Ci risiamo con le
semplificazioni in deroga alle procedure ordinarie del testo unico ambientale:
approvata la disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico accelerato
regionale (PAUAR) prevista per le aree di interesse strategico
nazionale che si vanno a sommare alle zone economiche speciali e alle zone
logistiche semplificate per non parlare di altre aree particolari di disciplina
più antica vedi ad esempio aree di crisi.
La nuova procedura va in
deroga alle procedure ordinarie già semplificate per le opere che oltre alle
autorizzazioni ambientali sono assoggettabili a Valutazione di Impatto Ambientale
(di seguito VIA): Provvedimento unico in materia statale
(articolo 27 DLgs 152/2006 VIA statale); Provvedimento unico autorizzatorio
regionale (PAUR articolo 27-bis DLgs 152/2006 VIA regionale).
Non solo ma il nuovo PAUAR
assorbe relativamente ai programmi e piani per le aree di interesse strategico
nazionale anche la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS)
L’articolo 33
dell’ennesimo decreto legge del Governo Draghi (n° 115 dello scorso 9 agosto - QUI) prevede la introduzione di un nuovo articolo, il
27-ter, al DLgs 152/2006 che introduce appunto il PAUAR. Il Decreto Legge è stato convertito nella legge 142/2022 (QUI)
Quindi a questo punto
abbiamo nel testo unico ambientale il seguente delirio di procedure:
1.la procedura ordinaria
di VAS (titolo II Parte II al DLgs 152/2006)
2. la procedura ordinaria
di VIA (titolo III Parte II al DLgs 152/2006)
3. Il provvedimento unico
statale per la VIA di competenza statale (articolo 27 del DLgs 152/2006),
questo attivabile su decisione del proponente
4. il procedimento unico
autorizzatorio regionale (articolo 27-bis DLgs 152/2006), questo obbligatorio per
le Regioni
5. una istruttoria
speciale per la VIA di opere e la VAS di piani è programmi previsti dal PNRR e
dal PNIEC con apposita Commissione (comma 2-bis articolo 8 DLgs 152/2006)
6. infine il PAUAR che
descriverò di seguito in questo post.
A questo elenco si aggiungono quelle speciali che descrivo nella prima parte del post.
Il presente post è
diviso quindi in tre parti:
LA PRIMA: riguarda una sintesi delle procedure in deroga e
speciali per la VIA e la VAS approvate prima di questa ultima entrata del PAUAR
LA SECONDA: una sintesi di questo nuovo PAUAR
LA TERZA: una analisi puntuale delle modalità di istituzione
delle aree di interesse strategico nazionale e della disciplina di questo nuovo
PAUAR
PARTE PRIMA: LE PROCEDURE IN DEROGA PER LA
VAS E LA VIA PRECEDENTI AL NUOVO PAUAR
La nuova procedura di PAUAR
ora introdotta, va ad aggiungersi alle esistenti (Provvedimento unico statale e PAUR per la VIA regionale) oltre ovviamente a
quelle ordinarie sopra elencate.
A loro volta queste tre
procedure disciplinate da tre distinti articoli del testo unico ambientale si vanno
ad aggiungere a procedure specifiche per singole tipologie di progetti piani e
programmi.
Insieme con le tre
procedure sopracitate occorre ricordare come la disciplina della VAS e della
VIA ordinaria negli ultimi anni sono state modificate, con la scusa della transizione
ecologica in modo semplificatorio e snaturando la ratio delle stesse come ho
già illustrato QUI.
Ma oltra a queste
modifiche generali abbiamo assistito da tempo alla introduzione nel nostro
ordinamento di procedure
specifiche per singole categorie di opere nonché piani e programmi, quali ad
esempio:
1. per
le centrali termoelettriche e più recentemente per i rigassificatori (QUI),
2. per i progetti rientranti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC) dove addirittura si è creata una apposita Commissione nominata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri che sostituisce le strutture ordinarie
per gestire le procedure di VAS, VIA e Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA)
3. esclusione della VIA agli impianti mobili temporanei di
gestione rifiuti
4. semplificazioni
in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di
infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di
attuazione degli interventi infrastrutturali (articolo 51 della Legge 120/2020 QUI)
5. semplificazioni con riduzione dei termini istruttori
per le procedure di VIA VAS nell’ambito delle zone economiche speciali e delle
zone logistiche semplificate (QUI)
6. Riemissione di provvedimenti di VIA annullati dal
giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali, della serie non mi
interessa se i giudici hanno bocciato la VIA positiva perché illegittima (articolo 12 della legge 120/2020 QUI)
7. non applicazione della VAS ai piani di bacino
distrettuali se non contengono opere sottoponibili a VIA (comma
2-bis articolo 54 della legge 120/2020)
8. applicazione rito accelerato processo
amministrativo per le opere infrastrutturali lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti
e le reti di trasporto di fluidi termici (articolo 50-bis della legge 102/2020)
10. Accelerazione tempistiche procedure VIA per opere connesse alle Olimpiadi 2026 (comma 772
articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 QUI)
11. innalza soglie di potenza per l’applicazione della
VIA negli impianti fotovoltaici (articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 QUI e articolo 7-quinquies della legge
51/2022 QUI)
12. interventi di sostituzione dei combustibili
tradizionali con CSS-combustibile non costituiscono più modifica sostanziale ai
fini della applicabilità della VIA (comma 2 articolo 35 del Decreto Legge
77/2021 convertito nella legge 108/2021 QUI)
13. procedura in deroga anche alla VIA per nuove navi rigassificatrici e modifiche rigassificatori esistenti QUI.
PARTE SECONDA: SINTESI DISCIPLINA NUOVO
PAUAR
Gestione commissariale
Come già avvenuto per i
rigassificatori (QUI) con la
nuova procedura di PAUAR si mette nelle mani di Commissari nominati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri l’attuazione dei piani programmi e relativi opere
nelle aree di interesse strategico nazionale. Addirittura detti Commissari possono
emanare ordinanze attuative o acceleratorie in deroga ad ogni
disposizione di legge. Indicano al Presidente del Consiglio l’esercizio dei
poteri sostitutivi in caso di ritardi, non bene precisati, nella realizzazione
di detti piani programmi e relative opere.
Dissenso superabile dal
Consiglio dei Ministri
Il dissenso è superato con
decisione del Consiglio dei Ministri attraverso esercizio poteri sostitutivi
Termini istruttori e
per le osservazioni del pubblico
I termini per presentare le
osservazioni del pubblico in caso di integrazioni ai piani programmi o progetti
vengono ridotte a soli dieci giorni.
Gli enti competenti in
materia ambientale coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità a
VAS hanno solo 20 giorni per esprimere il loro parere.
La decisione per sottoporre
o meno a VAS i piani e programmi delle aree di interesse strategico nazionale è
di soli 45 giorni contro i 90 della procedura ordinaria.
Varianti al Piano
Paesaggistico
Se il piano programma e
relativi progetti per le aree di interesse strategico nazionale va in variante
al Piano Paesaggistico il Ministero deve pronunciarsi in 30 giorni altrimenti
decide il Consiglio dei ministri scattando un silenzio assenso in deroga al
Codice del Paesaggio
Se c’è dissenso del
Ministero della Cultura si rinvia al Consiglio dei ministri in deroga al Codice
del Paesaggio
Integrazione VAS nel
procedimento di PAUAR
Si integra la VAS nel
procedimento di PAUAR anche in caso di progetti contenuti nei piani e programmi
per le aree di interesse economico strategico assoggettabili a VIA mentre nella
procedura ordinaria la VAS deve precedere la VIA proprio perché riguardando
programmi e piani questi definiscono i criteri di localizzazione gli scenari alternativi
di sito e tecnologie non i singoli progetti che invece in questo modo verrebbero
decisi a priori dagli estensori dei suddetti piani e programmi depotenziando la
natura della VAS come procedura di valutazione dell’area vasta e sui tempi lunghi
rispetto al VIA che valuta i singoli progetti sui singoli siti.
Varianti alla
pianificazione urbanistica
Il DPCM che istituisce l’area
di interesse strategico nazionale definisce anche le variazioni degli strumenti
di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione
dei piani o dei programmi.
PARTE TERZA: LE AREE DI INTERESSE STRATEGICO
NAZIONALE E LA NUOVA PROCEDURA DI PAUAR APPLICABILE
OGGETTO DEL
PAUAR
La nuova procedura si
applica a piani e programmi nelle aree di interesse strategico nazionale:
Detti Piani e Programmi devono riguardare investimenti
pubblici o privati anche cumulativamente
pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00. relativi ai
settori ritenuti di rilevanza strategica che prevedano progetti sottoponibili a
VIA con caratteristiche in parte di competenza statale e in parte di competenza
regionale. Se il proponente di detti progetti presenta istanza per accedere
alla nuova procedura di PAUAR la competenza per la VIA e/o la VAS è della
Regione e si svolge secondo le regole definite dal nuovo articolo 27-ter come
di seguito descritte.
Per i procedimenti per
i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento
di PAUAR, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed
esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale.
LE AREE DI
INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
L’articolo 32 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n° 115 prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della Provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi oggetto poi della nuova Procedura di PAUAR.
Presupposto per la
emanazione del DPCM istitutivo dell’area di interesse strategico nazionale)
Occorre preventivamente:
a) una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 nei settori di di rilevanza strategica (per la definizione di questi vedi paragrafo successivo in questo post), con la descrizione delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con connessa loro localizzazione;
b) dalla presentazione di
un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle
condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.
Cosa intende per settori di rilevanza strategia
Secondo detto articolo 32 sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore (QUI).
Dichiarazione di
pubblica utilità indifferibilità delle opere utili per le aree di interesse
strategico nazionale
L'istituzione dell'area,
con i citati DPCM, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
e urgenza delle opere necessarie all’area interessata anche ai fini
dell'applicazione delle procedure del
testo unico espropriazioni di cui al DPR 8
giugno 2001, n. 327 (QUI), e costituisce titolo per la costituzione volontaria
o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere,
fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di
vincolo espropriativo.
Il DPCM istitutivo
dell’area indica altresì le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici
eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi.
Finanziamenti pubblici
Il DPCM istitutivo dell’area di interesse
strategico nazionale individua altresì l'eventuale supporto pubblico richiesto nel
limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area
geografica di riferimento.
Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area
Con uno specifico DPCM,
una volta istituita l’area di interesse strategico nazionale, d'intesa con la Regione
o la Provincia autonoma territorialmente competente o
proponente può essere
nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area,
l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle
opere pubbliche, specificandone i poteri.
Il Commissario al fine di rispettare le tempistiche di attuazione del piano programma e relativi progetti e sulla base del PAUAR può emanare ordinanze attuative o acceleratorie in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (QUI), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea tra i quali rientrano anche le direttive e regolamenti in materia ambientale comunque derogati di fatto attraverso un riduzionismo procedurali confermato dalla nuova procedura di PAUAR, come vedremo nel seguito del post.
Il Commissario ha le
competenze (ex articolo 6 testo unico espropriazioni QUI) come autorità competente alla realizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilità é anche competente all'emanazione degli
atti del procedimento espropriativo che si renda necessario per consentire la realizzazione degli interventi inerenti
all'area strategica di interesse
nazionale comprese le opere rientranti nella procedura di PAUAR.
Poteri sostitutivi del Commissario e del Presidente del Consiglio dei Ministri
In caso di ritardo o inerzia da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche per il rilascio del PAUAR tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma definito dal DPCM istitutivo dell’area di interesse strategico nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Commissario, può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni.
In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione,l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 [NOTA 1], o di altre amministrazioni specificamente indicate.
In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma [NOTA 2], e 120 secondo comma [NOTA 3] della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
LA PROCEDURA
DI PAUAR
Verifica di
assoggettabilità a VAS
Il PAUAR é preceduto dalla
verifica di assoggettabilità, secondo le diverse tempistiche rese necessarie
dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi rientranti nell’area
di interesse strategico nazionale.
In ragione di ciò, il
parere degli enti competenti in materia ambientale consultati nel procedimento
di VAS è inviato all'autorità competente alla VAS ed all'autorità procedente (che
adotta e approva il Piano e/o Programma) entro venti giorni (termine ordinario
30 giorni) dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS.
Il provvedimento che
conclude la verifica di assoggettabilità a VAS é emesso entro quarantacinque
giorni (termine ordinario 90 giorni ma dalla presentazione del rapporto
preliminare) dalla trasmissione del predetto parere.
Integrazione VAS nel procedimento di PAUAR
Per i piani e i programmi
afferenti ai settori di rilevanza strategica considerati assoggettabili a VAS a
conclusione della procedura di verifica, la VAS é integrata nel PAUAR.
Per i piani e i programmi ai
quali è applicabile automaticamente la VAS senza verifica, ove coincidenti con
quelli relativi alla aree di interesse strategico nazionale come definiti
dall’articolo 32 del Decreto Legge 115/2022 qui esaminato, la VAS é in ogni
caso integrata nel PAUAR.
Questa integrazione della VAS nel procedimento di autorizzazione PAUAR, in caso di necessità di applicare la VIA ai progetti rientranti nei piani e programmi relativi alle aree di interesse strategico nazionale, appare coerente relativamente alla verifica di assoggettabilità con il comma 4 articolo 10 del DLgs 152/2006 che recita: “4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.”
La integrazione della VAS
nel procedimento PAUAR, in caso di necessità di applicare la VIA ai progetti
rientranti nei piani e programmi relativi alle aree di interesse strategico
nazionale, NON appare coerente con il comma 5 articolo 10 DLgs 152/2006
che recita: “5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo
22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a
valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi
contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e
nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la
documentazione e le conclusioni della VAS.”
Risulta da questo comma come la VAS debba precedere la procedura di VIA
e non possano entrambe essere assorbite nel procedimento di PAUAR.
Come individuare le opere e progetti da inserire nel procedimento di PAUAR
Il proponente presenta all'autorità
competente alla VIA e alle altre amministrazioni interessate
un'istanza allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti
dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa
finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione e all'esercizio del
medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal
proponente stesso.
In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi relativi alle aree di interesse strategico nazionali per cui si richiede altresì l'applicazione del PAUAR.
L'istanza deve contenere
anche l'avviso al pubblico [NOTA 4] ai fini della presentazione di osservazioni da parte di qualunque soggetto
interessato, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla
osta, o atti di assenso richiesti.
Pubblicazione istanza
di PAUAR
Entro cinque giorni dalla
presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento
del contributo per gli oneri istruttori del procedimento di VAS VIA dovuto ai
sensi dell'articolo 33 [NOTA 5] DLgs 152/2006 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni ed
enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e
pubblica sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui alla sopra
riportata nota 4,
comma 2, di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate.
Verifica completezza della documentazione allegata alla istanza di PAUAR
Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avvio sul sito web di cui paragrafo precedente presente post, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di PAUAR, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi.
Osservazioni
del pubblico
Entro 30 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta presentazione della Istanza di PAUAR il
pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.
Termine per integrazioni
Entro venti giorni dal
termine della verifica della documentazione e della presentazione delle
osservazioni del pubblico, verificata la completezza della documentazione
e viste le osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente
un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali
integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di
cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160 [NOTA 6],
nel termine sempre dei suddetti 20 giorni l'amministrazione competente effettua
la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.
Pubblicazione integrazioni e nuove osservazioni del pubblico
Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni (nella procedura di PAUR ex articolo 27-bis DLgs 152/2006 il termine è di 15 giorni).
Convocazione
Conferenza servizi
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
La conferenza di
servizi è convocata in modalità sincrona [NOTA 7].
Durata
Conferenza dei Servizi
Il termine di conclusione
della conferenza di servizi é di sessanta giorni decorrenti dalla data della
prima riunione.
Varianti al piano Paesaggistico
Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi per le aree di interesse strategico nazionale e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (QUI), l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui sopra, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti.
Il Ministero si
esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
Peraltro che ci voglia l’intesa non è solo stabilito dal DLgs 42/2004 ma anche dalla Corte Costituzionale, vedi QUI.
In caso di
silenzio, l'approvazione é rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri,
che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le
sue deliberazioni all'Amministrazione
procedente.
Questa forma
di silenzio non esiste anche perché il comma articolo 143 del DLgs 42/2004
prevede che le intese per le modalità di approvazione del piano paesaggistico
tra Regione e Ministero stabiliscano i presupposti, le modalità
ed i tempi per la revisione del piano e relative modifiche in variante.
Dissenso da
parte del Ministero della Cultura
In caso di dissenso,
si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988 (QUI), secondo il quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri può deferire al
Consiglio dei Ministri, ai fini di una
complessiva valutazione ed armonizzazione
degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle
quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso
titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.
Quanto sopra appare in contrasto con l’articolo 145 del DLgs 42/2004 secondo il quale: “Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.”
Non solo ma in modo contraddittorio si afferma alla fine dell’articolo 33 Decreto legge 115/2002: “Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
L’articolo 14-quinquies afferma che “Avverso la
determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla
sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla
tutela della salute e della
pubblica incolumità dei cittadini possono
proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a
condizione che abbiano espresso in modo
inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei
lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione é
proposta dal Ministro competente.” Per capire come dovrebbe funzionare
l’opposizione al Consiglio dei Ministri vedi QUI.
Conclusione conferenza dei servizi e PAUAR
La determinazione
motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento
autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione
esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per
la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più
titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e
vincolo preordinato all'esproprio.
In presenza di
autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti
agli strumenti di pianificazione nell'ambito del PAUAR.
Il PAUAR
assorbe anche la eventuale autorizzazione unica
Nel caso in cui il
rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di
un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di
assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione
unica confluisce nel PAUAR.
[NOTA 1] a)"società"
con oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili;
b) «società a controllo pubblico»: le società in cui una
o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo. Sono considerate società controllate: 1) le
società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3)
le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa.
c) «società a partecipazione pubblica»: le società a
controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni
pubbliche o da società a controllo pubblico;
d) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione
esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo
analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati e che
soddisfano il requisito dell'attività
prevalente (Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta
per cento del
loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti
pubblici soci);
e) «società quotate»: le società a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che
hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi
dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.
[NOTA 2] Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
[NOTA 3] Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
[NOTA 4] “1. Della presentazione dell'istanza, della
pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di avvio della
procedura di VIA, deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico
sul sito web dell'autorità competente.
Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico
decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del
provvedimento di VIA
2. L'avviso al pubblico,
predisposto dal proponente, é pubblicato a cura dell'autorità competente ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne é data comunque informazione
nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate.
L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la
denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria
ai fini della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta
presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 32;
c) la localizzazione e
una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali;
d) l'indirizzo web e le
modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal
proponente nella loro interezza;
e) i termini e le
specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessità
della valutazione di incidenza”.
[NOTA 5] “1. Le tariffe
da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo
svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di
assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di
quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in
capo ai proponenti.”
[NOTA 6] “1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale é trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.”
[NOTA 7] Sulla
natura della conferenza sincrona rispetto a quella semplificata vedi https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/12/corte-costituzionale-la-tutela.html#more
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