Tra pochi giorni (il 16/12)
si svolgerà la conferenza dei servizi per rilasciare la nuova autorizzazione
unica ambientale (di seguito AUA) all’impianto di trattamento inerti della
ditta Granulati srl (ex Inerti Muto srl).
Di questo impianto ho trattato più volte in questo blog. In questo post voglio descrivere le
contraddizioni, le ambiguità, le affermazioni al limite del ridicolo dei
rappresentanti degli enti partecipanti alla conferenza dei servizi, in sede
referente, dello scorso 8 ottobre 2014. Il verbale, che pubblico QUI allegati compresi, dimostra come l’istruttoria
che potrebbe portare al rinnovo (volturazione in termine tecnico) della
autorizzazione dalla vecchia ditta alla nuova (ma cambia solo la denominazione
sociale) sia totalmente insufficiente e al limite, se non oltre, della
legittimità se non della stessa legalità.
Siamo di fronte all’ennesimo
esempio di cattiva amministrazione che produrrà danni ai soliti noti: i
cittadini inquinati che pagano le tasse, come gli inquinatori ma non gli stessi diritti.
L’IGIENE PUBBLICA DELL’ASL SPEZZINA NON
VALUTA L’IMPATTO SANITARIO DEGLI IMPIANTI POTENZIALMENTE INQUINANTI MA PRENDE
ATTO DELLE DICHIARAZIONI DEI POTENZIALI INQUINATORI
Il rappresentante Igiene e Sanità Pubblica dell’AUSL n.
5 dichiara nella conferenza dei servizi del 8/10/2014: “si prende atto della generica volontà datoriale di provvedere ad
ulteriori migliorie dal punto di vista del contenimento della polverosità dell’impianto
e di quella legata al traffico veicolare”
Questa affermazione viene verbalizzata all’inizio
della Conferenza dei Servizi ed è fondata su un dato totalmente falso. Non c’è
stata fino ad ora un formalizzazione di una volontà della ditta Inerti Muto
(ora Granulati srl) di migliorare il disagio sanitario prodotto dall’impianto
in oggetto. Infatti dalla documentazione prodotta, dalla ditta Granulati Muto srl, per la
domanda di AUA “Tutto il materiale, derivante sia direttamente dal vaglio
primario sia dal frantoio secondario, è avviato ad una torre di
vagliatura all’interno della quale avviene anche il lavaggio con acqua, ciò
permette di non generare emissioni diffuse”.
A nulla vale quindi la successiva dichiarazione,
riportata a verbale, dei rappresentanti della Granulati srl su un ipotetico e
comunque non definito: ”progetto di miglioramento
della situazione”, tanto più che subito dopo gli stessi rappresentanti
dichiarano, da verbale: “fermo restando
che si ritengono valide le autorizzazioni in essere ai fini della attuale
richiesta di AUA…”.
Voglio intanto ricordare al distratto rappresentante
dell’ASL che, a proposito di credibilità delle affermazioni di questa ditta, un progetto relativo alla parte di impianto
che frantuma gli inerti (località 123
lagoscuro, mente l’altro impianto in località n. 84 li lavora) doveva essere presentato
entro il 30 novembre 2007 (sic!).
Ma al di la di questo aspetto il riferimento, citato
dal verbale, alle autorizzazioni attuali, è indicativo della reale volontà
della ditta: trasferire le attuali autorizzazioni (2011 aria e 2010 acustico), così
come sono alla nuova denominazione sociale, senza grosse modifiche soprattutto
sotto il profilo del risanamento ambientale.
LE ATTUALI PRESCRIZIONI AMBIENTALI ALL’IMPIANTO RISULTANO TUTT’ORA NON RISPETTATE: COME
CONFERMA IL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 8 OTTOBRE 2014
Quindi le promesse della ditta sono chiacchiere, fino
ad ora, mentre il punto vero invece dovrebbe essere, nella ipotesi che l’impianto
rimanga nell’attuale sito (sulla ricollocazione tornerò nell’ultima parte del
post), quello di imporre adeguate prescrizioni innovative rispetto a quelle
fino ad ora stabilite dalle autorizzazioni vigenti.
Intanto, visto che la Ditta Granulati srl sostiene che
le attuali autorizzazioni sono ancora valide, occorrerebbe verificare una volta
per tutte se le prescrizioni delle vecchie autorizzazioni siano davvero state
rispettate oppure no comprese quelle
contenute nella Diffida della Provincia (vedi QUI). Ricordo che in tale Diffida
si erano rilevate le seguenti violazioni delle prescrizioni autorizzative, in
materia di emissioni aeriformi, dando tempi stretti per l’adeguamento alla
Ditta:
1. Mancati
controlli analitici annuali e conservazione relativi certificati nello
stabilimento
2. Mancato
rispetto norme tecniche UNI EN per la rilevazione delle polveri
3. Mancati
Controlli semestrali della efficienza dei filtri a maniche per abbattere le
polveri e relativa tenuta dei registri di tali controlli
4. Mancato
funzionamento impianti di irrogazione piazzale durante la lavorazione
5. Mancata
pulizia dei piazzali esterni all’area di lavorazione per ridurre la polverosità
diffusa
6. Mancata
chiusura delle serrande di accesso all’impianto ogni qualvolta l’impianto di
frantumazione è operante
Ora nella Conferenza dei Servizi del 8/10/2014 si
rileva che la Provincia richiede (Nota
del 8/10/2014 n.46985) la dimostrazione del rispetto di queste
prescrizioni, cito dal verbale: “si
informa che la voltura della autorizzazione alle emissioni in atmosfera in capo
alla nuova società (Granulati srl ndr.) sarà rilasciata solo a seguito dell’acquisizione
della certificazione analitica delle emissioni in atmosfera previsto al punto 1”. Faccio notare che il
punto 1 è quello della Diffida della Provincia con l’elenco delle prescrizioni
da rispettare sopra riportato.
Peccato che queste prescrizioni secondo la detta Diffida
avrebbero dovuto essere rispettate entro il settembre scorso. Quindi come dire la Provincia ammette formalmente nella sua
Nota, e nessuna la contesta come risulta dal verbale della Conferenza dei
Servizi, che la ditta in questione aveva da oltre un mese violato anche la
Diffida della Provincia!
Ma c’è di più perché queste prescrizioni sono in vigore dal 2009 (Determina Dirigenziale del 27/4/2009 n. 56) e poi riconfermate nel 2011
(determina dirigenziale n. 106 del 7/6/2011) e sono
state ripetutamente violate anche nel passato non recente come dimostrato non da interpretazioni del
sottoscritto ma da atti ufficiali di
enti pubblici.
Il primo è quello della stessa Provincia che per motivare la nuova autorizzazione del 2011 così
affermava: “le modifiche derivano dalla esigenza di migliorare le condizioni di
polverosità originate dal ciclo lavorativo..”.
Il secondo è quello dell’ASL
n. 5 (Dipartimento Prevenzione) che in relazione ad un esposto, del
16/1/2011, di una residente nell’area interessata dall’impianto così rispondeva
in data 8/5/2013: “In seguito al
sopralluogo….è stata rilevata una notevole presenza di polveri in un raggio di
circa 200 metri dalla ditta inerti. La presenza di polveri è attribuibile all’insufficiente
lavaggio delle ruote dei camion in uscita dalla ditta e con buona probabilità
anche alla insufficiente captazione delle emissioni in atmosfera. Si ritiene
opportuno che alla ditta Muto srl venga comunicata la necessità di provvedere
entro 60 giorni alla soluzione del problema”.
Quindi già nel 2011 era stato necessario aggiornare la
autorizzazione del 2009, ma ancora nel 2013 la situazione non era cambiata e
nonostante ciò, nel 2014, è dovuta intervenire la magistratura (1/7/2014) perché la Provincia si decidesse ad emettere la Diffida (6/8/2014) di cui ho trattato
sopra. Diffida che come abbiamo visto sopra in data 8/10/2014 risultava non
ancora rispettata.
LE SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO NON SONO STATE ABOLITE
NELLA PROVINCIA DI SPEZIA, QUINDI……
Da quanto sopra emerge una domanda: ma applicare intanto
delle sanzioni alla Granulati
srl? Sia quella amministrativa: sospensione
della autorizzazione (articolo 278 del DLgs 152/2006), sia quella penale: violazione sistematica delle
prescrizioni (comma 2 articolo 279 DLgs 152/2006).
Invece fino ad ora, e nonostante le reiterate
violazioni delle prescrizioni, la Provincia non ha mai applicato neppure, non
dico la legge di cui sopra, ma quanto da essa stabilito alla lettera g) della
autorizzazione del 2011: lettera
g) : “qualunque anomalia di funzionamento
o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento comporta la sospensione
delle relative fasi lavorative per il tempo necessario alla rimessa in
efficienza dei sistemi stessi”.
Non mi si venga a dire che l’impianto di lavorazione
inerti (quello in località n.84 Lagoscuro) è stato dissequestrato. Risulta al
sottoscritto (notizia uscita anche nella stampa locale) che il dissequestro è
stato determinato non dalla dimostrazione del rispetto delle prescrizioni
autorizzatorie da parte della Ditta ma solo da un vizio nelle modalità delle
ispezioni svolta dagli ufficiali di PG .......chissà come mai eh!?
LE PRESCRIZIONI FINO AD ORA INSERITE NELLE
AUTORIZZAZIONE AI DUE IMPIANTI DELLA GRANULATI SRL NON SONO SUFFICIENTI
Come risulta dalla analisi svolta sopra,
le prescrizioni fino ad ora date a
questa attività da parte della Provincia risultano comunque non
sufficientemente adeguate per impianti come quello in esame.
Basterebbe andare a vedere le
autorizzazioni per impianti simili rilasciate in giro per l’Italia per capire
cosa si potrebbe fare ulteriormente. Ad esempio non sono mai state prese in
considerazione prescrizioni quali:
1. le
strade e i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo
e sollevamento di polveri a seguito di passaggio di veicoli (es. umidificazione
costante, asfaltatura, altri tipi di pavimentazione);
2. l’intera
area dedicata all’attività di frantumazione (comprese le aree di deposito e di
movimentazione dei mezzi) dovrà essere dotata di barriera arborea con essenze
di alto fusto sempreverdi o di barriera ombreggiante;
3. la
distanza tra i punti di scarico del materiale nelle tramogge e il cumulo dei
materiali trattati non dovrà essere superiore a due metri;
4. le tramogge devono essere a ciclo completamente
chiuso;
5. il
riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute all’allegato V parte I (vedi QUI) alla
parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 per le emissioni di polveri
provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico,
scarico, e stoccaggio di materiali polverulenti [1].
LA QUESTIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO
Come risulta dal Verbale della
Conferenza dei Servizi del 8/10/2014 Arpal prima, e poi il Comune, confermano
che il nulla osta acustico a questa attività non è aggiornato dal 2010.
Questo aggiornamento già di per se pone
una domanda immediata al Comune di Vezzano che è l’autorità competente al
rilascio del nulla osta acustico (ora assorbita dalla Autorizzazione Unica
Ambientale, ma il responsabile del procedimento dell’AUA è il Comune attraverso
il SUAP). Quindi in questi anni (dal 2010 fino alla entrata in vigore della
AUA: 13 giugno 2013) spettava al Comune avviare la revisione di detto nulla
osta ai sensi della legge regionale sul rumore (vedi qui punto 1 lettera h)
articolo 6 LR12/1998).
Questo anche perché risulta, dalla
stessa Diffida della Provincia, il mancato rispetto delle prescrizioni della
Autorizzazione del 2011, si veda il punto 2: “l’esercizio degli impianti dovrà avvenire esclusivamente in periodo
diurno: nessuna apparecchiatura di lavoro o di servizio potrà essere messa in
funzione in periodo notturno (22.00 – 06.00).”
In questo caso c’erano da tempo le
condizioni per applicare l’articolo 9 della legge regionale 12/1998: “In caso di eccezionali ed urgenti necessità
di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente
della Provincia interessata ed il Presidente della Regione, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso
temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.”.
Quanto sopra a me parrebbe già
sufficiente per dimostrare la superficialità con cui fino ad ora è stata
gestita la situazione ma c’è di più sotto il profilo delle emissioni rumorose
dell’impianto in questione.
La attuale classificazione acustica del territorio comunale
e ancor di più quella che sta predisponendo il Comune di Vezzano prevede il
trasferimento dell’area con le lavorazioni più rumorose nella classe IV con
limiti di emissione fino a 60 decibel (diurni) e 50 notturni e con limiti di
immissione 65 (diurni) e 55 (notturni). Stiamo parlando di valori alti
sotto il profilo della tutela della salute umana[1].
Non solo ma occorre dire che le abitazioni civili si trovano a distanza
limitatissime pur non essendoci una densità abitativa rilevante, nella zona
insistono molte residenze civili. Sul punto la giustizia
amministrativa[2] ha rilevato come non si possa
ritenere ragionevole perché non fondato su una realistica
rappresentazione della situazione considerata, un azzonamento che preveda
la contiguità di aree aventi classificazioni non progressive
(caratterizzate, cioè, da valori limite che differiscano per più di 5 decibel
), quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più elevati
livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un effettivo
e consistente abbattimento degli stessi al confine. Senza considerare che
secondo Consiglio di Stato: “E’ illegittima la
zonizzazione acustica del territorio che viene compiuta non già tenendo conto
dell’attuale destinazione d’uso delle varie porzioni di territorio, ma di
quella che si prevede o si auspica esse possano avere nel prossimo futuro, e
non già tenendo conto dei livelli di rumore tollerabili in relazione alle destinazioni
esistenti, ma di quelli superiori eventualmente sussistenti di fatto” (Consiglio di Stato Sez. IV - 16 maggio 2011,
Sentenza n. 2957)
A PRESCINDERE DALLA QUESTIONE PRESCRIZIONI FINO AD ORA ANALIZZATA IL
COMUNE DI VEZZANO NON VUOLE AFFRONTARE LA QUESTIONE DELLA POSSIBILE
DELOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI COME QUELLO OGGETTO DI QUESTO POST ATTRAVERSO LA
NORMATIVA SULLE INDUSTRIE INSALUBRI
I due impianti di trattamento inerti dai residui
lavorazione del marmo in località Lagoscuro rientra nelle industrie insalubri di
prima classe: si veda il punto 83 sezione B Parte I allegato
al DM 5/9/1994: 83) Minerali e rocce: macinazione, frantumazione.
L’impianto di Inerti in località Lagoscuro è, come abbiamo visto sopra, soggetto alla disciplina della Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA per il testo del regolamento vedi QUI) . Il regolamento di disciplina dell’AUA al comma 1 articolo 3
elenca le autorizzazioni di settore assorbite dalla procedura di AIA e non si
fa alcun riferimento ai poteri del Sindaco come Autorità Sanitaria ai sensi
dell’articolo più volte citato sopra. Quindi
restano pienamente i poteri del Sindaco in materia di industrie insalubri.
In cosa consistono questi poteri del Sindaco lo ha
spiegato, anche recentemente, il Consiglio di Stato.
Con sentenza n. 2751 del 27/5/2014 (vedi QUI) il Consiglio di Stato afferma principi chiarissimi sulla
collocazione delle industrie insalubri nelle vicinanze di aree residenziali.
1. l’opportunità di una diversa
ubicazione dell’impianto in ragione della vicinanza dello stesso agli
insediamenti abitativi, in deroga alla distanza minima di 500 metri prevista
nell’ambito dei non impugnati criteri generali di autorizzabilità per settori
omogenei produttivi approvati dal Comitato Regionale contro l’inquinamento
atmosferico (siamo nella Regione Emilia Romagna) nella seduta del 20.5.1991, e
della conseguente esigenza di tenere nel debito conto gli interessi di matrice
ambientale e sanitaria;
2. se con adeguata motivazione,
l’attività insistente su un sito che dista poche decine di metri dalle
abitazioni più vicine, si dimostra che non avrebbe prodotto benefici
occupazionali e infrastrutturali apprezzabili in via comparativa, soggiungendo
che neanche l’importanza, per l’interesse collettivo, dello smaltimento delle
spoglie animali avrebbe giustificato il potenziale vulnus ai prevalenti interessi di ordine ambientale riguardanti l’igiene e la
salute dei residenti;
3. che le norme tecniche
attuative di un piano urbanistico comunale possono stabilire distanze di
sicurezza adeguate (la sentenza in esame fa riferimento ad esempio a 100
ml) per le industrie insalubri di 1^ classe ispetto ai confini di zone
residenziali o da preesistenti edifici destinati a residenza
4. la fascia di rispetto, dalla
collocazione di dette industrie insalubri, riguarda non solo i confini
delle zone residenziali ma anche “preesistenti edifici destinati a residenza”
5. se le distanze adeguate
(stabilite dalle prescrizioni regionali, dalle autorizzazioni alle emissioni,
dalle norme attuative dei piani urbanistici) non sono rispettate anche gli
ampliamenti/ammodernamento degli insediamenti esistenti sono preclusi,
con deroghe al massimo per le costruzioni residenziali e produttive che
eventualmente dovessero sorgere in terreni confinanti e non per la
localizzazione di un impianto insalubre
6. se è vero che normativa
nazionale sulle industrie insalubri (articolo 216 del T.U. n.1265/1934) non
prevede un divieto assoluto di collocazione di queste negli abitati, non
è precluso né illogico fissare con norme regolamentari parametri più rigorosi
di quelli rinvenibili nell’art.216 del T.U. n.1265/1934 al fine di conseguire
una più intensa tutela della salute pubblica (Cons. Stato, V
n.338/1996).
CONCLUSIONI
Questa
volta non faccio conclusioni, attendo di vedere cosa deciderà la prossima
Conferenza dei Servizi, dopo valuterò cosa fare insieme con i cittadini del
Comitato. Peccato che cosa fare con i cittadini interessati da un problema
dovrebbe essere compito del Sindaco e dei funzionari pubblici dei vari enti
competenti…
[1]
Si
veda in particolare l’obbligo relativo “il
contenimento ermetico delle polveri” previsto dal punto 2.1. (produzione e
manipolazione di materiali polvurolenti)
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