mercoledì 31 agosto 2022

Nuova delega per semplificare: ormai c'è un diritto ambientale speciale in deroga a quello ordinario

Ancora semplificazioni in deroga a norme ordinarie con la scusa della transizione ecologica, ormai si è superato ogni limite giustificativo tanto che ormai possiamo parlare, almeno per le procedure di valutazione e autorizzazione di progetti finanziati dal PNRR, come una sorta di diritto parallelo, vedi QUI e QUI. Senza considerare che dietro la parola fonti rinnovabili spesso si nascondono impianti che con il rinnovabile c’entrano poco vedi per esempio alla voce biometano o materie cessate di essere considerate rifiuti.

 

Vediamo l’ennesima novità…

 

SEMPLIFICAZIONI PER AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRIVATE

L’articolo 26 della legge 118/2022 (QUI) prevede che ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi   regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo é delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di  procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle  per le quali é necessario il titolo espresso o é sufficiente una comunicazione preventiva. 

L'individuazione dei regimi amministrativi delle attività é effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche  tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Si tratta del Decreto Legislativo che prevede la individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. In particolare la tabella A individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

L’articolo 26 della legge 118/2022 individua i criteri per definire i contenuti dei decreti legislativi previsti.


 

SEMPLIFICAZIONI PER AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ DA FONTI RINNOVABILI

L’articolo 26 legge 118/2022 al comma 4 prevede che Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 27/8/2022), uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.

 

Indirizzi per i contenuti dei decreti legislativi su fonti rinnovabili

I decreti legislativi di cui al comma 4 dell’articolo 26 legge 118/2022 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al   fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei   procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;

c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina  in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;

d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea.

 


ABROGAZIONE NORMATIVA PRECEDENTE

I decreti legislativi di cui al comma 4 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

 





 

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