Di seguito gli ultimi tre esempi:
1. la rimozione del ruolo delle Soprintendenze Regionali
nei progetti di attuazione del PNRR
2. estensione ruolo Soprintendenza speciale alle dirette
dipendenze della Presidenza del Consiglio per le opere del Piano Nazione
Integrato Energia e Clima
3. altre
esclusioni della normativa sul paesaggio dagli impianti di telefonia mobile
ATTUAZIONE
PNRR E RIMOZIONE RUOLO SOPRINTENDENZE REGIONALI
L’articolo 36 del
Decreto Legge 36/2022 convertito
nella legge 79/2022 (QUI) modifica
l’articolo 14 della legge 108/2021 (QUI)
prevedendo interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree
naturali, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni
culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza
speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Gli interventi sono quelli
previsti per complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026
da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente
programma: 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio
culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021,
355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023,
265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e
82,3 milioni di euro per l'anno 2026 (vedi lettera d) comma 2 articolo 1 legge
101/2022 (QUI)
ESTENSIONE
POTERI SOPRINTENDENZA SPECIALE PNRR
L’articolo 36 della legge
79/2022 (QUI) che
ha convertito il Decreto Legge 36/2022 prevede che la Soprintendenza speciale
per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (QUI),
esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei
casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e
il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede
statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della
cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai
procedimenti pendenti.
La Soprintendenza speciale
svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui
tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA
in sede statale
oppure rientrino nella competenza
territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche
avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia,
belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva
attuazione del PNRR, la Soprintendenza
speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del
PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio.
ESCLUSIONE
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IMPIANTI TELEFONIA MOBILE TEMPORANEI
L’articolo 30-bis della
legge 91/2022 (QUI)ha
modificato l’articolo 47 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevedendo
che gli impianti temporanei di telefonia mobile rientrano tra gli interventi
non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
L’esclusione lascia troppi
margini interpretativi ponendosi in potenziale contrasto con un indirizzo della
giurisprudenza del Consiglio di Stato sul rapporto tra opere temporanee e
autorizzazione paesaggistica. Infatti andava chiarito meglio cosa si intende
per impianti di telefonia mobile temporanei se riferiti ad un uso molto
limitato nel tempo e non reiterabile. Il Consiglio di Stato con sentenza
4096/2021 ha avuto modo di affermare che i manufatti non precari, ma
funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei
ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico
urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la
rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il
manufatto non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è
destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in
quanto stagionale.
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