Il
post che segue descrive in modo articolato
e con numerosi LINK di approfondimento la disciplina in materia di
emissioni da navi sia in navigazione che in attracco nei porti.
La
tutela dalle emissioni da navi (comprese quelle da crociera) si fonda principalmente su precisi limiti al contenuto
di zolfo nei combustibili marittimi e sull’obbligo di supportare il rispetto di
questi limiti con una documentazione puntuale. Documentazione che deve essere
resa pubblica dalla Autorità Portuale.
Per
chi viola gli obblighi di questa normativa sono previste sanzioni amministrative
pecuniarie ma anche disciplinari nel senso che possono comportare la sospensione dei titoli professionali marittimi
fino al divieto di accesso ai porti.
La
Autorità Portuale di Spezia non brilla per l’applicazione di questa normativa
per le parti di sua competenza a
cominciare dal pubblicare dati e documenti che devono essere pubblicati in base
alla legge sulla trasparenza. Infatti nella sezione informazioni ambientali
dell’Autorità Portuale ecco cosa appare vedi QUI.
Il
DLgs 112/2014 ha dato attuazione nel
nostro ordinamento nazionale alla Direttiva 2012/33/UE che modifica la
direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso
marino (per il testo coordinato di questa Direttiva vedi QUI).
Il
DLgs 112/2014 va a modificare ulteriormente il DLgs 152/2006 (TU ambientale[1])
relativamente agli articoli che fanno riferimento ai combustibili a marittimi:
292
(definizioni)
295
(combustibili marittimi)
296
(controlli e sanzioni)
Per
il testo di questi articoli aggiornati al DLgs 112/2014 vedi QUI.
LIMITI
EMISSIONI NAVI IN NAVIGAZIONE ALL’INTERNO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI AREE MARITTIME
In
generale il DLgs ha
recepito la Direttiva (che avevo commentato QUI) . In particolare
prevede:
1. limiti generali : tenore
di zolfo non superiore al 3,50 % in massa dal 18 giugno 2014, mentre dal 1°
gennaio 2020 il limite non dovrà superare lo 0,50% in massa. I limiti generali fanno
riferimento alle seguenti aree appartenenti all’Itali:
1.1.
nelle acque territoriali,[2]
1.2.
nelle zone economiche esclusive[3]
1.3.
nelle zone di protezione ecologica[4]
2. limiti
per zone specifiche del mare: a) tenore di zolfo inferiore all’1,00
% fino al 31 dicembre 2014; b) tenore di zolfo inferiore all’0,10 % a partire
dal 1°gennaio 2015,
per queste aree
invece relativamente alle navi
passeggeri il limite dello zolfo resta l’1,50% fino al 1/1/2020!
Tra le zone specifiche di
mare interessate da questi limiti rientrano quelle definite zone
di controllo dell’inquinamento da emissioni di SOx, cioè le zone marittime definite tali
dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Secondo la regola 14
dell’allegato VI alla Convenzione Marpol (la Convenzione da cui deriva la
Direttiva di cui sto trattando:
vedi QUI)
tra queste aree rientrano quelle portuali.
Il Governo con questo
nuovo DLgs 112/2014 ha deciso di non aderire alle indicazioni delle Commissioni
Ambiente di Camera e Senato che,
nel rilasciare il parere positivo sul provvedimento, avevano richiesto
l'adozione anticipata dei più severi limiti (0,10%) previsti per le Aree di
Controllo delle Emissioni di Zolfo (situate per lo più nell'Europa nordica) per
i mari Adriatico e Ionio. Peraltro non si capisce perché il Mar Mediterraneo
debba avere dei limiti 35 volte superiori a quelli del Mare del Nord.
LIMITI
EMISSIONI NAVI ALL’ORMEGGIO NEI PORTI
A
decorrere dal 1° gennaio 2010 è
vietato l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo
superiore allo 0,10% in massa su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche
ai periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei combustibili
utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve essere completata il
prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a
tale limite con altri combustibili deve avvenire il più tardi possibile prima
della partenza (comma 8 articolo 295 del DLgs 152/2006 come aggiornato dal DLgs
112/2014)
I
suddetti limiti non si applicano:
a) alle navi di cui si
prevede, secondo orari resi noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore
alle due ore;
b) alle navi all'ormeggio
a motori spenti e collegate ad un sistema di alimentazione di energia elettrica
ubicato sulla costa (comma 9 articolo 295 DLgs 152/2006).
DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRODOTTI E CONSERVATI RELATIVAMENTE ALLA
GESTIONE DEI COMBUSTIBILI IN ENTRATE E
USCITA DAI PORTI
L’Autorità Portuale e/o l’Autorità
Marittima (Capitaneria) già dalla entrata in vigore del DLgs n. 205 del 2007 [5],
che ha preceduto il nuovo DLgs 112/2014,
deve controllare che :
1. le
operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi siano indicate nel
giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario
(di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione - vedi QUI) o
in un apposito documento di bordo (comma 10 articolo 295 DLgs 152/2006)
2. chi mette combustibili per uso marittimo a
disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non
inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante
il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia
per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile,
firmato da chi riceve la consegna.
3. che chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo
per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo
esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici
mesi successivi alla consegna.
REGISTRO DEI FORNITORI DI COMBUSTIBILI MARITTIMI
Secondo
il comma 12 articolo 295/DLgs 152/2006 l’Autorità
Portuale deve tenere un apposito registro che riporta l'elenco dei
fornitori di combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con
l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di
zolfo.
L’Autorità
Portuale deve elaborare informative annuali circa la
disponibilità di combustibili per uso
marittimo conformi ai limiti previsti e deve produrre una relazione da inviare
al Ministero dell’Ambiente entro il 31 marzo di ogni anno.
Sia il registro che le informative devono essere resi pubblici, anche sul sito della Autorità Portuale, a partire
dal 31/12/2007 (ex DLgs 205/2007).
L'UTILIZZO DI
METODI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI ALTERNATIVI AI COMBUSTIBILI A BASSO
CONTENUTO DI ZOLFO
Il
nuovo DLgs 112/204 ha introdotto i commi 19
e 20 dell’articolo 295 del DLgs 152/2006 disciplinano la possibilità di
utilizzare metodi alternativi per raggiungere gli stessi obiettivi ambientali
che si raggiungerebbero usando i combustibili secondo i limiti inquinanti sopra
descritti. In particolare:
1. il comma 19 dell’articolo
295 DLgs 152/2006 stabilisce che
i metodi di riduzione delle emissioni alternativi all’uso dei combustibili a
basso contenuto di zolfo devono essere approvati in base al DPR 06-10-1999, n.
407 Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e
98/85/CE
relative all'equipaggiamento marittimo (per il testo vedi QUI). Questo DPR è stato modificato recentemente dal Decreto 17/1/2014 (che ha attuato una nuova Direttiva
2012/32/UE vedi QUI). Il nuovo Decreto del 2014 ha modificato l’allegato A del DPR 407/1999 (vedi QUI).
Questo allegato contiene l’elenco degli equipaggiamenti a bordo delle navi per la prevenzione
del’inquinamento in particolare : Apparecchiature che utilizzano altri metodi sistemi equivalenti per la riduzione delle emissioni di NOx e SOX a bordo . Queste apparecchiature però
sono nella parte 2 dell’Allegato A quella che elenca l’equipaggiamento per il
quale non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali. Se non rientrano nel campo di applicazione del
DPR 407/1999 e successive modifiche si applica la procedura di avvallo del
Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi ex
Regolamento (CE) n. 2099/2002 [6].
2. il comma 20 dell’articolo 295
DLgs 152/2006 al di fuori dei casi
previsti al comma 19 sopra indicati, nelle
acque territoriali, nelle zone
economiche esclusive e nelle
zone di protezione ecologica,
appartenenti all'Italia, l'uso, a bordo di navi battenti qualsiasi bandiera, di
metodi di riduzione delle emissioni in
alternativa all'utilizzo di combustibili conformi
ai limiti previsti ai commi da 1
a 8, è ammesso ove si disponga degli
atti, rilasciati dalle competenti autorità di bandiera in conformità
all'Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 (vedi QUI) e notificati sulla base di tale normativa internazionale, attestanti che:
a) le emissioni di anidride solforosa sono costantemente inferiori o
equivalenti a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai limiti descritti
sopra in assenza del metodo di riduzione
delle emissioni[7];;
b)
sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo di riduzione
delle emissioni [8].
SANZIONI PER
CHI VIOLA GLI OBBLIGHI SUI COMBUSTIBILI MARITTIMI
Il
comma 5 articolo 296 DLgs 152/2006 afferma che, salvo che il fatto costituisca
reato, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immettono sul
mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai
limiti sopra descritti e l'armatore o il comandante che, anche in concorso tra
loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo
superiore a tali limiti.
In
caso di recidiva e in caso di
infrazioni che, per l'entità del tenore di zolfo o della quantità del
combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di
maggiore gravità, all'irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni:
a)
la sospensione dei titoli
professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione è commessa, ovvero, se tali
sanzioni accessorie non sono applicabili,
b)
l'inibizione dell'accesso ai porti
italiani per il comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi
dell'armatore che ha commesso l'infrazione.
Il
comma 6 articolo 296 DLgs 152/2006 prevede che, per chi viola gli obblighi di
documentazione sul cambio di combustibili in entrata e uscita dai porti, si
applica la sanzione amministrativa da euro 1549 a 9.296.
Il
comma 7 articolo 296 DLgs 152/2006 afferma che chi viola l’obbligo di fornire
il bollettino di consegna indicante il
quantitativo ed il relativo tenore di zolfo del combustibile consegnato all’armatore
o consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi prevista sia assente è punito
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la
stessa sanzione è punito chi, non conserva a bordo il bollettino o il campione
del combustibile indicato nel bollettino.
CHI FA GLI
ACCERTAMENTI E CHI IRROGA LE SANZIONI
Gli
accertamenti sul rispetto degli obblighi sopra indicati sono di competenza il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera.
(articolo 1235 Codice delle Navigazione, vedi
QUI).
Gli
accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all'utilizzo dei combustibili,
possono essere effettuati con le seguenti modalità:
a)
mediante il campionamento e l'analisi [9]
dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave[10];
b)
mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo
contenuti nei serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile,
nei campioni sigillati presenti a bordo,
c)
mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei
combustibili.
Le
sanzioni sono irrogate dalla Autorità
Portuale.
SCUSANTI PER
IL MANCATO RISPETTO DEI LIMITI AI COMBUSTIBILI
Secondo
il comma 10ter dell’articolo 296 del DLgs 152/2006 nei casi soggetti alla giurisdizione
dell'Italia, l'armatore o il comandante della nave, hanno l'obbligo di comunicare
all'autorità marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile a norma.
È
utilizzato, a tal fine, il rapporto
contenuto all'allegato X, parte I, sezione 6 (vedi QUI), alla Parte Quinta.
La
comunicazione è effettuata prima dell'accesso nelle acque soggette alla
giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente
all'interno di tali zone, prima
dell'arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni
commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navi battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, per il tramite del porto
di iscrizione, tutti i casi in
cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a
norma.
RAPPORTO
DELL’ARMATORE O DEL COMANDANTE DELLA NAVE
PER DIMOSTRARE L’IMPOSSIBILITÀ DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI
COMBUSTIBILI MARITTIMI
Secondo
il comma 10quater dell’articolo 296 del DLgs 152/2006 nei casi in cui vi sia una violazione
degli obblighi relativi al tenore
di zolfo dei combustibili per
uso marittimo l'armatore o il comandante possono presentare
all'autorità competente per il controllo (Capitaneria di Porto) operante presso il porto di destinazione, anche
su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure
adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l'obbligo violato
e, in particolare,
le azioni intraprese
per ottenere combustibile a norma
nell'ambito del proprio
piano di viaggio e, se
tale combustibile non
era disponibile nel
luogo previsto, le azioni intraprese
per ottenerlo da
altre fonti. Il rapporto deve essere diretto a
dimostrare che tali
tentativi sono stati effettuati
con la massima diligenza possibile, la
quale non comporta tuttavia l'obbligo
di deviare la
rotta prevista o di ritardare
il viaggio per ottenere il combustibile a
norma. Se il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dell'accesso
nelle zone soggette alla giurisdizione
nazionale la Capitaneria di Porto, valutando la diligenza osservata
dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della
imprevedibilità delle cause del mancato
ottenimento del combustibile a norma, può
stabilire di non procedere al controllo
per la presenza di una causa
esimente della violazione.
Con
le stesse modalità si procede se, in
caso di viaggi effettuati
esclusivamente all'interno di zone soggette
alla giurisdizione nazionale, il rapporto è presentato almeno
48 ore prima dell'arrivo al porto
di prima destinazione.
Se il
rapporto è stato presentato oltre tali termini e,
comunque, se nel
rapporto non è dimostrato che il responsabile ha
osservato la massima diligenza possibile,
La Capitaneria di Porto acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli
14 e 17 della legge 24 novembre
1981, n.689 (vedi QUI).
in tali casi l'autorità competente
all'irrogazione della sanzione, valutando
la diligenza osservata dal responsabile
alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato
ottenimento del combustibile a
norma, procede, se necessario, ad adeguare l'entità della sanzione ai sensi
dell'articolo 11 della legge 24 novembre
1981, n.689, o adottare l'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'articolo
18, comma 2, di tale legge.
[1] La normativa descritta in questo post
abroga la precedente normativa DPR
395/2001 “Recepimento della direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del
tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.”
[2] Codice navigazione: “Art. 2 - Mare territoriale "Sono
soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste
fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti
estremi dell' apertura del golfo, del seno o della baia non supera le
ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a veNtiquattro miglia
marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o
della baia compresa etro la linea retta tirata tra i due punti più foranei
distanti tra loro ventiquattro miglia marine. (1) E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la
zona di mare dell' estensione di dodici miglia marine lungo le coste
continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i
punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione su misura dalla
linea costiera segnata dalla bassa marea. (1) Sono salve le diverse disposizioni che siano
stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni
internazionali.” (fonte www.fog.it
- Diritto dei trasporti e della
navigazione)la navigazione
[3] “La zona economica esclusiva è la zona al
di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico
regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtù del quale i diritti e
la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le libertà degli altri
Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente
Convenzione.” Articolo 55 Convenzione
Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare.
[4] La
zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61
“Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare
territoriale”. autorizza
l'istituzione di Zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del
mare territoriale italiano (12 miglia dalla costa )e fino ai limiti determinati
dagli accordi
con gli Stati interessati. All'istituzione delle Zone di
protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli
affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, da
notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il cui
territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. Nell'ambito delle Zone di
protezione ecologica di cui sopra
l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di
preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e
storico, conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare e dalla Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione
del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. Entro le Zone di protezione
ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera
straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto
italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in
vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di
inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra,
l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di
esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine
atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità
e del patrimonio archeologico e storico.
[5]http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-11-09&atto.codiceRedazionale=007G0223&elenco30giorni=false
[6] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R2099&qid=1416595903693&from=IT
[7] ai fini della
valutazione si applicano valori di emissione equivalenti ai sensi
dell'allegato X, parte
I, sezione 4, alla Parte Quinta , per il testo vedi a questo LINK http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00126&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-12&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#art
[8] all'allegato X, parte
I, sezione 5, paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte
Quinta. Per i testo vedi a questo LINK http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00126&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-12&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#art
[9] “Per i controlli analitici
si applica la
procedura di verifica prevista
all'appendice VI dell'allegato VI alla
Convenzione MARPOL 73/78” (comma 10bis
articolo 296 DLgs 152/2006)
[10] il campionamento deve essere effettuato secondo
le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del comitato MEPC dell'IMO;
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