domenica 30 novembre 2014

Revisione AIA centrale Enel più facile: se ci fosse la volontà!

Novità importanti in materia di revisione e sospensione delle Autorizzazione Integrate Ambientali (di seguito AIA). Novità introdotte dal DLgs 46/2014 (Attuazione direttiva 2010/75/Ue sulle prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento degli impianti industriali, vedi QUIe ribadite recentemente dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 27/10/2014 (vedi  QUI). 

La nuova normativa si applica alla centrale Enel di Spezia e rende più facile la revisione dell’AIA e la sua sospensione da parte del Ministero dell’Ambiente, ma anche la richiesta di questi due provvedimenti da parte degli enti locali spezzini: Comune di Spezia in primo luogo.

Vediamo perché…..



I MOTIVI DI REVISIONE DELLA AIA  SENZA SCADENZE TEMPORALI SECONDO LA NUOVA NORMATIVA 
Il DLgs 46/2014  ha cambiato le modalità di revisione dell’AIA. Il nuovo articolo 290cties afferma che: “1.  L'autorità  competente riesamina  periodicamente  l'autorizzazione   integrata   ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT,  nuove o aggiornate, applicabili  all'installazione  e  adottate  da  quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo  riesaminata,  nonché di eventuali nuovi  elementi  che  possano  condizionare  l'esercizio
dell'installazione.
Quindi la revisione può essere avviata sempre senza attendere i 5 anni ordinari dal rilascio (6 od 8 se l’impianto è soggetto ad eco certificazione: ISO od EMAS) come previsto dalla normativa precedente.
In particolare la nuova normativa contiene un inciso di grande novità nell’ultima parte del comma 2 sopra riportato per cui la revisione può essere avviata in ogni momento se emergono: “nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio della installazione”.
Questo inciso va letto in modo coordinato con le condizioni di revisione dell’AIA descritti dal comma 4 dell’articolo 29octies del DLgs 512/2006 8 (introdotto dal DLgs 46/2014):
PUNTO 1. livello di inquinamento eccessivo dell’impianto con la necessità di adeguarlo alle migliori tecnologie disponibili
PUNTO 2. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
PUNTO 3. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie,  nazionali o regionali  lo esigono. 



LE NUOVE CONDIZIONI DI REVISIONE DELL'AIA SONO ATTUALMENTE APPLICABILI ALL’AIA DELLA CENTRALE ENEL DI SPEZIA
Le tre condizioni per avviare la revisione dell’AIA sopra esposte sono attualmente applicabili alla centrale di Spezia come dimostro di seguito:

Il PUNTO 1 che in parte si collega al ragionamento sul punto 2, che svolgo dopo, è sicuramente legato attualmente alle carenze istruttorie che hanno portato al rilascio dell’AIA proprio sotto il profilo dell’impatto sanitario del modello gestionale della centrale a carbone.  In altri termini come ho sottolineto più volte questa carenza istruttoria ha impedito di valutare complessivamente lo stato complessivo della ambiente e della salute nel sito della interessato dalle emissioni della centrale.  Mi riferisco in particolare al mancato rilascio del Parere Sanitario del Sindaco che secondo recente giurisprudenza è obbligatorio e vincolante una volta emesso nel senso che,  se i contenuti del Parere sono frutto di adeguata istruttoria,  devono essere recepiti nell’AIA (Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009vedi QUI per il testo e QUI per un commento).  
 L’atto  nel quale si sostanzia (sotto il profilo giuridico amministrativo) la suddetta competenza del Sindaco si chiama parere sanitario.
Il Parere Sanitario, come abbiamo avuto modo di rilevare più volte, deve avere la finalità di dimostrare la accettabilità sanitaria della presenza di una industria insalubre (come è una centrale a carbone) in zona abitate, il che comporta, almeno:
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
c) una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto

Sul PUNTO 2 il Ministro dell’Ambiente lo scorso 1luglio 2014 nel rispondere  (vedi QUIalla Interrogazione (atto di sindacato ispettivo) della senatrice Cristina De Pietro del gruppo 5Stelle ha affermato: “La Commissione europea ha da tempo avviato le attività di consultazione per la definizione del nuovo BAT Reference documents (BRef) in merito ai “grandi impianti di combustione” (tra i quali è compresa la centrale di La Spezia)”, questa nuova definizione delle BAT comporterebbe un revisione dell’AIA come mero atto dovuto ai sensi delle nuova norma citata nel punto 2 .

Sul PUNTO 3 va fatta una precisazione: le norme di qualità ambientale sono sostanzialmente delle prescrizioni specifiche per i singoli impianti definite dalla Autorità Competente (Ministero Ambiente con supporto di ISPRA e Arpa ASL locali) relativamente al rapporto tra il modello gestionale dell’impianto, la specificità ambientale sanitaria del sito. La norma di qualità ambientale può quindi portare a richiedere la applicazione di limiti di emissioni più stringenti e nuove tecnologie disinquinanti. Non solo ma il nuovo articolo 29septies del DLgs 152/2006 (introdotto dal DLgs 46/2014) collega la possibilità di applicare le suddette norme di qualità ambientale agli strumenti di pianificazione come ad esempio quella sulla tutela della qualità dell’aria. Come è noto il piano regionale sulla qualità dell’aria della Liguria, revisionato nel 2007, non è aggiornato alla nuova normativa: DLgs 155/2010. Quindi il parametro delle complessive emissioni (anche da altri impianti) nel sito della centrale enel non è stato aggiornato come invece richiedere la nuova normativa (vedi comma 1 articolo 29septies  del DLgs 152/2006 come modificato dal DLgs 46/2014).   
Sulle nuove disposizioni comunitarie  citate nel punto 2 e che potrebbero comportare l’esigenza di avviare la revisione ci sono quelle relative alla gestione dei transitori della centrale (chiusure e riavvi dell’impianto). In particolare la Decisione della UE del 7/5/2012 prevede un modello di controllo dei transitori innovativo e non corrispondente alle prescrizioni della attuale AIA per la centrale
- la necessità di una verifica di soggetti terzi (quindi esterni all'Enel) nel definire i criteri e i parametri per la gestione dei transitori;
- la massima trasparenza sulla gestione e sul rispetto delle vincoli di legge nella gestione dei transitori; quindi la necessità di rendere pubblici: i vincoli posti, i controlli svolti, i risultati degli stessi;
- riduzione al minimo dei transitori (la normativa vigente invece richiedeva solo una loro gestione);
- la necessità di legare i protocolli tecnici di gestione dei transitori con particolari dispositivi di abbattimento;
- parametri precisi per definire i criteri di gestione dei transitori (vedi allegato alla Decisione).
Questa Decisione non è stata fino ad ora applicata alla centrale Enel spezzina, come le emissioni anomale reiterate in questo anno hanno dimostrato (da ultimo lo scorso 12 agosto). Tutto questo  nonostante, come sia noto, che le Decisioni costituiscono atti della UE immediatamente applicabili negli Stati Membri  a prescindere da norme nazionali specifiche di recepimento.


LA NUOVA NORMATIVA SULLA SOSPENSIONE DELL’AIA PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
Il nuovo comma 9 dell’articolo 29decies DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014)  prevede che:
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente (Ministero Ambiente per la centrale Enel di Spezia) procede:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, e applicate misure provvisorie preventive dell’inquinamento;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

Quindi secondo la nuova normativa basterebbero due violazioni della stessa prescrizione reiterate in un anno per arrivare alla sospensione della attività della centrale. In particolare secondo la Circolare del Ministero dell’Ambiente del  27/10/2014, sono considerate reiterate: “….anche le violazioni continuate (ad esempio quelle per cui la diffida ad avviare le azioni per far cessare la inadempienza siano rimaste ripetutamente senza esisto positivo) e come anno di riferimento considerare i 365 giorni precedente l’accertamento. Va inoltre chiarito che, ai fini del conteggio, ci si deve riferire alla reiterazione delle medesime violazioni (ad esempio, violazione del medesimo limite di emissione, per la medesima sostanza, in corrispondenza del medesimo punto di emissione).”
Inoltre, sempre la suddetta Circolare, precisa che la violazione delle prescrizioni, come sopra riportato, deve produrre un effetto immediato in termini di pericolo o di danno all’ambiente e quindi alla salute dei cittadini. In questo senso la Circolare, la violazione della prescrizione non può consistere: “…ad esempio nella mancata trasmissione di un piano di adeguamento da realizzare negli anni successivi”.



LE VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA PER LA CENTRALE ENEL DI SPEZIA SI SONO GIA' VERIFICATE

Tralasciando per il momento le scadenza di adempimento più vicine (26/9/2014) esaminiamo le scadenze più lontane delle prescrizioni che non risultano fino ad ora adempiute….


Adempimenti, di competenza solo Enel, alle prescrizioni che scadevano il 26/3/2014 e non sono stati pubblicati fino ad ora  
1. Studio di fattibilità per il miglioramento del sistema di scarico del carbone dalle navi in grado di garantire una migliore efficienza di contenimento delle emissioni diffuse (Punto 5  articolo 1 del Decreto - lettera b) punto 16 Paragrafo 10.3.2 Prescizioni Parere Istruttorio Commissione AIA) .
2. Programma di manutenzione periodica per individuare perdite relativamente alle emissioni convogliate (punto 19 Paragrafo 10.3.2. Prescrizioni parere Istruttorio).
3.  Monitoraggio gestione stoccaggio materiale polverulenti (Paragrafo 4.4. Piano Monitoraggio) – da avviare dal 26/3/2014 e operativo dal 26/9/2014.
4. Report quantità emesse di SOX, NOX, CO, Polveri nei transitori dei gruppi generatori e piano monitoraggio transitori (punto 9 Paragrafo 10.3.1. Prescrizioni Parere Istruttorio - Paragrafo 4.1.2. Piano di Monitoraggio sulla base della tabella 8). Tali report dovranno fissare le quantità di emissioni dei singoli inquinanti sia per i singoli episodi transitori che per il totale anno. Questo Rapporto non è stato prodotto neppure nella recente pubblicazione dell’Enel del monitoraggio su emissioni e ricadute dei microinquinanti (vedi  QUI SEZIONE ADEMPIMENTI DELL’AIA).
5.  Controllo semestrale serbatoi combustibili e parco carbone (Paragrafo 3.1.2. Piano di Monitoraggio tabella 3 e Paragrafo 6.1).

La violazione delle prescrizioni 3,4,5  costituisce sicuramente violazione di legge ai sensi dell’avvio della procedura di sospensione dell’AIA come sopra descritta in quanto non rientra nella esclusione sopra esaminata della Circolare del Ministero dell’Ambiente. È chiaro infatti che la violazione di queste prescrizioni possa produrre danni immediati all’ambiente e alla salute dei cittadini non richiedendo una loro attuazione negli anni successivi come invece richiesto appunto da detta Circolare.


Adempimenti, di competenza Enel ed Enti pubblici,  alle prescrizioni che scadevano il 26/3/2014 e non sono stati pubblicati:
1. Presentazione  sistema di monitoraggio delle emissioni e immissioni secondo un crono programma con ente di controllo : Provincia Arpal  (Punto 1 articolo 4 del Decreto).  Per ora  Ispra ha presentato solo un generico programma secondo cronologia e metodologia (vedi QUI pagina 1 di 18 SEZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO). 
2. Individuazione stazioni della rete di monitoraggio del sito di Pitelli nelle quali effettuare la caratterizzazione delle acque di falda (Paragrafo 6.2. Piano di Monitoraggio, misure da eseguire secondo tabella 18).



COSA POTREBBE FARE IL COMUNE DI SPEZIA ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA
Il Comune anche alla luce delle violazioni delle prescrizioni e dei ritardi sopra esaminati potrebbe utilizzare  comunque quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 29decies del DLgs 152/2006 che recita: “10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.” Quindi applicare i poteri di Autorità Sanitaria del Sindaco con ordinanza.

Ma soprattutto il Comune dovrebbe dare esecuzione al compito che ha fino ad ora violato e cioè la emanazione del Parere Sanitario di cui ho trattato sopra che potrebbe diventare il vero strumento per arrivare a chiedere direttamente la revisione dell’AIA nel senso espresso con i 3 PUNTI ex lege elencati nella prima parte di questo post.

Infine, come dimostra ampiamente la vicenda dei transitori mal gestiti fino ad ora da Enel il Comune potrebbe chiedere, motivatamente,  l’aggiornamento dell’AIA, attraverso la applicazione  del  comma 4 dell’articolo 290cties DLgs 152/2006 che va letto in modo coordinato con la lettera b9 del comma 4bis dell’articolo 29sexies.
Secondo questi articoli se attraverso i controlli si dimostra che le prescrizioni date non permettono di raggiungere livelli di emissioni adeguati alle migliori tecnologie disponibili , anche in assenza di violazioni delle prescrizioni, può essere deciso l’aggiornamento dell’AIA.  


DATI  NON PUBBLICATI DAL COMUNE SECONDO LA NUOVA NORMATIVA SULL'AIA E SULL'ACCESSO CIVICO 
Secondo il comma 2 articolo 29decies del DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014) i il Comune deve pubblicare sul suo sito i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.
Secondo il comma 5 articolo 29decies del DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014) le relazioni dell’ISPRA  che contengono i pertinenti riscontri in merito alla conformità del modello gestionale della centrale Enel alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere, devono essere pubblicati nel sito del Ministero ma anche del Comune interessato.
Questi dati devono essere pubblicati anche dal Comune ai sensi del combinato disposto della normativa sull’AIA sopra descritta con quella sull’Accesso Civico che ho descritto ampiamente QUI














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