Le note che
seguono costituiscono un sorta di sintesi della evoluzione che la disciplina
della normativa in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici a
rilevanza economica (articolo 113 del Testo Unico Enti Locali. In particolare si farà riferimento al
servizio gestione rifiuti mentre come è noto dopo il referendum abrogativo la
disciplina del servizio idrico è stata stralciata dalla nuova legge quadro
148/2011. In materia di servizi idrici è
intervenuta recentemente la Direttiva 2014/25/UE[1]
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali La normativa sul servizio
sarà oggetto di un mio prossimo Paper.
Tornando alla
presenti Note la evoluzione più recente della disciplina dei servizi pubblici
locali ha affermato in sintesi i seguenti principi:
Referendum abrogativo della normativa che prevedeva l’affido
dei servizi pubblici a rilevanza economica, come quello rifiuti, solo a
privati o a società miste pubblico privato dove il privato doveva avere almeno
una quota del 40%.
Ritorno dopo il
referendum abrogativo alla applicazione della giurisprudenza comunitaria in
materia secondo la quale, nell’affido dei servizi pubblici locali, le vere questioni stanno nell’organizzare un controllo
serio nel rispetto degli utenti del servizio pubblico e nelle finalità
pubbliche della gestione evitando che la società pubblica invece che occuparsi
di gestire in modo efficiente il servizio vada in giro per l’Italia a fare
acquisizione societarie in una logica da società privata. Tutto ciò può essere
fatto benissimo da una società interamente pubblica gestita con competenza,
affiancata da una Autorità tecnico scientifica che sia in grado di controllarla
negli interessi degli utenti e della tutela del bene comune acqua. Altro che
privatizzazione obbligatoria ex lege!
Nuova
disciplina quadro in materia di affido e gestione dei servizi pubblici a
rilevanza economica con esclusione di quello idrico: legge 148/2011. Questa legge
prevedeva la necessità, previa apposita
istruttoria tecnico economica, di
apposita deliberazione dell’Ente Locale per dimostrare la utilità della
gestione in house. Si riproduceva quindi lo schema dell’articolo 23 bis del decreto legge n.
112/2008 (poi abrogato con il referendum sopra citato) che prevedeva la
selezione con procedura competitiva ad evidenza pubblica come regime ordinario
mentre quella con affidamento diretto come regime in deroga.
Dichiarazione di
incostituzionalità della legge 148/2011 con sentenza n.199 del 2012.
Nuove condizioni di assegnazioni in house (articolo 12 paragrafo 1 Direttiva 2014/24/UE). Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione
aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato
non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita
sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa
esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80 % delle attività della persona
giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa
affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone
giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e
c) nella persona giuridica controllata non vi è
alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di
partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di
veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei
trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica
controllata.
Sotto
il profilo della trasparenza, la normativa
specifica ha introdotto norme che stabiliscono dettagliatamente il contenuto
dei bandi per la selezione del soggetto gestore nonché sulla incompatibilità
nelle cariche di gestione delle società affidatarie del servizio.
Infine
con apposito Accordo sono state approvate Linee Guida relative ai criteri da
applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei
contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con
particolare riferimento al ruolo delle associazioni dei consumatori
P.S.
per una analisi più approfondita di quanto sopra sintetizzato vedi QUI.
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