Novità
importanti in materia di revisione e sospensione delle Autorizzazione Integrate Ambientali (di seguito AIA). Novità introdotte dal DLgs
46/2014 (Attuazione direttiva
2010/75/Ue sulle prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento degli
impianti industriali, vedi QUI) e ribadite recentemente
dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 27/10/2014 (vedi QUI).
La nuova normativa si applica alla centrale Enel di
Spezia e rende più facile la revisione dell’AIA e la sua sospensione da
parte del Ministero dell’Ambiente, ma anche la richiesta di questi due provvedimenti
da parte degli enti locali spezzini: Comune di Spezia in primo luogo.
Vediamo perché…..
I MOTIVI DI REVISIONE DELLA AIA
SENZA SCADENZE TEMPORALI SECONDO LA NUOVA NORMATIVA
Il DLgs 46/2014 ha
cambiato le modalità di revisione dell’AIA. Il nuovo articolo 290cties afferma che: “1.
L'autorità competente
riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata
ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene
conto di tutte le conclusioni sulle BAT,
nuove o aggiornate, applicabili
all'installazione e adottate
da quando l'autorizzazione è stata
concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi
che possano condizionare
l'esercizio
dell'installazione.”
Quindi la revisione può essere avviata
sempre senza attendere i 5 anni ordinari dal rilascio (6 od 8 se l’impianto è
soggetto ad eco certificazione: ISO od EMAS) come previsto dalla normativa
precedente.
In particolare la nuova normativa
contiene un inciso di grande novità nell’ultima parte del comma 2 sopra
riportato per cui la revisione può essere avviata in ogni momento se emergono: “nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio
della installazione”.
Questo inciso va letto in modo
coordinato con le condizioni di revisione dell’AIA descritti dal comma 4 dell’articolo
29octies del DLgs 512/2006 8 (introdotto dal DLgs 46/2014):
PUNTO 1. livello di inquinamento eccessivo dell’impianto
con la necessità di adeguarlo alle migliori tecnologie disponibili
PUNTO 2. le migliori tecniche
disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni
PUNTO 3. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni
legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono.
LE NUOVE CONDIZIONI DI REVISIONE DELL'AIA SONO ATTUALMENTE APPLICABILI ALL’AIA DELLA CENTRALE ENEL
DI SPEZIA
Le tre condizioni per avviare la
revisione dell’AIA sopra esposte sono attualmente applicabili alla centrale di
Spezia come dimostro di seguito:
Il PUNTO 1 che in parte si collega al ragionamento
sul punto 2, che svolgo dopo, è sicuramente legato attualmente alle carenze
istruttorie che hanno portato al rilascio dell’AIA proprio sotto il profilo
dell’impatto sanitario del modello gestionale della centrale a carbone. In altri termini come ho sottolineto più volte
questa carenza istruttoria ha impedito di valutare complessivamente lo stato
complessivo della ambiente e della salute nel sito della interessato dalle
emissioni della centrale. Mi riferisco
in particolare al mancato rilascio del Parere Sanitario del Sindaco che secondo
recente giurisprudenza è obbligatorio e vincolante una volta emesso nel senso
che, se i contenuti del Parere sono frutto di adeguata istruttoria,
devono essere recepiti nell’AIA (Tar
Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009vedi QUI per il testo e QUI per un commento).
L’atto nel quale si sostanzia (sotto
il profilo giuridico amministrativo) la suddetta competenza del Sindaco si
chiama parere sanitario.
Il Parere Sanitario, come abbiamo
avuto modo di rilevare più volte, deve avere la finalità di
dimostrare la accettabilità sanitaria della presenza di una industria insalubre
(come è una centrale a carbone) in zona abitate, il che comporta, almeno:
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle
emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario della
popolazione interessata
c) una valutazione della evoluzione del contesto
urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti
dall’impianto
Sul PUNTO 2 il Ministro
dell’Ambiente lo scorso 1luglio 2014 nel rispondere (vedi QUI) alla Interrogazione (atto di sindacato
ispettivo)
della senatrice Cristina De Pietro del gruppo 5Stelle ha affermato: “La Commissione
europea ha da tempo avviato le attività di consultazione per la definizione del
nuovo BAT Reference documents (BRef) in merito ai “grandi impianti di
combustione” (tra i quali è compresa la centrale di La Spezia)”, questa nuova definizione delle BAT comporterebbe un
revisione dell’AIA come mero atto dovuto ai sensi delle nuova norma citata nel
punto 2 .
Sul PUNTO 3 va fatta una precisazione: le norme di
qualità ambientale sono sostanzialmente delle prescrizioni specifiche per i
singoli impianti definite dalla Autorità Competente (Ministero Ambiente con
supporto di ISPRA e Arpa ASL locali) relativamente al rapporto tra il modello
gestionale dell’impianto, la specificità ambientale sanitaria del sito. La norma di qualità ambientale può quindi
portare a richiedere la applicazione di limiti di emissioni più stringenti e
nuove tecnologie disinquinanti. Non solo ma il nuovo articolo 29septies del
DLgs 152/2006 (introdotto dal DLgs 46/2014) collega la possibilità di applicare
le suddette norme di qualità ambientale agli strumenti di pianificazione come
ad esempio quella sulla tutela della qualità dell’aria. Come è noto il piano regionale sulla qualità dell’aria
della Liguria, revisionato nel 2007, non è aggiornato alla nuova normativa:
DLgs 155/2010. Quindi il parametro delle
complessive emissioni (anche da altri impianti) nel sito della centrale
enel non è stato aggiornato come invece richiedere la nuova normativa (vedi
comma 1 articolo 29septies del DLgs
152/2006 come modificato dal DLgs 46/2014).
Sulle nuove disposizioni comunitarie
citate nel punto 2 e che potrebbero comportare l’esigenza di avviare la
revisione ci sono quelle relative alla gestione dei transitori della centrale
(chiusure e riavvi dell’impianto). In particolare la Decisione della UE del 7/5/2012 prevede un modello di controllo dei transitori
innovativo e non corrispondente alle prescrizioni della attuale AIA per la
centrale
- la necessità di una verifica di
soggetti terzi (quindi esterni all'Enel) nel definire i criteri e i parametri
per la gestione dei transitori;
- la massima trasparenza sulla gestione
e sul rispetto delle vincoli di legge nella gestione dei transitori; quindi la
necessità di rendere pubblici: i vincoli posti, i controlli svolti, i risultati
degli stessi;
- riduzione al minimo dei transitori
(la normativa vigente invece richiedeva solo una loro gestione);
- la necessità di legare i protocolli
tecnici di gestione dei transitori con particolari dispositivi di abbattimento;
- parametri
precisi per definire i criteri di gestione dei transitori (vedi allegato alla
Decisione).
Questa Decisione non è stata fino ad ora
applicata alla centrale Enel spezzina, come le emissioni anomale reiterate in
questo anno hanno dimostrato (da ultimo lo scorso 12 agosto). Tutto questo nonostante, come sia noto, che le Decisioni
costituiscono atti della UE immediatamente applicabili negli Stati Membri a prescindere da norme nazionali specifiche
di recepimento.
LA NUOVA NORMATIVA SULLA SOSPENSIONE DELL’AIA PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
Il nuovo comma 9 dell’articolo 29decies
DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014) prevede che:
In caso di inosservanza delle
prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente (Ministero Ambiente per la
centrale Enel di Spezia) procede:
a) alla diffida, assegnando
un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, e applicate
misure provvisorie preventive dell’inquinamento;
b) alla diffida e contestuale
sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
c) alla revoca
dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
d) alla chiusura
dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in
assenza di autorizzazione.
Quindi
secondo la nuova normativa basterebbero due violazioni della stessa
prescrizione reiterate in un anno per arrivare alla sospensione della attività
della centrale. In particolare secondo la Circolare del Ministero dell’Ambiente
del 27/10/2014, sono considerate reiterate:
“….anche le violazioni continuate (ad
esempio quelle per cui la diffida ad avviare le azioni per far cessare la
inadempienza siano rimaste ripetutamente senza esisto positivo) e come anno di
riferimento considerare i 365 giorni precedente l’accertamento. Va inoltre
chiarito che, ai fini del conteggio, ci si deve riferire alla reiterazione
delle medesime violazioni (ad esempio, violazione del medesimo limite di
emissione, per la medesima sostanza, in corrispondenza del medesimo punto di
emissione).”
Inoltre, sempre la suddetta Circolare, precisa che la violazione
delle prescrizioni, come sopra riportato, deve produrre un effetto immediato in
termini di pericolo o di danno all’ambiente e quindi alla salute dei cittadini.
In questo
senso la Circolare, la violazione della prescrizione non può consistere: “…ad esempio nella mancata trasmissione di un
piano di adeguamento da realizzare negli anni successivi”.
LE VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA PER LA CENTRALE ENEL DI SPEZIA SI
SONO GIA' VERIFICATE
Tralasciando
per il momento le scadenza di adempimento più vicine (26/9/2014) esaminiamo le
scadenze più lontane delle prescrizioni che non risultano fino ad ora adempiute….
Adempimenti,
di competenza solo Enel, alle prescrizioni che scadevano il 26/3/2014 e non
sono stati pubblicati fino ad ora
1. Studio di fattibilità per il miglioramento
del sistema di scarico del carbone dalle navi in grado di garantire una
migliore efficienza di contenimento delle emissioni diffuse (Punto 5
articolo 1 del Decreto - lettera b) punto 16 Paragrafo
10.3.2 Prescizioni Parere Istruttorio Commissione AIA) .
2. Programma di manutenzione periodica per
individuare perdite relativamente alle emissioni convogliate (punto 19
Paragrafo 10.3.2. Prescrizioni parere Istruttorio).
3. Monitoraggio gestione
stoccaggio materiale polverulenti (Paragrafo 4.4. Piano Monitoraggio) – da
avviare dal 26/3/2014 e operativo dal 26/9/2014.
4. Report quantità emesse di SOX, NOX, CO,
Polveri nei transitori dei gruppi generatori e piano monitoraggio transitori
(punto 9 Paragrafo 10.3.1. Prescrizioni Parere Istruttorio - Paragrafo 4.1.2.
Piano di Monitoraggio sulla base della tabella 8). Tali report dovranno fissare le quantità di
emissioni dei singoli inquinanti sia per i singoli episodi transitori che per
il totale anno. Questo Rapporto non è stato prodotto neppure nella recente
pubblicazione dell’Enel del monitoraggio su emissioni e ricadute dei
microinquinanti (vedi QUI SEZIONE
ADEMPIMENTI DELL’AIA).
5. Controllo semestrale serbatoi combustibili e parco carbone (Paragrafo
3.1.2. Piano di Monitoraggio tabella 3 e Paragrafo 6.1).
La violazione delle prescrizioni 3,4,5 costituisce sicuramente violazione di legge
ai sensi dell’avvio della procedura di sospensione dell’AIA come sopra
descritta in quanto non rientra nella esclusione sopra esaminata della
Circolare del Ministero dell’Ambiente. È chiaro infatti che la violazione di
queste prescrizioni possa produrre danni immediati all’ambiente e alla salute
dei cittadini non richiedendo una loro attuazione negli anni successivi come
invece richiesto appunto da detta Circolare.
Adempimenti, di competenza Enel ed Enti pubblici, alle prescrizioni che scadevano il 26/3/2014 e non
sono stati pubblicati:
1. Presentazione sistema di monitoraggio delle emissioni e
immissioni secondo un crono programma con ente di controllo : Provincia
Arpal (Punto 1 articolo 4 del Decreto). Per ora Ispra ha
presentato solo un generico programma secondo cronologia e metodologia (vedi QUI pagina
1 di 18 SEZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO).
2. Individuazione stazioni
della rete di monitoraggio del sito di Pitelli nelle quali effettuare la
caratterizzazione delle acque di falda (Paragrafo 6.2. Piano di Monitoraggio,
misure da eseguire secondo tabella 18).
COSA POTREBBE FARE IL COMUNE DI SPEZIA ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA
Il Comune anche alla luce delle
violazioni delle prescrizioni e dei ritardi sopra esaminati potrebbe
utilizzare comunque quanto previsto dal comma
10 dell’articolo 29decies del DLgs 152/2006 che recita: “10.
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità
competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute,
ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure
ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.”
Quindi applicare i poteri di Autorità Sanitaria del Sindaco con ordinanza.
Ma soprattutto il Comune dovrebbe dare
esecuzione al compito che ha fino ad ora violato e cioè la emanazione del
Parere Sanitario di cui ho trattato sopra che potrebbe diventare il vero
strumento per arrivare a chiedere direttamente la revisione dell’AIA nel senso
espresso con i 3 PUNTI ex lege elencati nella prima parte di
questo post.
Infine, come dimostra ampiamente la
vicenda dei transitori mal gestiti fino ad ora da Enel il Comune potrebbe
chiedere, motivatamente, l’aggiornamento dell’AIA, attraverso la
applicazione del
comma 4 dell’articolo 290cties DLgs 152/2006 che
va letto in modo coordinato con la lettera b9 del comma 4bis dell’articolo
29sexies.
Secondo questi articoli se attraverso i controlli si
dimostra che le prescrizioni date non permettono di raggiungere livelli di
emissioni adeguati alle migliori tecnologie disponibili , anche in assenza di
violazioni delle prescrizioni, può essere deciso l’aggiornamento dell’AIA.
DATI NON PUBBLICATI DAL COMUNE SECONDO LA NUOVA NORMATIVA SULL'AIA E SULL'ACCESSO CIVICO
Secondo il comma 2 articolo 29decies del
DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014) i il Comune deve pubblicare sul suo sito
i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo
modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.
Secondo il comma 5 articolo 29decies del
DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014) le relazioni
dell’ISPRA
che contengono i pertinenti riscontri in
merito alla conformità del modello gestionale della centrale Enel alle
condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da
intraprendere, devono essere pubblicati nel sito del Ministero ma anche
del Comune interessato.
Questi dati devono essere pubblicati
anche dal Comune ai sensi del combinato disposto della normativa sull’AIA sopra
descritta con quella sull’Accesso Civico che ho descritto ampiamente QUI.
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