La Corte costituzionale con sentenza n° 88 pubblicata il
27 maggio 2025 (QUI)
ha giudicato il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna per
contestare i Decreti del Ministero dell’Ambiente che avevano dichiarato la
compatibilità ambientale di vari progetti di agrivoltaico.
Il Ministero approvando tali progetti aveva rimosso ogni
verifica sulla compatibilità delle localizzazioni degli stessi con le norme
regionali della Sardegna su aree idonee o non per gli impianti da fonti
rinnovabili. Inoltre il Ministero, secondo la Corte Costituzionale non poteva fondare le autorizzazioni agli impianti agrivoltaici sulla disapplicazione della legge regionale che era pienamente efficace.
Di seguito una ricostruzione dei passaggi più significativi della sentenza della Corte Costituzionale..
AMMISSIBILITÀ DEI RICORSI DELLA REGIONE SARDEGNA
Secondo la Corte costituzionale il ricorso è ammissibile
perché i Decreti di VIA del MASE esprimono in modo chiaro la pretesa di non
tener conto della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, in quanto considerata
illegittima. I decreti ministeriali appaiono, dunque, idonei a ledere la
potestà legislativa regionale. Il tutto in coerenza con precedente
giurisprudenza costituzionale che ha affermato che il conflitto intersoggettivo
può avere a oggetto sia un atto, sia un comportamento –, «purché dotati di
efficacia e di rilevanza esterna – che siano vòlti a esprimere, in modo chiaro
e inequivoco, la pretesa di esercitare una particolare competenza, lesiva della
sfera di attribuzione costituzionale del ricorrente” (Sentenza n° 163 del
2025 QUI).
NON ESISTE CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PERCHE' LA LEGGE REGIONALE DELLA SARDEGNA E' ANCORA EFFICACE
Secondo la Corte costituzionale nel caso di specie,
l’interesse non è venuto meno, poiché i decreti con cui il MASE ha preteso di
esercitare un potere di sindacato e di disapplicazione della legge regionale
sono ancora efficaci.
Parimenti, non rileva che sia venuta meno in alcune sue
parti (ex tunc, con la citata sentenza n. 184 del 2025) la legge
regionale asseritamente disapplicata, sia perché questa sopravvenienza non ha
eliminato in toto la legge regionale stessa, sia perché
l’oggetto del conflitto è l’accertamento della competenza in astratto, dalla
cui carenza conseguono l’invalidità e l’annullamento in concreto degli atti
lesivi.
LA REGIONE VUOLE UNA PRONUNCIA SULLA LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE TRA I DECRETI MINISTERIALI E GLI ASSETTI DEI POTERI
COSTITUZIONALI STATO REGIONE
Secondo la Corte costituzionale diversamente da quanto
sostenuto dalla società interveniente – ovverosia che il ricorso mirerebbe a
inibire la realizzazione dell’impianto FER in un’area non idonea – il ricorso
per conflitto di attribuzione è stato promosso per difendere la potestà
legislativa regionale contro la pretesa ministeriale di sindacare e
disapplicare una legge regionale. Di conseguenza, anche l’eventuale possibilità
per la Regione di impedire la realizzazione dell’impianto non esclude il suo interesse
a ottenere una pronuncia sull’assetto dei poteri costituzionali.
LA REGIONE HA INTERESSE DI CHIEDERE UN PRONUNCIAMENTO DELLA
CORTE COSTITUZIONALE SULLA PRETESA MINISTERIALE DI DISAPPLICARE UNA LEGGE
REGIONALE
Secondo la società, inoltre, il ricorso sarebbe
inammissibile per carenza di interesse, perché la legge regionale all’origine
del conflitto sarebbe inapplicabile nei procedimenti di VIA ministeriale.
Secondo la Corte costituzionale anche tale eccezione non è
fondata.
La Regione, infatti, contesta la pretesa ministeriale di
sindacare e disapplicare una legge regionale. Pertanto, anche qualora, in
ipotesi, il MASE avesse errato nel ritenersi condizionato dalla legge
regionale, resterebbe, comunque, immutato l’esercizio lesivo della pretesa e,
quindi, l’utilità di una pronuncia di questa Corte.
Per la medesima ragione, non è fondata l’eccezione secondo
la quale solo al momento dell’istruttoria, da svolgere a seguito dell’istanza
di autorizzazione unica, la pubblica amministrazione competente potrebbe
valutare se il progetto di impianto ricada effettivamente in area non idonea. I
profili relativi all’applicazione della legge nel caso concreto non
interferiscono con l’oggetto del conflitto, che attiene al rapporto tra potere
amministrativo statale e potere legislativo regionale.
IL RICORSO DELLA REGIONE NON RIGUARDA LE AREE IDONEE MA IL
POTERE STATALE DI DISAPPLICARE LA NORMA REGIONALE
Sempre secondo la società, il ricorso sarebbe inammissibile
per mancata impugnazione, da parte della Regione, dell’atto legislativo
presupposto (il d.lgs. n. 199 del 2021), sulla base del quale il MASE ha
adottato i decreti di VIA.
Secondo la Corte costituzionale anche tale eccezione non è
fondata.
Come detto, l’oggetto principale del conflitto non attiene
alla delimitazione delle aree idonee, ma al potere ministeriale di sindacare e
disapplicare una legge regionale. Sotto questo aspetto, il decreto di VIA non è
meramente esecutivo di una precedente legge statale, ciò che, comunque, non
giustifica la mancata applicazione di una legge regionale vigente.
ASSENZA DI QUALSIVOGLIA POTERE DEL GIUDICE E
DELL’AMMINISTRAZIONE DI DISAPPLICARE UNA LEGGE REGIONALE VIGENTE PER GIUSTIFICARE LA AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
La Corte costituzionale ritiene fondata la censura della
Regione Sardegna in violazione del combinato disposto degli articoli della
Costituzione: 127 (QUI),
134 (QUI),
136 (QUI).
Secondo la Corte costituzionale dal complessivo tenore dei decreti emerge con sufficiente chiarezza che il MASE riconosce la vigenza della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 e, non di meno, la disapplica, ritenendola costituzionalmente illegittima.
Rispetto a questo quadro vigente regionale il Ministero
fonda la emanazione dei decreti richiamati in precedenza sulla ordinanza del
Consiglio di Stato n° 4298 del 2024 (QUI)
che ha dichiarato l’illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di
rango regionale che, nell’individuare le aree idonee, trovi spazio per
incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee
identificato dal legislatore statale al comma 8 dell’articolo 20 del d.lgs. n.
199 del 2021».
Quanto sopra, secondo la Corte costituzionale, conferma che il giudizio positivo del MASE sulle valutazioni di impatto ambientale, dunque, non solo è stato reso senza considerare se l’area su cui insistevano i progetti ricadesse o meno tra quelle individuate come idonee dalla legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, ma si fonda sulla disapplicazione della predetta normativa regionale.
Non può essere condivisa la tesi per cui il MASE si sarebbe espresso positivamente in ragione della prevalenza delle fonti normative statali. La legge reg. disapplicata prevedeva espressamente, infatti, l’applicabilità nel territorio regionale delle proprie disposizioni a tutti i procedimenti di VIA di competenza sia statale che regionale.
Quanto sopra è ancora più rafforzato visto che la richiamata legge regionale è stata dichiarata solo in parte costituzionalmente illegittima da questa Corte, senza intaccare la competenza legislativa regionale in tema di individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER (sentenza n. 184 del 2025 QUI). Sul punto la Corte costituzionale chiarisce che Nel nostro ordinamento, infatti, il disegno delineato dagli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione individua una tipologia di impugnativa delle leggi (statali, regionali e delle province autonome) basato su un sindacato successivo, tale da non escluderne l’efficacia, e quindi l’applicazione, anche qualora siano contestate, fintanto che la Corte stessa non ne abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale.
Solo quest’ultima declaratoria comporta la cessazione dell’efficacia della
norma impugnata (art. 136 Cost.).
Quindi conclude, la Corte costituzionale, chiarito che si è in presenza di una mancata applicazione, da parte dell’autorità amministrativa statale, di una legge regionale, basata sull’asserita illegittimità di quest’ultima, ne consegue che gli atti contestati violano le norme costituzionali evocate dalla ricorrente e, precisamente, gli artt. 127, 134 e 136 Cost.
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