Ennesima brutta figura in campo ambientale della Giunta Burlando e dell'Assessore delegato alla gestione dei rifiuti: Raffaella Paita. Questa volta come vedremo in questo post addirittura a bacchettare Assessore e Giunta è addirittura lo stesso Governo Renzi, vediamo perché.....
LA DELIBERA REGIONALE CHE SI ADEGUA IN RITARDO E IN MODO INADEGUATO ALLA NORMATIVA SULLE DISCARICHE E A SPESE DEI CITTADINI LIGURI
In
questo post di qualche giorno fa spiegavo i limiti della Delibera della Giunta Regionale del 5/11/2014 n. 1293 (vedi QUI)
che tenta di affrontare il mancato trattamento dei rifiuti prima dell’avvio in molte
impianti di smaltimento liguri:
1. è in ritardo
rispetto agli obblighi di legge europei e di conseguenza italiani. Infatti Il Decreto
Legislativo 36/2003 (attuativo della Direttive europea1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) prevede
che: “I rifiuti
possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento” Il termini
di adeguamento è definitivamente in vigore dal 2008.
2. è in contrasto con il documento
del coordinamento
tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni nel
quale si è affermato che la deroga all’ obbligo di trattamento disciplinata
dall’art.7 c.1 del DLgs.36/2003 si deve riferire solo a quei territori che hanno rispettato gli obiettivi ex
lege su raccolta differenziata, riciclaggio, recupero e sulla riduzione dei rifiuti urbani
biodegradabili (RUB). La Liguria
è ben lontana da questi obiettivi.
3. la
Regione Liguria poteva e doveva intervenire prima per imporre gli obblighi di
pretrattamento dei rifiuti prima dell’avvio allo smaltimento in molti impianti
liguri.
Tutto questo ritardo ha prodotto per ora la
conseguenza, a carico delle casse pubbliche, del trasferimento dei rifiuti
liguri in Piemonte e Lombardia (delibera della Giunta Regionale la n. 1292
del 2014, per il testo vedi QUI).
LA LEGGINA REGIONALE CHE VOLEVA
AGGIRARE L’OBBLIGO DI PRETRATTARE I RIFIUTI PRIMA DELLO SMALTIMENTO
Ma la Regione Liguria con una leggina
agostana (articolo 5 LR 21 del 5 agosto
2014 vedi QUI) aveva cercato
di spostare ulteriormente (fino al 31/12/2015), in modo totalmente
illegittimo come dimostrato sopra, il termine entro il quale gli impianti
liguri di smaltimento rifiuti urbani e assimilati dovevano essere adeguati agli
obblighi di pretrattamento.
IL RICORSO DEL GOVERNO ALLA CORTE COSTITUZIONALE CONTRO LA LEGGINA
REGIONALE LIGURE
Di fronte a questo smaccato tentativo della
Regione Liguria il Governo è stato costretto ad impugnare di fronte alla Corte
Costituzionale, questa leggina
chiedendone la incostituzionalità (vedi QUI).
Il Governo, con
il suo ricorso, chiarisce che dopo il
2008 non sono più ammesse proroghe a questo obbligo mentre invece con
questa leggina agostana la Regione Liguria: “ha
ignorato questo limite
e 6 anni
dopo ha introdotto un'indebita
ed intempestiva sanatoria per gli impianti
di discarica ancora
inidonei ad operare la separazione fra la frazione secca e la frazione umida nonché la
successiva stabilizzazione, consentendo loro di presentare tardivi programmi
di adeguamento, che
però in realtà
preordinati a dilatare ulteriormente i tempi
previsti dalla normativa
nazionale.”.
Inoltre sempre il
ricorso del Governo chiarisce che a differenza di quanto affermato dalla
leggina regionale ligure: “non possono
i Comuni sottrarsi
alla necessità di pretrattamento dei rifiuti indifferenziati
limitandosi a presentare programmi per implementare
la raccolta differenziata, ma
devono rispettare l'obbligo di pretrattamento dei rifiuti a
meno che non rientrino nei diversi parametri che il
decreto legislativo n. 36 ha reso
obbligatori fin dal 2008”.
La
Leggina regionale ligure prevede di sanzionare con la decadenza
dall'autorizzazione e la
sospensione della stessa, rispettivamente la mancata
presentazione dei programmi di adeguamento agli obblighi di legge comunitarie e nazionali, da parte
dei gestori di discariche
inidonee al pretrattamento di
separazione frazione secca - frazione
umida e la
mancata
realizzazione degli interventi stessi. Secondo il ricorso del Governo: “Non solo
si tratta di
misure non previste
nell'apparato sanzionatorio vigente in base all'art. 208
decreto legislativo n.152/2006, ma come detto per la precedente disposizione,
non è consentito alla
Regione limitare a tali specifiche
situazioni l'inibitoria di discariche, che, per il fatto
stesso di non
aver rispettato i tempi e le modalità previsti nella normativa
statale, non possono avvalersi di alcuna
proroga nel loro adeguamento ai parametri nazionali con programmi ed interventi
di trattamento di gran lunga fuori tempo limite.”.
LA RETROMARCIA DELLA REGIONE LIGURIA
Di fronte a
questa azione netta e doverosa (considerato tutto quanto ho spiegato
nella prima parte di questo post) del Governo, la Regione Liguria è stata
costretta a fare marcia indietro: con legge regionale 35/2014 (vedi
QUI). Afferma infatti la relazione di maggioranza
in sede di presentazione della nuova legge regionale: “Il disegno di legge sottoposto all’attenzione dell’Assemblea interviene
disponendo l’abrogazione di due norme dell’ordinamento regionale a seguito dei
rilievi formulati da parte del Governo con riguardo al mancato rispetto della
normativa nazionale di riferimento.”.
CONCLUSIONI
La Regione Liguria in tutta questa vicenda fa
l’ennesima brutta figura in materia ambientale.
Ora mi auguro una cosa che l’Assessore Paita
candidata alle prossime primarie del PD per la presidenza della Regione Liguria
non cerchi, con i suoi soliti “rigiri di frittata” (vedi QUI e QUI), di dimostrare che è merito suo se la Regione ha modificata la leggina agostana. Le date parlano chiaro......
Infatti come è noto l’Assessore Paita ha la delega alla
gestione dei rifiuti dall’inizio della scorsa estate.
È stata l’assessore a proporre la leggina agostana poi deliberata dalla Giunta
Burlando deliberazione n. 1 53 in data 8 luglio 2014.
Dopodichè il 4 ottobre il Governo ha depositato il suo
ricorso.
Solo dopo la presentazione di questo ricorso l’Assessore
Paita ha presentato la leggina regionale di adeguamento ai rilievi del Governo, poi deliberata dalla Giunta Regionale e
successivamente dal Consiglio il 19/11/2014.
Qualcuno potrebbe dire: ma la Regione non poteva sapere
delle eventuali successive contestazioni del Governo al momento della
approvazione della legge agostana. Neppure questo è vero perché in realtà la
Corte Costituzionale con sentenza n.187 del 2011 in relazione ad una legge
della Regione Marche aveva affermato: “…..premessa
la competenza esclusiva dello Stato in
materia ambientale, nell'esercizio
di tale competenza lo Stato è abilitato
ad adottare una propria disciplina che costituisce un limite adeguato
di tutela non
derogabile dalle Regioni (cfr. C.Cost.61/2009), le quali ultime possono
nell'esercizio della proprie competenze o adeguarsi al predetto limite o introdurre limiti di tutela più elevati
rispetto a quelli statali (cfr. C. Cost. 30/2009), ma mai dettarne altri più
blandi.”.
Quindi…..l’Assessore Paita e la sua Giunta ci hanno provato
ad posticipare ulteriormente gli obblighi di legge in materia di rifiuti (posticipati
per colpa della Giunta Burlando in carica dal 2005) ma questa volta l’hanno fatto così male che
perfino il Governo dell' "amico” Renzi li
ha dovuti bacchettare!......
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