Il problema del rischio sanitario da emissioni
elettromagnetiche di stazione radio base
per la telefonia cellulare ma anche per le trasmissioni TV-Radio è spesso
sottovalutato dalle Amministrazioni Locali. Spesso queste ultime si trincerano dietro la “impossibilità a
negare le autorizzazioni a questi impianti” appellandosi ad una normativa e
giurisprudenza favorevoli ai gestori.
In realtà sotto il profilo delle competenze amministrative
i Comuni possono ancora esercitare funzioni importanti soprattutto se questi impianti
vengono proposti in zone vincolate sia sotto il profilo del vincolo culturale e
paesaggistico che edilizio-urbanistico. Di questo aspetto ho trattato in questo
post (vedi QUI).
Di seguito invece presento una selezione di
giurisprudenza che dimostra come su molti aspetti significativi anche il
Consiglio di Stato riconosce un ruolo attivo agli Enti Locali, in particolare
su
1. Principio di precauzione
2. Il potere regolamentare dei Comuni nel pianificare le
localizzazioni dei siti sotto il profilo urbanistico ambientale
3. La limitazione
all’autorizzazione per sommatoria di impianti e quindi per eccesso di impatto
cumulativo sia sotto il profilo dell’inquinamento elettromagnetico che dell’impatto
paesaggistico ambientale
4. Antenne e vincoli
paesaggistici e culturali
5. Antenne e permesso di costruire
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
Consiglio di Stato , Sez. V - Ordinanza 7 marzo 2000 n.
1211
L’ordinanza in oggetto rinvia ad un
periodo successivo ad un accertamento
tecnico peritale, la decisione sulla
istanza di annullamento ( da parte di TIM) di una sentenza del TAR Calabria
relativa a concessione edilizia di una stazione radio per telefonia cellulare .
Afferma infatti il Consiglio di Stato
che “ Ritenuto che, ai fini del presente
giudizio, riveste una particolare importanza la verifica della sussistenza o
meno del pericolo di interferenze dei campi elettromagnetici, creati
dall’attività di esercizio della costruenda stazione radio cellulare in Comune
di Spezzano Piccolo, nei confronti del pace-maker, del quale è portatrice la
controinteressata in primo grado sig.ra Baldino Maria Concetta;
che
tale accertamento puo’ essere compiuto a cura del competente settore
dell’A.S.L. n. 4 di Cosenza, in contraddittorio con la Società Telecom Italia
Mobile, ad integrazione del nulla osta tecnico a carattere preventivo, prot.
63/FA/99 del 21/01/1999, sulla base dei dati tecnici, concernenti la potenza di
emissione, le caratteristiche dell’onda elettromagnetica emessa, l’intensità e
la variabilità, sia in relazione alle condizioni di esercizio, che alla
distanza tra l’impianto e l’abitazione dell’interessata;
che, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 23 aprile 1992, sui limiti massimi di esposizione a campi
elettrici e magnetici, della raccomandazione del Consiglio Europeo del luglio
1999, e del Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 381 del 28 settembre 1998,
occorre rispettare il principio di cautela, a salvaguardia dei possibili
effetti a lungo termine sulla salute dei cittadini, che abitano in prossimità
degli impianti in questione;
che nella fattispecie assume una specifica rilevanza anche il
tipo di pace-maker, utilizzato dalla predetta;
che sulla base di specifica richiesta avanzata
dall’appellante Soc. T.I.M., con il ricorso in primo grado, tale verifica puo’
essere oggetto di consulenza tecnica di ufficio, da esplicare nei modi
suindicati;
che, pertanto, necessita che l’A.S.L. n. 4 di Cosenza
provveda al riguardo ed al deposito della relativa relazione, entro e non oltre
il termine di gg. 60 dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della
presente ordinanza al legale rappresentante p.t. dell’Azienda, a cura della
Segreteria della Sezione;
Riserva
ogni ulteriore statuizione sull’appello della Soc. T.I.M., ad avvenuta
acquisizione dell’indicato documento. “
In
realtà, il principio ALARA (as low as
reasonable achievable) impone di tenere i termini di sorgente del fenomeno
(i campi prodotti da trasmettitori fissi e mobili) al livello più basso
ragionevolmente conseguibile, oltre che entro certi limiti determinati.
L’applicazione stessa del principio di approccio cautelativo è espressione
dell’assenza di sufficienti elementi per determinare un’esatta correlazione di
causa-effetto. Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, la presenza di un
portatore di strumenti elettronici a garanzia della propria salute è stato
determinante: ma allora, perchè non considerare tra le qualità di vivibilità
dei beni anche la loro immunità da rischi, ampliando la logica che di recente
(sentenza 10 maggio 1999 n. 167) la Corte costituzionale ha applicati per i
vantaggi concessi ai portatori di handicap nei loro percorsi viari. Utilizzando
il ragionamento che consente ovunque la realizzazione di percorsi agevolati,
anche dove non vi sono (ancora) portatori di handicap, può derivare un nuovo
modo di valutare le innovazioni tecnologiche: dalla qualità dei soggetti (piu’
o meno sensibili, più o meno handicappati) si deve passare ad una qualità dei
beni, ritenendo che i beni stessi abbiano raggiunto – nell’attuale contesto
socio economico – un livello di utilità e di fruibilità che non può ritenersi
connesso alla sola presenza di talune patologie. Ben venga quindi
l’applicazione del principio che valorizza l’approccio cautelativo (su cui, da
ultimo, P. Bevitori Inquinamento
elettromagnetico ad alta frequenza, Maggioli, Rimini, 200, pg. 373) ma in
funzione di una estensione dello standard cautelativo alla generalità delle
situazioni residenziali “ .
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 687, del 5 marzo 2013
Elettrosmog. Principio di precauzione e regolamentazione comunale degli impianti radioelettrici
Elettrosmog. Principio di precauzione e regolamentazione comunale degli impianti radioelettrici
Il principio di precauzione (ex art. 174 Trattato
Europeo) recepito dal Comune nel momento in cui ha deliberato il regolamento ex
comma 6 art. 8 della legge 36/2001, consente di assumere, quando sussistono
incertezze circa l'esistenza o la portata di rischi per la salute delle
persone, misure protettive senza dover attendere che siano dimostrate in modo
esauriente la realtà e la gravità di tali rischi. L'applicazione corretta del
principio stesso impone, però e per un verso, l'individuazione delle conseguenze
potenzialmente negative per la salute derivanti dall'installazione
dell’impianto alla distanza minima protettiva. Per altro verso, occorre la
valutazione complessiva del rischio per la salute, basata sui dati scientifici
disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca
internazionale al riguardo. Pertanto, solo quando risulti impossibile
determinare con certezza l'esistenza o la portata di un rischio a causa della
natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi
condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute, si
possono porre regole di minimizzazione del rischio da radiazioni
elettromagnetiche, applicando nondimeno il criterio del più probabile che non e
non certo criteri arbitrari, scientificamente spuri o meramente possibilistici.
TAR Lombardia (MI), Sez. I, n. 1213, del 8 maggio 2014
Elettrosmog.SRB non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale
Elettrosmog.SRB non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale
Occorre sottolineare che nonostante il riconoscimento
del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le stazioni radio base di un
impianto di telefonia mobile non possono essere localizzate indiscriminatamente
in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi
di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali,
la realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Non a
caso, il successivo comma 4 dello stesso art. 86 prescrive che "Restano
ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela
delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell’ordinamento
militare".
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1873 del 4 aprile 2013
Elettrosmog.Illegittimità regolamento edilizio con limiti alle altezze o distanze degli impianti radioelettrici dalle costruzioni circostanti
Elettrosmog.Illegittimità regolamento edilizio con limiti alle altezze o distanze degli impianti radioelettrici dalle costruzioni circostanti
E’ illegittima la modifica al regolamento edilizio con
la quale si dispone il divieto di installazione di impianti di
telecomunicazione e radiodiffusione di altezza pari o superiore alla distanza
dalla più vicina parete delle costruzioni circostanti o alla metà della
distanza dal confine con le strade o terreni liberi privati. L’imposizione di
distanze e altezze rispetto, non ad ambiti territoriali sensibili o di pregio,
bensì rispetto a qualsiasi edificio del territorio comunale, viene a tradursi,
per il suo carattere generalizzato, in una misura surrettizia di tutela della
popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000
riserva invece allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di
esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con
D.P.C.M., su proposta del ministro dell’ambiente di concerto con il ministro
della salute e per quanto riguarda la individuazione dei siti di trasmissione e
degli impianti, ex art. 8, co. 6, della legge n. 36/2001, alle Regioni.
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5231, del 30 ottobre 2013
Elettrosmog. Legittimità diniego alla realizzazione impianto di telefonia mobile per contrasto con Regolamento comunale
Elettrosmog. Legittimità diniego alla realizzazione impianto di telefonia mobile per contrasto con Regolamento comunale
Il Comune di Lecce, facendo esercizio del potere
assegnatole dall’art. 8 della legge n. 36 del 2001, ha approvato, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 9 marzo 2007, il Regolamento
recante “Norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di
trasmissione tra 100 kHz a 300 GHz”. Tale Regolamento non consente
l’installazione degli impianti in particolari zone sensibili. Sulla base di
tali disposizioni il Comune ha negato alla società di telefonia mobile
l’autorizzazione alla installazione del suo impianto nel sito indicato che
ricade (pacificamente) in un’area nella quale, ai sensi delle predette
disposizioni, è preclusa l’installazione di impianti. Peraltro, i criteri
localizzativi indicati nel Regolamento del Comune di Lecce non sono tali da
determinare un divieto generale d’installazione di impianti su tutto
l’insediamento abitativo né sono tali da non garantire comunque la copertura
dell’intero territorio comunale. In particolare risulta che l’Amministrazione
ha indicato zone del territorio comunale, anche limitrofe alle aree sensibili,
dove è possibile l’ubicazione degli impianti di telefonia per assicurare la
copertura del servizio su tutto il territorio.
Consiglio di Stato, Sez. III, n.2521, del 19 maggio 2014
Elettrosmog. Legittimità sospensione lavori di realizzazione di una SRB distanza minima da osservare tra il manufatto shelter ed i confini interni del lotto e dalle strade
Elettrosmog. Legittimità sospensione lavori di realizzazione di una SRB distanza minima da osservare tra il manufatto shelter ed i confini interni del lotto e dalle strade
A norma del Regolamento Edilizio Comunale la distanza
minima da osservare tra il manufatto shelter ed i confini interni del lotto e
dalle strade non può essere inferiore a mt. 5, nonché, a norma dell'art. 4.1,
deve essere realizzato a mt. 10 dalle facciate dei fabbricati limitrofi.
L’applicazione della regole sulla distanza delle costruzioni dal confine e da
altri fabbricati, previste dal regolamento edilizio del Comune , non può essere
intesa come un indebito limite all’espansione della rete di telecomunicazione,
che necessariamente deve estendersi al servizio di tutto il territorio
comunale. Il d.lgs. n. 259 del 2003 reca una disciplina unitaria del
procedimento autorizzatorio delle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici, abbinando all’interno di un unico procedimento - a
fini di semplificazione ed accelerazione del rilascio dell’atto conclusivo - la
verifica dell’osservanza dei limiti di esposizione alle emissioni
radio-elettriche e di ogni altro interesse di rilievo pubblico che si colleghi
alla porzione di territorio su cui interviene l’installazione dell’impianto, ma
non reca alcuna prescrizione volta a derogare alla disciplina
urbanistico/edilizia del sito interessato. La sottrazione al regime
autorizzatorio non trova, inoltre, sostegno nell’assimilazione, ai sensi
dell’art. 86, terzo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003, delle infrastrutture di
comunicazione elettronica alle “opere di urbanizzazione primaria”.
TAR Liguria Genova
sez. I Ordinanza 5/1/2001 n. 21
Secondo la sentenza nel rilascio di una concessione
amministrativa per la costruzione di un ripetitore per telefoni cellulari , da
collocare su un traliccio sul quale
siano già presenti altre antenne, si deve tener conto non solo delle
caratteristiche dell’impianto di nuova installazione, ma anche del potenziale
inquinamento elettromagnetico conseguente alla sommatoria degli impianti insistenti sul medesimo traliccio. Con la
sentenza il TAR ha sospeso l’efficacia della concessione edilizia ottenuta da
TIM per l’installazione di due antenne e
degli apparati accessori per la ripetizione radiomobile, impianto da fissare su
un traliccio già esistente da molti anni e sul quale vi erano già diversi
ripetitori . La licenza era stata ottenuta dalla società sulla base di una
dichiarazione che attestava la ridotta
potenza dei ripetitori da
collocare, potenza peraltro inferiore ai 7 Watt, misura limite al di sotto
della quale per la società stessa non era stato necessario neppure ottenere
l’autorizzazione dell’Arpal essendo stata sufficiente la semplice comunicazione
all’ente di vigilanza ambientale . Ma i giudici hanno accolto la domanda dei
ricorrenti , residenti a circa 100 metri dal traliccio, facendo propria la
censura secondo cui il via libera alla società per la costruzione dei
ripetitori avrebbe dovuto essere preceduto dall’attenta valutazione del campo
elettromagnetico di fondo , generato dagli impianti esistenti. Il rilascio
della concessione edilizia, pertanto , in difetto delle necessarie valutazioni,
ha reso consistente, per i residenti ricorrenti, il pericolo di pregiudizio
grave e irreparabile per il diritto alla salute degli stessi. L’esecuzione del provvedimento amministrativo
è stata dunque sospesa, in quanto, riportando
una parte della sentenza: “ risulta consistente il prescritto fumus
boni juris , quantomeno per i profili di
censura dedotti con riferimento al difetto di istruttoria in relazione al
potenziale inquinamento elettromagnetico, conseguente alla sommatoria degli
impianti di ripetizione insistenti sul medesimo traliccio” .
Consiglio di Stato Sez. VI sent. 3794 del 27 aprile 2007
Il Comune in via di autotutela può annullare un’autorizzazione edilizia rilasciata ex articolo 87 del D.lgs 259 del 2003, con la quale è assentito un impianto di telefonia mobile incompatibile con il vincolo paesaggistico ex Legge 1437/1939.
Il Comune in via di autotutela può annullare un’autorizzazione edilizia rilasciata ex articolo 87 del D.lgs 259 del 2003, con la quale è assentito un impianto di telefonia mobile incompatibile con il vincolo paesaggistico ex Legge 1437/1939.
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3690, del 10 luglio 2013
Elettrosmog.Legittimità diniego impianto telefonia mobile cellulare per incompatibilità con le norme del Piano Paesistico
Elettrosmog.Legittimità diniego impianto telefonia mobile cellulare per incompatibilità con le norme del Piano Paesistico
Va precisato che il favor assicurato, soprattutto
dagli artt. 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003, alla diffusione delle
infrastrutture a rete della comunicazione elettronica, se comporta una forte
compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai
Comuni, non arriva a derogare alle discipline poste a tutela degli interessi
differenziati, in quanto espressione di principi fondamentali della
Costituzione, come quello naturalistico ambientale.
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 917, del 26 febbraio 2014
Elettrosmog.Illegittimità installazione s.r.b. su immobile non vincolato ex d.lgs. n. 42/2004, ma tutelato dalla strumentazione urbanistica e paesaggistica del Comune
Elettrosmog.Illegittimità installazione s.r.b. su immobile non vincolato ex d.lgs. n. 42/2004, ma tutelato dalla strumentazione urbanistica e paesaggistica del Comune
E’ illegittima l’autorizzazione per l'installazione di
una stazione radio base su edificio non vincolato ai sensi del d.lgs. n.
42/2004, ma oggetto di specifiche disposizioni di tutela dettate dalla
strumentazione urbanistica e paesaggistica del Comune, che ha inteso così
salvaguardarne il suo valore architettonico e poi anche il suo pregio
storico-culturale e testimoniale. In particolare, nel PRG l’immobile è
considerato di valore architettonico, con applicazione delle relative
disposizioni conservative. Inoltre, la tutela comunale si estende anche
all’area di pertinenza nella quale è inclusa l’area nella quale si colloca
l’impianto per la telefonia mobile.
Consiglio di Stato Sez. III N.
05574/2014 del 12/11/2014
La Soprintendenza ha evidenziato che l’intervento
descritto appare fortemente impattante non solo in considerazione
dell’eccessiva altezza di tutta la struttura portantenne, che è pari a circa la
metà dell’altezza del fabbricato su cui è ubicata, ma soprattutto per le
apparecchiature posizionate sul palo, che risultano numericamente eccessive,
dando luogo ad un ammasso volumetrico disordinato.
…..
La sentenza n. 5300/2012 del T.A.R. Campania, infatti,
aveva rilevato che il precedente parere non tenesse conto del contesto già
urbanizzato della zona, ma nel nuovo parere la Soprintendenza non ha mancato di
rilevare che la struttura, al di là del suo collocamento su edificio
preesistente e della sua non eccessiva altezza, sovrasta tutto il restante
contesto paesaggistico ed architettonico, che si presenta in linea di massima
omogeneo senza sostanziali differenze di altezza, non presentandosi quindi
armonica con il livello delle costruzioni circostanti, considerata anche la
loro vicinanza al mare e, quindi, la loro collocazione in un peculiare contesto
paesaggistico, e addirittura viene a costituire “un ammasso volumetrico
disordinato”.
Consiglio di Stato Sez. III n. 6338 del 12/12/2014
L’intervento oggetto della richiesta della TIM,
comportante la realizzazione di un’antenna di 30 metri (ben più alta degli
alberi circostanti) e di consistenti opere accessorie (con la realizzazione di
una rilevante struttura in cemento armato), non poteva essere considerato di
modesta entità e tale, comunque, da poter essere realizzato in una zona
intensamente protetta, nelle immediate adiacenze (meno di 10 metri) da un’area
boschiva.
In particolare non può essere condivisa la tesi,
sostenuta dal T.A.R., secondo cui l’impianto in questione poteva ritenersi
consentito facendo applicazione delle NTA del P.U.T.T./P., che all'art. 3.10.4,
recante prescrizioni di base per “boschi e macchie”, al punto 4.2 lett. d) n.
2, consente la «realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali
cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento,
punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili», non potendosi
includere tale intervento, per il suo non irrilevante impatto paesaggistico,
fra gli «impianti tecnici di modesta entità» indicati a titolo
esemplificativo dalla accennata disposizione.
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5313, del 6 novembre 2013
Elettrosmog.Antenne e trasformazione del territorio.
Elettrosmog.Antenne e trasformazione del territorio.
Per pacifica giurisprudenza, i sensi dell'art. 1 della
legge 10/1977 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività
che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere
comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e
l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo
funzionale, e dunque anche quando si tratti della realizzazione di una antenna
destinata a stazione radio, poiché col termine “costruzione” si intende non
soltanto un edificio caratterizzato da volumetria e superfici calpestabili, ma
qualsiasi opera o manufatto da collocare sul territorio, la cui realizzazione è
consentita nei limiti previsti dallo strumento urbanistico o da un atto ad esso
equivalente. Più puntualmente in relazione a fattispecie analoga al caso in
esame, è stato affermato che l'installazione di un'antenna, visibile dai luoghi
circostanti, comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed
estetico, sicché, ai sensi del cit. art. 1 della legge n. 10 del 1977, essa è
soggetta al rilascio di concessione edilizia e che tale principio è stato
recepito dal d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il quale, all'art. 3, assoggetta a
permesso di costruire “l'installazione di torri e tralicci per impianti radio
-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”, appunto
in quanto "interventi di nuova costruzione. Viceversa, un’antenna di
modeste dimensioni, irrilevante sotto il profilo edilizio, neppure necessita di
mera autorizzazione parimenti edilizia, occorrendo invece, trattandosi di
impianto di emittenza radio, unicamente la ben diversa e specifica
autorizzazione tecnica (nella specie, ex art. 6 della legge regionale Emilia
Romagna 31 ottobre 2000, n. 30, recante “Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”). (Segnalazione
e massima a cura di F. Albanese)
Nessun commento:
Posta un commento