domenica 9 novembre 2014

Comune Vezzano Ligure: "distratto" su tutela salute e nessuna trasparenza!

L'Amministrazione Comunale di Vezzano Ligure si caratterizza ormai da tempo per la scarsa attenzione alla tutela preventiva della salute dei cittadini come dimostrano queste due situazioni (ma sono solo due esempi sia pure significativi):
1. le emissioni odorigene dell’impianto di trattamento rifiuti di Saliceti. Emissioni che proseguono da anni senza che il Sindaco come massima autorità sanitaria si sia mai sentiti in dovere di usare i poteri legati a questa funzione, tanto che è dovuta intervenire prima la Provincia e poi la Procura della Spezia , peraltro fino ad ora senza alcun risultato visto che le emissioni continuano come avviene ormai da molti anni.
2. delle emissioni polverose e acustiche dell’impianto di trattamento inerti  il località Lagoscuro. Anche qui emissioni che proseguono da anni, proteste dei cittadini e mentre l’impianto era sequestrato il Comune ha avuto la “brillante” idea di di convocare la conferenza dei servizi per rilasciare una nuova autorizzazione.  

Di queste vicende e di questi comportamenti se non proprio reticenti, quanto meno “distratti”  della Amministrazione Comunale di Vezzano  ho spiegato  in questi post che trovate  QUI


Ma il Comune di Vezzano si distingue ormai da qualche anno anche per la assoluta mancanza di trasparenza nella comunicazione di atti, fatti che riguardano in particolare la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente ma anche la pianificazione urbanistica ed il governo del territorio in generale.
Vediamo di seguito…….




NESSUNA PUBBLICAZIONE SU DATI E ATTI  A CARICO DI SINDACO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
Il Comune non pubblica alcun documento, nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito, relativamente ad una serie di atti e di dati che riguardano gli organi di indirizzo politico del Comune in primo luogo Sindaco e Giunta. Si veda  QUI
In particolare gli atti non pubblicati sono:
1. l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
2. il curriculum;      
3. i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
4.  i dati relativi all'assunzione di  altre cariche,  presso enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

Non viene pubblicata neppure la situazione patrimoniale personale del Sindaco e della Giunta. Questa pubblicazione è obbligatoria solo per i Comuni sopra i 15.000 abitanti, però ci sono Comuni che la hanno pubblicata lo stesso (ad esempio il Comune di Lerici) pur non essendo obbligati.



NESSUN DOCUMENTO PUBBLICATO SU ATTI E DATI AMBIENTALI DI COMPETENZA DEL COMUNE
Nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune vedi QUInon c’è nulla. 

La delibera  n. 50/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) all’allegato I, elenca tutte le categorie di atti che devono essere pubblicati, tra i quali in particolare quelli su urbanistica, edilizia, ambiente, salute. Per una analisi di questa delibera vedi QUI.

Qui mi limito a sottolineare un aspetto solo di ciò che deve essere pubblicato dal Comune per legge:  "tutte le Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto: Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli  accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o  possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi  economiche usate nell'ambito delle stesse."

Il dettato della delibera CIVIT,  che attua lo ricordo una legge statale, è chiaro e, per fare un esempio, vuol dire che devono essere pubblicati non solo gli atti di tipo ambientale rilasciati dal Comune ma anche quelli rilasciati con procedure di conferenze servizi convocate dal Comune e che incidono su impianti presenti sul territorio del comune  anche se la titolarità della funzione autorizzatoria spetti ad altro ente.  In questi ultimi casi basterebbe che il Comune pubblichi il link di collegamento al sito dell’Ente titolare della funzione. Afferma infatti il DLgs 33/2013: "Se il documento, l'informazione o il dato  richiesti  risultano  già pubblicati nel rispetto della normativa  vigente, l'amministrazione   indica  al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.!

Comunque quando si fa riferimento agli atti si fa riferimento, come afferma la delibera CIVIT sopra linkata, all’elenco dei: “provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione”. In particolare gli atti dei dirigenti pubblicati devono riportare: “contenuto, oggetto, spesa, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento”.
Non solo ma sempre la delibera CIVIT conferma che la Amministrazione Pubblica (il Comune nel nostro caso) deve pubblicare ulteriori dati/documenti rispetto a quelli per i quali esista già un obbligo ex lege.  La necessità di pubblicare ulteriori dati e documenti deve essere letta   non  come: “mero adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di  pubblicazione.  In questa ottica, i dati ulteriori sono quelli che ogni amministrazione, in ragione delle proprie  caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare a partire dalle richieste di conoscenza  dei propri portatori di interesse”. La delibera fornisce alcuni esempi di ulteriori dati e documenti come quelli relativi alle attività ispettive.

Così per rimanere ai due impianti citati all’inizio , il Comune di Vezzano deve pubblicare:
tutti gli atti autorizzatori, compresi i verbali delle conferenze dei servizi, dell’impianto di Saliceti e ancora di più per l’impianto di trattamento inerti  in località Lagoscuro.

Non solo ma a conferma della sua arroganza e comportamento illegittimo, nonostante che per l’impianto di trattamento inerti di Lagoscuro le due conferenze dei servizi si siano tenute ormai da molti giorni, il Comune non ha pubblicato i verbali e neppure li ha consegnati ai consiglieri comunali e al comitato di cittadini costituitosi contro l’inquinamento dell’’impianto  di Lagoscuro!


MANCATA PUBBLICAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLE IMPRESE 
Ex articolo 25 del DLgs  33/2013 le Pubbliche Amministrazioni, in modo dettagliato  e  facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul  sito  www.impresainungiorno.gov.it :
1. l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono  assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del  settore  di  attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative  modalità  di svolgimento;

2. l'elenco degli obblighi  e  degli  adempimenti  oggetto  delle  attività di controllo che le imprese sono tenute  a  rispettare  per ottemperare alle disposizioni normative.

I controlli riguardano anche quelli ambientali e ovviamente il Comune di Vezzano non ha mai pubblicato i verbali e gli atti di controllo delle imprese come quella citate nei due esempi all'inizio di questo post. 



NON PUBBLICATI GLI ATTI URBANISTICI ED EDILIZI
Relativamente agli atti di pianificazione e governo del territorio il Comune pubblica solo i documenti di PUC nella sezione pianificazione e governo del territorio, vedi QUI.  Manca la pubblicazione ad esempio della "documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di  trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale  comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o  pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente".
Ma soprattutto mancano gli atti autorizzatori in materia edilizia nello stesso senso di come abbiamo visto sopra per quelli ambientali.


Secondo il comma 33 articolo 1 legge 190/2014: “La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle  informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai  sensi dell'articolo 1, comma 1[1], del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque  valutata ai sensi dell'articolo 21[2] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono  sanzionati a carico dei responsabili del servizio”
Tali sanzioni riguardano, tra gli altri, i seguenti obblighi di comunicazione: "a) informazioni relative ai procedimenti amministrativi,..... c) autorizzazione o concessione;..". 
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla normativa  vigente  o  la  mancata  predisposizione   del   Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,  eventuale  causa  di responsabilità  per danno all'immagine  dell'amministrazione  e  sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione  di risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance individuale dei responsabili. 
La violazione degli obblighi suddetti è quindi imputabile sicuramente ai dirigenti della Pubblica Amministrazione interessata, in primo luogo al responsabile per la trasparenza e l'anticorruzione,  ma la responsabilità è estendibile ai responsabili degli organi di indirizzo politico (quindi anche Sindaco e Giunta Comunale e al limite lo stesso consiglio comunale) come confermato dalla delibera dell'Autorità Anticorruzione n.144/2014. 


P.S. 
invito a chi crede nella trasparenza come presupposto fondamentale di una buona politica amministrativa di leggere con attenzione l'analisi sistematica che ho svolto qui sulla normativa relativa a trasparenza, anticorruzione e accesso civico nelle pubbliche amministrazioni, vedi QUI



[1] “1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”
[2]  “Art. 21. Responsabilità dirigenziale.
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. (1)
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. “
  














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