venerdì 12 agosto 2022

Nuovo Procedimento “ACCELERATO” di VAS e VIA per le aree di interesse strategico nazionale

Ci risiamo con le semplificazioni in deroga alle procedure ordinarie del testo unico ambientale: approvata la disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR) prevista per le aree di interesse strategico nazionale che si vanno a sommare alle zone economiche speciali e alle zone logistiche semplificate per non parlare di altre aree particolari di disciplina più antica vedi ad esempio aree di crisi.

La nuova procedura va in deroga alle procedure ordinarie già semplificate per le opere che oltre alle autorizzazioni ambientali sono assoggettabili a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA): Provvedimento unico in materia statale (articolo 27 DLgs 152/2006 VIA statale); Provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR articolo 27-bis DLgs 152/2006 VIA regionale).

Non solo ma il nuovo PAUAR assorbe relativamente ai programmi e piani per le aree di interesse strategico nazionale anche la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS)

L’articolo 33 dell’ennesimo decreto legge del Governo Draghi (n° 115 dello scorso 9 agosto - QUI) prevede la introduzione di un nuovo articolo, il 27-ter, al DLgs 152/2006 che introduce appunto il PAUAR. Il Decreto Legge è stato convertito nella legge 142/2022 (QUI)

Quindi a questo punto abbiamo nel testo unico ambientale il seguente delirio di procedure:

1.la procedura ordinaria di VAS (titolo II Parte II al DLgs 152/2006)

2. la procedura ordinaria di VIA (titolo III Parte II al DLgs 152/2006)

3. Il provvedimento unico statale per la VIA di competenza statale (articolo 27 del DLgs 152/2006), questo attivabile su decisione del proponente

4. il procedimento unico autorizzatorio regionale (articolo 27-bis DLgs 152/2006), questo obbligatorio per le Regioni

5. una istruttoria speciale per la VIA di opere e la VAS di piani è programmi previsti dal PNRR e dal PNIEC con apposita Commissione (comma 2-bis articolo 8 DLgs 152/2006)

6. infine il PAUAR che descriverò di seguito in questo post.

A questo elenco si aggiungono quelle speciali che descrivo nella prima parte del post.

 

Il presente post è diviso quindi in tre parti:

LA PRIMA: riguarda una sintesi delle procedure in deroga e speciali per la VIA e la VAS approvate prima di questa ultima entrata del PAUAR

LA SECONDA: una sintesi di questo nuovo PAUAR

LA TERZA: una analisi puntuale delle modalità di istituzione delle aree di interesse strategico nazionale e della disciplina di questo nuovo PAUAR

 

 

PARTE PRIMA: LE PROCEDURE IN DEROGA PER LA VAS E LA VIA PRECEDENTI AL NUOVO PAUAR

La nuova procedura di PAUAR ora introdotta, va ad aggiungersi alle esistenti (Provvedimento unico statale e  PAUR per la VIA regionale) oltre ovviamente a quelle ordinarie sopra elencate.

A loro volta queste tre procedure disciplinate da tre distinti articoli del testo unico ambientale si vanno ad aggiungere a procedure specifiche per singole tipologie di progetti piani e programmi.

Insieme con le tre procedure sopracitate occorre ricordare come la disciplina della VAS e della VIA ordinaria negli ultimi anni sono state modificate, con la scusa della transizione ecologica in modo semplificatorio e snaturando la ratio delle stesse come ho già illustrato QUI.

 

Ma oltra a queste modifiche generali abbiamo assistito da tempo alla introduzione nel nostro ordinamento di procedure specifiche per singole categorie di opere nonché piani e programmi, quali ad esempio:  

1. per le centrali termoelettriche e più recentemente per i rigassificatori (QUI),

2. per i progetti rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano   nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) dove addirittura si è creata una apposita Commissione nominata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che sostituisce le strutture ordinarie per gestire le procedure di VAS, VIA e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

3. esclusione della VIA agli impianti mobili temporanei di gestione rifiuti

4. semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali (articolo 51 della Legge 120/2020 QUI)

5. semplificazioni con riduzione dei termini istruttori per le procedure di VIA VAS nell’ambito delle zone economiche speciali e delle zone logistiche semplificate (QUI)

6. Riemissione di provvedimenti di VIA annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali, della serie non mi interessa se i giudici hanno bocciato la VIA positiva perché illegittima (articolo 12 della legge 120/2020 QUI)

7. non applicazione della VAS ai piani di bacino distrettuali se non contengono opere sottoponibili a VIA (comma 2-bis articolo 54 della legge 120/2020)

8. applicazione rito accelerato processo amministrativo per le opere infrastrutturali lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici (articolo 50-bis della legge 102/2020)

10. Accelerazione tempistiche procedure VIA per  opere connesse alle Olimpiadi 2026 (comma 772 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 QUI)

11. innalza soglie di potenza per l’applicazione della VIA negli impianti fotovoltaici (articolo 31 del Decreto Legge 77/2021 QUI  e articolo 7-quinquies della legge 51/2022 QUI)

12. interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile non costituiscono più modifica sostanziale ai fini della applicabilità della VIA (comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 QUI)

13. procedura in deroga anche alla VIA per nuove navi rigassificatrici e modifiche rigassificatori esistenti QUI.

 

PARTE SECONDA: SINTESI DISCIPLINA NUOVO PAUAR

 

Gestione commissariale

Come già avvenuto per i rigassificatori (QUI) con la nuova procedura di PAUAR si mette nelle mani di Commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’attuazione dei piani programmi e relativi opere nelle aree di interesse strategico nazionale. Addirittura detti Commissari possono emanare ordinanze attuative o acceleratorie in deroga ad ogni disposizione di legge. Indicano al Presidente del Consiglio l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di ritardi, non bene precisati, nella realizzazione di detti piani programmi e relative opere.

 

Dissenso superabile dal Consiglio dei Ministri

Il dissenso è superato con decisione del Consiglio dei Ministri attraverso esercizio poteri sostitutivi

 

Termini istruttori e per le osservazioni del pubblico

I termini per presentare le osservazioni del pubblico in caso di integrazioni ai piani programmi o progetti vengono ridotte a soli dieci giorni.

Gli enti competenti in materia ambientale coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS hanno solo 20 giorni per esprimere il loro parere.

La decisione per sottoporre o meno a VAS i piani e programmi delle aree di interesse strategico nazionale è di soli 45 giorni contro i 90 della procedura ordinaria.

 

Varianti al Piano Paesaggistico

Se il piano programma e relativi progetti per le aree di interesse strategico nazionale va in variante al Piano Paesaggistico il Ministero deve pronunciarsi in 30 giorni altrimenti decide il Consiglio dei ministri scattando un silenzio assenso in deroga al Codice del Paesaggio

Se c’è dissenso del Ministero della Cultura si rinvia al Consiglio dei ministri in deroga al Codice del Paesaggio

 

Integrazione VAS nel procedimento di PAUAR

Si integra la VAS nel procedimento di PAUAR anche in caso di progetti contenuti nei piani e programmi per le aree di interesse economico strategico assoggettabili a VIA mentre nella procedura ordinaria la VAS deve precedere la VIA proprio perché riguardando programmi e piani questi definiscono i criteri di localizzazione gli scenari alternativi di sito e tecnologie non i singoli progetti che invece in questo modo verrebbero decisi a priori dagli estensori dei suddetti piani e programmi depotenziando la natura della VAS come procedura di valutazione dell’area vasta e sui tempi lunghi rispetto al VIA che valuta i singoli progetti sui singoli siti.

 

Varianti alla pianificazione urbanistica

Il DPCM che istituisce l’area di interesse strategico nazionale definisce anche le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi.

 

 

PARTE TERZA: LE AREE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE E LA NUOVA PROCEDURA DI PAUAR APPLICABILE 

 

OGGETTO DEL PAUAR

La nuova procedura si applica a piani e programmi nelle aree di interesse strategico nazionale: Detti Piani e Programmi devono riguardare investimenti pubblici o privati  anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00. relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica che prevedano progetti sottoponibili a VIA con caratteristiche in parte di competenza statale e in parte di competenza regionale. Se il proponente di detti progetti presenta istanza per accedere alla nuova procedura di PAUAR la competenza per la VIA e/o la VAS è della Regione e si svolge secondo le regole definite dal nuovo articolo 27-ter come di seguito descritte.

Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un   concorrente interesse statale, al procedimento di PAUAR, partecipa con diritto di   voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del  diritto  ambientale. 

 
 

LE AREE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

L’articolo 32 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n° 115 prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della Provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi oggetto poi della nuova Procedura di PAUAR.

 

Presupposto per la emanazione del DPCM istitutivo dell’area di interesse strategico nazionale)

Occorre preventivamente:

a) una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 nei settori di di rilevanza strategica (per la definizione di questi vedi paragrafo successivo in questo post), con la descrizione delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con connessa loro localizzazione;

b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.

 

Cosa intende per settori di rilevanza strategia

Secondo detto articolo 32 sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse  emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore (QUI).

 

Dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità delle opere utili per le aree di interesse strategico nazionale

L'istituzione dell'area, con i citati DPCM, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie all’area interessata anche ai fini dell'applicazione delle procedure del  testo unico espropriazioni di cui al DPR  8  giugno 2001, n. 327 (QUI), e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo  espropriativo.

Il DPCM istitutivo dell’area indica altresì le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi.

 

Finanziamenti pubblici

Il DPCM istitutivo dell’area di interesse strategico nazionale individua altresì l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.

 

Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area

Con uno specifico DPCM, una volta istituita l’area di interesse strategico nazionale, d'intesa con la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente o

proponente può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri.  

Il Commissario al fine di rispettare le tempistiche di attuazione del piano programma e relativi progetti e sulla base del PAUAR può emanare ordinanze attuative o acceleratorie in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (QUI), nonché dei vincoli inderogabili derivanti   dall'appartenenza all'Unione  europea tra i quali rientrano anche le direttive e regolamenti in materia ambientale comunque derogati di fatto attraverso un riduzionismo procedurali confermato dalla nuova procedura di PAUAR, come vedremo nel seguito del post. 

Il Commissario ha le competenze (ex articolo 6 testo unico espropriazioni  QUI) come autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità é anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all'area  strategica di interesse nazionale comprese le opere rientranti nella procedura di PAUAR.

 

Poteri sostitutivi del Commissario e del Presidente del Consiglio dei Ministri

In caso di ritardo o inerzia da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche per il rilascio del PAUAR tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma definito dal DPCM istitutivo dell’area di interesse strategico nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Commissario, può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni.

In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione,l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 [NOTA 1], o di altre amministrazioni specificamente indicate.

In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le  iniziative  da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di  convocazione della Conferenza.  Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni   condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del   Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma [NOTA 2], e 120 secondo comma [NOTA 3] della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

 

 

LA PROCEDURA DI PAUAR

 

Verifica di assoggettabilità a VAS

Il PAUAR é preceduto dalla verifica di assoggettabilità, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi rientranti nell’area di interesse strategico nazionale.

In ragione di ciò, il parere degli enti competenti in materia ambientale consultati nel procedimento di VAS è inviato all'autorità competente alla VAS ed all'autorità procedente (che adotta e approva il Piano e/o Programma) entro venti giorni (termine ordinario 30 giorni) dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS.

Il provvedimento che conclude la verifica di assoggettabilità a VAS é emesso entro quarantacinque giorni (termine ordinario 90 giorni ma dalla presentazione del rapporto preliminare) dalla trasmissione del predetto parere.

 

Integrazione VAS nel procedimento di PAUAR

Per i piani e i programmi afferenti ai settori di rilevanza strategica considerati assoggettabili a VAS a conclusione della procedura di verifica, la VAS é integrata nel PAUAR.

Per i piani e i programmi ai quali è applicabile automaticamente la VAS senza verifica, ove coincidenti con quelli relativi alla aree di interesse strategico nazionale come definiti dall’articolo 32 del Decreto Legge 115/2022 qui esaminato, la VAS é in ogni caso integrata nel PAUAR.

Questa integrazione della VAS nel procedimento di autorizzazione PAUAR, in caso di necessità di applicare la VIA ai progetti rientranti nei piani e programmi relativi alle aree di interesse strategico nazionale, appare coerente relativamente alla verifica di assoggettabilità con il comma 4 articolo 10 del DLgs 152/2006 che recita: “4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 può essere condotta, nel rispetto   delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.” 

La integrazione della VAS nel procedimento PAUAR, in caso di necessità di applicare la VIA ai progetti rientranti nei piani e programmi relativi alle aree di interesse strategico nazionale, NON appare coerente con il comma 5 articolo 10 DLgs 152/2006 che recita: “5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.”  Risulta da questo comma come la VAS debba precedere la procedura di VIA e non possano entrambe essere assorbite nel procedimento di PAUAR.

 

Come individuare le opere e progetti da inserire nel procedimento di PAUAR

Il proponente presenta all'autorità competente alla VIA e alle altre amministrazioni   interessate un'istanza allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla  realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente  stesso. 

In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi relativi alle aree di interesse strategico nazionali per cui si richiede   altresì l'applicazione del PAUAR.

L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico [NOTA 4] ai fini della presentazione di osservazioni da parte di qualunque soggetto interessato, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

 

Pubblicazione istanza di PAUAR

Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo per gli oneri istruttori del procedimento di VAS VIA dovuto ai sensi dell'articolo 33 [NOTA 5] DLgs 152/2006 e, qualora l'istanza non sia  stata inviata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui alla sopra riportata nota 4, comma 2, di cui è data informazione nell'albo pretorio  informatico delle amministrazioni comunali territorialmente  interessate. 

 

Verifica completezza della documentazione allegata alla istanza di PAUAR

Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avvio sul sito web di cui paragrafo precedente presente post, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di PAUAR, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi   del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. 

 

Osservazioni del pubblico

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta presentazione della Istanza di PAUAR il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.

 

Termine per integrazioni

Entro venti giorni dal termine della verifica della documentazione e della presentazione delle osservazioni del pubblico, verificata la completezza della   documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 [NOTA 6], nel termine sempre dei suddetti 20 giorni l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.  

 

Pubblicazione integrazioni e nuove osservazioni del pubblico

Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un  termine non superiore a dieci giorni (nella procedura di PAUR ex articolo 27-bis DLgs 152/2006 il termine è di 15 giorni).

 


Convocazione Conferenza servizi

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona [NOTA 7].

 

Durata Conferenza dei Servizi

Il termine di conclusione della conferenza di servizi é di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

 

Varianti al piano Paesaggistico

Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi per le aree di interesse strategico nazionale e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22  gennaio 2004, n. 42 (QUI), l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui sopra, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. 

Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

Peraltro che ci voglia l’intesa non è solo stabilito dal DLgs 42/2004 ma anche dalla Corte Costituzionale, vedi QUI.

In caso di silenzio, l'approvazione é rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue  deliberazioni all'Amministrazione procedente. 

Questa forma di silenzio non esiste anche perché il comma articolo 143 del DLgs 42/2004 prevede che le intese per le modalità di approvazione del piano paesaggistico tra Regione e Ministero stabiliscano i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano e relative modifiche in variante.

 

Dissenso da parte del Ministero della Cultura

In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988 (QUI), secondo il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri può deferire al Consiglio dei Ministri, ai  fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione  degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.

Quanto sopra appare in contrasto con l’articolo 145 del DLgs 42/2004 secondo il quale: “Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene   alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.”

Non solo ma in modo contraddittorio si afferma alla fine dell’articolo 33 Decreto legge 115/2002: “Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

L’articolo 14-quinquies afferma che “Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla  tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono  proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo  inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione é proposta dal Ministro competente.” Per capire come dovrebbe funzionare l’opposizione al Consiglio dei Ministri vedi QUI.

 

Conclusione conferenza dei servizi e PAUAR

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio.

In presenza di autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del PAUAR.

 

Il PAUAR assorbe anche la eventuale autorizzazione unica

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso   partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel PAUAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[NOTA 1] a)"società" con oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili;

b) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo.  Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

c) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

d) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati e che soddisfano il requisito dell'attività  prevalente (Gli statuti delle società di cui al  presente  articolo devono prevedere che oltre  l'ottanta  per  cento  del  loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a  esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci);

e) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.


[NOTA 2] Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.


[NOTA 3] Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.


[NOTA 4] 1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di avvio della procedura di VIA, deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente.  Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA

2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, é pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne é data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni    comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:

a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;

b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;

d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza”.


[NOTA 5] 1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità  competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e  controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre  in  capo  ai proponenti.”

 

[NOTA 6] 1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o  individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi   comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale é trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.”

 

[NOTA 7] Sulla natura della conferenza sincrona rispetto a quella semplificata vedi https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/12/corte-costituzionale-la-tutela.html#more 



 



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