Considero l'inchiesta penale aperta, vedi a fianco titolo del quotidiano La Nazione di oggi, un fatto positivo su cui insieme con l'avvocato Antonini e l'Ingegnere Gasparini abbiamo intensamente lavorato in questi mesi.
Ovviamente affermo
questo nel massimo rispetto della autonomia della Procura.
Ma se la vicenda penale farà il suo corso come previsto dalle leggi vigenti, la vicenda delle emissioni rumorose del porto
di Spezia è frutto di una totale mancanza di iniziativa amministrativa di tutte
le amministrazioni pubbliche competenti in questi anni diciamo fin dalla fine
degli anni 90 ma soprattutto dopo il 2006 anno di approvazione del vigente Piano Regolatore Portuale.
Sulle omissioni penali deciderà la magistratura come è giusto che sia ma
sotto il profilo delle omissioni politiche e amministrative a mio avviso le responsabilità di questi anni sono chiarissime.
La mia non è una affermazione generica ma si fonda su atti e norme
non rispettate ad oggi da nessuno dei responsabili a cominciare da Autorità di Sistema Portuale, Comune e Regione. Vediamo perché…
LA VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI VIA AL PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL 2006
In primo luogo le omissioni principali nascono dalla barriera
antirumore, presentata come fascia di rispetto, e per altro ancora neppure
conclusa.
La logica resta quella di continuare ad affrontare le
problematiche emissive da attività portuale a “pezzi e bocconi” ma soprattutto
senza tener conto di quanto a suo tempo venne analizzato dalla stessa Commissione
del Ministero dell’Ambiente che con apposito parere inquadrò anche le
problematiche del rumore dal porto che poi sono state recepite nel Decreto
Ministero Ambiente 13 aprile 2006 n° 317 che approvò la Valutazione di
Impatto Ambientale del Piano Regionale del Porto.
Ora vi invito a leggere, senza alcun commento da parte
mia, quanto scriveva la Commissione VIA del Ministero del’Ambiente.
Quanto sotto riportato dimostra la palese rimozione delle problematiche emerse
in quel documento (tradotto lo ricordo in un decreto ministeriale quindi avente
forza cogente di legge) . Come dire non c’è bisogno di aggiungere altro perché
qui non si tratta di essere contro il porto ma di applicare correttamente gli
stessi atti relativi alla procedura di valutazione, adozione, approvazione del
Piano Regolatore del Porto a suo tempo approvato!
Quello che segue (in corsivo) è lo stralcio del Parere della
Commissione VIA relativamente alle problematiche delle emissioni rumorose
da attività portuale (ambiti 5 e 6 del Piano regolatore del porto), vi
invito in particolare a valutare le parti sottolineate:
“ - la stima dei livelli post-operam di una realtà
portuale come La Spezia costituisce un problema di estrema
complessità la cui definizione dovrebbe essere affrontata con la caratterizzazione
sperimentale delle sorgenti di rumore attuali al fine di introdurre nelle
scenario futuro
- le variazioni localizzative gli interventi
previsti dal PRP sono prevalentemente associati ad un aumento del carico
di rumore,
- in analogia all’inquinamento atmosferico,
anche per il rumore le maggiori problematiche associate alle previsioni
del PRP della Spezia sono localizzate nell’ambito 6 del Porto Commerciale dove la specializzazione
funzionale determinerà una maggiore concentrazione del carico di rumore in
un’area antistante al centro abitato in cui prevalgono funzioni residenziali;
- il PRP di La Spezia fornisce l’occasione di
riorganizzare funzionalmente le attività caratterizzate da emissioni acustiche
significative o disturbanti, di introdurre opportune accortezze gestionali
preventive e azioni di mitigazione finali.
- gli interventi di insonorizzazione
nell’area portuale hanno efficacia limitata ad alcune categorie di
emissioni (impianti di ventilazione, impianti fissi, ecc.) mentre
diventa difficile, se non impossibile, pensare di ridurre: le emissioni di rumore
determinate dai mezzi adibiti alla movimentazione dei container, le
emissioni di rumore delle gru e delle navi ormeggiate in
banchina; a tal fina sarà determinante un assiduo controllo da parte
dell’AP;
- l’impatto acustico può essere
riqualificato solo nel lungo periodo mediante il rinnovamento
tecnologico degli impianti, macchine o attrezzature optando per tecnologie
caratterizzate da minime emissioni di rumore ovvero con l’adozione di
specifiche azioni di mitigazioni locale su impianti o fasi di attività
suscettibili di confinare le sorgenti di rumore;
- si dovrà procedere ad un monitoraggio in continuo in
accordo con l’ARPAL- prima, durante e nella fase di attuazione del Piano- per
l’individuazione dei livelli sonori immessi in corrispondenza dei ricettori più
prossimi allo svolgimento delle attività portuali più
impattanti per definire i possibili interventi anche passivi di
mitigazione sui singoli ricettori sensibili;
- secondo lo Studio di Impatto Ambientale (che ha
accompagnato il PRP del 2006 ndr), una parte rilevante del disturbo è
originata, oltre che dall’attività portuale vera e propria ,anche da
comportamenti degli operatori generalmente poco attenti a considerare la
propria attività in termini di effetti ambientali;
- per tale aspetto l‘AP è dotata di poteri
decisionali e prescrittivi in grado di contribuire in modo decisivo al
contenimento dell’impatto da rumore, sia agendo dall’interno del porto con
“aggiustamenti” giornalieri rispetto alle modalità di conduzione delle
attività, sia con interventi di indirizzo rispetto ai comportamenti degli
operatori;
- l’attenuazione dell’impatto acustico è stata così
concepita: con l’ampliamento della fascia di rispetto con allontanamento
delle attività rispetto alla zona urbana ed il trattamento della
fascia di rispetto con movimento di barriere di protezione di natura composita;
- la prevista fascia di
rispetto cuscinetto, per determinare un’efficace difesa dell’area, dovrebbe necessariamente
assumere altezze fisiche ragguardevoli di
difficile realizzazione affinché il cono d’ombra acustica possa
determinare una perdita di inserzione significativa ai piani alti degli edifici
più prossimi al porto;
- per i ricettori più sensibili, da individuare
attraverso un campagna di indagini estesa alle aree urbane più prossime agli
ambiti dove maggiori sono i fattori di emissione acustica ,dovranno adottarsi
da parte dell’Autorità Portuale impianti passivi di mitigazione;
- a tal fine viene proposta nel PRP la
creazione di una fascia di rispetto nel Comune della Spezia,
prevedendo la realizzazione di spazi verdi e di
"riambientalizzazione", nonché strutture fonoassorbenti, di
ulteriore compatibilizzazione del rapporto città – porto,. cioè di un segmento
di "spazio pubblico" per mezzo del quale risolvere in maniera
integrata il disegno della recinzione doganale, le barriere antirumore,
l’arredo urbano, la continuità pedonale degli spostamenti urbani, la
circolazione perimetrale al porto e la sosta delle auto, la vivibilità dei
luoghi;”
QUESTA E' LA FASCIA DI RISPETTO CHE DEVE ESSERE REALIZZATA DAVANTI
AL PORTO DI SPEZIA...
Secondo il giudizio di VIA del Ministero dell'Ambiente la fascia
di rispetto finalizzata a compatibilizzare il porto con l'area urbana della
città deve essere così: "... Creazione di una fascia di rispetto da
progettare in forma cooperativa (Comuni e Autorità Portuale certamente, è
auspicabile la presenza anche di altri soggetti pubblici e non);detto progetto
dovrebbe abbracciare l’intero fronte d’acqua e qualificarsi delle specificità
ambientali e dell’urbanizzazione che incontra: dai paesaggi di roccia di Porto
Venere, quindi pontili, pedane; al paesaggio urbano di La Spezia nella parte
centrale e semi-centrale della città, quindi al paesaggio frammisto, di
tipo per urbano, del resto della città di Spezia verso Lerici è […] prevedendo
la realizzazione di spazi verdi e di "riambientalizzazione", nonché
strutture fonoassorbenti, di ulteriore compatibilizzazione del rapporto città –
porto, cioè di un segmento di "spazio pubblico" per mezzo del quale
risolvere in maniera integrata il disegno della recinzione doganale, le
barriere antirumore, l’arredo urbano, la continuità pedonale degli spostamenti
urbani, la circolazione perimetrale al porto e la sosta delle auto, la
vivibilità dei luoghi”.
Sono passati quasi 17 anni da queste prescrizioni!
LA QUESTIONE DEL DANNO SANITARIO DA RUMORE: COME VALUTARLO ANCHE
IN TERMINI NORMATIVI
L’ordinanza del GIP che ha portato ad aprire ora una inchiesta per omissioni d'atti di ufficio e inquinamento ambientale faceva riferimento: “… si ritiene che di
fronte ad una situazione di costante pregiudizio della salute dei cittadini che
vivono nelle abitazioni poste a pochi metri dal porto…”. Ora, oltre alle
numerose pubblicazioni scientifiche in materia di danno da rumore, abbiamo anche una normativa di
derivazione comunitaria che può aiutare a dimostrare l’impatto sulla salute
pubblica delle emissioni rumorose.
Si tratta della La Direttiva (UE) n° 367 del 2020 (QUI - rettificata QUI) della
Commissione del 4 marzo 2020 modifica l’allegato III della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale (QUI). Si
tratta del’allegato che definisce i metodi per determinare gli effetti nocivi
del rumore nell’ambiente esterno. Uno strumento utile, ora normato da una
direttiva comunitaria che dovrà essere recepita entro il 31/12/2021, per
imporre prescrizioni alle emissioni rumorose una volta dimostrato
specificamente il danno alla salute anche solo potenziale delle stesse.
Rispetto al testo precedente dell’allegato III sono valutati: la cardiopatia ischemica, il fastidio [NOTA 1] forte, il disturbo del sonno.
L’esposizione della popolazione è valutata in modo indipendente
per ogni sorgente di rumore e per ogni effetto nocivo. Quando gli stessi
individui sono esposti contemporaneamente a più sorgenti di rumore, gli effetti
nocivi non devono, in generale, essere cumulati; possono però essere
confrontati per determinare l’importanza relativa di ciascun rumore.
Gli effetti nocivi sono calcolati mediante formule riportate nella nuova
versione dell’allegato distinguendo:
1. rischio relativo: che consiste nella probabilità che un effetto per la
salute si verifichi in date condizioni
2. rischio assoluto: è la probabilità che si verifichi un evento in un
gruppo di persone rispetto ad un altro gruppo in condizioni o ambienti diversi
LA QUESTIONE DELLA NUOVA ZOONIZZAZIONE ACUSTICA
La relazione di PG, predisposta per la Procura nella
inchiesta che ha portato alla ordinanza del GIP ed ora alla apertura del fascicolo per reati di omissioni atti di ufficio e inquinamento ambientale, ricorda che il
Comune è intenzionato a sostituire la zoonizzazione acustica del 1999 con una
nuova e relativo Piano di Risanamento Acustico.
Ma il vero nodo è come verrà interpretata la vigente normativa
nazionale in rapporto a quella regionale in materia. Se si mantenesse la
impostazione attuale non cambierebbe nulla anche con una eventuale nuova zoonizzazione
tanto più in assenza di una specifica regolamentazione nazionale del rumore da
attività portuale ad oggi mai attuata.
Comunque la nuova zoonizzazione
proposta dal Comune prevede, in modo inaccettabile per salute pubblica, la zona
residenziale est della città in parte (marina del Canaletto (lato mare rispetto
a viale San Bartolomeo) in classe V come fosse zona industriale e per il resto
in classe IV come fosse solo area portuale e non solo residenziale come invece
è.
Come si vede nella tabella di seguito riprodotta i porti sono
inseriti in classe IV. Da un lato questo comporta la applicazione di limiti di
emissioni rumorose più bassi da rispettare ma allo stesso tempo così si rimuove
che nella classe IV rientrano anche le aree urbane con alta densità di
popolazione.
Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1 DPCM
1/3/1991 e s.m.i.)
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa
classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la
loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed
allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione,
con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività
industriali e artigianali.
CLASSE III - aree tipo misto: rientrano in questa classe le
aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con
media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con
limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in
questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e
uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade
di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree
con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in
questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in
questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e
prive di insediamenti abitativi.
Questo comporta che, rimanendo nel quadro della vigente normativa
la collocazione dei porti italiani spesso comporta che la classificazione acustica
del territorio comunale veda in sequenza le aree portuali e
retroportuali nelle classi 4, 5, 6 in poche decine o centinaia di
metri tra la classe 6 e la classe 4.
Quanto sopra, considerate le caratteristiche delle emissioni
rumorose da attività portuale, e soprattutto la vicinanza di gran parte dei
porti italiani a grossi centri abitati, comporta che la attuale classificazione
non permette di realizzare delle fasce di rispetto di tutela per i residenti
adeguate non tanto al rispetto dei limiti di immissione ed emissioni acustica
ma anche sul disturbo della quiete pubblica ma anche al concetto
di fastidio ex lettera h) comma 1 articolo 2 del DLgs 194 del 2005,
secondo cui per «fastidio» si intende la misura in cui, sulla base di
indagini sul campo e di simulazioni, il rumore risulta
sgradevole a una comunità di persone.
Si tratta quindi di definire con apposito regolamento ministeriale
delle fasce di rispetto secondo il principio del fastidio soprattutto per i
porti vicini a grossi centri urbani, in Liguria tutti.
CONCLUSIONI SULLE RESPONSABILITA'
Ecco dopo aver letto quanto sopra emergono due domande alle
quali la nuova inchiesta indicata alla Procura dal GIP dovrà rispondere:
1. L’Autorità di Sistema
Portuale ha tenuto conto ad oggi di quanto sopra scritto dal Ministero
dell’Ambiente?
2. Le
altre Autorità interessate (Comune e Regione in primis) hanno fatto
qualcosa per imporre il rispetto del Parere della Commissione VIA sopra
riportato, ad esempio (vedi Sindaco) usando i suoi poteri di massima Autorità
Sanitaria sul territorio comunale ?
In particolare le responsabilità rimosse del Ministero dell’Ambiente
ed ora del Ministero della Transizione Ecologica
I Ministri dell'Ambiente che si sono avvicendati in
questi anni perché non hanno verificato il rispetto delle prescrizioni di VIA
rilasciate dal dicastero di cui erano responsabili? Perché i Ministri non
hanno dato attuazione a quanto previsto dalla legge quadro sul rumore del 1995
che all'articolo 11 prevede specifici regolamenti per disciplinare il rumore da
traffico marittimo?
Vedi da ultimo la risposta del neo Ministero della Transizione Ecologica
ai comitati dei cittadini della zona portuale (vedi il testo completo QUI)
secondo la quale sul rumore da attività portuale a Spezia, ex comma 2 articolo 14 legge
447/1995, le competenze del controllo sul rumore sono del Comune. Grazie per
l'informazione!
Voglio contraccambiare questa dotta informazione con un’altra
informazione che invio al Ministro:
1. il comma 1 articolo 11 legge 447/1995 secondo il quale il Ministro della Transizione Ecologica deve regolamentare tra l'altro le emissioni acustiche originate dal traffico marittimo
2. la lettera c) comma 1 articolo 3 della legge 447/1995 per
cui è compito del Ministero della Transizione Ecologica la determinazione delle
tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo
conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di
trasporto
Voglio prima di tutto ricordare che la norma del punto 1 è
stata introdotta nella prima versione della legge 447/1995 e affermava che
entro il 1996 detto regolamento doveva essere approvato. Poi le
solite lobby hanno eliminato il riferimento temporale per cui questo
regolamento ad oggi è rimasto lettera morta.
Proprio quanto previsto dal punto 2, se letto con il punto1 fa
capire quanto sarebbe importante che il Ministero dell’Ambiente prima
e il Ministero della Transizione Ecologica ora approvassero detto
regolamento. Perché?
La rumorosità delle infrastrutture di trasporto è disciplinata
dagli specifici regolamenti di esecuzione ai sensi dell’art.11 della L.447/95,
tali infrastrutture non sono soggette, all’interno delle rispettive fasce di
pertinenza, a limiti di emissione, di immissione ed ai valori di attenzione
previsti dal DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore.” Inoltre l’art. 4, di tale decreto, sancisce, che anche i
valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità
prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.
Per i porti il decreto attuativo che prevede opportune fasce di
pertinenza è l’unico che non è ancora stato emanato, pertanto esiste gran
confusione, in quanto i limiti risultano spesso aggirati per l’esistenza di
classificazioni acustiche non adeguate alla reale attività che si svolge in
porto, sia per il più che probabile superamento del criterio differenziale
nelle abitazioni prospicienti gli approdi.
Ho spiegato più approfonditamente quanto sopra QUI
[NOTA 1] c) «fastidio», la misura in cui, in base a indagini sul campo, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone;” (articolo 3 Direttiva 2002/49/CE)
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