Dopo i post precedenti usciti sul sito http://www.laspeziaoggi.it/news/ in relazione alla vicenda della assunzione della dott.sa Stellini da parte
dell’Assessore Regionale Raffaella Paita nel suo staff di segreteria politica,
vorrei precisare ulteriormente la
vicenda da un punto di vista giuridico amministrativo.
Farò quindi riferimento, nel seguito di questo post, al mancato rispetto di
una serie di normative relative alla trasparenza degli atti e delle
informazioni in materia di assunzioni a tempo determinato negli enti pubblici. con particolare riferimento a quelle relative
agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Peraltro che i nostri enti pubblici regionali e locali siano poco
predisposti al rispetto delle norme sulla Trasparenza l’ho già dimostrato in
questa sezione del mio blog, vedi QUI.
Ma torniamo agli aspetti legali della vicenda in oggetto.
I CONTRATTI PER
IL SUPPORTO AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DEVONO CONSENTIRE LA VALUTAZIONE
DEL RISULTATO DI CHI VIENE ASSUNTO ANCHE A TEMPO DETERMINATO
In particolare negli atti fino ad ora esaminati, risulta non adeguatamente
rispettata, in primo luogo, la parte
dell'articolo 15 del DLgs 33/2013 relativa alla necessità negli atti di assunzione di
mettere in "specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato".
Sempre
l'articolo 15 prevede l'obbligo di pubblicare, tra l'altro, i dati completi relativi alla
indicazione dei soggetti percettori e delle ragioni dell'incarico.
Quindi appare troppo generico definirlo in questo caso come “a supporto” delle segreteria politica
dell'Assessore.
Quindi il rispetto della citata norma dell’articolo 15 sarebbe ancora più
utile considerato che lo spostamento della dott.sa Stellini potrà
produrre un duplice problema di risultato:
1. la carenza in organico che viene a realizzarsi per circa 4 mesi nel Comune di Spezia,
2. gli obiettivi per valutare
il suo lavoro presso l'assessorato regionale.
Invece nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra la
Regione e la dott.sa in questione si legge genericamente che:
“Il collaboratore dovrà svolgere le
seguenti prestazioni:
a)Prestare
attività di collaborazione coordinata e continuativa in piena autonoma e con
libera iniziativa in merito alla organizzazione della propria attività
b) Svolgere
attività coordinata e continuativa concernente attività di supporto alla
Segreteria Politica dell’Assessore alle Infrastrutture”
LE CONSEGUENZE
SANZIONATORIE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA
Tenendo conto che, sempre secondo il
citato articolo 15 del DLgs 33/2013, la pubblicazione degli elementi per poter valutare in
trasparenza la attività della neo assunta: “ è condizione della
efficacia dell'atto di incarico”.
Non solo, ma la mancata
corretta e completa pubblicazione di tali atti e informazioni può comportare, nel caso di pagamento del corrispettivo al neo assunto, la
responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, con la conseguenza del pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta al neo assunto.
LA NECESSARIA
VALUTAZIONE DELLA ASSUNZIONE IN RAPPORTO AL QUADRO COMPLESSIVO DELLE ENTE
INTERESSATO
Inoltre l'articolo 17 del DLgs 33/2013 chiarisce che le nuove assunzioni a tempo determinato nella
PA devono dimostrare una coerenza con le esistenti (nell'ente Regione nel caso di specie) diverse
tipologie di rapporto nonché con la distribuzione di questo tipo di
personale tra le diverse qualifiche e aree professionali. Secondo questa
norma questo obbligo di coerenza vale anche per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi
di indirizzo politico.
Insomma bisogna dimostrare che davvero questa
assunzione era utile all'assessore non come persona fisica ma come responsabile
politico di un settore della Amministrazione Regionale.
LA NORMATIVA SULLA PRIVACY NON SI APPLICA AI
CASI COME QUELLO DI CUI STIAMO TRATTANDO
Infine c'è un’ultima violazione, a nostro avviso, della
normativa nelle modalità di assunzione in discussione.
Se noi andiamo a leggere delibera del Comune di Spezia di messa in
aspettativa della dott.sa neo assunta in Regione, noteremo che il nome della
dott.sa neo assunta in Regione non viene citato ma solo quello del
numero di matricola. Qui si profila una ulteriore
possibile illegittimità, con la violazione della seguente norma: "le
notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia
addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono
oggetto di protezione della riservatezza personale" (DLgs
196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
come modificato dal comma 9 articolo 2 della Legge 4 marzo
2009, n. 15: legge delega sulla trasparenza nella PA)
Ma non è finita qui.......
LA ASSUNZIONE IN ESAME SEMBRA NON RISPETTARE
NEPPURE LA LEGGE REGIONALE LIGURE IN MATERIA
Il
contratto di collaborazione coordinata e continuativa oggetto di questo post si
fonda sulla legge regionale 38/1990
( per il testo coordinato vedi QUI). Questa
legge disciplina le modalità di assegnazione di personale di fiducia ai gruppi
consiliari e agli assessori regionali.
La
legge regionale pur stabilendo deroghe alla normativa generale sulle assunzioni
a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni, all’articolo 5bis richiede
esplicitamente che nella formalizzazione dell’incarico fiduciario a supporto
della segreteria politica dell’Assessore (vedi articolo 5 di detta legge) si
debbano dimostrare particolare competenze professionali che non vengono
assolutamente citate dal contratto di collaborazione.
Peraltro
sempre questa legge regionale al comma 3 dell’articolo 5 prevede un tetto di spesa preciso per queste
assunzioni, il cui rispetto nel contratto di collaborazione non viene neppure
citato, forse nella determina che lo approva ma questo allo stato non è a mia conoscenza perché non è ancora stata pubblicata sulla apposita
sezione nel sito della Regione. Considerato quanto sopra riportato sulla
normativa sulla trasparenza e accesso civico questa determina non può essere
considerata tra gli atti non pubblicabili e accedibili secondo la lunga procedura di accesso agli atti non
pubblicati della Regione (vedi QUI).
Infatti
a conferma si veda la norma nazionale
(DLgs 150/2009)[1]
che prevede l’obbligo di pubblicare nel sito della Regione anche gli: “i) gli
incarichi, retribuiti e non retribuiti,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati” a conferma della massima trasparenza richiesta in questa
materia. Sul tetto di spesa per questo tipo di incarichi a supporto di organi
di indirizzo politico occorre tenere in considerazione anche quanto stabilito
dal comma 2 dell’articolo 17 del DLgs 33/2013 secondo il quale:”le pubbliche amministrazioni pubblicano
trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo
determinato con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico”. Peraltro la Regione Liguria relativamente
agli incarichi a tempo determinato a supporto della Giunta pubblica (vedi QUI) attualmente pubblica, nell'apposita sezione del proprio sito, solo tre nomi e i
relativi costi di cui uno solo a supporto della segreteria di un Assessore.
Non ce ne sono altri? Strano no?
LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Infine e giusto per concludere i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, come quello oggetto del
presente post,dovrebbe rispondere ai principi generali della normativa sul
pubblico impiego (DLgs 165/2001), non applicandosi la disciplina generale sul
mercato del lavoro oggetto della recente riforma Fornero. In particolare sul
punto si veda la Circolare Ministeriale
15/7/2004 (vedi QUI) che chiarisce bene come debbano essere
valutate ed applicate queste tipologie di contratti anche con riferimento alle
funzioni di indirizzo politico: “Deve però aggiungersi che anche le pubbliche
amministrazioni sono profondamente orientate da logiche programmatorie,
finalizzate al controllo delle attività ed alla valutazione dei risultati,
pertanto l’utilizzo delle collaborazioni esterne dovrebbe già naturalmente
inserirsi nell’ambito di attività oggetto dell’indirizzo
politico-amministrativo che trovano logica attuazione attraverso la definizione
di obiettivi strategici ed obiettivi operativi. Pertanto, anche alla luce dei
principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia
di controllo, la motivazione che sottende l’attivazione della collaborazione
dovrebbe far riferimento a programmi, progetti o fasi di essi.”
CONCLUSIONI
Come di vede dalla analisi sopra esposta la questione va ben
al di la della assunzione della dott.sa Stellini, ma riguarda la assoluta
necessità che nella gestione del denaro pubblico, ed in presenza di una
disoccupazione intellettuale di massa, venga rispetta rigorosamente la legge ed in particolare la trasparenza nelle modalità di scelta.
È demagogia tutto
questo? Non credo proprio, direi invece che dovrebbe essere il presupposto di
ogni buona politica. Poi se un Assessore Regionale ha proprio bisogno di “quella persona” in particolare la paghi
con il suo stipendio, anche troppo lauto viste le “competenze” e le modalità di selezione dei nostri
politici.
[1] Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164) (GU n. 254 del 31-10-2009 - Suppl. Ordinario n.197) http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-10-31&atto.codiceRedazionale=009G0164&elenco30giorni=false
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