Acam ha deciso di impugnare
l’ultima determina della Provincia che impone ulteriori obblighi all’impianto
di Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure ( a proposito il Sindaco? Dorme! vedi QUI). Le motivazioni del ricorso appaiono
risibili, ma, anche fossero fondate, il punto che continua ad essere evaso è: l’intollerabilità,
per i residenti, delle emissioni odorigene di questo impianto e questo a
prescindere sul rispetto dei limiti di emissione e sul metodo del loro
campionamento.
Vediamo perché……..
LA SCIENZA UFFICIALE E ISTITUZIONALE SUL
RISCHIO SANITARIO DA EMISSIONI ODORIGENE
Secondo la pubblicistica scientifica (cito solo in modo emblematico il Manuale Apat QUI e i documenti dell’Arpat Toscana (vedi QUI): “ la
percezione del disagio è esclusivamente di natura personale e può anche
diventare una componente di sofferenza psicologica. Il tempestivo intervento è quindi
da auspicare per contenere questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva e contendo
così il problema all'origine.”
Uno studio recentissimo
commissionato dalla Regione Veneto e Provincia di Rovigo (luglio 2014,
vedi QUI) ha
dimostrato che la percezione dell’odore da parte degli esseri umani avviene
a soglie di concentrazione nettamente più basse di quelle previste dai limiti
delle autorizzazioni alle emissioni.
Non solo ma l’odore può
considerarsi molesto già al limite tra 5 e 10 Unità Odometriche/m3. Ricordo
che il limite applicato fino ad ora dalla autorizzazione della Provincia
all’impianto di saliceti è attualmente di 200 U.O./m3!
LA GIURISPRUDENZA E LA RECENTE NORMATIVA
DEFINISCE LA SOGLIA DI IMPATTO SANITARIO DELL’ODORE
La giurisprudenza amministrativa e ordinaria più volta hanno avuto occasione di
ribadire che per dimostrare la pericolosità
delle emissioni odorigene sono sufficienti: "le dichiarazioni di
testi, specie se ...... consistano nei riferimenti a quanto oggettivamente
percepito dagli stessi dichiaranti".
Aggiungo, sempre per chiarire il quadro
generale in cui si muove questa vicenda, che per la normativa Austriaca
e Svizzera vengono considerati odori sgradevoli quegli odori
fortemente percepibili per più del 3% del tempo nel corso dell’anno nel
primo caso (industrie), o più del 8% (piccole aziende) nel secondo caso.
Ora è gli atti delle denunce reiterate
dei cittadini che nel caso dell’impianto di Saliceti le emissioni sgradevoli
abbiamo ampiamente superato entrambe le suddette percentuali
Secondo la normativa della
Regione Lombardia (vedi QUI)in materia di tutela dalle emissioni odorigene (sui
tornerò dopo in questo post): "siamo di fronte ad una non accettabilità
del disturbo olfattivo in presenza di un superamento di un valore medio di 15
ore di disturbo olfattivo /mese per tempo di monitoraggio di un trimestre".
Aggiunge la delibera della Regione Lombardia (citata da Acam a suo favore
sic!): “Pertanto, a
seconda della zona in cui l’impianto viene a trovarsi, una data intensità del
disturbo può limitare o meno l’utilizzo dell’area interessata. Infatti in una
zona residenziale dove vi sono delle attività antropiche per periodi
prolungati, la sola percezione dell’odore può limitare fortemente la fruibilità
degli spazi”. Questo
ultimo è sicuramente il caso di Saliceti e delle numerose abitazioni a poche
decine, max centinaia, di metri dall’impianto.
PER LA RECENTE
GIURISPRUDENZA NON È SUFFICIENTE RISPETTARE I LIMITI DI LEGGE PER TUTELARE LA
SALUTE DEI CITTADINI
Il ricorso di Acam sembra fondarsi principalmente sui
limiti di emissioni odorigene e sul modo di rilevarli.
Il Consiglio di Stato ha con la sentenza n. 4588 del
10/9/2014 (vedi QUI) affermato il principio
che a prescindere dal rispetto dei limiti inquinanti previsti dalla normativa
sulle emissioni atmosferiche, se, sulla base di adeguata documentazione
scientifica, si dimostra persistere un probabile rischio sanitario per i
cittadini residenti, l’autorità competente può negare l’autorizzazione o
revocarla in fase di revisione/adeguamento.
In particolare la Cassazione (sentenza sezione III
penale, n. 37037 del 29 maggio 2012) ha chiarito che la intollerabilità
delle emissioni odorigene è sufficientemente dimostrata
dai seguenti elementi fattuali:
a) il rispetto dei valori limiti fissati per le emissioni
inquinanti in atmosfera e la presenza dell’autorizzazione richiesta dal D.P.R.
n. 203 del 1988 (disciplina applicabile ratione
temporis) risultano pacifici, ma devono essere ritenuti irrilevanti;
b) l’odore deve
essere riconosciuto distintamente da una
pluralità di soggetti
c) il giudizio
sull’esistenza e sulla tollerabilità delle emissione stesse ben può basarsi
sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando
tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente
soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano
nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.
LE MEDIE PER
FARE I CAMPIONAMENTI DELLE EMISSIONI ODORIGENE
Acam sostiene che per garantire
emissioni a norma, basti una media sotto la soglia stabilita nella
autorizzazione di tutti i punti di campionamento. La nuova determina della Provincia dello
scorso 19/11 (vedi QUI) ribadisce
invece che: “il rispetto delle
prescrizioni contenute nella DD 12/2009 e relative ai limiti di emissioni
odorigene (200 UO/m3) deve intendersi riferito ad ognuno dei punti di rilievo”.
Intanto
per fare una media ci vogliono i dati singoli completi. La
Diffida dello scorso settembre della Provincia della Spezia parte dal
campionamento delle emissioni odorigene dalla quale sono emersi numerosi e
reiterati superamenti dei limiti stabiliti dalla determina dirigenziale del
2009. Non solo ma sempre secondo le premesse della Diffida la Provincia
(ora anche qui un po in ritardo a mio avviso cioè solo sulla base
del rapporto dell'Aprile 2014) rileva che: “la
mancanza dei valori di tutti i punti di rilievo impedisce di verificare se il
trend di peggioramento sia effettivamente stato corretto”. Questa mancanza sembra sia stata in
parte risolta secondo l’ultima determina della Provincia dello scorso 19/11.
Ma la questione delle medie va posta nell’ordine
giusto di priorità degli interessi da tutelare. Non a caso il Decreto Ministeriale 29
gennaio 2007 parte 5: “Linee guida per
l’individuazione e l’utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR” a pagina 75
afferma, proprio in relazione alle emissioni odorigene degli impianti di
trattamento rifiuti, che: “Il filtro biologico deve essere in grado di
abbattere almeno il 98% delle sostanze odorigene”. Verrebbe da dire pensando a Saliceti:
buonanotte!
ACAM CITA SOLO QUELLO CHE GLI PARE DELLA NORMA REGIONALE LOMBARDA
La attuale normativa regionale ligure e nazionale non
prevede norme specifiche sulle modalità di campionamento delle emissioni odorigene.
Esistono norme regionali come quella, citata anche da Acam, della Regione
Lombardia.
Ma
di questa norma Acam cita solo quello che gli pare e piuttosto a sproposito,
vediamo perché….
Le mappe di
impatto odorigeno secondo la norma della Lombardia
Secondo
la norma della Regione Lombardia dovranno
essere redatte delle mappe di impatto
dove devono essere riportati i valori di concentrazione orarie di picco di
odore ( non le medie dei valori massimi di 200 unità odometriche) al 98°
percentile su base annuale, così come risultanti dalla simulazione, a 1, 3 e 5 unità
odometriche per metro cubo di aria. Si tenga presente, afferma la Regione
Lombardia, che a 5 unità odometriche il 90-95% delle popolazione percepisce
l’odore.
La
norma Lombarda coordina i dati sulle
emissioni odorigene con quelli delle stazioni meteo più vicine dal sito dell’impianto.
Le fasi di
valutazione dell’impatto delle emissioni odorigene secondo la norma Lombarda
La
norma Lombarda poi individua varie fasi per affrontare il controllo
delle emissioni odorigene da impianti come quello di Saliceti.
Se
viene superata la Fase A che consiste nel preliminare accertamento
della sussistenza di
elementi
di disagio presso la popolazione. Questo disagio è nel caso di Saliceti
ampiamente dimostrato.
Quindi,
applicando la norma Lombarda, si dovrebbe passare alla Fase B verifica dell’impatto olfattivo. Questa fase dovrà concludersi
con la definizione, attraverso le risultanze della simulazione del modello di
dispersione, della rappresentazione delle linee di iso concentrazione orarie di
picco di odore al 98° percentile (mappe di impatto, ( non le medie dei valori massimi
di 200 unità odometriche applicata a Saliceti), espresse in unità odometriche
per metro cubo di aria, tenendo conto dei Criteri
di Valutazione stabiliti sempre dalla norma Lombarda. I criteri di valutazione sono quelli che
affermano:
1. a 5 unità odometriche il 90-95% delle popolazione percepisce l’odore
2. verificato l’impatto
odorigeno dell’attività sul territorio circostante, andranno caratterizzate le
sezioni dell’impianto che causano emissioni odorigene e giustificato un loro
eventuale mancato confinamento.
3. devono inoltre essere valutate
le prestazioni a carico dei sistemi di abbattimento necessari per raggiungere i
risultati calcolati.
4. in caso di nuovo
impianto dovrà essere scelto il sistema di trattamento degli effluenti
opportuno per singolo punto di emissione e indicato il valore di portata di
odore massimo che può essere emesso dalla singola emissione tale che, sommando
tutte le emissioni dello stabilimento, venga garantito il rispetto dei
risultati della simulazione. Il punto 4 appare significativo in
relazione alla questione delle “medie” poste da Acam. Questo punto afferma
sempre la norma Regionale Lombarda si applica anche agli impianti esistenti: “in caso di conclamate problematiche
olfattive che interessano il territorio”. Appare ovvio che le problematiche
siano ampiamente “conclamate” a Saliceti!
5. sulla base dei punti precedenti si procederà
ad un aggiornamento dell’autorizzazione
prescrivendo il rispetto del limite della portata d’odore così come calcolata
dalla simulazione numerica effettuata. Si potrà arrivare anche ad obbligare il
gestore dell’impianto a presentare un piano d’adeguamento per il rispetto
criteri previsti dalla presente linea guida che dovrà contenere le azioni
tecniche e gestionali e i tempi necessari per l’adeguamento (FASE C).
Il raggio di
impatto sulle unità abitative secondo la norma della Lombardia
La
norma Lombarda prevede poi come raggio
di potenziale impatto rischioso dalle emissioni odorigene quello dei 500 metri di distanza dell’impianto da
unità residenziale Nel caso di Saliceti siamo ben al di sotto di quella
distanza. Questo limite è fissato per i nuovi insediamenti previsti o già
previsti al momento della installazione dell’impianto ma dimostra
significativamente come nel caso di Saliceti non siano state adottate distanze
di adeguata sicurezza dalle unità abitative. Questo peraltro poteva essere
fatto utilizzando la normativa sulle industrie insalubri (vedi QUI) senza
scomodare la Lombardia.
Cosa dice
sulle medie la Regione Lombardia
Secondo
la norma Lombarda: “Nella relazione di
presentazione dello studio di impatto delle emissioni odorigene, o in un suo
allegato devono essere presentate:
1.una tabella che
riporti, per ciascuno dei ricettori sensibili individuati sul territorio,
il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate; se il
software utilizzato non permettesse il calcolo del 98° percentile, tale tabella
potrà essere omessa, ma il confronto fra l’impatto delle emissioni ed i criteri
di valutazione definiti dovrà essere eseguito considerando i massimi globali delle
concentrazioni orarie di picco di odore simulate;
2. una tabella che
riporti, per ciascuno dei ricettori sensibili individuati sul territorio, il
massimo globale (ossia sull’intero dominio temporale di simulazione) delle
concentrazioni orarie di picco di odore simulate.”
Gli
allegati 2 e 4 della norma Lombarda trattano della caratterizzazione del contenuto
delle emissioni odorigene non di medie.
I LIMITI DI
EMISSIONI ODORIGENE NON SONO STABILITI EX LEGE MA DALL’ENTE AUTORIZZATORE
Sia
la normativa tecnica nazionale, vedi il sopra citato Decreto 29 gennaio 2007, che quella della Regione Liguria, non
prevedono limiti specifici per le emissioni odorigene che quindi sono rimessi
all’ente autorizzatore, nel caso di Saliceti la Provincia, ai sensi del comma 4
articolo 269 del DLgs 152/2006. Secondo questa ultima norma nella
autorizzazione sono fissati tra gli altri: i valori limite di emissione.
Occorre
poi in particolare tenere conto che nel caso dell’impianto di Saliceti,
relativamente alle emissioni odorigene, siamo di fronte alla categoria delle emissioni diffuse o sicuramente non convogliate, per le quali l’autorizzazione
deve fornire specifiche prescrizioni.
Quindi
essendo stati stabiliti i limiti di emissione per l’impianto di Saliceti da
ultimo con la Determinazione
Dirigenziale n.12 del 2009 (vedi QUI), la domanda è perché Acam
impugna solo ora quanto già stabilito nel 2009? Considerato che la determina
del 2009 non faceva alcun riferimento alle medie da rispettare per il limite
delle emissioni odorigene invece che ai singoli punti di prelievo?
CONCLUSIONI
Medie o non medie come ho dimostrato sopra il problema non
stato solo nel rispetto dei limiti di emissioni odorigene , peraltro da integrare
con tutte le analisi e verifiche che ho spiegato sopra. Il vero problema sta, anche sotto il profilo
legale, nel superamento della tollerabilità delle emissioni odorigene dall’impianto
di Saliceti.
Infatti nonostante, secondo l’ultima determina della
Provincia del 19/11, una parte delle
prescrizioni richieste sono state rispettare (biolfitro e sistemi controllo
umidità dello stesso) le emissioni odorigene continuano ad infestare i
cittadini residenti nella zona.
A questo punto i casi sono due soltanto:
1. le
prescrizioni fino ad ora date sono inadeguate
2. il
sito è sbagliato.
Terze possibilità non esistono allo stato attuale delle
conoscenze.
Quanto ad Acam visto che cita la norma Lombarda, a sproposito peraltro come ho dimostrato sopra, perché
di quella norma non applica l’allegato 3?
Questo allegato si intitola: “Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo da
parte della popolazione residente”. Magari
scoprirebbe con dati inattaccabili che non si può vivere una vita decente vicino
ad un impianto come quello di Saliceti!
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