venerdì 28 novembre 2014

Trasparenza: i modelli di applicazione delle sanzioni negli appalti pubblici


La legge 11 agosto 2014, n. 114,  ha previsto che i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture siano trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
L’ANAC, lo scorso 5 novembre,  ha pubblicato  sul suo sito i modelli che chiariscono le procedure che la stessa Autorità seguirà nell’applicare le sanzioni per le violazioni delle norme sulla trasparenza nella delicatissima materia degli appalti pubblici, oggetti di inchieste continue per reati di corruzione.

Di seguito nel post una descrizione dell’oggetto dei diversi modelli con i relativi link per scaricare il testo completo degli stessi. Su una analisi delle sanzioni applicabili ai Comuni da parte dell'ANAC vedi anche QUI.


MODELLO DI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA AUTORITà ANTICORRUZIONE PER MANCATA RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

L’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti, vedi  QUIprevede che l’Autorità, nell’ambito della propria attività, può richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti.
Se la richiesta della Autorità non è assolta dal soggetto obbligato, senza giustificato motivo,  l’Autorità applica, ex comma 11 articolo 6 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le sanzioni amministrative pecuniarie (fino a euro 25.822,00, elevabili sino a euro 51.545,00 in caso di violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni rese).

Sulla base di quanto l’Autorità ha predisposto il modello di provvedimento (vedi QUIper irrogare le suddette sanzioni. All’interno del modello sono indicate le fasti procedurali per arrivare alla applicazione della sanzione.

Se le carenze informative sono imputabili alle SOA si applica il seguente modello procedurale per l’applicazione delle sanzioni, vedi  QUI


Obblighi di pubblicazione di atti e informazioni in materia di appalti pubblici a cui si applica il modello  di provvedimento sanzionatorio per la mancata risposta alle richieste informative della Autorità Anticorruzione
Il modello di procedimento sanzionatorio visto al paragrafo precedente si applica anche relativamente agli obblighi di pubblicazione individuati dal comma 32 articolo 1 legge 190/2012 (vedi in particolare ultimo periodo del comma). Questa norma afferma che  con riferimento ai procedimenti di scelte del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,   le stazioni appaltanti hanno obbligo di pubblicare nei siti istituzionali degli enti pubblici di riferimento:  
1.la struttura proponente;
2.l'oggetto del bando;
3.l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
4.l'aggiudicatario;
 5.l'importo di aggiudicazione;
6.i tempi di completamento dell'opera, servizio o  fornitura;
7.l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici,  i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità Anticorruzione), che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.
 Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità Anticorruzione trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.

Oltre alle sanzioni a cui si applica il modello procedurale individuato ora dalla Autorità Anticorruzione, sono previste particolari sanzioni anche per la violazione degli obblighi di pubblicazione  relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla  modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture. In particolare secondo il comma 33 articolo 1 legge 190/2014: “costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai  sensi dell'articolo 1, comma 1[1], del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque  valutata ai sensi dell'articolo 21[2] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono  sanzionati a carico dei responsabili del servizio”.
Non solo ma la violazione dei suddetti obblighi  costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,  eventuale causa  di responsabilità  per danno all'immagine  dell'amministrazione  e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione  di risultato e del trattamento  accessorio  collegato alla  performance individuale dei responsabili.
Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi di cui sopra  se prova che tale inadempimento  è  dipeso da  causa a lui non imputabile.


MODELLO DI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA AUTORITÀ ANTICORRUZIONE PER MANCATE COMUNICAZIONI ALL’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI
L'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è costituito (ex comma 4 articolo 7 DLgs 163/2006) nell’ambito della Autorità Anticorruzione composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome.
Tra le varie funzioni (ex comma 4 articolo 7 DLgs 163/2006) ha quelle di:
a) raccogliere ed elaborare i dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale
b) determina i costi standard per lavori e servizi.

Il comma 8 dell’articolo 7 del DLgs 163/2006  afferma che  le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.

Secondo l’ultimo periodo del comma 8 articolo 7 del DLgs 163/2006  il soggetto (responsabile procedimento, responsabile del centro di costo oppure il responsabile dell’ufficio tecnico) che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

Sulla base di quanto l’Autorità ha predisposto il modello di provvedimento (vedi QUIper irrogare le suddette sanzioni. All’interno del modello sono indicate le fasti procedurali per arrivare alla applicazione della sanzione.

Se vengono violati gli obblighi di comunicazione all’Osservatorio relativamente alle variazioni dei requisiti per la qualificazione come elencati dall’articolo 78[3] del regolamento attuativo del Codice degli Appalti Pubblici (DLgs 163/2006) o le variazioni della direzione tecnica dei lavori di cui all’articolo 87[4] di detto regolamento , il modello per la procedura di irrorazione delle sanzioni è il seguente, vedi QUI.



MODELLO DI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA AUTORITÀ ANTICORRUZIONE PER  PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE, NELLE PROCEDURE DI GARA E NEGLI AFFIDAMENTI DI SUBAPPALTO
L’articolo 38, comma 1-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevede che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione
all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1, lett. h) del medesimo articolo, fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Sulla base di quanto l’Autorità ha predisposto il modello di provvedimento (vedi QUIper irrogare le suddette sanzioni. All’interno del modello sono indicate le fasti procedurali per arrivare alla applicazione della sanzione.



MODELLO DI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA AUTORITÀ ANTICORRUZIONE FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE, AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE
Secondo il comma 1 articolo 40  del DLgs 163/2006 i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. Per il sistema di qualificazione vedi articoli da 60 a 91 del regolamento attuativo del DLgs 163/2006 (vedi  QUI). 

Secondo il comma 9–quater articolo 40  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in accordo al quale in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA[5] ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Sulla base di quanto l’Autorità ha predisposto il modello di provvedimento (vedi QUIper irrogare le suddette sanzioni. All’interno del modello sono indicate le fasti procedurali per arrivare alla applicazione della sanzione.

Per la procedura che dichiara la non imputabilità della violazione sopra riportata vedi invece il seguente modello procedurale, QUI



MODELLO DI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA AUTORITÀ ANTICORRUZIONE PER MANCANZA DI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,  afferma che in sede di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a
campione e sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria, quando la prova degli stessi non sia fornita dal concorrente, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente medesimo dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti sanzionatori (sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 25.822,00, elevabili sino a euro 51.545,00 in caso di violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni rese), e, altresì, per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

Sulla base di quanto l’Autorità ha predisposto il modello di provvedimento (vedi QUIper irrogare le suddette sanzioni. All’interno del modello sono indicate le fasti procedurali per arrivare alla applicazione della sanzione.




[1] “1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”
[2]  “Art. 21. Responsabilità dirigenziale.
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. (1)
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. “
[3] http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#078
[4] http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#087
[5] Le società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato con forma giuridica di S.p.A., autorizzatii, che accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici,



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