Ecco l’ennesima semplificazione autorizzatoria
che mira principalmente non tanto ad accelerare le decisioni ma ad aggirare le
norme ambientali e soprattutto, in questo caso, la tutela della salute pubblica,
in barba anche alla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (QUI). In
sostanza la norma che descriverò nel post che segue permette di non applicare
la procedura ordinaria di autorizzazione alle antenne di telefonia mobile se
installate su pali e tralicci esistenti il tutto riducendo i tempi per l’eventuale
parere dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente competente territorialmente.
Insomma se da un lato aumenta la preoccupazione
dei cittadini per il rischio campi elettromagnetici la risposta delle istituzioni
non è quella di rassicurarli ma di rimuovere il rischio semplicemente aggirando
le procedure più rigorose in un quadro normativo che per questi impianti ha già
avuto anche troppe semplificazioni e autocertificazioni come spiego sempre nel
post.
Intanto vediamo in sintesi cosa dice questa nuova norma per poi ricostruire, nella seconda parte del post, le due procedure autorizzatorie per le antenne di telefonia mobile: quella ordinaria e quella semplificata con SCIA utilizzata, la seconda, per applicarla appunto agli impianti installati su tralicci esistenti come se un palo già installato garantisca più di una seria istruttoria.
LA NUOVA NORMA SULLE ANTENNE
DA INSTALLARE IN TRALICCI ESISTENTI
L’articolo 44 del DLgs 259/2003
– Codice Comunicazione Elettroniche (QUI) al comma 3 prevede che l’istanza da presentare
per l’autorizzazione delle antenne di telefonia mobile deve essere corredata
della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche,
di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36 (QUI), e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi
conformi alle prescrizioni della CEI.
L’articolo 7-septies della legge 51/2022
(QUI) modifica
il suddetto articolo 44 introducendo il principio che la suddetta
documentazione é esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali,
torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici. Modifica
sibillina perché da un lato inutile in quanto è ovvio che se si tratta di
installare un palo non occorra la documentazione e la procedura ordinaria di
autorizzazione sulla compatibilità elettromagnetica ma una volta che si è
installato un palo per futuri impianti radioelettrici non si applica più la
procedura dell’articolo 44 ma dell’articolo 45 del DLgs 259/2003.
Così con questa piccola modifica si permette di autorizzare antenne di
telefonia mobile su tralicci esistenti con semplice segnalazione certificata di inizio attività e un parere dell’Arpa che
potrebbe anche non arrivare e nel frattempo l’impianto viene installato, mentre
nella procedura ordinaria ex articolo 44 la procedura prevede la conferenza dei
servizi e 90 giorni di tempo per essere conclusa.
Di seguito, per chi vuole approfondire, riporto in modo puntuale la
differenza tra le due diverse procedure ex articoli 44 e 45 del DLgs 259/2003
(Codice della Comunicazione Elettronica) …
PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI
RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI
RADIOELETTRICI – NUOVI IMPIANTI (ARTICOLO 44)
Autorizzazione
L'installazione di
infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche
di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di
tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di
servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti
di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di
diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale
terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed
alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto
nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione,
viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da
parte dell'Organismo competente ad effettuare i
controlli, di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001,
n. 36 (QUI),
della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della citata legge 22
febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione,
ove previsto.
Quindi restano in vigore i
limiti di esposizione del DPCM 8 luglio 2003 (QUI).
A chi presentare
istanza di autorizzazione
L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 é presentata all'Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, secondo il quale: "“2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, é assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4”. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
Contenuto Istanza
L'istanza, redatta al fine
della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere
corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità,
relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio
2001, n.36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di
modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In caso di pluralità
di domande, viene data precedenza a quelle presentate
congiuntamente da più operatori.
SCIA impianti sotto i
20 watt
Nel caso di installazione
di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt,
fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione
certificata di inizio attività.
Rete di
telecomunicazione traffico ferroviario
Al fine di accelerare la
realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo
del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione
della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area
immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le
modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al
disposto della legge 22 febbraio 2001, n.36, e relativi provvedimenti
di attuazione.
Pubblicizzazione
Istanza e SCIA e controlli Arpa
Copia dell'istanza ovvero
della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di controllo
(ARPA) che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale
competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati
caratteristici dell'impianto.
L'istanza ha valenza di
istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per
tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento.
Il soggetto richiedente dà
notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti
coinvolti nel procedimento.
Richiesta integrazioni
il responsabile del
procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data
di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della
documentazione prodotta. Il termine di conclusione del procedimento riprende a
decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
Conferenza dei Servizi
Quando l'installazione
dell'infrastruttura é subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese
le autorizzazioni previste dal Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n.42, da adottare a conclusione di distinti
procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti,
inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento
convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale
prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e
gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché
un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli (Arpa). I termini della
conferenza dei servizi come disciplinati dalla Legge 241/1990 sono
dimezzati.
Effetti conclusioni
Conferenza dei Servizi
La determinazione positiva
della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,
autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per
l'installazione delle infrastrutture in oggetto, di competenza di tutte le
amministrazioni enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Termini conclusione del
procedimento e silenzio assenso
Le istanze di
autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e
della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di
diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i
controlli (ARPA), e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato,
da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Nei già menzionati casi di
dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione
decisoria finale nel termine dei suddetti 90 giorni, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, vale a dire l’esercizio del
potere sostitutivo da parte del responsabile designato dall’organo di governo
dell’ente competente. (ente locale in questo caso)
Gli Enti locali possono
prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti
ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel
rispetto delle disposizioni stabilite sopra.
Decorso il suddetto
termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine
perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione,
scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.
Sono fatti salvi i casi in
cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono
l'adozione di provvedimenti espressi.
Termini per
realizzazione opere autorizzate
Le opere debbono essere
realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione
del silenzio-assenso.
PROCEDURE
SEMPLIFICATE PER TECNOLOGIE 4G E SUCCESSIVE EVOLIZIONI (ARTICOLO 45)
Modalità richiesta
autorizzazione
Al fine di accelerare la
realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di
banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia
4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti
radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive,
l'interessato trasmette:
1. all'Ente locale una segnalazione certificata di
inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo
restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi vigenti dei CEM
indipendentemente dai Watt di potenza.
2. ad Arpa competente territorialmente per il
parere di compatibilità elettromagnetica
Parere negativo ente di
controllo
Qualora entro trenta
giorni dalla trasmissione della SCIA, l'organismo competente rilasci un parere
negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della
SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi.
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