giovedì 4 giugno 2026

Attacco della Commissione UE alle Valutazioni ambientali: VIA e VAS

La Commissione UE ha presentato una proposta di Regolamento (QUI) volto a velocizzare le procedure di Valutazione di impianto ambientale (di seguito VIA) di progetti ed opere  e della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (di seguito VAS). Si tratta di una proposta che se venisse definitivamente approvata produrrebbe una grave deroga alla ratio delle procedure di valutazione ambientali da tempo presenti nell’ordinamento comunitario e nazionale.

La proposta si inserisce nel clima di scontro geopolitico internazionale e mira nelle parti più significative:

1. a ridurre la applicazione della VIA ma anche della stessa verifica di assoggettabilità a VIA (di seguito screening);

2. ad aumentare la discrezionalità delle autorità competenti nella deroga all’applicazione di VIA e screening anche contro gli stessi elenchi di categorie di opere assoggettabili a questa procedura come previsto dalla vigente Direttiva UE in materia;

3. a ridurre i tempi dello svolgimento delle procedure di valutazione (VIA e VAS) compresa la partecipazione del pubblico con la conseguente introduzione del silenzio assenso se i termini non vengono rispettati;

4. alla assurda giustificazione di danni gravi  "occasionali" ai siti e specie tutelati dalla normativa sulla biodiversità, con buona pace del Regolamento UE sul ripristino della natura.

 

 

LE RAGIONI GEOPOLITICHE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

La proposta si inserisce principalmente in quella che ho definito da tempo: “la militarizzazione della transizione ecologica”.

A conferma si veda il primo passaggio delle motivazioni pubblicate a premessa dalla proposta di Regolamento: “Nel contesto delle impellenti sfide sul piano della geopolitica e della competitività, associate a una triplice crisi planetaria grave, l'UE deve intervenire con urgenza per accelerare le procedure di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, garantendo nel contempo elevati standard ambientali.”

La proposta di Regolamento si inserisce in un pacchetto complessivo (QUI) di proposte di semplificazione della normativa UE in una logica di risparmio dei costi delle imprese senza dimostrare i rischi di aumento di impatti sull’ambiente e i territori di queste riduzioni.

Una ratio di questa proposta di Regolamento che purtroppo nel nostro Paese è già in atto da tempo come riassumevo in questo post (QUI) del maggio 2024. Per non parlare che mentre i nostri rappresentanti a Bruxelles sostengono queste nuove proposte derogatorie nel nostro ordinamento statale hanno moltiplicato le procedure di valutazione di impatto ambientale come spiegavo in questo post (QUI) dell’agosto 2022.



 

ARTICOLO 5 PARAGRAFO 1: LE DEROGHE ALLA APPLICAZIONE DELLA VIA E DELLO SCREENING DI VIA

Il paragrafo 1 articolo 5 della proposta di Regolamento afferma: “Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull’ambiente. “

La norma proposta rinvia alla discrezione della autorità competente se applicare una valutazione di impatto senza distinguere VIA ordinaria da verifica di assoggettabilità (screening).

 

Le conseguenze della applicazione della norma proposta nel diritto nazionale italiano

Al contrario l’articolo 6 del DLgs 152/2006 attualmente vigente in Italia prevede che qualsiasi modifica dei progetti elencati negli allegati (II VIA statale, II-bis screening statale, III VIA regionale e IV screening regionale) alla parte II è sottoposta quanto meno a screening di VIA. In particolare, la VIA o lo screening si applica automaticamente nel caso in cui la modifica sia anche non sostanziale. Dove per modifica generica secondo la lettera l) comma 1 articolo 5 si intende: “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente”. 

Invece sempre l’articolo 6 prevede la necessità dello screening nel caso in cui la modifica sostanziale riguardi per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi. Dove per modifica sostanziale si intende ex lettera l-bis comma 1 articolo 5: “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana

 


La contraddittorietà della norma proposta

La norma europea proposta risulta pericolosamente generica ma anche contraddittoria.

Contraddittoria perché prima fa riferimento agli “effetti significativi sull’ambiente” presente nella definizione dell’articolo 6 ma solo ai fini del verificare che lo screening decide di applicare la VIA ordinaria. E fino a qui la norma europea potrebbe riprendere quanto previsto dalla lettera m comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 sulla definizione di screening: “m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA”.

Però subito dopo la norma europea proposta conferma l’indirizzo generico della prima parte, come rilevato in precedenza, stabilendo che le modifiche (sostanziali o meno) sono sottoposte a valutazione alle seguenti condizioni:

1. se comportano lavori importanti

2. se pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull’ambiente.

 

È chiaro che il concetto di lavori importanti e di rischi simili o superiori è ben più generico della definizione di modifica sostanziale che porta alla VIA ordinaria dopo lo screening (nella vigente normativa UE e italiana) che invece parla di “effetti negativi e significativi sull’ambiente e la salute umana”.

 

In questo modo è molto probabile che molte modifiche rilevante di progetti altamente pericolose per l’ambiente verranno escluse dalla VIA o addirittura perfino dal semplice screening visto che la norma europea proposta come abbiamo visto esiste una preventiva verifica della autorità competente.

 

Tutto questo rischia anche di comportare la revisione degli elenchi di categorie di opere e progetti sottoposti a VIA ordinaria o a screening attualmente indicati negli allegati alla parte II del DLgs 152/2006.




ARTICOLO 6 LIMITI AI RICORSI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA

L'articolo 6 afferma: “Nei procedimenti giudiziari relativi alle valutazioni ambientali ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri possono escludere la possibilità di presentare argomentazioni dinanzi a un organo giurisdizionale qualora non siano state presentate durante la fase amministrativa, purché l'autorità competente abbia messo a disposizione le informazioni necessarie in tempo utile affinché tali argomentazioni fossero note o potessero essere note ed esaminate durante la fase amministrativa che ha portato all'autorizzazione del progetto, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia.”

Tradotti nel sistema giurisdizionale italiano la norma può avere conseguenze molto pericolose per i diritti dei cittadini ad attivarsi davanti alle autorità giudiziarie amministrative.

Intanto questa norma pur non obbligando gli stati membri ad applicarla nel loro ordinamento giurisdizionale nazionale appare in contrasto con la ratio dell’articolo 9 della Convenzione di Aarhus dove si afferma che gli stati membri debbono garantire: “accesso ad una procedura di revisione davanti ad una corte dì giustizia e/o ad un altro organo imparziale ed indipendente stabilito dalla legge, per contestare la legalità sostanziale e procedurale di qualsiasi decisione

 

Non solo ma l’articolo 24 della Costituzione afferma un principio generale di diritto di agire in giudizio per tutelare i propri diritti e interessi legittimi senza limitazioni particolari sulle fasi procedimentali o processuali sui vizi o illegalità da sollevare. A questo occorre aggiungere quanto afferma il secondo periodo dell’articolo 113 della Costituzione: “Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.”

 



ARTICOLO 7: SILENZIO ASSENSO NELLA VIA E VAS IN CONTRASTO CON NORME UE E ITALIANE

Questo articolo della proposta di Regolamento UE stabilisce termini rigida, con limitate proroghe, per la conclusione della verifica per applicare la VIA o lo screening nonché per lo svolgimento di dette procedure di valutazione.

Può quindi essere interpretato come un silenzio assenso che contrasta con l’articolo 2 della Direttiva 2011/92/UE (QUI) che recita: “Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente.

Inoltre, il comma 4 articolo 20 legge 241/1990 esclude la applicazione del silenzio assenso nei procedimenti e atti riguardanti l’ambiente.

 



ARTICOLO 8: DANNI OCCASIONALI ALLE SPECIE HABITAT NON CONSIDERATI

Incomprensibile rispetto a quelli che sono gli obiettivi generali della Proposta di Regolamento quanto previsto all’articolo 8 che recita: “Se l'attuazione dei piani o la costruzione, il funzionamento o la disattivazione dei progetti comportano occasionalmente l'uccisione o la perturbazione di uccelli protetti a norma della direttiva 2009/147/CE o di altre specie protette a norma della direttiva 92/43/CEE, tali uccisioni o perturbazioni di specie protette non sono considerate deliberate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE a condizione che per il piano o il progetto siano state adottate misure di mitigazione adeguate e proporzionate e si sia tenuto conto delle migliori tecnologie disponibili per evitare le uccisioni e prevenire le perturbazioni.”

Come afferma (QUI) anche F. Anile nel sito Lexambiente.it : “Tale clausola riduce le tutele, laddove le direttive Habitat e Uccelli stabiliscono standard minimi di protezione che gli Stati Membri possono invece rafforzare (art. 193 TFUE).”

 



I PRINCIPI FONDANTI DELLA VIA VIOLATI DALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Innanzitutto, la filosofia che si nasconde dietro alla proposta di Regolamento è quella che tende a trasformare la VIA in una autorizzazione nella quale conta di più il raggiungimento del provvedimento finale che le modalità in cui si è svolta la istruttoria che ha portato a tale conclusione. Istruttoria dove contano le capacità dei valutatori, il coinvolgimento del pubblico, la valutazione delle specificità del sito a prescindere dal progetto e le misure di mitigazione che lo accompagnano. La proposta di Regolamento sembra avere del tutto dimenticato la definizione storica di valutazione: “valutare non significa prendere decisioni, ma al contrario fare da supporto ai decisori mettendo in evidenza le differenze che esistono tra le diverse alternative, fornendo informazioni utili alla decisione conseguente” (Lichfield/Kettle /Whitbread 1975).

In altri termini la proposta di Regolamento UE rimuove il dato per cui se la istruttoria è sfalsata, se i presupposti del quadro conoscitivo su cui si fonda il progetto sono sfalsati, la decisione finale sarà comunque errata per l’ambiente e la salute pubblica a prescindere dai termini rispettati dalla legge.


 


I rischi di una eccessiva restrizione dell’istruttoria come pure di un suo accentramento senza adeguata trasparenza nel suo svolgimento, erano già contenuti nella XVII Relazione Annuale della Commissione sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (1999) dove relativamente alla VIA si affermava (pagina 45): “Come già indicato nelle relazioni precedenti sul controllo  dell’applicazione del diritto comunitario, molti denunce ricevute dalla Commissione, come pure molte petizioni presentate al Parlamento europeo denunciano, inter alia, la cattiva applicazione da parte delle autorità nazionali della direttiva  85/337/CEE modificata. Queste denunce che mettono in causa la qualità degli studi d’impatto e il fatto che essi non  sono sufficientemente presi in considerazione creano notevoli problemi ai servizi della Commissione, poiché il controllo del rispetto di queste disposizioni da parte delle autorità nazionali è particolarmente difficile e la natura essenzialmente procedurale della direttiva non permette di contestare le scelte operate in ultima istanza dalle autorità nazionali competenti dal momento che la procedura prescritta dalla direttiva è stata rispettata."

 

Più recentemente la stessa Corte di Giustizia ha chiarito l’importanza di una adeguata istruttoria nel procedimento di VIA con sentenza del 3/3/2011 (causa C50/09) dove si afferma che la VIA: “…deve essere realizzata a monte del processo decisionale (sentenza 4 maggio 2006, causa C-508/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-3969, punto 103), implica un esame nel merito delle informazioni raccolte nonché una riflessione sull’opportunità di completarle, se del caso, con dati supplementari. La suddetta autorità ambientale competente deve pertanto svolgere un lavoro sia d’indagine sia di analisi al fine di giungere ad una valutazione più completa possibile degli effetti diretti e indiretti del progetto di cui trattasi sui fattori elencati nei primi tre trattini di detto art. 3 e dell’interazione tra di essi.».

 

 

Peraltro, questa proposta di Regolamento è in contraddizione con i principi affermati nella Raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione del 13 maggio 2024 (QUI) che fornisce indicazioni agli stati membri per accelerare e/o semplificare le procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati. Raccomandazione da leggere con il Documento di lavoro dei servizi della Commissione che è stata la base per stendere l’atto della UE.

La Raccomandazione, invece di promuovere solo semplificazioni e deroghe alle norme ambientali, punta a rafforzare le strutture pubbliche che gestiscono i procedimenti di valutazione e autorizzazione dei progetti da fonti rinnovabili, nonché la partecipazione del pubblico. La Raccomandazione invece sostiene le semplificazioni soprattutto per le comunità energetiche dei cittadini.

 

A conferma ulteriore si veda la Risoluzione (QUI) del Comitato europeo delle regioni sulla Bussola per la competitività dell'UE che, pur riconoscendo l’importanza della riduzione degli oneri amministrativi, questa deve essere sempre accompagnata con il rispetto degli standard sociali e ambientali nonché la stabilità normativa


D’altronde non casualmente 470 ONG ambientaliste europee hanno contestato (QUI) i progetti UE di deregulation della normativa ambientale affermando: “Le norme concepite per garantire che possiamo vivere una vita equa, giusta e sana sono già scarsamente 
applicate. Nonostante i chiari avvertimenti, vengono ora ritirate, indebolite o svuotate di significato a un ritmo davvero senza precedenti.”

 

 


 













Nessun commento:

Posta un commento