sabato 6 dicembre 2014

I diritti dei cittadini contro le decisioni in materia di VIA

Importanti conclusioni della Avvocatura UE in una causa che vedeva un cittadino austriaco contro la normativa  del suo Stato di appartenenza, in relazione alla possibilità di impugnare una decisione della Autorità Competente che escludeva la applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA)  al progetto di un centro commerciale di notevoli dimensioni (superficie di 11 437,58 m2).

I principi affermati nelle conclusioni  che di solito anticipano la sentenza della Corte di Giustizia  potranno essere utilizzati anche in altre controversie e gettano una luce critica su come in Liguria viene tutt’ora gestita la procedura di VIA da parte della Regione, nella qualità di Autorità Competente al giudizio di VIA,  come pure di altri enti pubblici nella qualità di Amministrazioni interessate al progetto. e su come viene interpretata la legittimazione ad agire dei singoli cittadini o dei comitati spontanei da parte del TAR Liguria. 

Da un punto di vista generale  l’oggetto del contendere  consiste nella possibilità o meno di uno Stato moderno di considerare, in base al suo ordinamento, una decisione di esclusione dalla applicazione della VIA opponibile in via definitiva al singolo cittadino che vive nelle vicinanze o comunque ha diritti potenzialmente danneggiabili dall’intervento approvato.     



L’Avvocatura UE per rispondere alla controversia  (posta nella forma della domanda pregiudiziale)  ricostruisce i diritti dei singoli cittadini nell’ambito della procedura di VIA, in particolare….




SULLA ESTENSIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO LA DECISIONE DI ESCLUSIONE DELLA VIA
L’Avvocatura intanto ricorda come precedente e univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia abbia affermato il diritto dei terzi, quindi non solo le Amministrazioni pubbliche a  verificare le ragioni che hanno portato una Autorità Pubblica ad escludere la applicazione della VIA e quindi a ricorrere contro questa decisione. (Sentenze nelle cause C‑75/08 EU:2009:279, punti 57 e 58), e C‑182/10  EU:C:2012:82, punti 57 e 58). Tutto ciò in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che impone di attribuire agli interessati la possibilità di avviare un controllo giurisdizionale sulla decisione di non procedere a valutazione dell’impatto ambientale.
Questo diritto permane anche nel caso in cui il cittadino interessato (su questa nozione tornerò nel seguito del presente post) non abbia potuto impugnare direttamente la decisione di escludere la VIA. Il cittadino potrà impugnare anche successivamente questa decisione ad esempio in sede di autorizzazione finale del progetto non sottoposto a VIA.



SULLA DEFINIZIONE DI CITTADINO INTERESSATO AD IMPUGNARE LA DECISIONE DI ESCLUSIONE DALLA VIA
La Direttiva sulla VIA (sia nella versione del 2011 che in quella modificata del 2014, per il testo coordinato vedi QUI) afferma che questo diritto ad impugnare, come ricorda la Avvocatura UE, spetta al c.d pubblico interessato cioè: “il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedura” (lettera e) comma 2 articolo 1 Direttiva 2011/92/UE).  Quindi occorre verificare caso per caso se il soggetto ricorrente rientra o meno nella definizione suddetta di pubblico interessato, mentre vi rientrano automaticamente le associazioni ambientaliste riconosciute dagli stati membri.    
L'Avvocatura UE definisce bene i parametri per fare questa verifica: “Gli interessati, in tal senso, non possono essere, di conseguenza, solo le parti legittimate[1] nel procedimento di valutazione preliminare ai sensi del diritto austriaco, vale a dire il/la richiedente l’autorizzazione per il progetto, l’autorità cooperante, l’Umweltanwalt e il Comune interessato, nonché determinate organizzazioni non governative. Al contrario, anche i vicini sono membri del pubblico interessato e pertanto, quando subiscono o quantomeno possono subire gli effetti dei processi decisionali, possono invocare l’obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale.”

Precisa ancora l’Avvocatura UE che per vicini non si devono intendere solo coloro che vivono nelle vicinanza geografiche del sito dove dovrà essere collocato il progetto per il quale è stata esclusa la VIA , infatti:  “potrebbe essere sufficiente che gli eventuali effetti ambientali del progetto sull’immobile colpissero il singolo non nella sua persona, bensì soltanto nel suo patrimonio. La Corte[2] ha già riconosciuto che un danno patrimoniale che trae origine direttamente dagli effetti ambientali di un progetto è ricompreso nello scopo di tutela perseguito dalla direttiva VIA

Le persone interessate dal progetto, afferma la Avvocatura UE, sono individuate in primo luogo proprio dalla documentazione presentate per avviare la procedura di verifica sulla applicabilità della VIA.  Infatti se dalla documentazione tale individuazione delle persone interessate non si potrebbe effettuare questo già di per se costituirebbe un elemento per impedire una decisione di esclusione della VIA, in quanto: “in quel determinato momento non esistano ancora informazioni circa l’impatto ambientale del progetto sufficienti per prendere una decisione sulla valutazione preliminare



I DIRITTI TUTELABILI DAL RICORSO CONTRO LA DECISIONE DI NON APPLICARE LA VIA
L’Avvocatura UE chiarisce inoltre i diritti che possono essere fatti valere (ex articolo 11 della Direttiva 2011/92 e successive modifiche) da un singolo contro la decisione di non applicare la VIA ad un progetto. Afferma l’Avvocatura: “La Direttiva VIA infatti, allorché un progetto deve essere sottoposto ad una valutazione di impatto ambientale, conferisce agli interessati determinati diritti. Soprattutto, essi sono legittimati, attraverso il procedimento istituito dalla direttiva, ad essere informati sulle conseguenze ambientali del progetto in questione (in particolare, articoli 5 e 6) e, in tale ambito, a prendere posizione al riguardo (articoli 6 e 7). Inoltre, i risultati della partecipazione del pubblico devono essere presi in considerazione in occasione della decisione sul progetto (articolo 8) e le informazioni più importanti in merito alla decisione sul progetto devono essere rese accessibili al pubblico (articolo 9).”

Ma aggiunge l’Avvocatura che tali diritti “non sono fini a se stessi”, ma servono da un lato per migliorare la decisione sul progetto e dall’altro a preparare anche il singolo a tutelare la propria qualità della vita e la propria salute contro le conseguenze ambientali  della decisione finale.



I SINGOLI CITTADINI POSSONO CHIEDERE LA DIRETTA APPLICAZIONE DI UNA DIRETTIVA ALL’INTERNO DELLO STATO MEMBRO, SE QUESTA è IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE
Secondo una giurisprudenza consolidata[3], le disposizioni di una Direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, possono essere fatte valere dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti dello Stato membro. Il che tradotto alla questione in discussione nella sentenza qui esaminata, significa che  gli Stati membri hanno diritto di decidere se attribuire la possibilità ai propri cittadini di un ricorso diretto contro la decisione di non applicare la VIA oppure di un ricorso interno (incidentale) a una azione contro la autorizzazione finale al progetto.
Quindi gli stati membri sono liberi di decidere la forma della tutela giurisdizionale ma non possono impedire in assoluto la sindacabilità, da parte del cittadino,  in sede giurisdizionale della decisione di valutazione preliminare di applicabilità della VIA; ne consegue, secondo la Avvocatura UE, che: “l’efficacia vincolante di una decisione di valutazione preliminare non può essere opposta ai membri del pubblico interessato nell’ambito del controllo giurisdizionale sull’autorizzazione di un progetto, allorché essi non hanno avuto nessuna altra possibilità di contestare tale decisione.”.



LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATURA UE CONFERMANO COME LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO SIA NECESSARIA ANCHE NELLA FASE DI VERIFICA SULLA APPLICABILITÀ DELLA VIA
Secondo l’Avvocatura UE l’osservanza dell’obbligo circa la partecipazione del pubblico,  non va vista solo con riferimento alla possibilità di impugnare la decisione sulla esclusione dalla VIA di un progetto od opera (ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva 2011/92 e successive modifiche) , ma anche alla fase vera e propria di verifica che porta alla decisione di applicare o meno la VIA, infatti secondo l’Avvocatura UE: “ Quanto detto è confermato dall’origine del riferimento alle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico. Tale richiamo serve infatti alla trasposizione dei requisiti minimi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, in base al quale tale diritto di azione è applicabile almeno a tutte le misure per cui vale l’articolo 6[4] della Convenzione. Tuttavia, tale ultima disposizione vale per tutte le decisioni, atti o omissioni relativi ai progetti da sottoporre ad una valutazione di impatto ambientale. Anche la decisione di non sottoporre, a torto, un progetto a valutazione costituirebbe una tale misura.”

Per una analisi puntuale delle novità in materia di partecipazione del pubblico nella procedura di VIA secondo la nuova Direttiva 2014/52/UE vedi  QUI.



CONCLUSIONI
Le conclusioni della Avvocatura UE fanno riferimento ad una versione della Direttiva VIA precedente a quella recentemente modificata nel 2014.  Fanno riferimento quindi ad una versione che era in vigore al momento in cui sono state decise scelte di non applicare la VIA anche nel nostro territorio provinciale.  Quindi i principi sopra esposti erano applicabili anche a questi casi.  In particolare:
1. quello per cui la partecipazione del pubblico andava attivata anche nella fase di verifica sulla applicabilità della VIA
2. quello per cui  progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in  particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono essere sottoposti a valutazione sotto il profilo dell’impatto sull’ambiente

Ora se noi andiamo a vedere i casi dell’outlet di Brugnato, il progetto Botta a Sarzana, l’ampliamento dell’Ipercoop a Sarzana (vedi  QUI), ma sono solo esempi, constateremo come questi principi non siano mai stati rispettati dalla Regione Liguria secondo gli indirizzi europei sopra descritti.





[1] Quindi tradotto nel diritto italiano : chi presenta domanda di VIA, l’Autorità competente alla decisione sulla VIA, le Autorità che hanno c
ompetenze ambientali settoriali interessate dal progetto oggetto della VIA, le associazioni ambientaliste riconosciute.
[2]  Sentenza nella causa C‑420/11, EU:C:2013:166, punti 35 e 36.
[3] Sentenze:   causa C‑188/89, EU:C:1990:313, punto 16);   causa  C‑595/12, EU:C:2014:128, punto 46.
[4] Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche


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