Nel
Consiglio Comunale della Spezia del 1/12/2014 si è discusso di possibili revisioni
della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) alla centrale Enel della Spezia. La questione è estremamente complessa e deve essere valutata secondo una
istruttoria che rispetti quanto previsto dalla vigente normativa come
modificata recentemente (vedi QUI).
Soprattutto non si deve fare l’errore di
confondere la possibile revisione dell’AIA con la sospensione della stessa. La
revisione richiede una istruttoria tecnica ben precisa fondata su nuovi
elementi o su lacune istruttorie precedenti, mentre la sospensione richiede la violazione delle prescrizioni contenute
nell’AIA nonché in quelle previste dalla normativa in materia: titolo IIIbis Pare II del DLgs 152/2006 e
successive modifiche.
Il post che segue vuole quindi fornire un
contributo per chiarire quanto sopra sommariamente elencato.
COSA NON È
GIURIDICAMENTE FONDATO NELLA RICHIESTA DI REVISIONE DELL’AIA
Su
cosa possiamo fondare la richiesta di revisione dell’AIA della centrale Enel di
Spezia?
Non
certo aspettando chissà quali studi
epidemiologici che arriverebbero chissà quando e comunque non avrebbero
rilevanza giuridico amministrativa.
Neppure
facendo riferimento a documenti e studi
riguardanti altri siti. Questo sarebbe forse giusto scientificamente (ma
tutto da provare anche questo) ma sicuramente non fondato da un punto di vista
giuridico amministrativo. Infatti per poter essere applicabile legalmente ad un
impianto (installazione di seguito secondo la nuova terminologia di legge) specifico, uno studio di impatto sanitario delle
emissioni dello stesso richiede che venga rispettata la nozione ex lege di luogo dove è
presente l’installazione come definita dalla vigente legge (DLgs 152/2006 come
modificato dal Dlgs 46/2014). La nuova definizione
di installazione, ai fini dell’applicazione della normativa sull’AIA, agli
impianti elencati all’allegato VIII[1] Parte II del Dlgs
152/2006, contiene alcuni concetti che sono stati esplicitati dalla Circolare
del Ministero dell’Ambiente del 27/10/2014, in particolare per luogo si intende il sito di ubicazione
della installazione, facendo a tal fine riferimento alla normativa ambientale
vigente, in particolare alla definizione di sito del Regolamento UE su EMAS[2]: “Tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo
gestionale di una organizzazione che comprende attività, prodotti, e servizi.
Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali”.
Quindi
qualsiasi indagine di impatto sanitario svolta in altri siti non è
giuridicamente sovrapponibile a quello interessato dalla possibile revisione,
occorre una indagine e quindi una istruttoria tecnico amministrativa che la
contenga formalmente riferita alla “zona geografica precisa” della
installazione.
Per
questo pur essendo rilevante sotto il
profilo politico e scientifico, la
sospensione del Parere della Regione Liguria in sede di rilascio della nuova AIA
alla centrale di Vado Ligure, non ha alcuna valenza giuridico amministrativa vista in relazione ad una eventuale revisione dell'AIA della centrale spezzina.
Non
sono utili inoltre neppure studi vecchi
soprattutto se legati a modelli gestionali della installazione non più
esistenti. Faccio un esempio sulla centrale di Spezia, gli studi (perizie) che portarono alle condanne
penali dei dirigenti ENEL nel passato (anni 80-90) fanno riferimento ad un
modello gestionale della centrale che prevedeva 4 gruppi generatori senza
desolforazione, senza denitrificazione e con elettrofiltri di vecchia generazione.
Quelle perizie possono essere interessanti sotto il profilo scientifico, al
limite penale e civile, ma non giuridico amministrativo. Ricordo, infatti, che nell’AIA viene autorizzato non il sito in
quanto tale (quello lo fa la VIA) ma il
modello gestionale dell’impianto.
Non
valgono neppure paragoni tra i diversi
limiti di emissione rilasciati in sede di AIA tra le varie installazioni (centrali
in questo caso). I limiti a volte
possono essere inferiori a quelli di legge solo perché si è autorizzato
impianti di nuova generazione, mentre quella di Spezia è stata una ristrutturazione
della sezione a carbone in particolare. Non
solo ma è la stessa normativa in materia di AIA a collegare limiti di emissioni
e specificità del sito dove è collocata la installazione, recita il comma 3
articolo 29sexies del DLgs 152/2006: “ I valori limite di emissione fissati
nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno
rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è
ubicata l'installazione.”
Quanto
al rapporto tra limiti di emissione e Migliori tecnologie disinquinanti[3]
(di seguito MTD), nel senso che i primi dovrebbero adeguarsi alla evoluzione delle
seconde, qui ci può essere uno spiraglio di azione ma a condizione che si
rispetti la normativa vigente che sul punto è chiarissima. In particolare l’autorità competente può
arrivare a chiedere la revisione dell’AIA quando “b) le migliori tecniche disponibili
hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle
emissioni; “
(lettera b) comma 4 articolo
29ocites)”. Questo non pare al momento applicabile alla centrale
di Spezia e comunque richiederebbe passaggi a livello UE complicatissimi e
molto lunghi.
Non solo ma a Spezia si è usata una norma che permette di applicare
limiti di emissione più alti di quelli delle MTD associate, considerata la
specificità tecnologia dell’impianto (comma 9bis articolo 29 sexies del DLgs 152/2006 come
modificato dal DLgs 46/2014). Questo è dipeso dal fatto che la istruttoria per
il rilascio dell’AIA a Spezia è stata considerata come relativa ad un impianto
esistente. Sul punto la Corte di
Giustizia (sentenza
31 marzo 2011 causa C-50/10) ha affermato che per la prima AIA anche agli
impianti esistenti andrebbe applicata la istruttoria come fosse un impianto
nuovo, ma, come dire, questa è una sentenza che non è immediatamente applicabile
al caso spezzino per ovvi motivo di principi generali del diritto. Potrà essere
utilizzata se si riesce ad avviare la revisione dell’AIA.
LE MOTIVAZIONI
EX LEGE PER CHIEDERE LA REVISIONE DELL’AIA
E
qui si torna al punto principale come si può avviare la revisione dell’AIA in
modo giuridicamente fondato e, soprattutto, è possibile farlo per la centrale di
Spezia?
A mio avviso si ma con motivazioni diverse da
quelle sopra delineate, vediamo quali….
La nuova normativa in materia di AIA prevede le seguenti condizioni di revisione dell’AIA (che può essere ora
avviata in qualsiasi momento a
prescindere dalla durata dell’AIA come invece prima era previsto):
1. Quando emergano nuovi
elementi che possano condizionare l’esercizio della installazione
2. Quando sia dimostrato
un livello di inquinamento eccessivo dell’impianto con la necessità di
adeguarlo alle migliori tecnologie disponibili
3. Quando le
migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che
consentono una notevole riduzione delle emissioni
4. Quando
gli sviluppi
delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni
legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono.
I punti 1, 2 e 4 sono applicabili al caso Spezia,
il punto 3 come ho già spiegato sopra no. Ma a quali condizioni sono
applicabili? Occorre che l’avvio della revisione sia dentro un percorso
amministrativo coerente con l’attuale normativa. Un percorso che deve dimostrare che:
a) l’inquinamento emesso nella centrale ma anche
quello dell’area in generale da essa interessata sia “eccessivo” e soprattutto
produca un trasferimento dello stesso da un fattore ambientale all’altro e che
possa nuocere alla salute umana secondo la definizione di inquinamento ex
lettera iter comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006.
b) tale inquinamento eccessivo deve derivare
prevalentemente dal modello gestionale attuale della centrale.
Insomma va dimostrata la incompatibilità tra l’attuale
modello gestionale della centrale e l’ambiente e la salute dei cittadini che
intorno ad essa risiedono.
Come raggiungere questa dimostrazione? Vediamo..
ISTRUTTORIA PER ARRIVARE A DIMOSTRARE LA NECESSITÀ DELLA
REVISIONE DELL’AIA
Occorre utilizzare tre strumenti riconosciuti
dalla vigente normativa
1. Norma di qualità
ambientale
2. Parere sanitario del
Sindaco.
3. La valutazione a
confronto delle alternative tecnico gestionali
Tutte
e tre si tengono insieme anche se:
la
Norma di qualità ambientale compete formalmente al ministero dell’Ambiente come autorità competente
al rilascio dell’AIA e della sua revisione
il Parere Sanitario compete al Sindaco del Comune sede della centrale
la Valutazione compete alla Commissione AIA
Si
tengono insieme anche perché la prima è conseguenza di una istruttoria che
abbia valorizzato le altre due.
Ora
per norma di qualità ambientale si intende “ la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono
in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa
vigente in materia ambientale;” (lettera i-nonies articolo 5 DLgs 152/2006).
In altri termini, il concetto di norma
di qualità ambientale contiene il principio fortemente innovativo , introdotto
dalla disciplina dell’AIA, per cui non
decido di adeguare il sito ai limiti di emissione di legge come avveniva nel
passato, ma adeguo l’impianto al sito e
quindi posso imporre, oltre i limiti di legge formali, in
quel sito e in quell’impianto specifico:
1. Limiti di emissione,
2.
Tecnologie disinquinanti
3.
Tipologie di combustibile
4.
Modelli gestionali
Quindi
la norma di qualità ambientale non è altro che una serie di prescrizioni
innovative, rispetto alla legge, e
specifiche per il sito in questione.
Ma per
arrivare alla norma di qualità ambientale
bisogna svolgere bene l’istruttoria
utilizzando gli altri due strumenti citati : il Parere Sanitario del Sindaco,
La Valutazione a confronto delle
Alternative Tecnico Gestionali. Entrambi
sono normati dalla legge in materia di AIA quindi non si prestano a critiche di
infondatezza giuridica. Anzi nel caso della centrale di Spezia il Parere
Sanitario non è mai stato rilasciato e male hanno fatto le associazioni
ambientaliste a non sollevare questo vizio procedurale in sede TAR nonostante
io lo avessi suggerito da subito.
Il Parere
Sanitario, previsto dal comma 6 articolo 29quater DLgs 152/2006, deve
contenere:
1. una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni
dell’impianto, attraverso:
- una valutazione delle emissioni
inquinanti della centrale
- una valutazione delle ricadute inquinanti
in aria, acqua e suolo
- simulazioni sui tassi di mortalità e
morbilità determinati da tali ricadute
2. una valutazione dello stato sanitario della popolazione
interessata
3. una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico
interessato dall’impianto
4. una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti
dall’impianto
5. prescrizioni conseguenti alle valutazioni di cui ai punti
precedenti
Sulla base del risultato del Parere Sanitario e
delle prescrizioni necessarie sotto il profilo della tutela sanitaria queste
devono essere valutate al fine di ridefinire il modello gestionale dell’installazione
(della centrale nel caso in esame).
In altri termini si tratta di valutare le
alternative tecnico gestionali (tenendo conto delle MTD) della installazione, scegliendo quella più
adeguata al quadro sanitario emerso dal Parere del Sindaco.
Questa
Valutazione delle Alternative Tecnico Gestionali è disciplinata dal Decreto Ministeriale
1/10/2008 (Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti
economici e degli effetti incrociati per le attività soggette ad AIA), secondo
quale: “le alternative siano valutate secondo gli effetti ambientali incrociati
(Cross-Media Effects) cioè poter valutare l’effetto dovuto contemporaneamente a
più inquinanti che rilasciano in uno stesso o più corpi ricettori”.
L’obiettivo
metodologico dei Cross-Media è quello di fornire - nei casi più complessi come
questo della centrale Enel di Spezia - una guida alla scelta dell’opzione migliore sotto il profilo
sanitario ed ambientale, fra le tecniche o le tecnologie che in alternativa
possono essere implementate in un contesto di rilascio dell’AIA o appunto della
sua revisione.
Quindi il SINDACO può creare,
con il Parere Sanitario, i presupposti
per avviare la istruttoria sopra descritta, arrivando a produrre prescrizioni per un nuovo
modello gestionale dell’impianto, definite sulla base della Valutazione delle
alternative tecniche gestionale, e tradotte nella norma di qualità ambientale da applicare
alla centrale di Spezia, presupposto per il provvedimento di revisione dell’AIA.
LA SOSPENSIONE
DELL’AIA
Il
nuovo comma 9 dell’articolo 29decies DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs
46/2014) prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, l'autorità competente (Ministero Ambiente per la centrale Enel
di Spezia) procede:
a)
alla diffida, assegnando un termine ai gestori per adeguarsi;
b)
alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, nel
caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
c)
alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di
reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per
l'ambiente.
Questa
procedura è di competenza del Ministero dell’Ambiente, ma in caso di reiterate
violazioni delle prescrizioni il Sindaco può intervenire con i propri poteri di
ordinanza sanitaria come previsto dal comma 10 dell’articolo 29decies del DLgs 152/2006 che recita: “10. In caso di inosservanza delle
prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino
situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco
ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.”.
A
mio avviso allo stato attuale delle conoscenze ci sono una serie di
prescrizioni contenute nell’AIA rilasciata alla centrale Enel di Spezia, che
non appaiono rispettate. In particolare:
1. Monitoraggio gestione stoccaggio materiale polverulenti
(Paragrafo 4.4. Piano Monitoraggio) – da avviare dal 26/3/2014 e operativo
dal 26/9/2014.
2. Report quantità emesse di SOX, NOX, CO, Polveri nei transitori
dei gruppi generatori e piano monitoraggio transitori (punto 9 Paragrafo
10.3.1. Prescrizioni Parere Istruttorio - Paragrafo 4.1.2. Piano di
Monitoraggio sulla base della tabella 8). Tali report dovranno fissare le quantità di
emissioni dei singoli inquinanti sia per i singoli episodi transitori che per
il totale anno. Questo Rapporto non è stato prodotto neppure nella recente
pubblicazione dell’Enel del monitoraggio su emissioni e ricadute dei
microinquinanti (vedi QUI SEZIONE
ADEMPIMENTI DELL’AIA).
3. Controllo
semestrale serbatoi combustibili e parco carbone (Paragrafo 3.1.2. Piano di
Monitoraggio tabella 3 e Paragrafo 6.1).
4. Presentazione sistema
di monitoraggio delle emissioni e immissioni secondo un crono programma con
ente di controllo : Provincia Arpal (Punto 1 articolo 4 del Decreto).
Per ora Ispra ha presentato solo un generico programma secondo
cronologia e metodologia (vedi QUI pagina 1
di 18 SEZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO).
5. Individuazione stazioni
della rete di monitoraggio del sito di Pitelli nelle quali effettuare la
caratterizzazione delle acque di falda (Paragrafo 6.2. Piano di Monitoraggio,
misure da eseguire secondo tabella 18).
Secondo la
Circolare del Ministero dell’Ambiente del 27/10/2014 la violazione delle
prescrizioni sopra elencate (in particolare la 1 la 2 e la 3) costituisce sicuramente violazione di legge ai
sensi dell’avvio della procedura di sospensione dell’AIA come sopra descritta
in quanto non rientra nella esclusione prevista da detta Circolare. È chiaro infatti che la violazione
di queste prescrizioni può produrre danni immediati all’ambiente e alla salute
dei cittadini non richiedendo una loro attuazione negli anni successivi.
P.S.
ovviamente il quadro sopra
descritto fa riferimento a procedura di tipo amministrativo, un altro scenario
potrebbe emergere se prima o poi la Procura del Tribunale di Spezia con
l'ausilio dei competenti uffici di Polizia Giudiziaria, aprisse una inchiesta
penale come richiesto da numerosi esposti presentati in questi
anni..........consentitemi di considerare questo scenario più utopistico di
quello sopra descritto.....utopia dovuta alla conoscenza della cultura che
aleggia nella Procura di Spezia e in molti ufficiali di PG, ovviamente attendo
di essere smentito!
[1] http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegati-da-viii-a-xii-parte-ii-al-dlgs-1522006-impianti-soggetti-ad-aia
[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1417510876197&uri=CELEX:32001R0761
[3] l-ter) migliori
tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e
avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti
l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima,
la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di
autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo
complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere
conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso»; (lettera lter comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 come modificato dal DLgs 46/2014)
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso»; (lettera lter comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 come modificato dal DLgs 46/2014)
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