L'Amministrazione Comunale di Vezzano Ligure si caratterizza ormai da tempo per la scarsa attenzione alla tutela preventiva della salute dei cittadini
come dimostrano queste due situazioni (ma sono solo due esempi sia pure significativi):
1. le emissioni
odorigene dell’impianto di trattamento rifiuti di Saliceti. Emissioni che
proseguono da anni senza che il Sindaco come massima autorità sanitaria si sia
mai sentiti in dovere di usare i poteri legati a questa funzione, tanto che è
dovuta intervenire prima la Provincia e poi la Procura della Spezia , peraltro
fino ad ora senza alcun risultato visto che le emissioni continuano come
avviene ormai da molti anni.
2. delle emissioni
polverose e acustiche dell’impianto di trattamento inerti il località Lagoscuro. Anche qui emissioni che
proseguono da anni, proteste dei cittadini e mentre l’impianto era sequestrato
il Comune ha avuto la “brillante” idea di di convocare la conferenza dei
servizi per rilasciare una nuova autorizzazione.
Di
queste vicende e di questi comportamenti se non proprio reticenti, quanto meno “distratti”
della Amministrazione Comunale di
Vezzano ho spiegato in questi post che trovate QUI.
Ma
il Comune di Vezzano si distingue ormai da qualche anno anche per la assoluta
mancanza di trasparenza nella comunicazione di atti, fatti che riguardano in
particolare la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente ma anche la
pianificazione urbanistica ed il governo del territorio in generale.
Vediamo
di seguito…….
NESSUNA
PUBBLICAZIONE SU DATI E ATTI A CARICO DI
SINDACO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
Il Comune non
pubblica alcun documento, nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito, relativamente ad una serie di atti e di dati che
riguardano gli organi di indirizzo politico del Comune in primo luogo Sindaco e
Giunta. Si
veda QUI.
In particolare gli atti non pubblicati
sono:
1. l'atto
di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo;
2. il
curriculum;
3. i
compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione
della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici;
4. i
dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici
o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti;
5. gli
altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
e l'indicazione dei compensi spettanti;
Non viene pubblicata neppure la
situazione patrimoniale personale del Sindaco e della Giunta. Questa pubblicazione è
obbligatoria solo per i Comuni sopra i 15.000 abitanti, però ci sono Comuni che
la hanno pubblicata lo stesso (ad esempio il Comune di Lerici) pur non essendo
obbligati.
NESSUN DOCUMENTO PUBBLICATO SU ATTI E DATI AMBIENTALI DI COMPETENZA DEL
COMUNE
Nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del
sito del Comune vedi QUI, non c’è nulla.
La delibera n.
50/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) all’allegato I, elenca tutte le categorie di atti
che devono essere pubblicati, tra i quali in particolare quelli su urbanistica,
edilizia, ambiente, salute. Per una analisi di questa delibera vedi QUI.
Qui
mi limito a sottolineare un aspetto solo di ciò che deve essere pubblicato dal
Comune per legge: "tutte le Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di
impatto:
Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative,
i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di
natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere
sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre
analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse."
Il dettato della delibera CIVIT, che attua lo ricordo una legge
statale, è chiaro e, per fare un esempio, vuol dire che devono essere pubblicati
non solo gli atti di tipo ambientale
rilasciati dal Comune ma anche quelli rilasciati con procedure di conferenze
servizi convocate dal Comune e che incidono su impianti presenti sul territorio
del comune anche se la titolarità della
funzione autorizzatoria spetti ad altro ente. In questi ultimi casi basterebbe che il Comune
pubblichi il link di collegamento al sito dell’Ente titolare della funzione. Afferma infatti il DLgs 33/2013: " Se
il documento, l'informazione o il dato
richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della
normativa vigente,
l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.!
Comunque quando si fa riferimento agli atti si fa
riferimento, come afferma la delibera CIVIT sopra linkata, all’elenco dei: “provvedimenti, con particolare riferimento
ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione”. In particolare
gli atti dei dirigenti pubblicati devono riportare: “contenuto, oggetto, spesa, estremi relativi ai principali documenti
contenuti nel fascicolo del procedimento”.
Non solo ma sempre la delibera CIVIT conferma
che la Amministrazione Pubblica (il Comune nel nostro caso) deve pubblicare ulteriori dati/documenti rispetto
a quelli per i quali esista già un obbligo ex lege. La necessità di
pubblicare ulteriori dati e documenti deve essere letta non
come: “mero adempimento delle norme
puntuali sugli obblighi di pubblicazione. In questa ottica, i dati
ulteriori sono quelli che ogni amministrazione, in ragione delle proprie
caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare a partire
dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse”. La
delibera fornisce alcuni esempi di ulteriori dati e documenti come quelli
relativi alle attività
ispettive.
Così per rimanere ai due impianti citati all’inizio , il
Comune di Vezzano deve pubblicare:
tutti gli atti autorizzatori, compresi i verbali delle
conferenze dei servizi, dell’impianto di Saliceti e ancora di più per l’impianto
di trattamento inerti in località
Lagoscuro.
Non solo ma a conferma della sua arroganza e comportamento illegittimo, nonostante che per l’impianto di trattamento inerti di Lagoscuro le due conferenze dei
servizi si siano tenute ormai da molti giorni, il Comune non ha pubblicato i verbali e
neppure li ha consegnati ai consiglieri comunali e al comitato di cittadini
costituitosi contro l’inquinamento dell’’impianto di Lagoscuro!
MANCATA PUBBLICAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLE IMPRESE
MANCATA PUBBLICAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLE IMPRESE
Ex
articolo 25 del DLgs 33/2013 le Pubbliche Amministrazioni, in modo
dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul
proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it :
1. l'elenco delle tipologie
di controllo a cui sono assoggettate le
imprese in ragione della dimensione e del
settore di attività, indicando per ciascuna di esse i
criteri e le relative modalità di svolgimento;
2. l'elenco degli
obblighi e degli
adempimenti oggetto delle attività
di controllo che le imprese sono tenute
a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
I controlli riguardano anche quelli ambientali e ovviamente il Comune di Vezzano non ha mai pubblicato i verbali e gli atti di controllo delle imprese come quella citate nei due esempi all'inizio di questo post.
NON PUBBLICATI GLI ATTI URBANISTICI ED EDILIZI
Relativamente agli atti di pianificazione e governo del
territorio il Comune pubblica solo i documenti di PUC nella sezione pianificazione e
governo del territorio, vedi QUI. Manca la pubblicazione ad esempio della "documentazione
relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte
di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in
variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente
nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata
o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente".
Ma soprattutto mancano gli atti autorizzatori in materia
edilizia nello stesso senso di come abbiamo visto sopra per quelli ambientali.
Secondo
il comma 33 articolo 1 legge 190/2014: “La
mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni,
delle informazioni di cui al comma 31
costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1[1],
del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21[2] del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi
nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del
servizio”
Tali
sanzioni riguardano, tra gli altri, i seguenti obblighi di comunicazione: "a)
informazioni relative ai procedimenti amministrativi,..... c)
autorizzazione o concessione;..".
L'inadempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente
o la mancata
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale, eventuale causa
di responsabilità per danno
all'immagine dell'amministrazione e sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili.
La violazione degli obblighi suddetti è quindi imputabile sicuramente ai dirigenti della Pubblica Amministrazione interessata, in primo luogo al responsabile per la trasparenza e l'anticorruzione, ma la responsabilità è estendibile ai responsabili degli organi di indirizzo politico (quindi anche Sindaco e Giunta Comunale e al limite lo stesso consiglio comunale) come confermato dalla delibera dell'Autorità Anticorruzione n.144/2014.
P.S.
invito a chi crede nella trasparenza come presupposto fondamentale di una buona politica amministrativa di leggere con attenzione l'analisi sistematica che ho svolto qui sulla normativa relativa a trasparenza, anticorruzione e accesso civico nelle pubbliche amministrazioni, vedi QUI.
La violazione degli obblighi suddetti è quindi imputabile sicuramente ai dirigenti della Pubblica Amministrazione interessata, in primo luogo al responsabile per la trasparenza e l'anticorruzione, ma la responsabilità è estendibile ai responsabili degli organi di indirizzo politico (quindi anche Sindaco e Giunta Comunale e al limite lo stesso consiglio comunale) come confermato dalla delibera dell'Autorità Anticorruzione n.144/2014.
P.S.
invito a chi crede nella trasparenza come presupposto fondamentale di una buona politica amministrativa di leggere con attenzione l'analisi sistematica che ho svolto qui sulla normativa relativa a trasparenza, anticorruzione e accesso civico nelle pubbliche amministrazioni, vedi QUI.
[1] “1. Al fine di
ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di
un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per
una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le
modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione
diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini
o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non
aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un
termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli
obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard
qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici,
dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le
pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle
disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo
le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”
[2] “Art.
21. Responsabilità dirigenziale.
1. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema
di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano,
previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di
rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi,
l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a
disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. (1)
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al
comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa
contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le
procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la
colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi
fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in
relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. “
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