La
legge 11 agosto 2014, n. 114, ha
previsto che i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture siano trasferiti all’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC).
L’ANAC,
lo scorso 5 novembre, ha pubblicato sul suo sito i modelli che chiariscono le procedure che la stessa Autorità seguirà
nell’applicare le sanzioni per le violazioni delle norme sulla trasparenza
nella delicatissima materia degli appalti pubblici, oggetti di inchieste
continue per reati di corruzione.
Di
seguito nel post una descrizione dell’oggetto dei diversi modelli con i
relativi link per scaricare il testo completo degli stessi. Su una analisi delle sanzioni applicabili ai Comuni da parte dell'ANAC vedi anche QUI.
MODELLO DI
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA AUTORITà ANTICORRUZIONE PER MANCATA RISPOSTA
ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
L’articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti, vedi QUI) prevede che l’Autorità, nell’ambito della propria attività, può richiedere alle
stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e
forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,
agli affidamenti.
Se
la richiesta della Autorità non è assolta dal soggetto obbligato, senza
giustificato motivo, l’Autorità applica,
ex comma 11 articolo 6 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le sanzioni
amministrative pecuniarie (fino a euro 25.822,00, elevabili sino a euro
51.545,00 in caso di violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni
rese).
Sulla
base di quanto l’Autorità ha predisposto il modello di provvedimento (vedi QUI) per irrogare le suddette sanzioni. All’interno
del modello sono indicate le fasti procedurali per arrivare alla applicazione
della sanzione.
Se
le carenze informative sono imputabili alle SOA si applica il seguente modello
procedurale per l’applicazione delle sanzioni, vedi QUI.
Obblighi di pubblicazione di atti e
informazioni in materia di appalti pubblici a cui si applica il modello di provvedimento sanzionatorio per la mancata
risposta alle richieste informative della Autorità Anticorruzione
Il
modello di procedimento sanzionatorio visto al paragrafo precedente si applica
anche relativamente agli obblighi di pubblicazione individuati dal comma 32
articolo 1 legge 190/2012 (vedi in particolare ultimo periodo del comma).
Questa norma afferma che con riferimento
ai procedimenti di scelte del contraente per l'affidamento di lavori, forniture
e servizi, anche con riferimento alla
modalità
di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, le
stazioni appaltanti hanno obbligo di pubblicare nei siti istituzionali degli
enti pubblici di riferimento:
1.la struttura proponente;
2.l'oggetto del bando;
3.l'elenco
degli operatori invitati a presentare offerte;
4.l'aggiudicatario;
5.l'importo di aggiudicazione;
6.i
tempi di completamento dell'opera, servizio o
fornitura;
7.l'importo
delle somme liquidate.
Entro
il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili
in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e
rielaborare, anche a fini statistici, i
dati informatici.
Le
amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora
Autorità Anticorruzione), che le pubblica nel proprio sito web in una sezione
liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla
tipologia di stazione appaltante e per regione.
L'Autorità
individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalità di trasmissione.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità
Anticorruzione trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni
che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le
informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.
Oltre alle sanzioni a cui si applica il modello
procedurale individuato ora dalla Autorità Anticorruzione, sono previste
particolari sanzioni anche per la
violazione degli obblighi di pubblicazione relativi alla scelta del contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In particolare secondo il comma 33 articolo 1 legge 190/2014: “costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1[1],
del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21[2] del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi
nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del
servizio”.
Non solo ma la
violazione dei suddetti obblighi costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della
corresponsione della retribuzione di
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Il
responsabile non risponde dell'inadempimento
degli obblighi di cui sopra se prova che tale inadempimento è dipeso da
causa a lui non imputabile.
MODELLO DI
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA AUTORITÀ ANTICORRUZIONE PER MANCATE
COMUNICAZIONI ALL’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI
L'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture è costituito (ex comma 4 articolo 7 DLgs 163/2006) nell’ambito
della Autorità Anticorruzione composto da una
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le
province autonome.
Tra le varie funzioni (ex comma 4
articolo 7 DLgs 163/2006) ha quelle di:
a) raccogliere ed elaborare i dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale
b) determina i costi standard per
lavori e servizi.
Il comma 8 dell’articolo 7 del DLgs 163/2006 afferma che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a
50.000 euro:
a)
entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione
della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con
specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2,
comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di
aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
b)
limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione
dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.
Secondo l’ultimo periodo del comma
8 articolo 7 del DLgs 163/2006 il
soggetto (responsabile procedimento,
responsabile del centro di costo
oppure il responsabile dell’ufficio
tecnico) che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti
è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro
51.545 se sono forniti dati non veritieri.
Sulla
base di quanto l’Autorità ha predisposto il modello di provvedimento (vedi QUI) per irrogare le suddette sanzioni. All’interno del modello sono indicate le
fasti procedurali per arrivare alla applicazione della sanzione.
Se
vengono violati gli obblighi di comunicazione all’Osservatorio relativamente
alle variazioni dei requisiti per la qualificazione come elencati dall’articolo
78[3] del
regolamento attuativo del Codice degli Appalti Pubblici (DLgs 163/2006) o le variazioni
della direzione tecnica dei lavori di cui all’articolo 87[4]
di detto regolamento , il modello per la procedura di irrorazione delle
sanzioni è il seguente, vedi QUI.
MODELLO DI
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA AUTORITÀ ANTICORRUZIONE PER PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA
DOCUMENTAZIONE, NELLE PROCEDURE DI GARA E NEGLI AFFIDAMENTI DI SUBAPPALTO
L’articolo
38, comma 1-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevede che in
caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne
dà segnalazione
all’Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o
della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1, lett. h) del medesimo articolo,
fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque
efficacia.
Sulla
base di quanto l’Autorità ha predisposto il modello di provvedimento (vedi QUI) per irrogare le suddette sanzioni. All’interno del modello sono indicate le
fasti procedurali per arrivare alla applicazione della sanzione.
MODELLO DI
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA AUTORITÀ ANTICORRUZIONE FALSA DICHIARAZIONE O
FALSA DOCUMENTAZIONE, AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE
Secondo
il comma 1 articolo 40 del DLgs 163/2006 i soggetti esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la
loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di
qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente. Per il sistema di
qualificazione vedi articoli da 60 a 91 del regolamento attuativo del DLgs
163/2006 (vedi QUI).
Secondo il comma 9–quater articolo
40 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, in accordo al quale in caso di
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della
qualificazione, le SOA[5] ne
danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,
dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo di un anno,
decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Sulla
base di quanto l’Autorità ha predisposto il modello di provvedimento (vedi QUI) per irrogare le suddette sanzioni. All’interno
del modello sono indicate le fasti procedurali per arrivare alla applicazione
della sanzione.
Per la procedura che dichiara la
non imputabilità della violazione sopra riportata vedi invece il seguente
modello procedurale, QUI.
MODELLO DI
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA AUTORITÀ ANTICORRUZIONE PER MANCANZA DI
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’articolo 48, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,
afferma che in sede di verifica dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a
campione e sull’aggiudicatario e
sul concorrente che segue in graduatoria, quando la prova degli stessi non sia
fornita dal concorrente, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti
procedono all'esclusione del concorrente medesimo dalla gara, all’escussione
della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità
per i provvedimenti sanzionatori (sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 25.822,00,
elevabili sino a euro 51.545,00 in caso di violazione degli obblighi di
veridicità delle dichiarazioni rese), e,
altresì, per la sospensione da uno a
dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
Sulla
base di quanto l’Autorità ha predisposto il modello di provvedimento (vedi QUI) per irrogare le suddette sanzioni. All’interno
del modello sono indicate le fasti procedurali per arrivare alla applicazione
della sanzione.
[1] “1. Al fine di
ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di
un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per
una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le
modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione
diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini
o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non
aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un
termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli
obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard
qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici,
dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le
pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle
disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo
le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”
[2] “Art.
21. Responsabilità dirigenziale.
1. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema
di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano,
previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di
rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi,
l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a
disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. (1)
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al
comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa
contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le
procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la
colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi
fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in
relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. “
[3] http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#078
[4] http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#087
[5] Le società
organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato con forma giuridica
di S.p.A., autorizzatii, che
accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi
di qualificazione, ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni
comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori
pubblici,
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