venerdì 14 novembre 2025

Depositi rifiuti nell’area dell’Arsenale Militare di Spezia: quale normativa applicabile

Leggo sul Secolo XIX di oggi del deposito di rifiuti nell’area dell’Arsenale Militare. Da quello che leggo mi pare che siano necessari le seguenti precisazioni.


Prima di tutto alla gestione dei rifiuti di origine militare si applicano le norme ordinarie (ex comma 5-bis articolo 184 DLgs 152/2006), come d’altronde per altre problematiche ambientali come ho spiegato a suo tempo QUI.

Il deposito temporaneo dei rifiuti è disciplinato dall’articolo 185-bis del DLgs 152/2006 secondo il quale i rifiuti sono [debbono essere] avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, ossia nel corso di un anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno».

 

Il problema che sorge in primo luogo è come viene controllato il rispetto o del termine temporale dei 3 mesi oppure quello dei 30 metri cubi (se non si superano queste quantità si possono tenere i rifiuti depositati per un anno).

Il controllo di quanto sopra è affidato alle autorità materiali ma con quali garanzie di verifiche puntuali nei tempi e nelle quantità previste dalla legge.

Come garantire dai rischi di superficialità e pressapochismo come ha dimostrato il caso del campo in ferro (ricordato anche dal Consigliere Comunale Roberto Centi nell’articolo sopra citato).

 

Una possibilità potrebbe consistere nella applicazione completa del RENTRI (QUI) il sistema di tracciabilità dei rifiuti da parte di imprese ed enti che gli gestiscono. Con il RENTRI detti enti ed imprese obbligate all’iscrizione i dati dei rispettivi registri di carico e scarico saranno trasferiti informaticamente ed informatizzati nel registro nazionale. Questa informatizzazione potrebbe essere dotata di software di sistemi di ricerca che rilevino con un semplice “clic” il superamento dei limiti temporali e quantitativi sopra richiamati per il deposito temporaneo. In questo modo i cittadini e i lavoratori sono garantiti dai controlli "fai da te"!

La Marina Militare ha questo sistema o è intenzionata a dotarsene?

 

 

Ma esiste un ulteriore problema che andrebbe chiarito e non mi pare che sia stato fatto da parte delle Autorità Militari per il deposito di cui stiamo trattando.

I rifiuti possono essere depositati temporaneamente nell’area militare solo a condizione che vengano rispettate le norme previste dal Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 2009 (QUI):

a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiori a 2,5 ppm, né policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

b) i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a seguito dell’adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto secondo l’ordinamento del personale delle Forze Armate

c) il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecnico-militari, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi eventualmente contenute. 


Insomma ci sono parecchie cose da chiarire e comunicare e se vogliamo da fare...

 

 


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