mercoledì 10 dicembre 2014

la disciplina dei servizi pubblici locali: affidamento e trasparenza

Le note che seguono costituiscono un sorta di sintesi della evoluzione che la disciplina della normativa in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica (articolo 113 del Testo Unico Enti Locali.  In particolare si farà riferimento al servizio gestione rifiuti mentre come è noto dopo il referendum abrogativo la disciplina del servizio idrico è stata stralciata dalla nuova legge quadro 148/2011.  In materia di servizi idrici è intervenuta recentemente la Direttiva 2014/25/UE[1] sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali La normativa sul servizio sarà oggetto di un mio prossimo Paper.


Tornando alla presenti Note la evoluzione più recente della disciplina dei servizi pubblici locali ha affermato in sintesi i seguenti principi:

Referendum abrogativo della normativa che prevedeva l’affido  dei servizi pubblici a rilevanza economica, come quello rifiuti, solo a privati o a società miste pubblico privato dove il privato doveva avere almeno una quota del 40%.

Ritorno dopo il referendum abrogativo alla applicazione della giurisprudenza comunitaria in materia secondo la quale, nell’affido dei servizi pubblici locali, le vere questioni stanno nell’organizzare un controllo serio nel rispetto degli utenti del servizio pubblico e nelle finalità pubbliche della gestione evitando che la società pubblica invece che occuparsi di gestire in modo efficiente il servizio vada in giro per l’Italia a fare acquisizione societarie in una logica da società privata. Tutto ciò può essere fatto benissimo da una società interamente pubblica gestita con competenza, affiancata da una Autorità tecnico scientifica che sia in grado di controllarla negli interessi degli utenti e della tutela del bene comune acqua. Altro che privatizzazione obbligatoria ex lege!


Nuova disciplina quadro in materia di affido e gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica con esclusione di quello idrico: legge 148/2011. Questa legge  prevedeva la necessità, previa apposita istruttoria tecnico economica,  di apposita deliberazione dell’Ente Locale per dimostrare la utilità della gestione in house. Si riproduceva quindi  lo schema dell’articolo 23 bis del decreto legge n. 112/2008 (poi abrogato con il referendum sopra citato) che prevedeva la selezione con procedura competitiva ad evidenza pubblica come regime ordinario mentre quella con affidamento diretto come regime in deroga.

Dichiarazione di incostituzionalità della legge 148/2011 con sentenza n.199 del 2012.



Nuove condizioni di assegnazioni in house (articolo 12 paragrafo 1 Direttiva 2014/24/UE). Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Sotto il profilo della trasparenza, la normativa specifica ha introdotto norme che stabiliscono dettagliatamente il contenuto dei bandi per la selezione del soggetto gestore nonché sulla incompatibilità nelle cariche di gestione delle società affidatarie del servizio.

Infine con apposito Accordo sono state approvate Linee Guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle associazioni dei consumatori



P.S.
per una analisi più approfondita di quanto sopra sintetizzato vedi  QUI.  

Nessun commento:

Posta un commento