La Diffida dello scorso settembre della Provincia della Spezia parte dal campionamento delle emissioni odorigene dalla quale sono emersi numerosi e reiterati superamenti dei limiti stabiliti dalla determina dirigenziale del 2009. Non solo ma sempre secondo le premesse della Diffida  la Provincia (ora anche qui un po in ritardo a mio avviso  cioè solo  sulla base del rapporto dell'Aprile 2014) rileva che: “la mancanza dei valori di tutti i punti di rilievo impedisce di verificare se il trend di peggioramento sia effettivamente stato corretto”. Questa mancanza sembra sia stata in parte risolta secondo l’ultima determina della Provincia dello scorso 19/11.

Ma la questione delle medie va posta nell’ordine giusto di priorità degli interessi da tutelare. Non a caso il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 parte 5: “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione  delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di  selezione, produzione di CDR” a pagina 75 afferma, proprio in relazione alle emissioni odorigene degli impianti di trattamento rifiuti,  che: “Il filtro biologico deve essere in grado di abbattere almeno il 98% delle sostanze odorigene”.  Verrebbe da dire pensando a Saliceti: buonanotte!



ACAM CITA SOLO QUELLO CHE GLI PARE DELLA NORMA REGIONALE LOMBARDA
La attuale normativa regionale ligure e nazionale non prevede norme specifiche sulle modalità di campionamento delle emissioni odorigene. Esistono norme regionali come quella, citata anche da Acam, della Regione Lombardia.
Ma di questa norma Acam cita solo quello che gli pare e piuttosto a sproposito, vediamo perché….


Le mappe di impatto odorigeno secondo la norma della Lombardia
Secondo la norma della Regione Lombardia dovranno essere redatte delle mappe di impatto dove devono essere riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore ( non le medie dei valori massimi di 200 unità odometriche) al 98° percentile su base annuale, così come risultanti dalla simulazione, a 1, 3 e 5 unità odometriche per metro cubo di aria. Si tenga presente, afferma la Regione Lombardia,  che a 5 unità odometriche  il 90-95% delle popolazione percepisce l’odore.
La norma Lombarda coordina i dati sulle emissioni odorigene con quelli delle stazioni meteo più vicine dal sito dell’impianto.


Le fasi di valutazione dell’impatto delle emissioni odorigene secondo la norma Lombarda
La norma Lombarda poi individua varie fasi per affrontare il controllo delle emissioni odorigene da impianti come quello di Saliceti.

Se viene superata la Fase A  che consiste nel preliminare accertamento della sussistenza di
elementi di disagio presso la popolazione. Questo disagio è nel caso di Saliceti ampiamente dimostrato.

Quindi, applicando la norma Lombarda, si dovrebbe passare alla Fase B verifica dell’impatto olfattivo. Questa fase dovrà concludersi con la definizione, attraverso le risultanze della simulazione del modello di dispersione, della rappresentazione delle linee di iso concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile (mappe di impatto, ( non le medie dei valori massimi di 200 unità odometriche applicata a Saliceti), espresse in unità odometriche per metro cubo di aria, tenendo conto dei Criteri di Valutazione stabiliti sempre dalla norma Lombarda.  I criteri di valutazione sono quelli che affermano:

1. a 5 unità odometriche  il 90-95% delle popolazione percepisce l’odore

2. verificato l’impatto odorigeno dell’attività sul territorio circostante, andranno caratterizzate le sezioni dell’impianto che causano emissioni odorigene e giustificato un loro eventuale mancato confinamento.

3. devono inoltre essere valutate le prestazioni a carico dei sistemi di abbattimento necessari per raggiungere i risultati calcolati.

4. in caso di nuovo impianto dovrà essere scelto il sistema di trattamento degli effluenti opportuno per singolo punto di emissione e indicato il valore di portata di odore massimo che può essere emesso dalla singola emissione tale che, sommando tutte le emissioni dello stabilimento, venga garantito il rispetto dei risultati della simulazione.  Il punto 4 appare significativo in relazione alla questione delle “medie” poste da Acam. Questo punto afferma sempre la norma Regionale Lombarda si applica anche agli impianti esistenti: “in caso di conclamate problematiche olfattive che interessano il territorio”. Appare ovvio che le problematiche siano ampiamente “conclamate” a Saliceti!

5.  sulla base dei punti precedenti si procederà ad un aggiornamento dell’autorizzazione prescrivendo il rispetto del limite della portata d’odore così come calcolata dalla simulazione numerica effettuata. Si potrà arrivare anche ad obbligare il gestore dell’impianto a presentare un piano d’adeguamento per il rispetto criteri previsti dalla presente linea guida che dovrà contenere le azioni tecniche e gestionali e i tempi necessari per l’adeguamento (FASE C).  


Il raggio di impatto sulle unità abitative secondo la norma della Lombardia
La norma Lombarda prevede poi come raggio di potenziale impatto rischioso dalle emissioni odorigene quello dei 500 metri di distanza dell’impianto da unità residenziale Nel caso di Saliceti siamo ben al di sotto di quella distanza. Questo limite è fissato per i nuovi insediamenti previsti o già previsti al momento della installazione dell’impianto ma dimostra significativamente come nel caso di Saliceti non siano state adottate distanze di adeguata sicurezza dalle unità abitative. Questo peraltro poteva essere fatto utilizzando la normativa sulle industrie insalubri  (vedi QUI)  senza scomodare la Lombardia.


Cosa dice sulle medie la Regione Lombardia
Secondo la norma Lombarda: “Nella relazione di presentazione dello studio di impatto delle emissioni odorigene, o in un suo allegato devono essere presentate:
1.una tabella che riporti, per ciascuno dei ricettori sensibili individuati sul territorio, il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate; se il software utilizzato non permettesse il calcolo del 98° percentile, tale tabella potrà essere omessa, ma il confronto fra l’impatto delle emissioni ed i criteri di valutazione definiti dovrà essere eseguito considerando i massimi globali delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate;
2. una tabella che riporti, per ciascuno dei ricettori sensibili individuati sul territorio, il massimo globale (ossia sull’intero dominio temporale di simulazione) delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate.”

Gli allegati 2 e 4 della norma Lombarda trattano della caratterizzazione del contenuto delle emissioni odorigene non di medie.



I LIMITI DI EMISSIONI ODORIGENE NON SONO STABILITI EX LEGE MA DALL’ENTE AUTORIZZATORE
Sia la normativa tecnica nazionale, vedi il sopra citato Decreto 29 gennaio 2007,  che quella della Regione Liguria, non prevedono limiti specifici per le emissioni odorigene che quindi sono rimessi all’ente autorizzatore, nel caso di Saliceti la Provincia, ai sensi del comma 4 articolo 269 del DLgs 152/2006. Secondo questa ultima norma nella autorizzazione sono fissati tra gli altri: i valori limite di emissione.
Occorre poi in particolare tenere conto che nel caso dell’impianto di Saliceti, relativamente alle emissioni odorigene, siamo di fronte alla categoria delle emissioni diffuse  o sicuramente non convogliate, per le quali l’autorizzazione deve fornire specifiche prescrizioni.
Quindi essendo stati stabiliti i limiti di emissione per l’impianto di Saliceti da ultimo con la Determinazione Dirigenziale n.12 del 2009 (vedi  QUI), la domanda è perché Acam impugna solo ora quanto già stabilito nel 2009? Considerato che la determina del 2009 non faceva alcun riferimento alle medie da rispettare per il limite delle emissioni odorigene invece che ai singoli punti di prelievo?



CONCLUSIONI
Medie o non medie come ho dimostrato sopra il problema non stato solo nel rispetto dei limiti di emissioni odorigene , peraltro da integrare con tutte le analisi e verifiche che ho spiegato sopra.   Il vero problema sta, anche sotto il profilo legale, nel superamento della tollerabilità delle emissioni odorigene dall’impianto di Saliceti.
Infatti nonostante, secondo l’ultima determina della Provincia del 19/11,  una parte delle prescrizioni richieste sono state rispettare (biolfitro e sistemi controllo umidità dello stesso) le emissioni odorigene continuano ad infestare i cittadini residenti nella zona.

A questo punto i casi sono due soltanto:
1. le prescrizioni fino ad ora date sono inadeguate
2. il sito è sbagliato.
Terze possibilità non esistono allo stato attuale delle conoscenze.

Quanto ad Acam visto che cita la norma Lombarda, a sproposito peraltro come ho dimostrato sopra, perché di quella norma non applica l’allegato 3?
Questo allegato si intitola: “Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo da parte della popolazione residente”.  Magari scoprirebbe con dati inattaccabili che non si può vivere una vita decente vicino ad un impianto  come quello di Saliceti!











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